Trib. Milano, ordinanza 27/03/2025
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Ordinanza 27 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione XIV Civile Specializzata in Materia di Impresa, dalla dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini, riguarda un ricorso cautelare presentato da un gruppo farmaceutico contro un concorrente che intendeva commercializzare un farmaco generico. Le ricorrenti hanno richiesto l'inibitoria della produzione e commercializzazione del farmaco generico, sostenendo la contraffazione del brevetto EP '961, che protegge l'uso di rivaroxaban. Hanno argomentato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, evidenziando il danno irreparabile derivante dalla commercializzazione del generico.

Il giudice, tuttavia, ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insufficiente il fumus boni iuris, in considerazione della complessità della vicenda e della pendenza di altri procedimenti riguardanti la validità del brevetto. Ha sottolineato che la questione richiede un'analisi approfondita in sede di merito, piuttosto che una decisione sommaria. Inoltre, ha osservato che il pregiudizio economico subito dalle ricorrenti non integra il requisito di irreparabilità necessario per l'adozione di misure cautelari. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, ordinanza 27/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero :
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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