Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 234
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza delle pretese, difetto di motivazione, di sottoscrizione, decadenza dell'azione e omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi

    Le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione sono state tutte notificate e non impugnate nei termini di legge, rendendo il carico fiscale certo ed esigibile. Le contestazioni relative a vizi delle cartelle sono inammissibili perché tardive.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del Concessionario

    Le doglianze del contribuente sono generiche e prive di allegazioni probatorie. La società ha sede in Latina e l'intimazione è stata adottata dall'ADR AT.

  • Rigettato
    Vizi delle notificazioni

    Le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, come dimostrato dalle relate e dalle PEC di notificazione. Parte dei ruoli sono stati parzialmente versati, confermando la ricezione.

  • Rigettato
    Prescrizione

    I crediti erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine quinquennale per le prestazioni periodiche. L'attività dell'agente della riscossione è soggetta al termine decennale.

  • Rigettato
    Omessa risposta in merito alla richiesta di sospensione ex lege

    L'istanza di sospensione è stata rifiutata perché non rientrante nell'ambito applicativo della legge citata, come confermato dalla ricevuta di avvenuta consegna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 234
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 234
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo