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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05720249016186280/000 DIRITTI VARI
proposto da Cri.ma.co.srl 3713870490 - 12835681003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012121858000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210018927825000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028539354000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230007999778000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230016871069000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230020896656000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230021205879000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 1367/2024 la Ricorrente – P.IVA_1 ha impugnato intimazione di pagamento AA25 INTIMAZ. PAGAM. 0572024901618628000 Periodo d'imposta: 2016 - 2017 - 2018 - 2019 –
2020 Tributo: II.DD. + I.V.A., per un valore complessivo di 176.659,42 euro comprensivi di sanzioni e interessi, nonché degli atti presupposti. In data 22.10.2024, alla società veniva notificata l'intimazione di pagamento impugnata cui erano presupposte le seguenti cartelle di pagamento, parimenti impugnate:
57 2021 00189278 25, notificata il 20.01.2023;
57 2022 00285393 54, notificata il 14.11.2022;
57 2023 00079997 78, notificata il 25.04.2023;
57 2020 00121218 58, notificata il 15.05.2022; 57 2023 00168710 69, notificata il 27.06.2023;
57 2023 00208966 56, notificata il 18.07.2023;
57 2023 00212058 79, notificata il 24.07.2023.
Il ricorso veniva notificato all'Ufficio AD LT e ad ADR LT il 24.10.24 e la contribuente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo quanto segue:
1) L'inesistenza delle pretese, il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
2) Incompetenza territoriale del Concessionario;
3) Vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.;
4) PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.;
5) Omessa risposta in merito alla richiesta sospensione ex lege
Si costituiscono sia AD che ADR entrambe con motivata memoria e allegati.
All'udienza del 17.2.25 la Corte ha respinto la domanda cautelare con condanna alle spese per quella fase.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Nel merito: l'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione dalla quale scaturirebbe, ad avviso della Contribuente, l'inesistenza delle pretese e dei ruoli, il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi delle predette cartelle di pagamento, sono censure inammissibili in quanto, dai dati acquisiti nell'odierno giudizio, le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento risultano tutte notificate;
circostanza dimostrata dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito delle relate e delle PEC di notificazione. Peraltro i ruoli di cui alle cartelle numero 5720210018927825, 5720220028539354, 5720230007999778, 5720200012121858, risultano parzialmente versati, confermando, così, l'avvenuta ricezione delle stesse. L'Ufficio richiama esattamente gli importi dei versamenti che dimostrano la piena conoscenza degli atti presupposti.
Ancora, essendo state le predette cartelle di pagamento notificate e non impugnate entro i termini di legge, la contribuente ha consumato la sua facoltà d'impugnazione, pertanto il carico fiscale iscritto a ruolo è diventato certo ed esigibile. Inoltre, i ruoli di cui alle cartelle di pagamento su citate scaturiscono tutti dalla liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e riguardano tributi regolarmente dichiarati dalla Società, ma non pagati. Trattasi dunque di omessi ed insufficienti versamenti legittimamente recuperati dall'Amministrazione Finanziaria.
Laddove è lamentata la omessa notificazione degli atti presupposti, va dichiarata la pretestuosità dei motivi riguardanti il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, nonché, l'inesistenza delle pretese.
Le cartelle risultano tutte notificate sulla base dei documenti indicizzati dalle controparti:
La cartella n. 05720200012121858000 è stata notificata il 15/5/2022 (doc. n. 5);
La cartella n. 05720210018927825000 è stata notificata il 20/1/2023, a mezzo PEC (doc. n. 6);
La cartella n. 05720210037301991000 è stata notificata il 20/1/2023, a mezzo PEC (doc. n. 7);
La cartella n. 05720220028539354000 è stata notificata il 14/1/2022, a mezzo PEC (doc. n. 8);
La cartella n. 05720230007999778000 è stata notificata il 25/4/2023, a mezzo PEC (doc. n. 9);
La cartella n. 05720230016871069000 è stata notificata il 27/6/2023, a mezzo PEC (doc. n. 10);
La cartella n. 05720230020896656000 è stata notificata il 18/7/2023, a mezzo PEC (doc. n. 11);
La cartella n. 05720230021205879000 è stata notificata il 24/7/2023, a mezzo PEC (doc. n. 12).
Si precisa che le stesse cartelle, ad eccezione della prima, sono pervenute all'indirizzo PEC Email_4 della società ricorrente, iscritto nel Registro INIPEC (doc. n. 13), presso cui è stata altresì inviata l'intimazione di pagamento per cui è causa. Ciò posto, in assenza di contestazione, dette cartelle sono divenute definitive, con conseguenziale intangibilità dei crediti portati: in effetti, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018; Cassazione, ord. n. 1901/2020). La loro mancata impugnazione ha precluso, inoltre, la possibilità all'odierna ricorrente di formulare ogni qualsivoglia eccezione che avrebbe dovuto sollevare con un tempestivo giudizio (da proporre entro 60 gg dalla loro notifica) e che, invece, fatta valere soltanto in questa sede, si rivela inammissibile poiché tardiva.
L'intimazione è perfettamente motivata, in quanto rispondente ai requisiti del modello ministeriale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato un atto che risponde appieno alla previsione normativa di contenuto minimo: parte ricorrente, infatti, si è trovata davanti ad un atto perfettamente valido, trasparente, congruamente motivato, che, infatti, non ha pregiudicato la sua impugnazione.
Circa la competenza dell'ufficio essa si radica nel momento normativamente indicato e rimane così fissata per l'intera durata del rapporto tributario, sino all'esaurimento dell'obbligazione, senza essere incisa da cambiamenti successivi del domicilio fiscale stesso da parte del contribuente. In ogni caso le doglianze del contribuente sono del tutto generiche e restano prive di allegazioni probatorie;
la società ha sede in Latina
e l'intimazione impugnata è stata adottata dall'ADR AT .
Pure respinta la eccepita prescrizione. Infatti, in relazione ai crediti erariali in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema di Cassazione ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass., sent. n. 24322/2014). Ad ogni modo, si evidenzia che l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
Riguardo l'eccepita “Omessa risposta in merito alla richiesta sospensione ex lege” l'Ufficio controparte evidenzia che la predetta istanza di sospensione ex L. 228/2012 è stata rifiutata in quanto non rientrante nell'ambito applicativo della predetta legge, come confermato dalla ricevuta di avvenuta consegna inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 30.05.2024, direttamente Difensore
allegata in giudizio. L'argomento difensivo è pienamente fatto proprio dalla Corte.
In virtù del generale principio della soccombenza la ricorrente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite a favore delle due controparti costituite, quantificate ai sensi del DM n. 55/2004 e s.m.i. , nella misura complessiva di €3.000,00 da dividere fra loro, oltre oneri di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti costituite nella misura di € 3.000,00 oltre oneri se dovuti.
In Latina il 23 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa Poli Dott. Pierfrancesco de Angelis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
57 2023 00079997 78, notificata il 25.04.2023;
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05720249016186280/000 DIRITTI VARI
proposto da Cri.ma.co.srl 3713870490 - 12835681003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012121858000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210018927825000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220028539354000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230007999778000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230016871069000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230020896656000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230021205879000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 1367/2024 la Ricorrente – P.IVA_1 ha impugnato intimazione di pagamento AA25 INTIMAZ. PAGAM. 0572024901618628000 Periodo d'imposta: 2016 - 2017 - 2018 - 2019 –
2020 Tributo: II.DD. + I.V.A., per un valore complessivo di 176.659,42 euro comprensivi di sanzioni e interessi, nonché degli atti presupposti. In data 22.10.2024, alla società veniva notificata l'intimazione di pagamento impugnata cui erano presupposte le seguenti cartelle di pagamento, parimenti impugnate:
57 2021 00189278 25, notificata il 20.01.2023;
57 2022 00285393 54, notificata il 14.11.2022;
57 2023 00079997 78, notificata il 25.04.2023;
57 2020 00121218 58, notificata il 15.05.2022; 57 2023 00168710 69, notificata il 27.06.2023;
57 2023 00208966 56, notificata il 18.07.2023;
57 2023 00212058 79, notificata il 24.07.2023.
Il ricorso veniva notificato all'Ufficio AD LT e ad ADR LT il 24.10.24 e la contribuente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo quanto segue:
1) L'inesistenza delle pretese, il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
2) Incompetenza territoriale del Concessionario;
3) Vizi delle notificazioni ex artt. 137 c.p.c. e ss.;
4) PRESCRIZIONE EX ART. 2948 C.C.;
5) Omessa risposta in merito alla richiesta sospensione ex lege
Si costituiscono sia AD che ADR entrambe con motivata memoria e allegati.
All'udienza del 17.2.25 la Corte ha respinto la domanda cautelare con condanna alle spese per quella fase.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Nel merito: l'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'impugnata intimazione dalla quale scaturirebbe, ad avviso della Contribuente, l'inesistenza delle pretese e dei ruoli, il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi delle predette cartelle di pagamento, sono censure inammissibili in quanto, dai dati acquisiti nell'odierno giudizio, le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento risultano tutte notificate;
circostanza dimostrata dall'Agenzia delle Entrate mediante deposito delle relate e delle PEC di notificazione. Peraltro i ruoli di cui alle cartelle numero 5720210018927825, 5720220028539354, 5720230007999778, 5720200012121858, risultano parzialmente versati, confermando, così, l'avvenuta ricezione delle stesse. L'Ufficio richiama esattamente gli importi dei versamenti che dimostrano la piena conoscenza degli atti presupposti.
Ancora, essendo state le predette cartelle di pagamento notificate e non impugnate entro i termini di legge, la contribuente ha consumato la sua facoltà d'impugnazione, pertanto il carico fiscale iscritto a ruolo è diventato certo ed esigibile. Inoltre, i ruoli di cui alle cartelle di pagamento su citate scaturiscono tutti dalla liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e riguardano tributi regolarmente dichiarati dalla Società, ma non pagati. Trattasi dunque di omessi ed insufficienti versamenti legittimamente recuperati dall'Amministrazione Finanziaria.
Laddove è lamentata la omessa notificazione degli atti presupposti, va dichiarata la pretestuosità dei motivi riguardanti il difetto motivazione, di sottoscrizione, la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, nonché, l'inesistenza delle pretese.
Le cartelle risultano tutte notificate sulla base dei documenti indicizzati dalle controparti:
La cartella n. 05720200012121858000 è stata notificata il 15/5/2022 (doc. n. 5);
La cartella n. 05720210018927825000 è stata notificata il 20/1/2023, a mezzo PEC (doc. n. 6);
La cartella n. 05720210037301991000 è stata notificata il 20/1/2023, a mezzo PEC (doc. n. 7);
La cartella n. 05720220028539354000 è stata notificata il 14/1/2022, a mezzo PEC (doc. n. 8);
La cartella n. 05720230007999778000 è stata notificata il 25/4/2023, a mezzo PEC (doc. n. 9);
La cartella n. 05720230016871069000 è stata notificata il 27/6/2023, a mezzo PEC (doc. n. 10);
La cartella n. 05720230020896656000 è stata notificata il 18/7/2023, a mezzo PEC (doc. n. 11);
La cartella n. 05720230021205879000 è stata notificata il 24/7/2023, a mezzo PEC (doc. n. 12).
Si precisa che le stesse cartelle, ad eccezione della prima, sono pervenute all'indirizzo PEC Email_4 della società ricorrente, iscritto nel Registro INIPEC (doc. n. 13), presso cui è stata altresì inviata l'intimazione di pagamento per cui è causa. Ciò posto, in assenza di contestazione, dette cartelle sono divenute definitive, con conseguenziale intangibilità dei crediti portati: in effetti, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018; Cassazione, ord. n. 1901/2020). La loro mancata impugnazione ha precluso, inoltre, la possibilità all'odierna ricorrente di formulare ogni qualsivoglia eccezione che avrebbe dovuto sollevare con un tempestivo giudizio (da proporre entro 60 gg dalla loro notifica) e che, invece, fatta valere soltanto in questa sede, si rivela inammissibile poiché tardiva.
L'intimazione è perfettamente motivata, in quanto rispondente ai requisiti del modello ministeriale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato un atto che risponde appieno alla previsione normativa di contenuto minimo: parte ricorrente, infatti, si è trovata davanti ad un atto perfettamente valido, trasparente, congruamente motivato, che, infatti, non ha pregiudicato la sua impugnazione.
Circa la competenza dell'ufficio essa si radica nel momento normativamente indicato e rimane così fissata per l'intera durata del rapporto tributario, sino all'esaurimento dell'obbligazione, senza essere incisa da cambiamenti successivi del domicilio fiscale stesso da parte del contribuente. In ogni caso le doglianze del contribuente sono del tutto generiche e restano prive di allegazioni probatorie;
la società ha sede in Latina
e l'intimazione impugnata è stata adottata dall'ADR AT .
Pure respinta la eccepita prescrizione. Infatti, in relazione ai crediti erariali in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema di Cassazione ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass., sent. n. 24322/2014). Ad ogni modo, si evidenzia che l'attività dell'Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
Riguardo l'eccepita “Omessa risposta in merito alla richiesta sospensione ex lege” l'Ufficio controparte evidenzia che la predetta istanza di sospensione ex L. 228/2012 è stata rifiutata in quanto non rientrante nell'ambito applicativo della predetta legge, come confermato dalla ricevuta di avvenuta consegna inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 30.05.2024, direttamente Difensore
allegata in giudizio. L'argomento difensivo è pienamente fatto proprio dalla Corte.
In virtù del generale principio della soccombenza la ricorrente va, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite a favore delle due controparti costituite, quantificate ai sensi del DM n. 55/2004 e s.m.i. , nella misura complessiva di €3.000,00 da dividere fra loro, oltre oneri di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle controparti costituite nella misura di € 3.000,00 oltre oneri se dovuti.
In Latina il 23 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Mariateresa Poli Dott. Pierfrancesco de Angelis 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
57 2023 00079997 78, notificata il 25.04.2023;