TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9945/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] D con l'Avv. Alessandra Sala, con studio in Trezzo sull'Adda (MI), Via S. Caterina n. 27/31 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. : C.F._2 residente in [...] D con l'Avv. Alessandra Sala, con studio in Trezzo sull'Adda (MI), Via S. Caterina n. 27/31 presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 10 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzo sull'Adda il 26.09.2015 (anno 2015 atto n. 7 parte II serie A)
In separazione dei beni.
Con il figlio:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), cittadino italiano al Persona_1 C.F._3 quale è stato diagnosticato un disturbo della sfera autistica.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, senza che ciò costituisca riunione affettiva e/o ripresa della comunione materiale e spirituale, continueranno a vivere nella casa coniugale sita in Trezzo sull'Adda, via Monsignor
Grisetti n. 20 D sino alla data della vendita dell'immobile prevista entro gennaio 2026;
impegnandosi a sostenere le rate di mutuo e a suddividere le relative spese (utenze, spese condominiali ecc.);
2) Il signor ha già individuato una soluzione abitativa futura in Trezzo sull'Adda, Via Fiume n. Pt_2
5, per la quale si è reso promissario acquirente, mentre la signora ha sospeso la ricerca di Parte_1
una soluzione abitativa a seguito della perdita del lavoro, in attesa di nuova occupazione che potrà
garantirle l'eventuale impegno economico di un nuovo mutuo;
3) Qualora alla vendita della casa coniugale la signora non avrà disponibilità di una nuova Parte_1
abitazione, le parti concordano che la stessa, sempre in via temporanea e sempre per il tempo necessario alla ricerca di nuova abitazione, potrà trasferirsi con il figlio nell'immobile Per_1
acquistato dal signor;
Pt_2
pagina 2 di 10 4) il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
5) fermo restando quanto indicato ai punti che precedono, il figlio verrà collocato presso la Per_1
madre nella nuova abitazione dove trasferirà la sua residenza anagrafica;
6) la responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata separatamente da ciascun genitore sulle questioni di ordinaria amministrazione, secondo le condizioni e le modalità di cui ai punti seguenti,
mentre per le questioni di maggior rilievo, riguardanti la cura, crescita ed istruzione del figlio, i coniugi si consulteranno ed assumeranno concordemente tutte le decisioni, stabilendo, altresì, in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni stesse;
7) ogni decisione riguardante il figlio minore (ad esempio: scelte di istruzione e relativi istituti da frequentare, di interventi medico - chirurgici, di attività sportive, di attività sociali, di indirizzo religioso, di viaggi, vacanze, di eventuali persone incaricate di accudire temporaneamente il minore) sarà presa dai genitori di comune accordo;
8) le frequentazioni tra i genitori e il figlio - anche al fine di evitare continui spostamenti al minore -
vengono concordate come segue:
- durante il periodo scolastico continuerà a trascorrere due pomeriggi infrasettimanali con il Per_1
padre (nei giorni in cui lo stesso lavorerà in smart working) fino alle ore 20.30 e tre pomeriggi presso la nonna materna fino alle ore 19.30;
- trascorrerà due settimane al mese presso ciascun genitore dal lunedì al giovedì alternando il Per_1
week end con l'altro genitore dal venerdì alla domenica sera e così:
1 settimana con la mamma e week end con il padre;
2 settimana con la mamma e week end con il padre;
3 settimana con il padre e week end con la mamma;
- le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse seguendo il criterio dell'alternanza nei periodi pagina 3 di 10 23/12 - 30/12 e 31/12 – 6/01 di ciascun anno e tre giorni per quelle pasquali;
- i genitori potranno trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo Per_1
estivo da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- ponti, Festività e compleanni verranno trascorsi sempre seguendo il criterio di alternanza;
9) il Sig. e la sig.ra si impegnano a che il rapporto tra il figlio minore ed i genitori Pt_2 Parte_1
venga mantenuto integro, costante, continuativo e sereno, anche attraverso contatti telefonici e/o videochiamate;
10) entrambi i genitori s'impegnano ad informare periodicamente e/o a rendersi disponibili a porre a conoscenza reciprocamente sull'andamento scolastico e per relationem del figlio minore;
11) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), somma che verrà versata anticipatamente alla madre entro il giorno 5
di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban che verranno comunicate, a decorrere dal mese successivo alla vendita della casa coniugale e/o successivo alla cessazione della convivenza per i motivi indicati ai punti che precedono;
la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
12) i genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate il 10 giugno 2025 dalla Corte D'Appello di Milano,
sezione famiglia, di concerto con la nona sezione civile del Tribunale di Milano, con il COA di
Milano e con l'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, e quindi:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero
presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di
base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso
di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, pagina 4 di 10 integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche
se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie compresi i corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la
frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica)
prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione
scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche
senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza
all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi
di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia
e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus
organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla
conclusione del ciclo di scuola secondario di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di
lavoro dei genitori. pagina 5 di 10 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzatture (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei, nonché le relative spese per le
trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e
vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed
esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione,
di cura, o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure
urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c)
abbigliamento e calzature su misura ove necessario, d) presidi per la deambulazione o la fruizione
degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f)
partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli
anche modificati di costante utilizzo;
i) patente bollo e assicurazioni se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani guida;
il tutto salvo eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo le spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a pagina 6 di 10 comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
13) la madre percepirà interamente l'assegno unico universale per il figlio;
14) la pensione di UA continuerà ad essere accreditata sul libretto già in essere ed i genitori concorderanno di volta in volta quando attingervi per esigenze del minore;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
15) La casa coniugale sita in Trezzo sull'Adda, Via Monsignor Grisetti n. 20 D verrà trasferita a terzi ed il ricavato - previa estinzione del residuo mutuo acceso presso Intesa SanPaolo n. 12339449
- verrà suddiviso in ragione del 50% tra le parti;
Perso 16) Gli animali d'affezione e di proprietà di rimarranno presso Per_3 Parte_1
l'abitazione del signor . Le spese veterinarie verranno suddivise al 50% tra le parti;
Pt_2
17) I conti correnti comuni verranno estinti ad avvenuta estinzione del mutuo di cui al precedente punto 15);
18) Le somme depositate sui conti correnti cointestati e i risparmi cointestati verranno suddivise al
50% ciascuno tra i coniugi;
19) La polizza Generali Sette Massima New n. 31647630 intestata a verrà mantenuta Parte_2
alle medesime condizioni fino a naturale scadenza (2036) proseguendo entrambe le parti con gli accantonamenti mensili pari ad € 300,00. Alla scadenza la polizza verrà riscattata dal signor Pt_2
ed il valore di riscatto verrà suddiviso tra le parti al 50%. Il signor si impegna a fornire Pt_2
annualmente alla signora le informazioni periodiche;
In caso di riscatto anticipato le Parte_1
relative somme verranno suddivise al 50% pagina 7 di 10 20) Il libretto Intesa NP n. 1200/163 intestato al figlio verrà mantenuto sino alla data Per_1
di estinzione dei conti correnti cointestati;
successivamente verrà aperto un nuovo conto corrente per il minore, a firma congiunta dei genitori, sul quale verrà accreditata la pensione del minore;
i genitori concorderanno di volta in volta quando attingervi e per quali spese.
21) i genitori sin da ora si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche del figlio minore;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Trezzo sull'Adda (MI), in data 26.09.2015;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle Spese;
pagina 8 di 10 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzo sull'Adda, perché provveda alle annotazioni e agli incombenti di legge. Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 settimana con il padre e week end con la mamma;