CA
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2025
N. R.G. 1239/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI NA ZZ Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.686/2024 del Tribunale di
Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa LOJACONO, pubblicata il 30.09.2024, promossa da:
con l'avv. DOMENICO NASO ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), contro
Controparte_1
Il procuratore della parte appellante, come sopra costituita, così precisava le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 435 c.p.c., accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n.
686/2024 pubbl. il 30/09/2024 RG n. 176/2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Pagina 1 Monza- sezione lavoro, Giudice dott.ssa Lojacono, e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni come di seguito riportate e formulate nel ricorso di primo grado:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_2 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso in data 15.11.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.686/2024 del TRIBUNALE di MONZA che ha rigettato il ricorso con il quale la ricorrente aveva convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per ottenere il beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione alle seguenti supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n.
124 del 1999:
- a.s. 2019/2020 - contratto dal 25.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze ), presso Benzi_Bresso;
- a.s. 2020/2021 - contratto dal 9/10/2020 al 30/06/2021, per n1.8 ore di servizio settimanali, per un posto Sost. Minorati psicofisici , presso Don Milani-Seregno;
- a.s. 2021/2022 - contratto dal dal 6/09/21 al 30/6/2022 , per n. 18 ore di servizio settimanali, un posto di sostegno Psicofisico presso Manzoni- Seregno;
- a.s. 2022/2023 - contratto dal 12.09.22 al 31.08.2023 , per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze presso S. PE
- a.s. 2023/2024 - contratto dal 1.09.2023 al 30/06/2024 , per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze presso Don Milani-Seregno
Pagina 2 aveva lamentato di essere stata illegittimamente esclusa dal godimento di tale Pt_1 beneficio in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il tribunale, richiamata la sentenza n 29961/23 della Corte di Cassazione, secondo cui la Carta docenti spetta, con adempimento in forma specifica, a coloro che “ al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” mentre agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il risarcimento dei danni, respingeva la domanda di . Pt_1
Rilevava in primo giudice che la ricorrente “ non ha provato di essere attualmente inserito nel sistema scolastico , non ha allegato alcun danno che possa essere oggetto di risarcimento
e, in ogni caso, non ha nemmeno avanzato domanda di risarcimento del danno, ma solo di attribuzione del beneficio in forma specifica.”
Concludeva quindi per il rigetto della domanda con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 700,00, oltre oneri accessori e spese generali ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso depositato il 15.11.2024 Pt_1
Con un primo motivo di appello si duole della sentenza per E/O Pt_2 [...]
DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. Parte_3
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RICERCA DELLA VERITA' MATERIALE.
SULLA PROVA DEL PERDURANTE ED ATTUALE INSERIMENTO DELLA
RICORRENTE NEL SISTEMA SCOLASTICO”. Rileva che “il Giudice a quo nell'impugnata sentenza è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere, la ricorrente, provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non ha allegato contratti di lavoro relativi all'a.s. corrente 2024/25 -
e neppure ha fornito prova della permanenza nelle graduatorie di supplenze.
L'appellante sottolinea di essere tuttora interna al sistema scolastico in quanto destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 30/06/2025 tramite convocazione da graduatoria provinciali per le supplenze (cfr. contratto di lavoro 2024 –
2025).
Deduce che il giudice si era limitato a prendere atto della mancata allegazione di documentazione a sostegno dell'inserimento in graduatoria della docente anziché, in applicazione del principio di ricerca della cd verità materiale, autorizzare la produzione di idonea documentazione.
Pagina 3 Richiama inoltre le allegazioni di cui al ricorso di primo grado
Su tali presupposti chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il non si è costituto in appello, benchè ritualmente citato Controparte_2 con PEC all'Avvocatura dello Stato di Milano in data 4.04.2025, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione del difensore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e va accolto sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al 30 giugno per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2023/2024 e che nell'anno scolastico 2022/23 ha stipulato un contratto di lavoro fino al 31 agosto 2023 (Doc. n. 1 Fasc. I grado) per un monte ore settimanale di 18 ore, ad esclusione dell'anno 2019-2020 in cui ha seguito l'orario di 12 ore settimanali.
Emerge poi dal fascicolo di causa di primo grado che il ricorso ex art 414 cpc è stato depositato il 20.01.2024, quindi al momento in cui la docente era in servizio, mentre la sentenza è stata emessa alla prima udienza il 27 settembre 2024, successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato.
Ciò premesso va ricordato che sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
Pagina 4 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato:
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Pagina 5 Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
In applicazione al caso di specie del sopra richiamato principio, osserva il Collegio che la docente, a riprova della sussistenza del requisito della permanenza all'interno del sistema scolastico all'epoca della sentenza di primo grado e nell'attualità, ha prodotto in appello il contratto a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali.
Ritiene il Collegio che il documento sia ammissibile in quanto indispensabile ai fini della decisione e redatto in data successiva al deposito del ricorso di primo grado.
Detto documento consente di accertare che era all'interno del sistema scolastico sia Pt_1 al momento della domanda giudiziale sia al momento della pronuncia della sentenza di primo grado essendo stata destinataria di incarichi annuali o di supplenze fino al giugno 2025, ne discende che la stessa era inserito nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze. (cfr Corte
d'appello di Milano sentenza n. 781/2024, est. Locorotondo)
Accertato, quindi, che sussiste il requisito della permanenza della docente all'interno del sistema scolastico, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del
Pagina 6 all'attribuzione in favore di della Controparte_2 Parte_1
“Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli anni scolastici, 2019/20,
2020/21, 2021/22 , 2022/23 e 2023/24 così per Euro 2.500,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di Euro 2.030,00 di cui Euro 1030,00 per il giudizio di I grado e Euro
1.o00,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n 686/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo
[...] nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00
Condanna altresì la parte appellata alla rifusione delle spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 1030,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per l'appello oltre iva e cpa e spese forfettarie al 15%, da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
VI NA ZZ
Pagina 7
N. R.G. 1239/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI NA ZZ Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.686/2024 del Tribunale di
Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa LOJACONO, pubblicata il 30.09.2024, promossa da:
con l'avv. DOMENICO NASO ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), contro
Controparte_1
Il procuratore della parte appellante, come sopra costituita, così precisava le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, previa fissazione, con decreto, dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 435 c.p.c., accogliere il presente ricorso in appello per i motivi sopra dedotti ed articolati e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n.
686/2024 pubbl. il 30/09/2024 RG n. 176/2024, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Pagina 1 Monza- sezione lavoro, Giudice dott.ssa Lojacono, e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni come di seguito riportate e formulate nel ricorso di primo grado:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Controparte_2 elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente
Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso in data 15.11.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.686/2024 del TRIBUNALE di MONZA che ha rigettato il ricorso con il quale la ricorrente aveva convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per ottenere il beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione alle seguenti supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n.
124 del 1999:
- a.s. 2019/2020 - contratto dal 25.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze ), presso Benzi_Bresso;
- a.s. 2020/2021 - contratto dal 9/10/2020 al 30/06/2021, per n1.8 ore di servizio settimanali, per un posto Sost. Minorati psicofisici , presso Don Milani-Seregno;
- a.s. 2021/2022 - contratto dal dal 6/09/21 al 30/6/2022 , per n. 18 ore di servizio settimanali, un posto di sostegno Psicofisico presso Manzoni- Seregno;
- a.s. 2022/2023 - contratto dal 12.09.22 al 31.08.2023 , per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze presso S. PE
- a.s. 2023/2024 - contratto dal 1.09.2023 al 30/06/2024 , per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze presso Don Milani-Seregno
Pagina 2 aveva lamentato di essere stata illegittimamente esclusa dal godimento di tale Pt_1 beneficio in violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il tribunale, richiamata la sentenza n 29961/23 della Corte di Cassazione, secondo cui la Carta docenti spetta, con adempimento in forma specifica, a coloro che “ al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo” mentre agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il risarcimento dei danni, respingeva la domanda di . Pt_1
Rilevava in primo giudice che la ricorrente “ non ha provato di essere attualmente inserito nel sistema scolastico , non ha allegato alcun danno che possa essere oggetto di risarcimento
e, in ogni caso, non ha nemmeno avanzato domanda di risarcimento del danno, ma solo di attribuzione del beneficio in forma specifica.”
Concludeva quindi per il rigetto della domanda con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 700,00, oltre oneri accessori e spese generali ha proposto appello avverso la sentenza con ricorso depositato il 15.11.2024 Pt_1
Con un primo motivo di appello si duole della sentenza per E/O Pt_2 [...]
DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. Parte_3
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RICERCA DELLA VERITA' MATERIALE.
SULLA PROVA DEL PERDURANTE ED ATTUALE INSERIMENTO DELLA
RICORRENTE NEL SISTEMA SCOLASTICO”. Rileva che “il Giudice a quo nell'impugnata sentenza è giunto ad una conclusione del tutto illogica e contraddittoria, rigettando integralmente il ricorso, per non avere, la ricorrente, provato di far parte ancora del sistema scolastico, poiché non ha allegato contratti di lavoro relativi all'a.s. corrente 2024/25 -
e neppure ha fornito prova della permanenza nelle graduatorie di supplenze.
L'appellante sottolinea di essere tuttora interna al sistema scolastico in quanto destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 30/06/2025 tramite convocazione da graduatoria provinciali per le supplenze (cfr. contratto di lavoro 2024 –
2025).
Deduce che il giudice si era limitato a prendere atto della mancata allegazione di documentazione a sostegno dell'inserimento in graduatoria della docente anziché, in applicazione del principio di ricerca della cd verità materiale, autorizzare la produzione di idonea documentazione.
Pagina 3 Richiama inoltre le allegazioni di cui al ricorso di primo grado
Su tali presupposti chiede l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il non si è costituto in appello, benchè ritualmente citato Controparte_2 con PEC all'Avvocatura dello Stato di Milano in data 4.04.2025, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione del difensore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e va accolto sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al 30 giugno per gli anni scolastici, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2023/2024 e che nell'anno scolastico 2022/23 ha stipulato un contratto di lavoro fino al 31 agosto 2023 (Doc. n. 1 Fasc. I grado) per un monte ore settimanale di 18 ore, ad esclusione dell'anno 2019-2020 in cui ha seguito l'orario di 12 ore settimanali.
Emerge poi dal fascicolo di causa di primo grado che il ricorso ex art 414 cpc è stato depositato il 20.01.2024, quindi al momento in cui la docente era in servizio, mentre la sentenza è stata emessa alla prima udienza il 27 settembre 2024, successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato.
Ciò premesso va ricordato che sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
Pagina 4 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato:
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Pagina 5 Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
In applicazione al caso di specie del sopra richiamato principio, osserva il Collegio che la docente, a riprova della sussistenza del requisito della permanenza all'interno del sistema scolastico all'epoca della sentenza di primo grado e nell'attualità, ha prodotto in appello il contratto a tempo determinato con decorrenza dal 01/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali.
Ritiene il Collegio che il documento sia ammissibile in quanto indispensabile ai fini della decisione e redatto in data successiva al deposito del ricorso di primo grado.
Detto documento consente di accertare che era all'interno del sistema scolastico sia Pt_1 al momento della domanda giudiziale sia al momento della pronuncia della sentenza di primo grado essendo stata destinataria di incarichi annuali o di supplenze fino al giugno 2025, ne discende che la stessa era inserito nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze. (cfr Corte
d'appello di Milano sentenza n. 781/2024, est. Locorotondo)
Accertato, quindi, che sussiste il requisito della permanenza della docente all'interno del sistema scolastico, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del
Pagina 6 all'attribuzione in favore di della Controparte_2 Parte_1
“Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli anni scolastici, 2019/20,
2020/21, 2021/22 , 2022/23 e 2023/24 così per Euro 2.500,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di Euro 2.030,00 di cui Euro 1030,00 per il giudizio di I grado e Euro
1.o00,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n 686/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € Parte_1
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo
[...] nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00
Condanna altresì la parte appellata alla rifusione delle spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 1030,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per l'appello oltre iva e cpa e spese forfettarie al 15%, da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
VI NA ZZ
Pagina 7