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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2804/2020 R.G., avente ad oggetto inadempimento contrattuale e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Maria Caracciolo Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Alberto Giulio Cianci e Vito Nicola De Pietro
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Miriam Bosurgi e Vincenzo Caprioli
CONVENUTA
ED ANCORA CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Nisi e Silvestro De Controparte_3
Donno
CONVENUTA
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18
giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
ha esposto: 1) di aver stipulato con per il tramite Parte_1 Controparte_1
dell'affiliata “Shift” di , un “contratto di acquisto di autovettura e prestazione Controparte_3
di servizi collegati e integrati”; 2) che con tale contratto egli si era obbligato: ad acquistare, presso un concessionario affiliato alla predetta società e mediante un mutuo erogato da una finanziaria dalla stessa designata, un'autovettura a sua scelta di colore bianco;
ad applicare sulla stessa, per la durata di cinque anni, delle pellicole, fornite dalla citata società, allo scopo di pubblicizzare l'attività di imprese terze;
a circolare con tale veicolo o a renderlo comunque visibile per almeno venticinque giorni al mese;
a pubblicare su un determinato numero di social network, per fini di rilevazione statistica, le foto della vettura;
la invece, aveva assunto l'obbligo di Controparte_1
corrispondergli, per tutta la durata del contratto, la somma mensile di € 356,66, di cui € 290,00 per rimborso dell'attività svolta a fini statistici, € 50,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per carburante ed € 16,66 a titolo di rimborso delle spese assicurative;
3) che, pertanto, corrispose alla
, nella predetta qualità, l'importo di € 5.500,00 per l'acquisto “dell'accessorio c.d. Controparte_3
Wrapping” (ovvero le pellicole adesive da applicare al veicolo per le suddette finalità pubblicitarie)
e l'importo di € 1.070,00 per l'acquisto del pacchetto c.d. “easy” (comprendente soccorso stradale,
manutenzione ordinaria e straordinaria ed auto sostitutiva) e spese di istruttoria;
4) che, in virtù del mandato a tal fine conferitole, la , quale titolare dell'impresa individuale corrente Controparte_3
CP_ sotto l'insegna “Shift”, acquistò per lui, presso la concessionaria Peugeot “Sportauto” di Lecce,
una Peugeot 3008 al prezzo di € 30.700,00; 5) che, per l'acquisto della predetta vettura, egli sottoscrisse con un contratto di finanziamento in virtù del quale Controparte_2 quest'ultima erogò direttamente alla predetta impresa individuale – che la corrispose alla citata concessionaria – la somma di € 30.000,00 (a cui si aggiunsero € 2.428,00 per spese assicurative), da restituire in 84 rate costanti dell'importo di € 497,00, per un importo complessivo di € 41.830,94; 6)
che non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, non avendo mai versato le somme CP_1
che si era obbligata a corrispondergli con il menzionato contratto.
Rappresentando, quindi, l'avvenuta risoluzione ope legis, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto concluso con e deducendo la sussistenza di un collegamento negoziale Controparte_1
tra i tre contratti – quello stipulato con la , quello stipulato con Controparte_3 Controparte_1
e quello stipulato con il le ha convenute in giudizio Controparte_2 Pt_1
domandando: a) la condanna della alla restituzione delle predette somme di € Controparte_3
5.500,00 ed € 1.070,00; b) la condanna, altresì, di costei alla restituzione della somma corrispondente all'ammontare delle rate del finanziamento contratto con la suddetta banca da lui pagate, pari ad €
12.922,00; c) la condanna di al risarcimento del danno da inadempimento CP_1
contrattuale, nella misura corrispondente ai rimborsi mensili non corrisposti, ammontante a complessivi € 21.399,60, o, in subordine, in misura pari all'ammontare dei rimborsi dovuti fino alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 2.139,96; che venga accertata la legittimità, a norma dell'art. 1460 c.c., del mancato pagamento delle ulteriori rate del finanziamento sottoscritto con e che venga dichiarato che null'altro è da lui dovuto a tale società in Controparte_2
dipendenza del predetto rapporto.
Tutte le convenute si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza delle avverse domande, delle quali hanno invocato il rigetto.
In particolare, la ha negato di essere un'affiliata della Controparte_3 CP_1
e di avere con la stessa un qualche rapporto contrattuale, ha eccepito di non essere stata parte del
[...]
contratto da quest'ultima concluso con l'attore ed ha contestato la sussistenza del collegamento negoziale dallo stesso ravvisata. Parimenti ha contestato siffatta prospettazione attorea, Controparte_2
eccependo la propria estraneità al contratto stipulato tra il e e, nel Pt_1 Controparte_1
domandare il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento delle rate insolute e dei relativi interessi di Pt_1
mora, per un importo pari, alla data del 15.9.2024, ad € 31.031,34, nonché di quelle a scadere, fino al soddisfo.
invece, non ha contestato il mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_1
assunte nei confronti del che ha giustificato rappresentando di non aver dato esecuzione al Pt_1
contratto concluso con il medesimo in quanto a numerosi propri clienti è stata contestata, da parte dei competenti Comandi di Polizia Locale, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 23 del D.
Lgs. n. 285/1992 e 57 co. 1 D.P.R. n. 495/1992 e sono state conseguentemente irrogate pesanti sanzioni amministrative.
Sulla scorta delle predette premesse ha domandato, in via preliminare, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, nel merito, il rigetto delle domande proposte ex adverso ed, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato con l'attore per sopravvenuta impossibilità della prestazione. X
Così riassunti i fatti per cui è processo, va esaminata per prima, in ordine logico, la domanda proposta dall'attore nei confronti di che appare fondata per quanto di ragione. Controparte_1
Al riguardo è necessario innanzitutto rilevare che la questione di legittimità costituzionale che tale convenuta ha chiesto di sollevare è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzione.
Quest'ultima, infatti, con sentenza n. 174/2023, pronunciando su analoghe questioni sollevate dal Tribunale di Roma riguardo alla citata disposizione del Codice della Strada, come integrata dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione – norme ritenute illegittime dal predetto Giudice riguardo in riferimento agli artt. 3,21,41,42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo» – ha rilevato come il rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, abbia supposto che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, ed abbia, perciò, ritenuto illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
Evidenziando come sia, dunque, posta a fondamento delle ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, la Corte ha osservato come siffatta difformità dia luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria che va risolta mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali, ovvero mediante il potere di annullamento del giudice amministrativo ed il potere di disapplicazione incidentale di ogni altro giudice.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ricordato come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di interpretare le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti:
uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (Cass. Civ. Sezione Seconda, 20 gennaio 2022, n. 1793).
Ebbene, poiché, secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità
costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica, in quanto l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso l'atto regolamentare, ne discende che il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992 potrebbe dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992,
atteso che unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale.
Le fattispecie oggetto dei giudizi principali che avevano dato luogo alle questioni di legittimità
costituzionale riguardavano, invece, contratti (anche in quel caso conclusi con Controparte_1
per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti, ipotesi, quindi, del tutto estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ragione per cui la Corte ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale demandate al suo scrutinio.
Ad analoghe si deve pervenire nel caso per cui è processo, non essendo stato allegato ed essendo da escludere, attesa l'analogia delle fattispecie, che le pellicole che avrebbero dovuto essere apposte sull'auto acquistata dal fossero rifrangenti. Pt_1
Appare dunque, evidente, l'infondatezza tanto dell'eccezione con cui ha Controparte_1
giustificato il proprio inadempimento, senz'altro ravvisabile, quanto della domanda riconvenzionale dalle stessa proposta, non sussistendo, invero, alcuna sopravvenuta impossibilità della prestazione,
potendo i clienti di detta società, tra cui il proporre opposizione alle sanzioni amministrative Pt_1
irrogate delle competenti autorità amministrative e domandare al giudice adito di disapplicare la citata norma regolamentare in quanto in contrasto con la ratio dell'art. 23 del Codice della Strada.
Conseguentemente, la domanda con cui l'attore ha chiesto che la predetta convenuta venga condannata al pagamento delle somme che si era obbligata a corrispondergli sulla scorta del contratto tra loro concluso va accolta, malgrado egli non abbia domandato che venga accertato e dichiarato che tale contratto si è risolto ipso iure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.
Al riguardo va rilevato che “la espressione "risoluto di diritto" adoperata nell'ultimo comma
del citato art. 1454 cod. civ. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere
meramente dichiarativa della risoluzione stessa e non già che il giudice vi possa provvedere di ufficio
senza che vi sia stata apposita domanda del creditore, giacché l'effetto risolutorio rimane comunque
nella libera disponibilità di quest'ultimo” (Cass. n. 4535/1987), il quale, per ottenerne l'accertamento in sede giurisdizionale deve proporre specifica domanda (v. Cass. n. 5919/1979).
Ciò nondimeno va, altresì, osservato che la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno, ma ognuno di tali diritti si configura in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro (cfr. Cass. n. 32126/2019), con la conseguenza che la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale può essere proposta in via autonoma da quella di impugnazione del presupposto contratto (cfr. Cass. n. 12996/2016), sicché la parte adempiente può
chiedere il risarcimento del danno anche se non abbia domandato la risoluzione per inadempimento
(cfr. Cass. n. 27042/2024).
Non può essere, viceversa, accolta la domanda proposta dal nei confronti di Pt_1 [...]
. Controparte_3
Va premesso che, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese dall'unico teste escusso nel corso del giudizio, appare più che plausibile che l'attore abbia acquistato l'auto per il tramite della predetta convenuta proprio per avvalersi delle modalità e condizioni d'acquisto offerte da
[...]
CP_1
A tale conclusione si perviene non solo in virtù della circostanza che l'impresa di cui costei è
titolare è indicata quale “affiliata” di tale ultima società nel contratto dalla stessa concluso con il nonché dell'ulteriore circostanza che le somme da quest'ultimo corrisposte per l'acquisto delle Pt_1 pellicole e l'adesione alla predetta opzione siano state versate alla e da quest'ultima Controparte_3
girate alla ma anche per il fatto che la predetta convenuta non ha allegato alcuna Controparte_1
diversa ragione – ad esempio legata ad una pregressa conoscenza con il o a condizioni di Pt_1
maggior favore che sarebbe riuscita a fargli ottenere dalla Sportauto s.r.l. – per cui l'attore abbia acquistato la vettura per suo tramite anziché direttamente presso la concessionaria Peugeot di zona.
Nonostante ciò, tuttavia, non può essere in alcun modo ritenuta Controparte_3
responsabile del conclamato inadempimento di Controparte_1
Premessa, infatti, la riconducibilità del rapporto esistente tra le due predette convenute al mandato con rappresentanza, va rilevato che la disciplina di tale contratto non prevede che il mandatario sia responsabile nei confronti del terzo contraente dell'inadempimento del mandante.
Invero, come lo stesso attore non ha mancato di rilevare, a norma dell'art. 1388 c.c. il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato e, pertanto, obbliga soltanto costui all'adempimento delle relative obbligazioni.
Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “la regola fissata nell'art.1388
codice civile - secondo la quale il contraente in nome altrui non rimane vincolato verso l'altro
contraente dagli obblighi assunti - non implica altresì l'esonero del mandatario con procura da ogni
e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente, ma tale responsabilità sorge solo se i fatti colposi
o dolosi commessi dal detto mandatario in sede di esecuzione del mandato e risoltosi in danno del
terzo, non possano farsi risalire al mandante. Ricorre, quindi, la detta responsabilità del mandatario
con rappresentanza verso il terzo contraente ove detto mandatario siasi reso inadempiente ad
un'obbligazione contrattuale incidente nell'esecuzione del mandato che sia stata da lui
personalmente assunta verso il terzo contraente e nel caso che il detto rappresentante abbia
nell'esplicazione del mandato commesso un fatto illecito che, indipendentemente dall'esistenza di un
vincolo contrattuale leda un diritto assoluto del terzo contraente. Non ricorre, invece, allorquando il
fatto del mandatario stesso si risolva in un mero inadempimento del contratto da lui stipulato in rappresentanza (in realtà neppure sussistente nel caso di specie, n.d.r.), né detto fatto
d'inadempienza contrattuale può riguardarsi come fatto illecito extracontrattuale, generatore di
responsabilità, giacché in tanto il mancato adempimento ad un'obbligazione contrattuale può
riguardarsi come fatto illecito extracontrattuale, in quanto si converta nella violazione di un diritto
che spetti alla persona offesa indipendentemente dal contratto” (Cass. n. 2388/1958).
A ciò va soggiunto, per mera completezza espositiva, che all'art. 3 del “contratto di acquisto di autovettura e prestazione di servizi correlati ed integrati” sottoscritto dal è previsto: Pt_1
“l'incaricato consapevole degli importi dell'acquisto dell'accessorio wrapping e dei pacchetti
assicurativi e delle prestazioni di servizi correlati obbligatori per lo svolgimento della propria attività
manleva il Concessionario presso cui è stata acquistata l'autovettura e la Società Finanziaria
designata, allorché usufruisce di un finanziamento per l'acquisto parziale o totale della vettura e
dell'accessorio wrapping oltre ai pacchetti assicurativi rinunciando a qualsiasi rivalsa in caso di
mancato rimborso delle rate da parte della società”.
Parimenti infondate si rivelano le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
società che, benché legata alla da una convenzione in virtù della CP_2 Controparte_3
quale quest'ultima svolge attività di intermediazione nella concessione di finanziamenti, in favore dei propri clienti, da parte di essa banca, è terza estranea rispetto al contratto concluso tra il e la Pt_1
per il tramite della suddetta convenuta. Controparte_1
Al riguardo va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, tra tale contratto ed il contratto di mutuo sottoscritto con la citata società finanziaria non sussiste alcun collegamento negoziale.
In proposito va osservato, infatti, che “il collegamento negoziale si qualifica come un
fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere,
risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una
finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le
parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell'inserimento
di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno
esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta
orientata al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione” (Cass. n. 3645/2007),
circostanze, entrambe, non ricorrenti nel contratto stipulato tra l'attore e la Controparte_2
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, va condannata al Controparte_4
pagamento, in favore del a titolo di risarcimento del danno a costui cagionato con il proprio Pt_1
inadempimento, della complessiva somma di € 20.400,00 [(€ 290,00 + € 50,00) X 60], oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al soddisfo.
Non emerge, infatti, dal contratto stipulato tra le parti, che la convenuta si fosse, altresì,
obbligata a corrispondere mensilmente all'attore l'ulteriore somma di € 16,66 a titolo di rimborso delle spese assicurative.
Vanno invece rigettate, in quanto prive di fondamento, le domande proposte dal nei Pt_1
confronti delle altre due convenute.
Risulta, viceversa, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore, che va dunque condannato al pagamento, Controparte_2
in favore della convenuta, della somma di € 26.700,00 per sorte capitale (€ 25.209,00 per rate scadute al 15.9.2024, secondo quanto dalla stessa allegato e non contestato dal ed ulteriori € 1.491,00 Pt_1
per le ulteriori rate scadute alla data del 15.9.2024), oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, per cui
[...]
dovrà rifondere all'attore quelle dal medesimo sostenute, mentre costui andrà condannato CP_1
alla rifusione di quelle sostenute dalle altre due convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2804/2020 R.G., così
provvede:
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da Controparte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1
complessiva somma di € 20.400, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al soddisfo;
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti delle altre due convenute;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore; Controparte_1
- accoglie, viceversa, la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di quest'ultimo da
[...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 26.700,00, CP_2 Parte_1
oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in Controparte_1
€ 759,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle altre due convenute, che Parte_1
liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge per ed in € 7.616,00 oltre Parte_2
accessori di legge per Controparte_2
Così deciso, in Brindisi, in data 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2804/2020 R.G., avente ad oggetto inadempimento contrattuale e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Maria Caracciolo Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Alberto Giulio Cianci e Vito Nicola De Pietro
CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Miriam Bosurgi e Vincenzo Caprioli
CONVENUTA
ED ANCORA CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Nisi e Silvestro De Controparte_3
Donno
CONVENUTA
All'udienza del 17.9.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni dalle medesime rassegnate, come da verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18
giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
ha esposto: 1) di aver stipulato con per il tramite Parte_1 Controparte_1
dell'affiliata “Shift” di , un “contratto di acquisto di autovettura e prestazione Controparte_3
di servizi collegati e integrati”; 2) che con tale contratto egli si era obbligato: ad acquistare, presso un concessionario affiliato alla predetta società e mediante un mutuo erogato da una finanziaria dalla stessa designata, un'autovettura a sua scelta di colore bianco;
ad applicare sulla stessa, per la durata di cinque anni, delle pellicole, fornite dalla citata società, allo scopo di pubblicizzare l'attività di imprese terze;
a circolare con tale veicolo o a renderlo comunque visibile per almeno venticinque giorni al mese;
a pubblicare su un determinato numero di social network, per fini di rilevazione statistica, le foto della vettura;
la invece, aveva assunto l'obbligo di Controparte_1
corrispondergli, per tutta la durata del contratto, la somma mensile di € 356,66, di cui € 290,00 per rimborso dell'attività svolta a fini statistici, € 50,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per carburante ed € 16,66 a titolo di rimborso delle spese assicurative;
3) che, pertanto, corrispose alla
, nella predetta qualità, l'importo di € 5.500,00 per l'acquisto “dell'accessorio c.d. Controparte_3
Wrapping” (ovvero le pellicole adesive da applicare al veicolo per le suddette finalità pubblicitarie)
e l'importo di € 1.070,00 per l'acquisto del pacchetto c.d. “easy” (comprendente soccorso stradale,
manutenzione ordinaria e straordinaria ed auto sostitutiva) e spese di istruttoria;
4) che, in virtù del mandato a tal fine conferitole, la , quale titolare dell'impresa individuale corrente Controparte_3
CP_ sotto l'insegna “Shift”, acquistò per lui, presso la concessionaria Peugeot “Sportauto” di Lecce,
una Peugeot 3008 al prezzo di € 30.700,00; 5) che, per l'acquisto della predetta vettura, egli sottoscrisse con un contratto di finanziamento in virtù del quale Controparte_2 quest'ultima erogò direttamente alla predetta impresa individuale – che la corrispose alla citata concessionaria – la somma di € 30.000,00 (a cui si aggiunsero € 2.428,00 per spese assicurative), da restituire in 84 rate costanti dell'importo di € 497,00, per un importo complessivo di € 41.830,94; 6)
che non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, non avendo mai versato le somme CP_1
che si era obbligata a corrispondergli con il menzionato contratto.
Rappresentando, quindi, l'avvenuta risoluzione ope legis, ai sensi dell'art. 1454 c.c., del contratto concluso con e deducendo la sussistenza di un collegamento negoziale Controparte_1
tra i tre contratti – quello stipulato con la , quello stipulato con Controparte_3 Controparte_1
e quello stipulato con il le ha convenute in giudizio Controparte_2 Pt_1
domandando: a) la condanna della alla restituzione delle predette somme di € Controparte_3
5.500,00 ed € 1.070,00; b) la condanna, altresì, di costei alla restituzione della somma corrispondente all'ammontare delle rate del finanziamento contratto con la suddetta banca da lui pagate, pari ad €
12.922,00; c) la condanna di al risarcimento del danno da inadempimento CP_1
contrattuale, nella misura corrispondente ai rimborsi mensili non corrisposti, ammontante a complessivi € 21.399,60, o, in subordine, in misura pari all'ammontare dei rimborsi dovuti fino alla data di risoluzione del contratto, pari ad € 2.139,96; che venga accertata la legittimità, a norma dell'art. 1460 c.c., del mancato pagamento delle ulteriori rate del finanziamento sottoscritto con e che venga dichiarato che null'altro è da lui dovuto a tale società in Controparte_2
dipendenza del predetto rapporto.
Tutte le convenute si sono costituite in giudizio contestando la fondatezza delle avverse domande, delle quali hanno invocato il rigetto.
In particolare, la ha negato di essere un'affiliata della Controparte_3 CP_1
e di avere con la stessa un qualche rapporto contrattuale, ha eccepito di non essere stata parte del
[...]
contratto da quest'ultima concluso con l'attore ed ha contestato la sussistenza del collegamento negoziale dallo stesso ravvisata. Parimenti ha contestato siffatta prospettazione attorea, Controparte_2
eccependo la propria estraneità al contratto stipulato tra il e e, nel Pt_1 Controparte_1
domandare il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento delle rate insolute e dei relativi interessi di Pt_1
mora, per un importo pari, alla data del 15.9.2024, ad € 31.031,34, nonché di quelle a scadere, fino al soddisfo.
invece, non ha contestato il mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_1
assunte nei confronti del che ha giustificato rappresentando di non aver dato esecuzione al Pt_1
contratto concluso con il medesimo in quanto a numerosi propri clienti è stata contestata, da parte dei competenti Comandi di Polizia Locale, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 23 del D.
Lgs. n. 285/1992 e 57 co. 1 D.P.R. n. 495/1992 e sono state conseguentemente irrogate pesanti sanzioni amministrative.
Sulla scorta delle predette premesse ha domandato, in via preliminare, che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, nel merito, il rigetto delle domande proposte ex adverso ed, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato con l'attore per sopravvenuta impossibilità della prestazione. X
Così riassunti i fatti per cui è processo, va esaminata per prima, in ordine logico, la domanda proposta dall'attore nei confronti di che appare fondata per quanto di ragione. Controparte_1
Al riguardo è necessario innanzitutto rilevare che la questione di legittimità costituzionale che tale convenuta ha chiesto di sollevare è già stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzione.
Quest'ultima, infatti, con sentenza n. 174/2023, pronunciando su analoghe questioni sollevate dal Tribunale di Roma riguardo alla citata disposizione del Codice della Strada, come integrata dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione – norme ritenute illegittime dal predetto Giudice riguardo in riferimento agli artt. 3,21,41,42 e 76 della Costituzione, «nella parte in cui: a) consentendo la pubblicità non luminosa sui veicoli “se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso”, vieta la pubblicità non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso;
b) per ciò che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo “unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo”, vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo» – ha rilevato come il rimettente, nel formulare le questioni di legittimità costituzionale, abbia supposto che le prescrizioni dell'art. 57, comma 1, d.P.R. n. 495 del 1992, si estendano alla disciplina della pubblicità non luminosa o rifrangente sui veicoli, ed abbia, perciò, ritenuto illegittimi i limiti e le condizioni ivi dettati in rapporto alla ratio del combinato disposto in esame, ravvisata nella sicurezza della circolazione stradale, ovvero nel prevenire ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
Evidenziando come sia, dunque, posta a fondamento delle ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, la Corte ha osservato come siffatta difformità dia luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria che va risolta mediante gli ordinari rimedi giurisdizionali, ovvero mediante il potere di annullamento del giudice amministrativo ed il potere di disapplicazione incidentale di ogni altro giudice.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ricordato come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di interpretare le norme censurate nel senso che l'art. 23, comma 2, cod. strada contiene due precetti:
uno reca il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose, mentre l'altro riconosce legittima l'apposizione di quelle rifrangenti nei limiti previsti dal regolamento;
la norma regolamentare dettata dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, quindi, «completa la fattispecie stabilendo la legittimità senza alcun tipo di accertamento dell'apposizione di scritte e insegne non luminose» (Cass. Civ. Sezione Seconda, 20 gennaio 2022, n. 1793).
Ebbene, poiché, secondo un principio generale, l'ammissibilità dello scrutino di legittimità
costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica, in quanto l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso l'atto regolamentare, ne discende che il combinato disposto dell'art. 23, comma 2, cod. strada e dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992 potrebbe dirsi suscettibile di questione incidentale di legittimità costituzionale soltanto per la parte in cui la norma primaria, consentendo l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento (purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli), risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992,
atteso che unicamente per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti la disposizione subprimaria riveste, in sostanza, quel ruolo di completamento della disposizione primaria che ne giustificherebbe il sindacato (“indiretto”) di legittimità costituzionale.
Le fattispecie oggetto dei giudizi principali che avevano dato luogo alle questioni di legittimità
costituzionale riguardavano, invece, contratti (anche in quel caso conclusi con Controparte_1
per l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie non luminose né rifrangenti, ipotesi, quindi, del tutto estranee al contenuto precettivo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ragione per cui la Corte ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale demandate al suo scrutinio.
Ad analoghe si deve pervenire nel caso per cui è processo, non essendo stato allegato ed essendo da escludere, attesa l'analogia delle fattispecie, che le pellicole che avrebbero dovuto essere apposte sull'auto acquistata dal fossero rifrangenti. Pt_1
Appare dunque, evidente, l'infondatezza tanto dell'eccezione con cui ha Controparte_1
giustificato il proprio inadempimento, senz'altro ravvisabile, quanto della domanda riconvenzionale dalle stessa proposta, non sussistendo, invero, alcuna sopravvenuta impossibilità della prestazione,
potendo i clienti di detta società, tra cui il proporre opposizione alle sanzioni amministrative Pt_1
irrogate delle competenti autorità amministrative e domandare al giudice adito di disapplicare la citata norma regolamentare in quanto in contrasto con la ratio dell'art. 23 del Codice della Strada.
Conseguentemente, la domanda con cui l'attore ha chiesto che la predetta convenuta venga condannata al pagamento delle somme che si era obbligata a corrispondergli sulla scorta del contratto tra loro concluso va accolta, malgrado egli non abbia domandato che venga accertato e dichiarato che tale contratto si è risolto ipso iure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.
Al riguardo va rilevato che “la espressione "risoluto di diritto" adoperata nell'ultimo comma
del citato art. 1454 cod. civ. significa soltanto che la pronuncia giudiziale relativa ha carattere
meramente dichiarativa della risoluzione stessa e non già che il giudice vi possa provvedere di ufficio
senza che vi sia stata apposita domanda del creditore, giacché l'effetto risolutorio rimane comunque
nella libera disponibilità di quest'ultimo” (Cass. n. 4535/1987), il quale, per ottenerne l'accertamento in sede giurisdizionale deve proporre specifica domanda (v. Cass. n. 5919/1979).
Ciò nondimeno va, altresì, osservato che la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 c.c., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno, ma ognuno di tali diritti si configura in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro (cfr. Cass. n. 32126/2019), con la conseguenza che la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale può essere proposta in via autonoma da quella di impugnazione del presupposto contratto (cfr. Cass. n. 12996/2016), sicché la parte adempiente può
chiedere il risarcimento del danno anche se non abbia domandato la risoluzione per inadempimento
(cfr. Cass. n. 27042/2024).
Non può essere, viceversa, accolta la domanda proposta dal nei confronti di Pt_1 [...]
. Controparte_3
Va premesso che, nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese dall'unico teste escusso nel corso del giudizio, appare più che plausibile che l'attore abbia acquistato l'auto per il tramite della predetta convenuta proprio per avvalersi delle modalità e condizioni d'acquisto offerte da
[...]
CP_1
A tale conclusione si perviene non solo in virtù della circostanza che l'impresa di cui costei è
titolare è indicata quale “affiliata” di tale ultima società nel contratto dalla stessa concluso con il nonché dell'ulteriore circostanza che le somme da quest'ultimo corrisposte per l'acquisto delle Pt_1 pellicole e l'adesione alla predetta opzione siano state versate alla e da quest'ultima Controparte_3
girate alla ma anche per il fatto che la predetta convenuta non ha allegato alcuna Controparte_1
diversa ragione – ad esempio legata ad una pregressa conoscenza con il o a condizioni di Pt_1
maggior favore che sarebbe riuscita a fargli ottenere dalla Sportauto s.r.l. – per cui l'attore abbia acquistato la vettura per suo tramite anziché direttamente presso la concessionaria Peugeot di zona.
Nonostante ciò, tuttavia, non può essere in alcun modo ritenuta Controparte_3
responsabile del conclamato inadempimento di Controparte_1
Premessa, infatti, la riconducibilità del rapporto esistente tra le due predette convenute al mandato con rappresentanza, va rilevato che la disciplina di tale contratto non prevede che il mandatario sia responsabile nei confronti del terzo contraente dell'inadempimento del mandante.
Invero, come lo stesso attore non ha mancato di rilevare, a norma dell'art. 1388 c.c. il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato e, pertanto, obbliga soltanto costui all'adempimento delle relative obbligazioni.
Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “la regola fissata nell'art.1388
codice civile - secondo la quale il contraente in nome altrui non rimane vincolato verso l'altro
contraente dagli obblighi assunti - non implica altresì l'esonero del mandatario con procura da ogni
e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente, ma tale responsabilità sorge solo se i fatti colposi
o dolosi commessi dal detto mandatario in sede di esecuzione del mandato e risoltosi in danno del
terzo, non possano farsi risalire al mandante. Ricorre, quindi, la detta responsabilità del mandatario
con rappresentanza verso il terzo contraente ove detto mandatario siasi reso inadempiente ad
un'obbligazione contrattuale incidente nell'esecuzione del mandato che sia stata da lui
personalmente assunta verso il terzo contraente e nel caso che il detto rappresentante abbia
nell'esplicazione del mandato commesso un fatto illecito che, indipendentemente dall'esistenza di un
vincolo contrattuale leda un diritto assoluto del terzo contraente. Non ricorre, invece, allorquando il
fatto del mandatario stesso si risolva in un mero inadempimento del contratto da lui stipulato in rappresentanza (in realtà neppure sussistente nel caso di specie, n.d.r.), né detto fatto
d'inadempienza contrattuale può riguardarsi come fatto illecito extracontrattuale, generatore di
responsabilità, giacché in tanto il mancato adempimento ad un'obbligazione contrattuale può
riguardarsi come fatto illecito extracontrattuale, in quanto si converta nella violazione di un diritto
che spetti alla persona offesa indipendentemente dal contratto” (Cass. n. 2388/1958).
A ciò va soggiunto, per mera completezza espositiva, che all'art. 3 del “contratto di acquisto di autovettura e prestazione di servizi correlati ed integrati” sottoscritto dal è previsto: Pt_1
“l'incaricato consapevole degli importi dell'acquisto dell'accessorio wrapping e dei pacchetti
assicurativi e delle prestazioni di servizi correlati obbligatori per lo svolgimento della propria attività
manleva il Concessionario presso cui è stata acquistata l'autovettura e la Società Finanziaria
designata, allorché usufruisce di un finanziamento per l'acquisto parziale o totale della vettura e
dell'accessorio wrapping oltre ai pacchetti assicurativi rinunciando a qualsiasi rivalsa in caso di
mancato rimborso delle rate da parte della società”.
Parimenti infondate si rivelano le domande proposte dall'attore nei confronti di
[...]
società che, benché legata alla da una convenzione in virtù della CP_2 Controparte_3
quale quest'ultima svolge attività di intermediazione nella concessione di finanziamenti, in favore dei propri clienti, da parte di essa banca, è terza estranea rispetto al contratto concluso tra il e la Pt_1
per il tramite della suddetta convenuta. Controparte_1
Al riguardo va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, tra tale contratto ed il contratto di mutuo sottoscritto con la citata società finanziaria non sussiste alcun collegamento negoziale.
In proposito va osservato, infatti, che “il collegamento negoziale si qualifica come un
fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere,
risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una
finalità pratica unitaria. Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le
parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l'interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell'inserimento
di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno
esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta
orientata al conseguimento dell'utilità pratica cui mira l'intera operazione” (Cass. n. 3645/2007),
circostanze, entrambe, non ricorrenti nel contratto stipulato tra l'attore e la Controparte_2
[...]
Alla luce delle considerazioni che precedono, va condannata al Controparte_4
pagamento, in favore del a titolo di risarcimento del danno a costui cagionato con il proprio Pt_1
inadempimento, della complessiva somma di € 20.400,00 [(€ 290,00 + € 50,00) X 60], oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al soddisfo.
Non emerge, infatti, dal contratto stipulato tra le parti, che la convenuta si fosse, altresì,
obbligata a corrispondere mensilmente all'attore l'ulteriore somma di € 16,66 a titolo di rimborso delle spese assicurative.
Vanno invece rigettate, in quanto prive di fondamento, le domande proposte dal nei Pt_1
confronti delle altre due convenute.
Risulta, viceversa, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore, che va dunque condannato al pagamento, Controparte_2
in favore della convenuta, della somma di € 26.700,00 per sorte capitale (€ 25.209,00 per rate scadute al 15.9.2024, secondo quanto dalla stessa allegato e non contestato dal ed ulteriori € 1.491,00 Pt_1
per le ulteriori rate scadute alla data del 15.9.2024), oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, per cui
[...]
dovrà rifondere all'attore quelle dal medesimo sostenute, mentre costui andrà condannato CP_1
alla rifusione di quelle sostenute dalle altre due convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2804/2020 R.G., così
provvede:
- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da Controparte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della CP_1
complessiva somma di € 20.400, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al soddisfo;
- rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti delle altre due convenute;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti dell'attore; Controparte_1
- accoglie, viceversa, la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di quest'ultimo da
[...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 26.700,00, CP_2 Parte_1
oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in Controparte_1
€ 759,00 per spese ed € 1.701,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle altre due convenute, che Parte_1
liquida in € 2.540,00 oltre accessori di legge per ed in € 7.616,00 oltre Parte_2
accessori di legge per Controparte_2
Così deciso, in Brindisi, in data 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino