TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2029 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. CAROPPO N M Parte_1 ricorrente
, avv. C BALDUCCI Controparte_1 resistente avv. G BORRELLI CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo di accertare il diritto a essere inquadrata nella posizione funzionale B dal 1.12.2011 al
[...]
30.11.2016 e nella posizione B1 dal 1.2.2016 della categoria B CCNL Sanità privata con conseguente condanna al relativo inquadramento ed al pagamento della somma di euro 35.296,90 a titolo di differenze retributive maturate oltre accessori ed alla regolarizzazione contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita con prove documentali ed orali, veniva, poi, CP_ integrato il contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva in giudizio. All'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Secondo il principio espresso dalla Corte di legittimità, condiviso da questo Giudice, nella sentenza 21.04.2000 n. 5203: “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive è necessario … che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile … il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore”. Giova, in particolare, evidenziare che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato va effettuata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e del raffronto con le previsioni contrattuali. In altre parole, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute (e retribuite) dal datore di lavoro si articola, ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 26234/2008), in tre fasi successive: in primo luogo occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Non v'è dubbio che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il
“contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v. Cass. 431/2000), nonchè le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda. Per la contrattazione collettiva, infatti, non vige il principio <iura novit curia>>. I contratti collettivi hanno natura di atti negoziali, non di documenti;
pertanto, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza,
a meno che non siano indicati i dati di identificazione ovvero essi siano facilmente individuabili alla stregua della prospettazione delle parti
1.2. Grava infatti sul lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di dimostrare non solo la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, ma anche il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/01/2003, n. 1012).
1.3. Con riferimento allo specifico onere deduttivo e probatorio gravante in materia sul lavoratore istante Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2003, n.8025 ha chiarito che:” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, in motivazione significativamente precisa: "In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale... Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del
Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della
2 domanda". Confortano le considerazioni testè riportate, quelle espresse da App. Roma, Sez. lavoro,
14/12/2007 relativamente ad una fattispecie concreta analoga a quella che ne occupa:” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica. In tale ottica, occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità, per responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento, dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato.”
2. Ciò chiarito in generale e passando alla fattispecie concreta, la parte istante ha dedotto genericamente in ricorso di: essere stato assunta nel dicembre 2011 alle dipendenze della società convenuta ed inquadrato nella categoria A posizione economica funzionale A;
di aver svolto da subito mansioni superiori di personale amministrativo presso l'ufficio Ticket dell'ospedale di Molfetta in quanto adibita al front office.
3.1. E'subito a dirsi che le prove assunte non consentono di ritenere provato con ragionevole certezza lo svolgimento di mansioni tipiche della posizione funzionale B rivendicata in ricorso.
3.2. Invero, le prove orali escusse hanno in modo convergente confermato che l'istante:
- non ha svolto attività di front office, di registrazione delle prenotazioni e prescrizioni degli utenti, di incasso dei relativi corrispettivi presso l'ufficio Ticket del predetto ospedale, non disponendo delle relative credenziali (se non per un periodo di alcuni mesi rimasto indefinito), rilasciate dall' per lo CP_1 svolgimento di operatore cup/anagrafe (cfr. deposizioni dei testi , ; Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
- svolgeva attività materiale di ausilio per gli operatori cup/anagrafe, di smistamento dei documenti cartacei afferenti alle ridette prescrizioni o di quadratura contabile (cfr. deposizioni dei testi Tes_5
. In definitiva, il difetto probatorio su rilevato preclude l'inquadramento superiore ambito Tes_4 sicchè il ricorso va rigettato sotto tutti i profili dedotti.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Attesa la natura, la novità e l'opinabilità delle questioni trattate, le spese di causa vanno compensate interamente.
3
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2029 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. CAROPPO N M Parte_1 ricorrente
, avv. C BALDUCCI Controparte_1 resistente avv. G BORRELLI CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo di accertare il diritto a essere inquadrata nella posizione funzionale B dal 1.12.2011 al
[...]
30.11.2016 e nella posizione B1 dal 1.2.2016 della categoria B CCNL Sanità privata con conseguente condanna al relativo inquadramento ed al pagamento della somma di euro 35.296,90 a titolo di differenze retributive maturate oltre accessori ed alla regolarizzazione contributiva nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio la parte intimata, contestando la fondatezza della domanda anche nel merito. Istruita con prove documentali ed orali, veniva, poi, CP_ integrato il contraddittorio nei confronti dell' che si costituiva in giudizio. All'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Secondo il principio espresso dalla Corte di legittimità, condiviso da questo Giudice, nella sentenza 21.04.2000 n. 5203: “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive è necessario … che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile … il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore”. Giova, in particolare, evidenziare che la determinazione della posizione di lavoro spettante ad un lavoratore subordinato va effettuata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e del raffronto con le previsioni contrattuali. In altre parole, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle riconosciute (e retribuite) dal datore di lavoro si articola, ad avviso della costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 26234/2008), in tre fasi successive: in primo luogo occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Non v'è dubbio che, al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il
“contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v. Cass. 431/2000), nonchè le norme della contrattazione collettiva o aziendale che ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda. Per la contrattazione collettiva, infatti, non vige il principio <iura novit curia>>. I contratti collettivi hanno natura di atti negoziali, non di documenti;
pertanto, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza,
a meno che non siano indicati i dati di identificazione ovvero essi siano facilmente individuabili alla stregua della prospettazione delle parti
1.2. Grava infatti sul lavoratore che reclama l'inquadramento superiore l'onere di dimostrare non solo la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, ma anche il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/01/2003, n. 1012).
1.3. Con riferimento allo specifico onere deduttivo e probatorio gravante in materia sul lavoratore istante Cass. civ., Sez. lavoro, 21/05/2003, n.8025 ha chiarito che:” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” La Corte di Cassazione, nella citata sentenza, in motivazione significativamente precisa: "In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale... Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del
Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della
2 domanda". Confortano le considerazioni testè riportate, quelle espresse da App. Roma, Sez. lavoro,
14/12/2007 relativamente ad una fattispecie concreta analoga a quella che ne occupa:” Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica. In tale ottica, occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità, per responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento, dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato.”
2. Ciò chiarito in generale e passando alla fattispecie concreta, la parte istante ha dedotto genericamente in ricorso di: essere stato assunta nel dicembre 2011 alle dipendenze della società convenuta ed inquadrato nella categoria A posizione economica funzionale A;
di aver svolto da subito mansioni superiori di personale amministrativo presso l'ufficio Ticket dell'ospedale di Molfetta in quanto adibita al front office.
3.1. E'subito a dirsi che le prove assunte non consentono di ritenere provato con ragionevole certezza lo svolgimento di mansioni tipiche della posizione funzionale B rivendicata in ricorso.
3.2. Invero, le prove orali escusse hanno in modo convergente confermato che l'istante:
- non ha svolto attività di front office, di registrazione delle prenotazioni e prescrizioni degli utenti, di incasso dei relativi corrispettivi presso l'ufficio Ticket del predetto ospedale, non disponendo delle relative credenziali (se non per un periodo di alcuni mesi rimasto indefinito), rilasciate dall' per lo CP_1 svolgimento di operatore cup/anagrafe (cfr. deposizioni dei testi , ; Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
- svolgeva attività materiale di ausilio per gli operatori cup/anagrafe, di smistamento dei documenti cartacei afferenti alle ridette prescrizioni o di quadratura contabile (cfr. deposizioni dei testi Tes_5
. In definitiva, il difetto probatorio su rilevato preclude l'inquadramento superiore ambito Tes_4 sicchè il ricorso va rigettato sotto tutti i profili dedotti.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Attesa la natura, la novità e l'opinabilità delle questioni trattate, le spese di causa vanno compensate interamente.
3
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
4