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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2024, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 577/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 577/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORILE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e NOLA MARTINA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELOGRANI MARIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 20 maggio 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi per Parte_1
l'avv. ZEFFIN e per l'avv. MELOGRANI. CP_1
L'avv. ZEFFIN, alla luce della CTU, chiede l'accoglimento del ricorso, limitando la domanda di condanna ai cinque anni precedenti la domanda amministrativa, vale a dire nei limiti della prescrizione.
L'avv. Melograni si riporta alla memoria
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 577/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessandro BORILE e Martina NOLA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria MELOGRANI, come da CP_1 P.IVA_1
procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalle parti come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1. Il signor , a seguito del rigetto del ricorso amministrativo, ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto inabile al lavoro al momento della morte del padre, di cui era a carico, con condanna dell' al pagamento e dei ratei CP_1 pregressi limitati all'udienza odierna ai cinque anni precedenti la domanda amministrativa del
27.9.2022.
2. L' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. La causa è stata istruita con una CTU medico legale affidata alla dott.ssa Per_1
4. Le domande del ricorrente sono fondate.
pagina 2 di 4 5. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 L. 903/1965: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
5.1. Non è contestato che il signor fosse a carico del padre signor Parte_1 Pt_2
al momento della morte di questi, avvenuta il 17.3.1982.
[...]
5.2. L' ha invece contestato che il ricorrente fosse a quella data inabile al lavoro, CP_1
requisito necessario per il diritto alla pensione di reversibilità del padre.
La CTU medico legale affidata alla dott.ssa - alla cui relazione si rinvia Persona_2
integralmente- visitato il ricorrente, sulla base dell'anamnesi del medesimo e dell'esame della documentazione a disposizione, ha concluso nel senso che “non sono disponibili evidenze documentali riferibili all'anno cui si riferisce il presente accertamento (1982) comprovanti la sussistenza, all'epoca, di stato di inabilità. Malgrado ciò l'ipotesi più verosimile, sulla base delle poche (e per lo più postume) evidenze documentali a disposizione della
Scrivente, corroborate altresì dai dati di Letteratura nonché dalle conoscenze derivate dalla comune esperienza medica, è che il Sig. abbia sofferto sin dalla precoce età di una forma Pt_1
di epilessia a prognosi severa caratterizzata da multifarmaco-resistenza e ritardo mentale, e che la gravità della patologia sia stata ab initio di entità tale da determinare una severa compromissione del funzionamento globale dell'individuo, incluse le aree dell'apprendimento/integrazione scolastica e lavorativa”.
La CTU, “sulla base di ciò” ha ritenuto “probabile che all'epoca della morte del padre sussistesse già una condizione di inabilità intesa, come indicato in premessa, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Le conclusioni della CTU, non contestate dai TP (che nemmeno hanno inviato osservazioni), vengono qui recepite, in quanto frutto di un'accurata indagine, ampiamente motivate e prive di contraddizioni.
pagina 3 di 4 5.3. Dunque, accertato, alla luce di tali conclusioni, che il signor era inabile al Parte_1
lavoro già al momento del decesso del padre (avvenuta il 17.3.1982), va accertato il suo diritto alla pensione di reversibilità, essendo egli allora a carico del genitore.
L' va perciò condannato a corrispondere al signor la pensione di reversibilità CP_1 Pt_1
richiesta, nonché al pagamento dei ratei arretrati maturati nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa del 27.9.2022, avendo così il ricorrente limitato la domanda all'udienza di discussione, oltre interessi legali dalle singole rate al saldo.
6. La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della contenuta complessità della controversia – segue la regola della soccombenza, ponendosi a carico dell' anche le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) Accerta e dichiara il diritto del signor alla pensione di reversibilità, in Parte_1
quanto inabile al lavoro al momento del decesso del padre in data 17.3.1982 e, per l'effetto,
2) condanna l' a corrispondere al signor la pensione di reversibilità richiesta, nonché CP_1 Pt_1
al pagamento dei ratei arretrati maturati nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa del 27.9.2022, oltre interessi legali dalle singole rate al saldo.
3) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per CP_1
compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, ponendo a carico dell' anche le spese della CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Padova, 20 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 577/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORILE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e NOLA MARTINA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELOGRANI MARIA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 20 maggio 2024 innanzi al dott. Silvia Rigon, sono comparsi per Parte_1
l'avv. ZEFFIN e per l'avv. MELOGRANI. CP_1
L'avv. ZEFFIN, alla luce della CTU, chiede l'accoglimento del ricorso, limitando la domanda di condanna ai cinque anni precedenti la domanda amministrativa, vale a dire nei limiti della prescrizione.
L'avv. Melograni si riporta alla memoria
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 577/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessandro BORILE e Martina NOLA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria MELOGRANI, come da CP_1 P.IVA_1
procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalle parti come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
1. Il signor , a seguito del rigetto del ricorso amministrativo, ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, in quanto inabile al lavoro al momento della morte del padre, di cui era a carico, con condanna dell' al pagamento e dei ratei CP_1 pregressi limitati all'udienza odierna ai cinque anni precedenti la domanda amministrativa del
27.9.2022.
2. L' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. La causa è stata istruita con una CTU medico legale affidata alla dott.ssa Per_1
4. Le domande del ricorrente sono fondate.
pagina 2 di 4 5. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 L. 903/1965: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
5.1. Non è contestato che il signor fosse a carico del padre signor Parte_1 Pt_2
al momento della morte di questi, avvenuta il 17.3.1982.
[...]
5.2. L' ha invece contestato che il ricorrente fosse a quella data inabile al lavoro, CP_1
requisito necessario per il diritto alla pensione di reversibilità del padre.
La CTU medico legale affidata alla dott.ssa - alla cui relazione si rinvia Persona_2
integralmente- visitato il ricorrente, sulla base dell'anamnesi del medesimo e dell'esame della documentazione a disposizione, ha concluso nel senso che “non sono disponibili evidenze documentali riferibili all'anno cui si riferisce il presente accertamento (1982) comprovanti la sussistenza, all'epoca, di stato di inabilità. Malgrado ciò l'ipotesi più verosimile, sulla base delle poche (e per lo più postume) evidenze documentali a disposizione della
Scrivente, corroborate altresì dai dati di Letteratura nonché dalle conoscenze derivate dalla comune esperienza medica, è che il Sig. abbia sofferto sin dalla precoce età di una forma Pt_1
di epilessia a prognosi severa caratterizzata da multifarmaco-resistenza e ritardo mentale, e che la gravità della patologia sia stata ab initio di entità tale da determinare una severa compromissione del funzionamento globale dell'individuo, incluse le aree dell'apprendimento/integrazione scolastica e lavorativa”.
La CTU, “sulla base di ciò” ha ritenuto “probabile che all'epoca della morte del padre sussistesse già una condizione di inabilità intesa, come indicato in premessa, quale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Le conclusioni della CTU, non contestate dai TP (che nemmeno hanno inviato osservazioni), vengono qui recepite, in quanto frutto di un'accurata indagine, ampiamente motivate e prive di contraddizioni.
pagina 3 di 4 5.3. Dunque, accertato, alla luce di tali conclusioni, che il signor era inabile al Parte_1
lavoro già al momento del decesso del padre (avvenuta il 17.3.1982), va accertato il suo diritto alla pensione di reversibilità, essendo egli allora a carico del genitore.
L' va perciò condannato a corrispondere al signor la pensione di reversibilità CP_1 Pt_1
richiesta, nonché al pagamento dei ratei arretrati maturati nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa del 27.9.2022, avendo così il ricorrente limitato la domanda all'udienza di discussione, oltre interessi legali dalle singole rate al saldo.
6. La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della contenuta complessità della controversia – segue la regola della soccombenza, ponendosi a carico dell' anche le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) Accerta e dichiara il diritto del signor alla pensione di reversibilità, in Parte_1
quanto inabile al lavoro al momento del decesso del padre in data 17.3.1982 e, per l'effetto,
2) condanna l' a corrispondere al signor la pensione di reversibilità richiesta, nonché CP_1 Pt_1
al pagamento dei ratei arretrati maturati nei cinque anni precedenti la domanda amministrativa del 27.9.2022, oltre interessi legali dalle singole rate al saldo.
3) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.638,00 per CP_1
compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, ponendo a carico dell' anche le spese della CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Padova, 20 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon
pagina 4 di 4