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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/11/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 4/11/2025 dinanzi al Giudice Dott. Nella Mori, sono presenti: Avv. Germi che precisa come in ricorso e in memoria conclusiva con preliminare richiesta di rimessione della causa in istruttoria ed ammissione della prova dedotta e non ammessa;
Avv. Belloni conclude come in nota conclusiva;
Avv. Astarita in sostituzione dell'Avv. J. Tartarini, precisa come in nota conclusiva a cui si riporta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del Giudice unico Dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 747/2024 RG promossa da
Parte_1
RICORRENTE
Avv. Germi F.
1 nei confronti di
Via Fieschi 362 Controparte_1
RESISTENTE
Avv. Belloni M.
Avv. Censoplano P.
e di
Controparte_2
TE AT
Avv. Tartarini J.
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente ha convenuto in giudizio il Parte_1
Via Fieschi 362 Controparte_1 deducendo che in data 14/12/22, alle 10.30 circa, mentre usciva a piedi dalla cantina di proprietà del figlio sita nel Controparte_3
Condominio l' , Viale Fieschi 360/D7, comparto Cadimare, CP_1
La Spezia, per poter raggiungere la pubblica via (la SP 530), e dopo aver percorso la scalinata condominiale, era costretto ad impegnare la strada nel tratto asfaltato in discesa, sempre di proprietà del , dove non vi è alternativa pedonale. Ha CP_1 dedotto che all'inizio della discesa, stante la ripidità della strada, la presenza di manto sconnesso e sdrucciolevole e l'assenza di punti di appoggio, cadeva rovinosamente a terra rotolando in avanti fino alla fine della discesa, riportando gravi lesioni.
Il ricorrente ha dedotto che parte resistente è responsabile dell'accaduto, ex art 2051 cc, in quanto la strada in cui esso ricorrente è caduto costituisce a tutti gli effetti una fonte di
2 pericolo, presentando tratti di manto sconnesso e sdrucciolevole, di estrema pendenza, priva di punto di appoggio, di ringhiere e di dispositivi antiscivolo. Ha, pertanto, chiesto di condannare il al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, subiti da esso ricorrente a seguito della rovinosa caduta.
Si è costituito il Via Controparte_1
Fieschi 362 contestando tutto quanto dedotto, domandato ed eccepito da in quanto infondato in fatto e diritto e Parte_1 avanzando istanza per la chiamata in causa in garanzia della Compagnia di assicurazione Assicurazioni per CP_2 essere garantito e manlevato in toto dalla stessa nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda di in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
La domanda del ricorrente è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art 2051 cc;
detta domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
- La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte di chi agisce del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o
3 dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
- I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onore a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
- Nel caso di specie, si ricava dalla denuncia del che Pt_1 lo stesso è uscito dalla cantina di proprietà del figlio, situata al civico 360 D/7 e adibita a ufficio della ASD Nautica Cadimare;
che esso attore riveste il ruolo di Presidente della medesima associazione sportiva, la cui sede è ubicata all'interno del;
che dopo aver percorso la Controparte_1 scalinata condominiale, doveva necessariamente impegnare un tratto di strada asfaltata in discesa, anch'esso di proprietà condominiale, non essendo presenti percorsi pedonali alternativi;
che giunto all'inizio della discesa, a causa della pendenza accentuata del tratto stradale, di un asserito stato di dissesto e scivolosità del manto e dell'assenza di appigli o sostegni laterali, esso ovinava al suolo, cadendo in Pt_1 avanti e rotolando fino al termine della discesa, riportando gravi lesioni personali;
che, infine, nella caduta subivano inoltre danni materiali anche i suoi indumenti (giaccone, pantaloni, scarpe), nonché gli occhiali, l'orologio e il telefono cellulare;
di essere rimasto dolorante a terra con ferite al
4 braccio e al volto e coperto di sangue e di essere stato soccorso da alcuni militari di passaggio lungo la S.P. 530.
- Il fatto che il sia effettivamente caduto nel tratto di Pt_1 strada condominiale è fatto pacifico (non contestato) ma non è di per sé sufficiente per poter affermare la sussistenza della dedotta responsabilità del custode, ex art 2051 cc;
infatti, come indicato nella richiamata giurisprudenza, vertendosi in ipotesi in cui “il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento” ai fini della prova del nesso causale (tra evento e bene in custodia), occorre accertare e valutare lo stato della cosa in custodia (qui la strada) per verificare se esso sia connotato da una oggettiva pericolosità;
- la strada di cui trattasi è chiaramente riprodotta dalle foto doc 1-9-10 di parte ricorrente;
- come si ricava dalla relazione cui le predette foto sono allegate (prodotta da parte ricorrente e non contestata da parte resistente per quanto riguarda l'aspetto meramente descrittivo) si tratta di una superficie asfaltata in cemento di una lunghezza di circa 30 metri;
il dislivello del piano stradale va da quota 0,00 metri fino a circa 6,50 metri, con una rilevante pendenza concentrata in meno di 25 metri, proprio nel tratto in cui si è verificato l'incidente; è una strada principalmente carrabile e utilizzata dalle automobili ma anche unica via di passaggio al collegamento delle scalette a monte (usate dal ) che portano al box del figlio Pt_1 del le scalette utilizzate dal che Controparte_3 Pt_1 collegano il box citato, sfociano unicamente su questa strada, rendendola di fatto necessariamente pedonale in alcuni tratti.
5 - Dalle foto in atti non sono percepibili disconnessioni od altre alterazioni e caratteristiche di per sé idonee a giustificare la caduta del detto altrimenti non si ravvisano Pt_1 caratteristiche tali da fare fondatamente prevedere che il pedone che vi transita sopra abbia un'elevata probabilità di cadere;
anzi, la superficie stradale appare complessivamente regolare e uniforme, priva di anomalie evidenti, con livelli di usura compatibili con la normale percorrenza carrabile e pedonale. Non risultano presenti ostacoli, avvallamenti, buche o sporgenze tali da configurare un'insidia occulta o comunque una condizione di oggettiva pericolosità per gli utenti della strada, anche tenuto conto del contesto urbano e dell'ordinaria attenzione richiesta al pedone medio;
né è fondatamente sostenibile che la strada sia oggettivamente pericolosa (ai fini ed effetti di cui all'art 2051 cc) solo perché presenta una pendenza.
- Detto altrimenti, la strada dove il ricorrente è caduto è priva di adeguatezza causale (ai fini ed effetti di cui all'art 2051 cc secondo le indicazioni giurisprudenziali sopra indicate) rispetto all'evento verificatosi;
ciò in quanto, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi che connotano la strada per cui è causa, deve confermarsi il già espresso convincimento che la strada non può ritenersi intrinsecamente pericolosa e che il avrebbe potuto Pt_1 percorrerla senza rischi osservando le dovute cautele esigibili da chi percorre un tratto di strada in discesa;
peraltro, solo ad abundantiam, deve rilevarsi che, come si evince da documentazione in atti il ricorrente conosceva i luoghi essendone abituale frequentatore potendosi, quindi, presumersi che lo stesso abbia reiteratamente percorso quella strada per accedere (come in occasione dell'infortunio) alla cantina identificata con il civico n.360 D/7,
6 che ha adibito ad ufficio della A.S.D. Nautica Cadimare apponendo l'insegna dell'associazione sulla porta.
La domanda di è, pertanto, respinta in difetto di Parte_1 prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono a carico di parte ricorrente sia le spese del Condominio che quelle di , CP_2 cautelativamente evocata in causa dal Condominio;
la liquidazione viene fatta con riferimento allo scaglione di indeterminato basso (26.000,00- 52.000,00) tenendo conto, per entrambi i resistenti, che la fase di trattazione è stata ridotta non essendo state ammesse prove e consulenze;
per quanto concerne il terzo chiamato si terrà conto anche del fatto che si è, CP_2 sostanzialmente, associata e ha fatto proprie le difese dell'assicurato.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: rigetta la domanda di . Parte_1
Condanna a rifondere al resistente ed al terzo le Parte_1 spese di lite che liquida, in favore del condominio , in euro CP_1
6.500,00 per compenso, oltre accessori di legge;
in favore del terzo chiamato, in euro 5.000,00 per compenso oltre accessori di legge. La Spezia, 4/11/2025 Il Giudice Dott. Nella Mori
7
Addì 4/11/2025 dinanzi al Giudice Dott. Nella Mori, sono presenti: Avv. Germi che precisa come in ricorso e in memoria conclusiva con preliminare richiesta di rimessione della causa in istruttoria ed ammissione della prova dedotta e non ammessa;
Avv. Belloni conclude come in nota conclusiva;
Avv. Astarita in sostituzione dell'Avv. J. Tartarini, precisa come in nota conclusiva a cui si riporta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del Giudice unico Dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 747/2024 RG promossa da
Parte_1
RICORRENTE
Avv. Germi F.
1 nei confronti di
Via Fieschi 362 Controparte_1
RESISTENTE
Avv. Belloni M.
Avv. Censoplano P.
e di
Controparte_2
TE AT
Avv. Tartarini J.
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente ha convenuto in giudizio il Parte_1
Via Fieschi 362 Controparte_1 deducendo che in data 14/12/22, alle 10.30 circa, mentre usciva a piedi dalla cantina di proprietà del figlio sita nel Controparte_3
Condominio l' , Viale Fieschi 360/D7, comparto Cadimare, CP_1
La Spezia, per poter raggiungere la pubblica via (la SP 530), e dopo aver percorso la scalinata condominiale, era costretto ad impegnare la strada nel tratto asfaltato in discesa, sempre di proprietà del , dove non vi è alternativa pedonale. Ha CP_1 dedotto che all'inizio della discesa, stante la ripidità della strada, la presenza di manto sconnesso e sdrucciolevole e l'assenza di punti di appoggio, cadeva rovinosamente a terra rotolando in avanti fino alla fine della discesa, riportando gravi lesioni.
Il ricorrente ha dedotto che parte resistente è responsabile dell'accaduto, ex art 2051 cc, in quanto la strada in cui esso ricorrente è caduto costituisce a tutti gli effetti una fonte di
2 pericolo, presentando tratti di manto sconnesso e sdrucciolevole, di estrema pendenza, priva di punto di appoggio, di ringhiere e di dispositivi antiscivolo. Ha, pertanto, chiesto di condannare il al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, subiti da esso ricorrente a seguito della rovinosa caduta.
Si è costituito il Via Controparte_1
Fieschi 362 contestando tutto quanto dedotto, domandato ed eccepito da in quanto infondato in fatto e diritto e Parte_1 avanzando istanza per la chiamata in causa in garanzia della Compagnia di assicurazione Assicurazioni per CP_2 essere garantito e manlevato in toto dalla stessa nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda di in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto.
La domanda del ricorrente è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art 2051 cc;
detta domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
- La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte di chi agisce del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o
3 dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
- I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onore a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
- Nel caso di specie, si ricava dalla denuncia del che Pt_1 lo stesso è uscito dalla cantina di proprietà del figlio, situata al civico 360 D/7 e adibita a ufficio della ASD Nautica Cadimare;
che esso attore riveste il ruolo di Presidente della medesima associazione sportiva, la cui sede è ubicata all'interno del;
che dopo aver percorso la Controparte_1 scalinata condominiale, doveva necessariamente impegnare un tratto di strada asfaltata in discesa, anch'esso di proprietà condominiale, non essendo presenti percorsi pedonali alternativi;
che giunto all'inizio della discesa, a causa della pendenza accentuata del tratto stradale, di un asserito stato di dissesto e scivolosità del manto e dell'assenza di appigli o sostegni laterali, esso ovinava al suolo, cadendo in Pt_1 avanti e rotolando fino al termine della discesa, riportando gravi lesioni personali;
che, infine, nella caduta subivano inoltre danni materiali anche i suoi indumenti (giaccone, pantaloni, scarpe), nonché gli occhiali, l'orologio e il telefono cellulare;
di essere rimasto dolorante a terra con ferite al
4 braccio e al volto e coperto di sangue e di essere stato soccorso da alcuni militari di passaggio lungo la S.P. 530.
- Il fatto che il sia effettivamente caduto nel tratto di Pt_1 strada condominiale è fatto pacifico (non contestato) ma non è di per sé sufficiente per poter affermare la sussistenza della dedotta responsabilità del custode, ex art 2051 cc;
infatti, come indicato nella richiamata giurisprudenza, vertendosi in ipotesi in cui “il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento” ai fini della prova del nesso causale (tra evento e bene in custodia), occorre accertare e valutare lo stato della cosa in custodia (qui la strada) per verificare se esso sia connotato da una oggettiva pericolosità;
- la strada di cui trattasi è chiaramente riprodotta dalle foto doc 1-9-10 di parte ricorrente;
- come si ricava dalla relazione cui le predette foto sono allegate (prodotta da parte ricorrente e non contestata da parte resistente per quanto riguarda l'aspetto meramente descrittivo) si tratta di una superficie asfaltata in cemento di una lunghezza di circa 30 metri;
il dislivello del piano stradale va da quota 0,00 metri fino a circa 6,50 metri, con una rilevante pendenza concentrata in meno di 25 metri, proprio nel tratto in cui si è verificato l'incidente; è una strada principalmente carrabile e utilizzata dalle automobili ma anche unica via di passaggio al collegamento delle scalette a monte (usate dal ) che portano al box del figlio Pt_1 del le scalette utilizzate dal che Controparte_3 Pt_1 collegano il box citato, sfociano unicamente su questa strada, rendendola di fatto necessariamente pedonale in alcuni tratti.
5 - Dalle foto in atti non sono percepibili disconnessioni od altre alterazioni e caratteristiche di per sé idonee a giustificare la caduta del detto altrimenti non si ravvisano Pt_1 caratteristiche tali da fare fondatamente prevedere che il pedone che vi transita sopra abbia un'elevata probabilità di cadere;
anzi, la superficie stradale appare complessivamente regolare e uniforme, priva di anomalie evidenti, con livelli di usura compatibili con la normale percorrenza carrabile e pedonale. Non risultano presenti ostacoli, avvallamenti, buche o sporgenze tali da configurare un'insidia occulta o comunque una condizione di oggettiva pericolosità per gli utenti della strada, anche tenuto conto del contesto urbano e dell'ordinaria attenzione richiesta al pedone medio;
né è fondatamente sostenibile che la strada sia oggettivamente pericolosa (ai fini ed effetti di cui all'art 2051 cc) solo perché presenta una pendenza.
- Detto altrimenti, la strada dove il ricorrente è caduto è priva di adeguatezza causale (ai fini ed effetti di cui all'art 2051 cc secondo le indicazioni giurisprudenziali sopra indicate) rispetto all'evento verificatosi;
ciò in quanto, dalla complessiva valutazione di tutti gli elementi che connotano la strada per cui è causa, deve confermarsi il già espresso convincimento che la strada non può ritenersi intrinsecamente pericolosa e che il avrebbe potuto Pt_1 percorrerla senza rischi osservando le dovute cautele esigibili da chi percorre un tratto di strada in discesa;
peraltro, solo ad abundantiam, deve rilevarsi che, come si evince da documentazione in atti il ricorrente conosceva i luoghi essendone abituale frequentatore potendosi, quindi, presumersi che lo stesso abbia reiteratamente percorso quella strada per accedere (come in occasione dell'infortunio) alla cantina identificata con il civico n.360 D/7,
6 che ha adibito ad ufficio della A.S.D. Nautica Cadimare apponendo l'insegna dell'associazione sulla porta.
La domanda di è, pertanto, respinta in difetto di Parte_1 prova del nesso causale tra la caduta e la cosa in custodia. Le spese di lite seguono la soccombenza;
sono a carico di parte ricorrente sia le spese del Condominio che quelle di , CP_2 cautelativamente evocata in causa dal Condominio;
la liquidazione viene fatta con riferimento allo scaglione di indeterminato basso (26.000,00- 52.000,00) tenendo conto, per entrambi i resistenti, che la fase di trattazione è stata ridotta non essendo state ammesse prove e consulenze;
per quanto concerne il terzo chiamato si terrà conto anche del fatto che si è, CP_2 sostanzialmente, associata e ha fatto proprie le difese dell'assicurato.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: rigetta la domanda di . Parte_1
Condanna a rifondere al resistente ed al terzo le Parte_1 spese di lite che liquida, in favore del condominio , in euro CP_1
6.500,00 per compenso, oltre accessori di legge;
in favore del terzo chiamato, in euro 5.000,00 per compenso oltre accessori di legge. La Spezia, 4/11/2025 Il Giudice Dott. Nella Mori
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