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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 5465 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 ciliatario avv. MONTINI MARI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_1 iciliatario avv. SASSANI ALESS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione in rinnovazione notificato a CP_2
nel luglio e settembre 2024, che a loro volta (come si legge a pag. 7 della scansione depositata il CP_1
24.2.2025) richiamano le conclusioni dell'atto di citazione originario, cioè:
“1. In via principale, nel merito accertare e dichiarare la responsabilità di , Controparte_1 quale proprietaria, quale conducente, e quale Compagnia Controparte_2 Controparte_3
Assicuratrice del veicolo Alfa Romeo Mito tg. EF157BH per il sinistro dallo stesso provocato, alla luce della perizia cinematica, e per l'effetto, condannarli in via tra loro alternativa, esclusiva e/o solidale al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che ammontano complessivamente ad euro 26.137,26 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa dalla giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta 28.4.2022, cioè: CP_3
“accertare e per l'effetto dichiarare totalmente infondate … tutte le domande promosse da Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 1 Andrea nei confronti di . Di conseguenza rigettare integralmente dette domande, Controparte_4 mandando così la convenuta pienamente assolta” Controparte_4
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 27.10.2021, l'attore esponeva che:
• verso le ore 19.30 del 20 giugno 2020, in Milano Corso Buenos Aires n. 88, l'attore conduceva la moto HONDA tg. EA51069 di sua proprietà, quanto “veniva investito dal mezzo Alfa Romeo Mito tg. EF157BH di proprietà della sig.ra e condotta dal Controparte_1 sig. ”, assicurato;
CP_2 Controparte_3
• l'attoer e la sua trasportata , erano stati quindi “sbalzati improvvisamente dal Per_1 mezzo e rovinavano a terra con forza. La moto Honda finiva la sua corsa contro un altro veicolo, un BMW 320 D, tg. GA671GY, assicurato ”; Controparte_5
• sul posto erano intervenute sia la polizia locale di Milano che aveva redatto la relazione, sia le ambulanze per soccorrere i feriti;
• a causa del sinistro l'attore aveva riportato lesioni che la perizia di parte del dott. aveva stimato in inabilità parziale al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25 % per 30 giorni, con postumi permanenti del 9%;
• anche il motociclo Honda aveva riportato danni, stimati da un preventivo in EUR 2.518,60;
• in mancanza di riscontro alle richieste di risarcimento, si era rivolto al P.I. Mazzanti che aveva perciò redatto una perizia cinematica di parte da cui risultava che “non solo il sig. Pt_1 procedeva ad una velocità consona per i limiti di quel tratto di strada (40 km/h) ma veniva con forza urtato da veicolo Alfa Romeo Mito la quale non concedeva la dovuta precedenza all'attore in violazione degli artt. 140 comma 1 e 154 commi 1 e 2 CdS. Dalla consulenza tecnica in esame emerge anche un fatto di non poco rilievo: il testimone indicato dalla relazione della Polizia Urbana, sig. , intervenuta non poteva allo stato dei luoghi Testimone_1
e per la posizione nella quale si trovava al momento dell'impatto vedere la dinamica di quanto accaduto”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, essi fossero condannati a pagare EUR 26.137,26 oltre interessi legali e rivalutazione.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 28.4.2022 osservando che:
• la domanda era infondata poiché la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva all'attore, essendo totalmente irrilevante la perizia di parte su cui la stessa domanda si fondava;
• la copia della relazione di incidente stradale redatta dalla polizia locale intervenuta, nella versione prodotta dall'attore come doc. 1, risultava corredata di un “grafico” dei Pt_1 luoghi “che non risulta, dalla lettura della stessa relazione, essere stato redatto dalle Autorità intervenute, anche in considerazione del fatto che esso non viene indicato tra gli allegati in calce alla suddetta”, e dunque tale aggiunta era da considerare indebita;
• dalla relazione d'incidente prodotta sub doc. 2 dalla convenuta, per contro, “risulta che la vettura di parte convenuta si era regolarmente immessa nel flusso della circolazione e stava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 2 procedendo nella propria corsia di marcia allorchè la moto attorea effettuò sorpasso della stessa e, in fase di rientro da tale manovra, repentinamente sterzando a destra, urtò con la propria fiancata destra la parte laterale anteriore sinistra della suddetta autovettura, poi collidendo con un terzo veicolo”;
• per tale ragione la richiesta di risarcimento era stata respinta;
• contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.6.2022, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza 24.10.2022 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e con CP_2 CP_1 ordinanza 2.11.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 15.3.2023 veniva quindi assunta la testimonianza di e all'esito veniva Testimone_1 dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 25.1.2024 le parti rassegnavano le conclusioni ma la causa veniva rimessa in istruttoria il 26.4.2024, previa revoca della contumacia di due convenuti, nei cui confronti non risultava ritualmente instaurato il contraddittorio, pur trattandosi di litisconsorti da qualificare come necessari (in quanto destinatari di specifiche espresse domande attoree).
All'udienza 16.5.2024 veniva dichiarata nulla la citazione datata 27.10.2021 e ne veniva ordinato il rinnovo.
All'udienza 30.1.2025 veniva ordinata la regolarizzazione del fascicolo telematico, cui parte attrice provvedeva il 24.2.2025.
All'udienza del giorno 19/03/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Preliminarmente, si deve dichiarare la contumacia dei convenuti (in ragione della CP_2 notifica postale eseguita il 16.7.2024 in PANETTIERI loc. Panettieri) e (alla Controparte_1 luce della notifica eseguita il 19.9.2024 in PANETTIERI loc. Panettieri).
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata.
Invero, malgrado debba escludersi decisività alla testimonianza qui resa all'udienza 15.3.2023 dal che non ha saputo ricordare dettagli dell'accaduto, si deve nondimeno ricordare che le Tes_1 dichiarazioni del medesimo furono raccolte dalla polizia locale nell'immediatezza del Tes_1 sinistro, come emerge dalla relazione di tre facciate prodotta dalla convenuta sub doc. 2 (che si distingue da quella prodotta dall'attore sub doc. 1 in quanto quella attorea contiene, oltre al separato foglio recante lo scambio di generalità, anche un grafico che non risulta in alcun modo provenire dalla polizia locale), munita di fede privilegiata e assistita, comprensibilmente, dalla genuinità del ricordo del fatto che era avvenuto poco prima. Ai vigili (intervenuti a circa trenta minuti dal sinistro), dunque, il ichiarò fra l'altro: Tes_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 3 << Mi trovavo sul marciapiede lato civici pari di corso Buenos Aires all'altezza del civico 88 quando avevo modo di notare un motociclo che in fase di sorpasso ad un'automobile Alfa Romeo Mito e nel rientrare da tale manovra urtava la stessa automobile che stava sorpassando e subito dopo rovinava al suolo. Giova precisare che entrambi i veicoli provenivano da centro città e percorrevano corso Buenos Aires in direzione della periferia >>. È opportuno notare che anche il conducente dell'auto ) dichiarò ai CP_2 Parte_2 vigili d'essersi trovato fermo presso uno stallo di sosta sul lato dei civici pari di corso Buenos Aires e d'essersi immesso nel traffico, diretto verso la periferia, per essere poi sorpassato dalla moto che, rientrando repentinamente, aveva urtato col fianco destro la parte anteriore sinistra dell'auto. L'altro automobilista coinvolto ( , conducente dell'autovettura a noleggio Persona_3
BMW 320) dichiarò ai vigili che egli proveniva dalla periferia ed era diretto verso il centro (dunque in senso opposto a quello della moto e della predetta Alfa Romeo), allorquando, all'altezza del civico 77, aveva notato la moto che “percorreva corso Buenos Aires a velocità sostenuta in direzione della periferia e che sembrava aver perso l'equilibrio” fino a urtare la stessa BMW condotta appunto dallo , che nulla Per_3 aveva potuto fare per evitarla. Infine, interpellati nei giorni seguenti, il e la sua passeggera ( ) dichiararono Pt_1 Per_1 fra l'altro ai vigili che il sinistro era avvenuto poco dopo che il veicolo, fermo al semaforo rosso, era ripartito.
Tenuto conto della sostanziale coerenza fra le dichiarazioni del (al quale deve riconoscersi Tes_1 normale attendibilità e comunque totale indifferenza) e quelle dello dalle quali emerge Per_3 che il (appena ripartito dal semaforo) intraprese un sorpasso a velocità sostenuta, si deve Pt_1 anzitutto ravvisare almeno un concorso di responsabilità del motociclista, il quale non regolò particolarmente la sua velocità.
Le stesse dichiarazioni, tuttavia, neppure consentono di esonerare del tutto l'automobilista convenuto da ogni responsabilità.
Segnatamente, va sottolineato che nella dichiarazione da lui resa ai vigili il on v'è indizio CP_2 di adeguata prudenza nell'attuare la manovra per reimmettersi nella circolazione. Il nfatti si CP_2 limitò dapprima a dichiarare “mi trovavo fermo lungo il margine destro … su uno stallo di sosta dedicato al carico e scarico merci” aggiungendo però, subito dopo, che il sinistro era avvenuto “dopo essermi reimmesso nel flusso della circolazione”, il che non basta per provare che la manovra fosse stata attuata soltanto dopo che la verifica, da parte dell'automobilista, che non sopraggiungessero veicoli, ancorché a velocità sostenuta, o comunque dopo la verifica che il rientro non costituisse intralcio per gli altri veicoli che già circolavano sulla carreggiata. Nemmeno le dichiarazioni del predetto del resto, permettono di stabilire se l'urto sia stato Per_3 dovuto a repentina uscita dell'auto dal posteggio o a un'azzardata manovra del motociclista.
Di conseguenza, non essendo possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro (rispetto all'accertamento della quale neppure soccorre la perizia cinematica richiesta dall'attore, che dovrebbe
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 4 basarsi esclusivamente sugli stessi elementi qui considerati), nel caso di specie deve perciò trovare applicazione la presunzione di pari presunta responsabilità.
Occorre pertanto valutare il danno complessivo, metà soltanto del quale sarà risarcibile all'attore.
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va intanto ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), esso costituisce di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Nel caso di specie, la convenuta costituita non ha specificamente contestato le risultanze della consulenza di parte a firma dott. (doc. 5 attore) da cui risulta inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 75%, 20 al Per_2
50% e 30 al 25%, con postumi permanenti di nove punti percentuali. Il danno biologico risulta invero sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica prodotta nel fascicolo telematico (ancorché confusamente e senza numerazione corrispondente all'elenco in calce alla citazione), e in particolare dai referti e certificati dell'ASST Fatebenefratelli – AC e del Policlinico SA ON (file PDF di quindici pagine, denominato “refertimedicipiccolo.PDF). Avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dev'essere qui applicato il Decreto ministeriale del 16 luglio 2024 e pertanto il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva trentadue anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
➢ EUR 17.452 per postumi permanenti del 9 %
➢ EUR 1.796 per complessivi settanta giorni di inabilità temporanea (di cui mediamente al 75% per 20 giorni, poi al 50% per 20 giorni e infine al 25% per 30 giorni). Per quanto concerne le spese mediche, tenuto conto della genericità delle restanti produzioni nonché considerate le specifiche contestazioni della convenuta sul punto, può essere riconosciuta solo la spesa relativa alla fisioterapia (doc. 4), pari a EUR 702,00. Il danno totale derivato all'attore dal sinistro del 20.6.2020 ammonta pertanto a EUR 19.950,00, di cui all'attore può essere risarcita solo la metà, arrotondabile a EUR 10.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Sono del tutto infondate le restanti pretese dell'attore.
Indipendentemente dall'ipotetica utilità della perizia cinematica di parte ai fini della ricostruzione del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 5 sinistro (risultata quanto meno scarsa), l'attore non ha prodotto nessuna fattura che dimostri qualsivoglia esborso per tale perizia di parte: infatti, benché l'elenco in calce alla citazione esponga anche “doc. 11 fattura perizia cinematica”, nondimeno nel fascicolo telematico a questo riguardo si rinviene solo un file, privo di numerazione, denominato “fattureperiziacinematica.pdfd”, composto di due “fatture pro forma”, datate luglio e settembre 2021, che non risultano però seguite da nessuna regolare fattura. Nessun importo spetta perciò all'attore a questo titolo.
Analogamente, l'elenco in calce alla citazione comprende anche “doc. 6 preventivo CP_6
”, al quale nel fascicolo telematico pare corrispondere un file, privo di numerazione,
[...] denominato “fatturapitstoppiccolo.pdfd”, che è per l'appunto solo un preventivo datato 29.6.2020, che (malgrado gli anni trascorsi) non risulta seguito da nessuna fattura e, comunque, neppure potrebbe giustificare l'espletamento di una consulenza estimativa.
In conclusione, accolta parzialmente la domanda, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore EUR 10.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, la metà delle spese di lite (liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi dello scaglione corrispondente al decisum, tenendo conto anche dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate) va posta a carico dei convenuti, e il restante mezzo dev'essere compensato.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara la contumacia dei convenuti e;
CP_2 Controparte_1
(2) in parziale accoglimento delle domande dell'attore , accerta la pari Parte_1 presunta responsabilità dei due conducenti nel sinistro del 20 giugno 2020; (3) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a pagare a l'importo di Parte_1
EUR 10.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attore, liquidata in € 273,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo.
Così deciso il giorno 25 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 6
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 5465 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 ciliatario avv. MONTINI MARI PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. ) CP_2 C.F._3
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_1 iciliatario avv. SASSANI ALESS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione in rinnovazione notificato a CP_2
nel luglio e settembre 2024, che a loro volta (come si legge a pag. 7 della scansione depositata il CP_1
24.2.2025) richiamano le conclusioni dell'atto di citazione originario, cioè:
“1. In via principale, nel merito accertare e dichiarare la responsabilità di , Controparte_1 quale proprietaria, quale conducente, e quale Compagnia Controparte_2 Controparte_3
Assicuratrice del veicolo Alfa Romeo Mito tg. EF157BH per il sinistro dallo stesso provocato, alla luce della perizia cinematica, e per l'effetto, condannarli in via tra loro alternativa, esclusiva e/o solidale al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che ammontano complessivamente ad euro 26.137,26 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa dalla giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta 28.4.2022, cioè: CP_3
“accertare e per l'effetto dichiarare totalmente infondate … tutte le domande promosse da Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 1 Andrea nei confronti di . Di conseguenza rigettare integralmente dette domande, Controparte_4 mandando così la convenuta pienamente assolta” Controparte_4
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 27.10.2021, l'attore esponeva che:
• verso le ore 19.30 del 20 giugno 2020, in Milano Corso Buenos Aires n. 88, l'attore conduceva la moto HONDA tg. EA51069 di sua proprietà, quanto “veniva investito dal mezzo Alfa Romeo Mito tg. EF157BH di proprietà della sig.ra e condotta dal Controparte_1 sig. ”, assicurato;
CP_2 Controparte_3
• l'attoer e la sua trasportata , erano stati quindi “sbalzati improvvisamente dal Per_1 mezzo e rovinavano a terra con forza. La moto Honda finiva la sua corsa contro un altro veicolo, un BMW 320 D, tg. GA671GY, assicurato ”; Controparte_5
• sul posto erano intervenute sia la polizia locale di Milano che aveva redatto la relazione, sia le ambulanze per soccorrere i feriti;
• a causa del sinistro l'attore aveva riportato lesioni che la perizia di parte del dott. aveva stimato in inabilità parziale al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25 % per 30 giorni, con postumi permanenti del 9%;
• anche il motociclo Honda aveva riportato danni, stimati da un preventivo in EUR 2.518,60;
• in mancanza di riscontro alle richieste di risarcimento, si era rivolto al P.I. Mazzanti che aveva perciò redatto una perizia cinematica di parte da cui risultava che “non solo il sig. Pt_1 procedeva ad una velocità consona per i limiti di quel tratto di strada (40 km/h) ma veniva con forza urtato da veicolo Alfa Romeo Mito la quale non concedeva la dovuta precedenza all'attore in violazione degli artt. 140 comma 1 e 154 commi 1 e 2 CdS. Dalla consulenza tecnica in esame emerge anche un fatto di non poco rilievo: il testimone indicato dalla relazione della Polizia Urbana, sig. , intervenuta non poteva allo stato dei luoghi Testimone_1
e per la posizione nella quale si trovava al momento dell'impatto vedere la dinamica di quanto accaduto”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti, essi fossero condannati a pagare EUR 26.137,26 oltre interessi legali e rivalutazione.
La convenuta assicuratrice si costituiva con comparsa depositata il 28.4.2022 osservando che:
• la domanda era infondata poiché la responsabilità del sinistro era da ascrivere in via esclusiva all'attore, essendo totalmente irrilevante la perizia di parte su cui la stessa domanda si fondava;
• la copia della relazione di incidente stradale redatta dalla polizia locale intervenuta, nella versione prodotta dall'attore come doc. 1, risultava corredata di un “grafico” dei Pt_1 luoghi “che non risulta, dalla lettura della stessa relazione, essere stato redatto dalle Autorità intervenute, anche in considerazione del fatto che esso non viene indicato tra gli allegati in calce alla suddetta”, e dunque tale aggiunta era da considerare indebita;
• dalla relazione d'incidente prodotta sub doc. 2 dalla convenuta, per contro, “risulta che la vettura di parte convenuta si era regolarmente immessa nel flusso della circolazione e stava
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 2 procedendo nella propria corsia di marcia allorchè la moto attorea effettuò sorpasso della stessa e, in fase di rientro da tale manovra, repentinamente sterzando a destra, urtò con la propria fiancata destra la parte laterale anteriore sinistra della suddetta autovettura, poi collidendo con un terzo veicolo”;
• per tale ragione la richiesta di risarcimento era stata respinta;
• contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto. La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.6.2022, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza 24.10.2022 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e con CP_2 CP_1 ordinanza 2.11.2022 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti.
All'udienza del 15.3.2023 veniva quindi assunta la testimonianza di e all'esito veniva Testimone_1 dichiarata chiusa l'istruttoria.
All'udienza 25.1.2024 le parti rassegnavano le conclusioni ma la causa veniva rimessa in istruttoria il 26.4.2024, previa revoca della contumacia di due convenuti, nei cui confronti non risultava ritualmente instaurato il contraddittorio, pur trattandosi di litisconsorti da qualificare come necessari (in quanto destinatari di specifiche espresse domande attoree).
All'udienza 16.5.2024 veniva dichiarata nulla la citazione datata 27.10.2021 e ne veniva ordinato il rinnovo.
All'udienza 30.1.2025 veniva ordinata la regolarizzazione del fascicolo telematico, cui parte attrice provvedeva il 24.2.2025.
All'udienza del giorno 19/03/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Preliminarmente, si deve dichiarare la contumacia dei convenuti (in ragione della CP_2 notifica postale eseguita il 16.7.2024 in PANETTIERI loc. Panettieri) e (alla Controparte_1 luce della notifica eseguita il 19.9.2024 in PANETTIERI loc. Panettieri).
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata.
Invero, malgrado debba escludersi decisività alla testimonianza qui resa all'udienza 15.3.2023 dal che non ha saputo ricordare dettagli dell'accaduto, si deve nondimeno ricordare che le Tes_1 dichiarazioni del medesimo furono raccolte dalla polizia locale nell'immediatezza del Tes_1 sinistro, come emerge dalla relazione di tre facciate prodotta dalla convenuta sub doc. 2 (che si distingue da quella prodotta dall'attore sub doc. 1 in quanto quella attorea contiene, oltre al separato foglio recante lo scambio di generalità, anche un grafico che non risulta in alcun modo provenire dalla polizia locale), munita di fede privilegiata e assistita, comprensibilmente, dalla genuinità del ricordo del fatto che era avvenuto poco prima. Ai vigili (intervenuti a circa trenta minuti dal sinistro), dunque, il ichiarò fra l'altro: Tes_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 3 << Mi trovavo sul marciapiede lato civici pari di corso Buenos Aires all'altezza del civico 88 quando avevo modo di notare un motociclo che in fase di sorpasso ad un'automobile Alfa Romeo Mito e nel rientrare da tale manovra urtava la stessa automobile che stava sorpassando e subito dopo rovinava al suolo. Giova precisare che entrambi i veicoli provenivano da centro città e percorrevano corso Buenos Aires in direzione della periferia >>. È opportuno notare che anche il conducente dell'auto ) dichiarò ai CP_2 Parte_2 vigili d'essersi trovato fermo presso uno stallo di sosta sul lato dei civici pari di corso Buenos Aires e d'essersi immesso nel traffico, diretto verso la periferia, per essere poi sorpassato dalla moto che, rientrando repentinamente, aveva urtato col fianco destro la parte anteriore sinistra dell'auto. L'altro automobilista coinvolto ( , conducente dell'autovettura a noleggio Persona_3
BMW 320) dichiarò ai vigili che egli proveniva dalla periferia ed era diretto verso il centro (dunque in senso opposto a quello della moto e della predetta Alfa Romeo), allorquando, all'altezza del civico 77, aveva notato la moto che “percorreva corso Buenos Aires a velocità sostenuta in direzione della periferia e che sembrava aver perso l'equilibrio” fino a urtare la stessa BMW condotta appunto dallo , che nulla Per_3 aveva potuto fare per evitarla. Infine, interpellati nei giorni seguenti, il e la sua passeggera ( ) dichiararono Pt_1 Per_1 fra l'altro ai vigili che il sinistro era avvenuto poco dopo che il veicolo, fermo al semaforo rosso, era ripartito.
Tenuto conto della sostanziale coerenza fra le dichiarazioni del (al quale deve riconoscersi Tes_1 normale attendibilità e comunque totale indifferenza) e quelle dello dalle quali emerge Per_3 che il (appena ripartito dal semaforo) intraprese un sorpasso a velocità sostenuta, si deve Pt_1 anzitutto ravvisare almeno un concorso di responsabilità del motociclista, il quale non regolò particolarmente la sua velocità.
Le stesse dichiarazioni, tuttavia, neppure consentono di esonerare del tutto l'automobilista convenuto da ogni responsabilità.
Segnatamente, va sottolineato che nella dichiarazione da lui resa ai vigili il on v'è indizio CP_2 di adeguata prudenza nell'attuare la manovra per reimmettersi nella circolazione. Il nfatti si CP_2 limitò dapprima a dichiarare “mi trovavo fermo lungo il margine destro … su uno stallo di sosta dedicato al carico e scarico merci” aggiungendo però, subito dopo, che il sinistro era avvenuto “dopo essermi reimmesso nel flusso della circolazione”, il che non basta per provare che la manovra fosse stata attuata soltanto dopo che la verifica, da parte dell'automobilista, che non sopraggiungessero veicoli, ancorché a velocità sostenuta, o comunque dopo la verifica che il rientro non costituisse intralcio per gli altri veicoli che già circolavano sulla carreggiata. Nemmeno le dichiarazioni del predetto del resto, permettono di stabilire se l'urto sia stato Per_3 dovuto a repentina uscita dell'auto dal posteggio o a un'azzardata manovra del motociclista.
Di conseguenza, non essendo possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro (rispetto all'accertamento della quale neppure soccorre la perizia cinematica richiesta dall'attore, che dovrebbe
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 4 basarsi esclusivamente sugli stessi elementi qui considerati), nel caso di specie deve perciò trovare applicazione la presunzione di pari presunta responsabilità.
Occorre pertanto valutare il danno complessivo, metà soltanto del quale sarà risarcibile all'attore.
Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della salute, va intanto ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015), esso costituisce di una categoria giuridicamente unitaria che comprende due voci fenomenologicamente distinte, ossia: da una parte il danno biologico –che corrisponde alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –che è invece rappresentato dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, il riconoscimento di qualunque altro importo costituirebbe, secondo il costante orientamento del giudice nomofilattico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023) un'inammissibile duplicazione risarcitoria. Trattandosi di componenti distinte, sia il danno biologico sia quello morale devono perciò anzitutto specificamente e adeguatamente allegati, devono formare oggetto di specifiche domande e devono essere conseguentemente distintamente provati. Nel caso di specie, la convenuta costituita non ha specificamente contestato le risultanze della consulenza di parte a firma dott. (doc. 5 attore) da cui risulta inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 75%, 20 al Per_2
50% e 30 al 25%, con postumi permanenti di nove punti percentuali. Il danno biologico risulta invero sufficientemente dimostrato dalla documentazione medica prodotta nel fascicolo telematico (ancorché confusamente e senza numerazione corrispondente all'elenco in calce alla citazione), e in particolare dai referti e certificati dell'ASST Fatebenefratelli – AC e del Policlinico SA ON (file PDF di quindici pagine, denominato “refertimedicipiccolo.PDF). Avuto riguardo all'entità dei postumi permanenti, dev'essere qui applicato il Decreto ministeriale del 16 luglio 2024 e pertanto il danno biologico “base” della parte attrice (che aveva trentadue anni al tempo del sinistro) deve essere liquidato nel modo seguente:
➢ EUR 17.452 per postumi permanenti del 9 %
➢ EUR 1.796 per complessivi settanta giorni di inabilità temporanea (di cui mediamente al 75% per 20 giorni, poi al 50% per 20 giorni e infine al 25% per 30 giorni). Per quanto concerne le spese mediche, tenuto conto della genericità delle restanti produzioni nonché considerate le specifiche contestazioni della convenuta sul punto, può essere riconosciuta solo la spesa relativa alla fisioterapia (doc. 4), pari a EUR 702,00. Il danno totale derivato all'attore dal sinistro del 20.6.2020 ammonta pertanto a EUR 19.950,00, di cui all'attore può essere risarcita solo la metà, arrotondabile a EUR 10.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Sono del tutto infondate le restanti pretese dell'attore.
Indipendentemente dall'ipotetica utilità della perizia cinematica di parte ai fini della ricostruzione del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 5465 / 2022 - pag. 5 sinistro (risultata quanto meno scarsa), l'attore non ha prodotto nessuna fattura che dimostri qualsivoglia esborso per tale perizia di parte: infatti, benché l'elenco in calce alla citazione esponga anche “doc. 11 fattura perizia cinematica”, nondimeno nel fascicolo telematico a questo riguardo si rinviene solo un file, privo di numerazione, denominato “fattureperiziacinematica.pdfd”, composto di due “fatture pro forma”, datate luglio e settembre 2021, che non risultano però seguite da nessuna regolare fattura. Nessun importo spetta perciò all'attore a questo titolo.
Analogamente, l'elenco in calce alla citazione comprende anche “doc. 6 preventivo CP_6
”, al quale nel fascicolo telematico pare corrispondere un file, privo di numerazione,
[...] denominato “fatturapitstoppiccolo.pdfd”, che è per l'appunto solo un preventivo datato 29.6.2020, che (malgrado gli anni trascorsi) non risulta seguito da nessuna fattura e, comunque, neppure potrebbe giustificare l'espletamento di una consulenza estimativa.
In conclusione, accolta parzialmente la domanda, i convenuti devono essere condannati a pagare all'attore EUR 10.000,00, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, la metà delle spese di lite (liquidata in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi dello scaglione corrispondente al decisum, tenendo conto anche dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate) va posta a carico dei convenuti, e il restante mezzo dev'essere compensato.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara la contumacia dei convenuti e;
CP_2 Controparte_1
(2) in parziale accoglimento delle domande dell'attore , accerta la pari Parte_1 presunta responsabilità dei due conducenti nel sinistro del 20 giugno 2020; (3) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a pagare a l'importo di Parte_1
EUR 10.000,00 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(4) condanna i convenuti in solido a rifondere la metà delle spese di lite dell'attore, liquidata in € 273,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo.
Così deciso il giorno 25 marzo 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
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