Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1103/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Mutuo.
Proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bagnone (MS), Via Ca Gian Pietri n. 11, fraz. Vico, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Luca Franchi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio, sito in Parma, Via Verdi, n. 6;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678) Persona_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata dal notaio P.IVA_2
di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958), dall'avv. Marco Rossi (C.F. Persona_1 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Verona, Vicolo S. C.F._3
Bernardino, n. 5;
-Appellata
della sentenza n. 283/23 del Tribunale di Massa, pubblicata in data 08.05.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia Ill.ma Corte, contrariis reiectis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertare e dichiarare la nullità / annullabilità o come meglio del decreto ingiuntivo n.216/2021 emesso in data 29.03.2021 dal Tribunale di Massa ( RG 502/20201) per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto adottando ogni altro provvedimento inerente e conseguentemente rigettare integralmente ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto, e comunque perché non provata;
per l'effetto, riconosciuto altresì che l'azione avversaria risulta promossa con dolo o colpa grave, dire tenuta e condannare al pagamento, in favore Controparte_1 del sig. e per il titolo di cui all'art. 96 ultimo comma c.p.c., della somma che, in via Parte_1 equitativa, sia ritenuta di giustizia all'esito del procedimento.” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata: “In via pregiudiziale: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.
348-bis cpc stante la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. n. 283/2023 pubblicata l'8/5/2023 CP_ dal Tribunale di Massa (RG 1043/2021), e in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di cui alla sentenza (ovvero di quella diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 216/2021, emesso in data 29.03.21 dal Tribunale di Massa, con cui gli era stato ingiunto di pagare a la somma di euro 6.354,18. Controparte_1
In particolare, l'odierno appellante esponeva che: - in data 18.02.2013, mentre si trovava presso la propria residenza, riceveva visita da parte di un agente di vendita della società Progetto Acqua Firenze s.r.l;.
- in pari data, sottoscriveva un modulo denominato “PROMOZIONE PER INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE PROGRAMMATA” e allegato a tale modulo veniva fatto firmare anche un contratto di finanziamento con la società Fiditalia;
- in data 19.02.2013, comunicava la sua volontà di recedere da fornitura e finanziamento al numero verde indicato sul frontespizio del contratto;
- in data 14.03.2013, non avendo ricevuto il bene oggetto del contratto, incaricava il proprio legale di fiducia di inviare una lettera raccomandata confermando l'avvenuto recesso sia alla società Progetto
Acqua Firenze, che alla società Fiditalia;
- Progetto Acqua Firenze non riscontrava la predetta comunicazione e, dando esecuzione alla richiesta di recesso, non consegnava il bene oggetto del contratto.
- in data 26.03.2013, la sola Fiditalia riscontrava la predetta comunicazione, precisando di aver già erogato il finanziamento alla società Progetto Acqua Firenze, pur riconoscendo la facoltà per il consumatore di esercitare il diritto di recesso ex D. Lgs. 141/2010 entro 14 giorni lavorativi dalla consegna del bene;
- in data 15.04.2013, il suo legale ribadiva a Fiditalia che l'esercizio del diritto di recesso era già intervenuto prima della consegna dei beni oggetto del contratto e che pertanto le parti tutte erano da considerarsi libere dalle rispettive obbligazioni;
- in data 08.05.2013, Fiditalia inviava comunicazione con cui precisava che Progetto Acqua Firenze aveva ritenuto infondato il reclamo del Parte_1
- in data 21.05.2028 la Progetto Acqua Firenze s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze, veniva cancellata dal registro imprese;
- nel corso degli anni 2013 - 2021 nessuna comunicazione gli perveniva;
- in data 06.04.2021, si vedeva notificare il decreto ingiuntivo numero 216/2021 emesso in data
29.03.2021 dal Tribunale di Massa per la somma di € 6.354,18.
2. L'odierno appellante, nell'atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sosteneva che:
- il contratto non si sarebbe perfezionato per mancata accettazione della proposta d'ordine e mancata consegna del bene entro 90 giorni dall'ordine; - anche il contratto di finanziamento con Fiditalia avrebbe dovuto ritenersi risolto, in quanto causalmente collegato al precedente;
- la comunicazione di recesso inviata alla società Progetto Acqua Firenze sarebbe stata tempestiva e sarebbe stata da quest'ultima regolarmente ricevuta;
- il bene non sarebbe mai stato consegnato e ciò avrebbe comportato la risoluzione per inadempimento del contratto con Progetto Acqua Firenze, ai sensi delle clausole nn. 1) e 2) della proposta d'ordine e dell'art. 54 del Codice del consumo, ratione temporis vigente;
- rilevata la mancata consegna del bene oggetto di finanziamento da parte di Progetto Acqua Firenze, il contratto di finanziamento con Fiditalia avrebbe dovuto ritenersi nullo per mancanza di causa, trattandosi di mutuo di scopo.
CP
3. Si costituiva in giudizio , contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4. Il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione, ritenendo che tutte le richieste avanzate dall'originario opponente in ordine ai vari possibili motivi di risoluzione del contratto stipulato con
Progetto Acqua Firenze s.r.l. sarebbero state inaccoglibili, perché il Giudice non avrebbe potuto emettere provvedimenti riguardanti un soggetto estraneo al procedimento
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 04.12.23, l'appellante impugnava la predetta decisione, deducendo un unico motivo, con cui sosteneva che il Tribunale di Massa avrebbe erroneamente omesso di rilevare il collegamento tra il contratto stipulato con Progetto Acqua Firenze
s.r.l. e quello concluso con Fiditalia, con conseguente violazione dell'art. 125 quinquies c. 4 del d. lgs. 385/93.
Nel dettaglio, il osservava: Parte_1
- di non aver potuto chiamare in causa la Progetto Acqua Firenze s.r.l. perché essa sarebbe stata dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese prima dell'inizio della presente controversia;
- che la risoluzione del contratto di finanziamento, nel caso di specie, si sarebbe verificata ex lege in ragione del collegamento negoziale di natura legale intercorrente tra il prestito finalizzato ed il contratto di vendita, essendo a tal fine sufficiente che il consumatore dimostri la non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale del fornitore di beni o di servizi e, conseguentemente, che lo stesso provveda ad effettuare la costituzione in mora del venditore;
- che, nella fattispecie a mani, egli avrebbe compiutamente provato il recesso inviato a Progetto Acqua
Firenze s.r.l. e sarebbe comunque pacifica la mancata consegna del bene oggetto di finanziamento in conseguenza dell'accettazione dell'avvenuto recesso;
che, a comprova della sussistenza del collegamento negoziale con il contratto di compravendita, vi sarebbe stato peraltro il fatto che il finanziamento sarebbe stato espressamente diretto all'acquisto di un “ depuratore acqua ” e il timbro della Progetto Acqua Firenze sul contratto di finanziamento avrebbe provato che le trattative sarebbero state condotte dal cliente esclusivamente con l'agente di Progetto Acqua, senza alcuna partecipazione del finanziatore;
- che l'inadempimento del contratto di fornitura oggetto del presente giudizio avrebbe implicato la risoluzione e, dunque, il venir meno dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del credito finalizzato, oggetto del provvedimento monitorio;
- che, pertanto, gli sarebbe spettata l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125 quinques comma 4 TUB, che si aggiungerebbe alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale, non sostituendosi alle stesse.
In definitiva, secondo l'appellante, il Tribunale di Massa, nel ritenere che le argomentazioni relative alla nullità o alla risoluzione del contratto avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti della CP_ Progetto Acqua Firenze s.r.l. e non già della creditrice , avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande del con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Parte_1
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.03.24, si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di la quale: Parte_2 Controparte_1
- eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
- rilevava che l'appellante non aveva sottoposto a censura i capi della decisione di prime cure relativi CP_ alla presunta applicazione di tassi usurari, alla presunta assenza di legittimazione attiva di e alla notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, con la conseguenza che le corrispondenti statuizioni del Tribunale di Massa avrebbero dovuto ritenersi coperte dal giudicato;
- nel merito, sosteneva che il contratto originariamente concluso con Fiditalia avrebbe avuto ad oggetto la corresponsione di una somma con mandato a versarla direttamente a un soggetto terzo, individuato dal richiedente;
che non vi sarebbe alcun collegamento negoziale volontario, né legale, con il distinto contratto stipulato tra il e la Progetto Acqua Firenze s.r.l., non avendo Parte_1 controparte provato l'esistenza di alcun nesso, sul piano oggettivo e/o soggettivo, tra i due negozi;
- osservava che, nel caso in esame, non sarebbe stato concluso alcun accordo che avrebbe attribuito al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, condizione necessaria per rendere giuridicamente rilevante il collegamento negoziale tra i due contratti e garantire così all'acquirente la possibilità di estendere le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione della vendita al contratto di finanziamento;
- in ogni caso, eccepiva che essa risulterebbe priva di legittimazione passiva rispetto alle pretese avversarie relative al contratto concluso con Fiditalia, in quanto mera cessionaria del credito;
- evidenziava che non vi sarebbe stata la nullità del contratto di mutuo di scopo concluso con Fiditalia, perché la somma sarebbe stata correttamente erogata a favore della Progetto Acqua Firenze s.r.l.;
- puntualizzava che il non avrebbe tempestivamente esercitato il diritto di recesso, in base Parte_1
alle disposizioni contrattuali e legali applicabili alla fattispecie in esame.
7. La Corte, con ordinanza del 29.03.24, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, osservando, quanto al fumus boni iuris, che sarebbe stata da verificare e maggiormente approfondire la possibilità per il consumatore CP_ ( di eccepire nei confronti di l'inadempimento del fornitore (Progetto Acqua Parte_1
Firenze) al fine di sottrarsi all'obbligazione di rimborso rateale del credito al consumo (erogato direttamente in favore di Progetto Acqua Firenze), e, quanto al periculum in mora, che un danno grave ed irreparabile si sarebbe potuto configurare nella specie alla luce della disparità delle posizioni contrattuali delle parti, che avrebbe visto nel quella più debole. Controparte_2
8. La Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza emessa in data 29.03.24, rinviava la causa all'udienza del 19.12.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
9. Con ordinanza del 20.12.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
11. Ed invero, appare in primo luogo opportuno dar conto delle diverse circostanze in fatto che risultano pacifiche perché risultanti per tabulas o perché comunque non specificamente contestate.
11.1. La prima tra queste è sicuramente la mancata consegna del depuratore d'acqua oggetto del primo contratto sottoscritto dal il 18.2.2013. Parte_1 11.2. La seconda è che il contratto di finanziamento sottoscritto in pari data con l'allora Fiditalia era espressamente finalizzato all'acquisto del predetto depuratore d'acqua.
CP_ 11.3. La legittimazione passiva di appare a sua volta pacifica ove si consideri che, come CP_ argutamente ha argomentato la difesa di parte appellante, se sussiste in capo a la legittimazione
(attiva) a pretendere il pagamento invocato in sede monitoria e, dunque, anche a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, è altrettanto configurabile la possibilità del (nella sua Parte_1
CP_ qualità di presunto debitore ceduto) di far valere nei confronti di tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre
contro
FIDITALIA ed in particolare quelle relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda.
12. Ciò posto, sussistono in atti diversi altri elementi, univoci e concordanti, che portano a ritenere la configurabilità di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita del depuratore d'acqua sottoscritto dal con Progetto Acqua Firenze ed il contemporaneo contratto di finanziamento Parte_1 dal medesimo sottoscritto con l'allora Fiditalia: la contestualità dei due contratti;
la finalità espressamente conferita al finanziamento, già sopra ricordata;
l'apposizione sul contratto di finanziamento del timbro da parte della stessa venditrice del bene e cioè di Progetto Acqua Firenze;
la circostanza che l'importo finanziato, pari ad Euro 3.300,00 è stato versato direttamente al rivenditore.
12.1. Elementi tutti, questi, che integrano i requisiti da sempre richiesti dalla Suprema Corte per configurare l'ipotesi di collegamento negoziale tra contratti: si veda al riguardo la recente sentenza n. 29288/2024 della Corte di Cassazione che ha richiamato l'inquadramento del fenomeno del collegamento negoziale nella nozione di “operazione economica” ed ha ricordato che l'affermazione dottrinaria che ravvisa nella “operazione economica” una “autonoma categoria concettuale”, la quale
“identifica una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti, e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano”, non risulta estranea agli approdi ai quali è pervenuta la più recente giurisprudenza della medesima Corte (Cass.
n. 7185/2022; Cass. n. 28324/2023).
Nel ribadire che “le espressioni «collegamento negoziale» o «negozi collegati» – estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea – non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi”, la
Suprema Corte ha sottolineato che nel “collegamento negoziale «atipico» si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse” (così, testualmente, Cass. Sez. 2, ord. n.
28324 del 2023, cit.). Su tali basi, dunque, è stato evidenziato che la “dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata”.
In quest'ottica, pertanto, con la decisione in esame è stato ribadito che il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”, fenomeno “che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (così, del pari, Cass. Sez. 2, ord. n. 28324 del 2023, cit., che richiama Cass.
Sez. 2, sent. 16 febbraio 2007, n. 3645, Rv. 595379-01).
Nesso teleologico e nesso si reciproca interdipendenza che nella specie sono stati configurati fin dal sorgere dei due contratti.
In questa situazione, anche a voler prescindere dalla tempestività o meno dell'intervenuto recesso dal contratto di vendita da parte del non vi è dubbio che il contratto non sia stato Parte_1
adempiuto dal fornitore Progetto Acqua Firenze, non essendo appunto stato mai consegnato il bene oggetto della fornitura.
13. Da ciò non può che conseguire il venir meno anche del contratto di finanziamento/ mutuo di scopo ad esso collegato.
Non solo, ma essendosi pacificamente realizzato l'inadempimento contrattuale in capo al fornitore, il privato nella specie dalla possibilità di agire verso il fornitore Parte_3
Progetto Acqua Firenze, società che non esiste più perché dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese fin dal 21.5.2018, ben poteva, così come ha fatto nella specie, agire direttamente contro il finanziatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 4, del TUB.
13.1. Si veda per tutte la precisa ricostruzione offerta sul punto dalla sentenza di Corte Cass.
n. 19522/2015, citata anche fa parte appellante: “In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dall'art. 125, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", si aggiunge alle comuni azioni contrattuali per le quali non vigono le condizioni stabilite da detta norma, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita”.
In motivazione, ha infatti ricordato che la pronuncia della Suprema Corte n. 20477/2014, partendo dal dettato normativo indicato e valutando altresì, ai fini interpretativi, la Direttiva CE 2008/48
(relativa ai contratti di credito ai consumatori, attuata con D.Lgs. 13.8.2010, n. 141) ha affermato la fonte legale del collegamento negoziale fra contratto di finanziamento e contratto di acquisto, che diviene elemento della fattispecie: "è la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale, per il quale, a determinate condizioni (ndr, quelle previste dagli artt. 121 e 124
T.U. in materia bancaria) contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumato-re, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento che il nesso fra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei negozi trova la pro- pria causa nell'altro, sicché è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento di fattispecie" (negli stessi termini (Cass. civile sez. I, 25/07/2018 n.19778 e
Cass. 30.9.2015, n. 19522).
Secondo la Suprema Corte, l'unitarietà della causa economica dei contratti (di finanziamento e di vendita del bene) comporta il collegamento negoziale di fonte legale che prescinde dal rapporto fra finanziatore e fornitore e quindi anche dall'esistenza o meno di un accordo di esclusiva fra finanziatore e fornitore, lettura corroborata dalla disciplina prevista dalla direttiva CE 2008/48, attuata con D.Lgs.
13.8.2010, n. 141 (che esclude espressamente, per l'azione del consumatore, la necessità del patto di esclusiva fra finanziatore e fornitore).
La giurisprudenza citata ha quindi riconosciuto la possibilità di proposizione diretta dell'azione del consumatore nei confronti del finanziatore anche qualora difetti il patto di esclusiva fra finanziatore e venditore del bene, condizione originariamente prevista dall'art. 125 T.U.B. e dall'art. 42 Codice del consumo, e tale principio deve trovare applicazione anche allorquando il consumatore finanziato agisca in via ordinaria contrattuale o di opposizione, come nel caso in esame, assicurandosi così la finalità di maggiore tutela dell'acquirente/consumatore.
13.2. Come ha quindi condivisibilmente concluso la difesa di parte appellante, la risoluzione/recesso del contratto di credito non comporta quindi l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei ser-vizi. Da tali premesse, ne deriva la legittimità dell'azione diretta esperita nel caso in esame da parte del consumatore ( contro il finanziatore (IFIS) prevista dall'art. 125 quinques comma 4 Parte_1
TUB.
14. Da qui l'integrale accoglimento dell'appello proposto con conseguente integrale riforma della sentenza appellata e revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado.
15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, pur non ritenendo sussistere i presupposti ex art. 96, u.c. c.p.c. a carico di aprte appellata che si è limitata ad una difesa tecnica.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza Parte_1
appellata n. 283/23 del Tribunale di Massa,
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 216/2021 emesso dal Tribunale di Massa il 29.3.2021,
- Rigetta la domanda formulata da parte appellante ex art. 96 c.p.c.,
- Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Parte_2
spese di lite del primo grado di giudizio, così come ivi liquidate in complessivi euro 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come legge, oltre che delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.809,00 per compensi, euro 355,50 per spese vive, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Genova, il giorno 8.1.2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni