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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 374 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_1 C.F._1
Grumelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellato;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. il sig. conveniva in giudizio la società CP_1 [...] deducendo che era intestatario, unitamente alla moglie deceduta, di un buono Parte_1 fruttifero postale di € 2.500,00, sottoscritto in data 5 febbraio 2002 presso la filiale di San
Giovanni Teatino ove, all'atto della sottoscrizione, gli veniva verbalmente comunicata la scadenza ventennale. Tuttavia, nel novembre 2022, allorquando il sig. si recava presso la CP_1 suddetta filiale per incassare il suddetto buono, veniva rifiutato il rimborso. Pertanto, chiedeva al
Giudice di Pace di Chieti di “accertare e dichiarare che il Buono Postale di cui alle premesse sia di tipo ordinario A1 e per l'effetto ex art.1218 c.c. ordinare alle in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. di adempiere al contratto e per l'effetto condannarla a pagare l'importo di €2.500,00= per sorte capitale oltre agli interessi maturati ex contractu dal 05.02.2002 sino alla data di scadenza del 04.02.2022 pari al 98,21% netti e dal 06.02.2022 ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. sino al saldo;
In via subordinata B) accertare
e dichiarare che le abbiano posto in essere una condotta precontrattuale Parte_1 colposa in violazione dell'art.1337 c.c per aver omesso di adempiere l'obbligo di informare preliminarmente ai sensi dell'art.124 del T.U.B e dell'art. 6 del D.M. 19.12.2000 di consegnare al consumatore il relativo modulo F.I.A. (Foglio Informativo Analitico) e per l'effetto condannare ex art. 2043 c.c. le in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del Parte_1 danno extracontrattuale di €2.500,00= oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di sottoscrizione del buono cioè il 05.02.2002 sino al saldo;
C) nel caso in cui il resistente eccepisca la prescrizione accertare e dichiarare la stessa non decorsa e/o sospesa ai sensi degli artt.2935 ed 2941 c.c.;D) inoltre alla luce della mancata partecipazione alla negoziazione assistita promossa exD.L.132/2014 art.4 comma condannare anche al pagamento della somma equitativa di €270,00= in favore dell'attore;E) il tutto salva la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria sempre nei limiti di competenza per materia e valore del GdP;
F) condannare in ogni caso la convenuta alla rifusione, in favore dell'esponente, delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore distrattario”.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto alla riscossione del buono postale fruttifero oggetto del ricorso, appartenente alla serie AA3, tipologia “A TERMINE”, così come risultante dal titolo. Nel merito contestava la fondatezza delle domande attoree, sottolineando che i buoni fruttiferi sono titoli di legittimazione e le relative condizioni sono desumibili sia dalla letteralità del titolo sia dal decreto ministeriale posto alla base della sua emissione, e che l'asserita omessa consegna del foglio informativo, il cui onere della prova grava sull'attore, non incide sulla validità del negozio.
Con sentenza n. 39/2024, emessa il 24 gennaio 2024 (pubblicata il 06.02.2024) il Giudice di Pace di Chieti accoglieva il ricorso, condannando al pagamento di € Parte_1
2.500,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e come previsti da contratto in base all'acquisto del buono fruttifero classificabile A1, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore del ricorrente.
Avverso la decisione del Giudice di Pace, proponeva appello innanzi Parte_1
a questo Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata n. 39/2024, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto da , anche a titolo di spese di Parte_1 lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta il sig. chiedeva il rigetto CP_1 dell'impugnazione con condanna alle spese e, in subordine, la compensazione delle spese del giudizio in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appello proposto da è fondato. I motivi, strettamente connessi tra Parte_1 loro sotto il profilo logico e giuridico, possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante contesta la decisione resa dal Giudice di Pace, ritenendola incongrua in diversi passaggi ed errata nell'interpretazione della normativa applicabile. In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da il giudicante ha Parte_1 ritenuto che la mancata indicazione esplicita della scadenza nei buoni fruttiferi, unitamente alla mancata consegna del foglio informativo relativo alle caratteristiche dell'investimento, costituisse un elemento di rilievo ai fini della valutazione del caso, tale da indurre il Giudice di
Pace a ritenere che il ricorrente, in assenza di qualsiasi altra fonte informativa, non fosse stato messo nelle condizioni di avere piena contezza della durata del buono e, quindi, di poter esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.
Per tali ragioni, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla resistente, ritenendo che il decorso del relativo termine fosse rimasto sospeso a causa della mancata indicazione della data di scadenza del titolo.
Ciò premesso, ad avviso di questo Tribunale, appare inconfutabile - oltre che documentalmente provato - che il buono fruttifero postale oggetto di contestazione, emesso in data 5 febbraio 2002, recava l'indicazione “a termine”, e, sul retro, la dicitura identificativa della serie “AA3”.
Quanto alla circostanza che la serie del buono fruttifero postale risulta apposta a penna dall'operatore postale, deve osservarsi che tale modalità è conforme alla prassi in uso all'epoca della sottoscrizione. Nel 2002, infatti, i buoni venivano emessi su moduli prestampati generici, privi di indicazioni specifiche quanto alla serie o alla tipologia, e la personalizzazione avveniva manualmente presso lo sportello.
Deve pertanto escludersi che la modalità di compilazione del titolo abbia inciso sulla possibilità per l'intestatario di conoscere, con l'ordinaria diligenza, le caratteristiche essenziali del prodotto sottoscritto, inclusa la scadenza e il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Ciò premesso, può ritenersi pacifico che il buono fruttifero postale appartenesse alla serie
AA3, in collocamento dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002, istituita con D.M. 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto, i buoni della predetta serie risultano rimborsabili, per capitale ed interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
Con riferimento alla prescrizione, invece, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono in favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, tanto per quanto attiene al capitale quanto agli interessi. Ne consegue che, alla luce della data di emissione del buono fruttifero postale in oggetto, il termine di prescrizione decennale è da ritenersi spirato il 06.02.2019, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Né può ritenersi che l'asserita mancata consegna del foglio informativo possa essere assimilata ad una dolosa omissione di informazioni, idonea a sospendere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.. Invero, l'eventuale omessa consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del foglio informativo analitico non preclude all'intermediario la possibilità di eccepire, all'atto della richiesta di pagamento, l'intervenuta prescrizione. Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che l'intermediario non abbia fornito al cliente, all'epoca della sottoscrizione, il foglio informativo analitico né lo abbia avvertito circa il termine di prescrizione. Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che l'Intermediario non avrebbe a suo tempo consegnato il o avvertito il cliente del termine di Parte_2 prescrizione. Questo, infatti, inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge.
In merito alla dedotta violazione del dovere informativo, si osserva che “pur non recando
i buoni in oggetto le indicazioni specifiche relative alla durata e, dunque, alla scadenza, il sottoscrittore ben potesse acquisire dette informazioni, essendo peraltro suo interesse avere contezza delle disposizioni regolanti gli investimenti effettuati” trattandosi di dati pubblicamente accessibili e rilevabili dalla normativa vigente all'epoca dell'emissione (Corte Appello di
L'Aquila, p.p. 23/23).
Risulta evidente come fosse interesse primario del risparmiatore acquisire consapevolezza circa le condizioni economico-giuridiche del prodotto sottoscritto, incluse la durata del rapporto e le modalità di maturazione degli interessi. Tali elementi erano agevolmente desumibili dai decreti ministeriali che disciplinavano l'emissione della serie AA3, vigente alla data di sottoscrizione, i quali prevedevano una durata pari a sette anni dalla data di emissione, con diritto alla liquidazione del montante maturato al termine di tale periodo e prescrizione del relativo diritto decorsi ulteriori dieci anni.
Invero, i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno
2007, n. 13979; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Proprio in forza di tale ricostruzione, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità, ai buoni fruttiferi postali, della disciplina di tutela del consumatore prevista dal Codice del Consumo, la quale si caratterizza, tra l'altro, per la necessità di una separata sottoscrizione delle clausole vessatorie e per l'imposizione, in capo al professionista, di specifici obblighi informativi personalizzati (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Ne consegue che, la disciplina normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali deve essere ricavata dai relativi decreti ministeriali di emissione, i quali dettano le condizioni giuridiche fondamentali che regolano i titoli appartenenti a ciascuna serie. I sottoscrittori sono tenuti a farvi riferimento al fine di conoscere la durata dell'investimento, la data di scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione, a prescindere dall'obbligo di consegna del F.I.A.
Tale adempimento informativo, pur rappresentando un onere posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, non costituisce la fonte esclusiva né essenziale per l'individuazione del momento in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e inizia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori (C. Appello
L'Aquila, sent. n. 648/2025) Analogamente, con l'ordinanza n. 18208 del 4 luglio 2025, la prima sezione della Corte di Cassazione precisa che tali decreti costituiscono fonte normativa essenziale e integrativa del diritto, capaci di modificare le condizioni contrattuali, inclusi i termini di prescrizione.
All'interno degli Ufficio Postale era stata predisposta l'affissione di apposito avviso pubblicato e rinvenibile ai clienti-risparmiatori anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale, ove si precisava testualmente: “Ai sensi della Legge Finanziaria del 2006 (L. 266/05), gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni Fruttiferi Postali, emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea, che non sono stati rimborsati entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono
e delle finanze per indennizzare i CP_2Controparte_3 risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo. Si invita pertanto la Clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei
e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale. Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici Postali, consultare i siti poste.it, cdp.it o telefonare al numero gratuito 800.00.33.22”
Quanto all'onere probatorio relativo alla consegna del foglio informativo analitico deve ritenersi che tale onere incomba su colui che ne deduce l'inadempimento, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. Va escluso, infatti, che possa operare un'inversione dell'onere della prova;
la mancata consegna, ancorché fatto negativo, non comporta ex se il trasferimento dell'onere probatorio sull'intermediario.
Ciò detto, si rileva che l'art. 213 del D.P.R. n. 256/1989 prevede un termine di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni fruttiferi pari a cinque anni, estendibile fino a dieci anni secondo l'art. 119 del Testo Unico Bancario, decorrenti dall'estinzione del rapporto. Alla luce della data di emissione e della naturale scadenza del buono fruttifero oggetto di causa, tali termini risultano ampiamente decorsi, legittimando così la mancata disponibilità, in capo a della documentazione comprovante la consegna del foglio Parte_1 informativo analitico, circostanza che nondimeno non può automaticamente determinare la presunzione di omessa consegna.
Preme, inoltre, rilevare che proprio in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la data di sottoscrizione dei buoni e quella in cui il sig. decideva di esercitare il diritto al CP_1 rimborso, lo stesso ben si sarebbe potuto medio tempore recare presso qualsiasi Ufficio postale per richiedere informazioni, sussistendo un interesse diretto e concreto a conoscere le modalità e i tempi di rimborso.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate, deve ritenersi che il mancato ricevimento del foglio illustrativo, non è elemento che può inficiare la validità dei buoni postali o impedire il decorso dei termini prescrizionali, potendo tutt'al più valere al fine di ottenere un eventuale ristoro dei danni patiti in conseguenza della violazione degli obblighi informativi, che nel caso di specie non risulta adeguatamente provata.
Deriva da quanto sopra che l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere riformata, nel senso sopra indicato.
Quanto alle spese del doppio grado del giudizio, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c., tenuto conto dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza, la mancanza di uno specifico orientamento della Corte di legittimità e della parziale novità della questione giuridica in oggetto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1
n. 39/2024 emessa dal giudice di Pace di Chieti il 24.01.2024, accerta e dichiara
l'avvenuta prescrizione del diritto di rimborso della somma complessiva di € 2.500,00 portata nel buono fruttifero serie AA3, emesso il 05.02.2002 presso la Filiale di San
Giovanni Teatino, intestati a e (deceduta); CP_1 Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 374 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_1 C.F._1
Grumelli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellato;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 316 c.p.c. il sig. conveniva in giudizio la società CP_1 [...] deducendo che era intestatario, unitamente alla moglie deceduta, di un buono Parte_1 fruttifero postale di € 2.500,00, sottoscritto in data 5 febbraio 2002 presso la filiale di San
Giovanni Teatino ove, all'atto della sottoscrizione, gli veniva verbalmente comunicata la scadenza ventennale. Tuttavia, nel novembre 2022, allorquando il sig. si recava presso la CP_1 suddetta filiale per incassare il suddetto buono, veniva rifiutato il rimborso. Pertanto, chiedeva al
Giudice di Pace di Chieti di “accertare e dichiarare che il Buono Postale di cui alle premesse sia di tipo ordinario A1 e per l'effetto ex art.1218 c.c. ordinare alle in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. di adempiere al contratto e per l'effetto condannarla a pagare l'importo di €2.500,00= per sorte capitale oltre agli interessi maturati ex contractu dal 05.02.2002 sino alla data di scadenza del 04.02.2022 pari al 98,21% netti e dal 06.02.2022 ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. sino al saldo;
In via subordinata B) accertare
e dichiarare che le abbiano posto in essere una condotta precontrattuale Parte_1 colposa in violazione dell'art.1337 c.c per aver omesso di adempiere l'obbligo di informare preliminarmente ai sensi dell'art.124 del T.U.B e dell'art. 6 del D.M. 19.12.2000 di consegnare al consumatore il relativo modulo F.I.A. (Foglio Informativo Analitico) e per l'effetto condannare ex art. 2043 c.c. le in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del Parte_1 danno extracontrattuale di €2.500,00= oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di sottoscrizione del buono cioè il 05.02.2002 sino al saldo;
C) nel caso in cui il resistente eccepisca la prescrizione accertare e dichiarare la stessa non decorsa e/o sospesa ai sensi degli artt.2935 ed 2941 c.c.;D) inoltre alla luce della mancata partecipazione alla negoziazione assistita promossa exD.L.132/2014 art.4 comma condannare anche al pagamento della somma equitativa di €270,00= in favore dell'attore;E) il tutto salva la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria sempre nei limiti di competenza per materia e valore del GdP;
F) condannare in ogni caso la convenuta alla rifusione, in favore dell'esponente, delle spese e competenze del presente giudizio in favore del procuratore distrattario”.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto alla riscossione del buono postale fruttifero oggetto del ricorso, appartenente alla serie AA3, tipologia “A TERMINE”, così come risultante dal titolo. Nel merito contestava la fondatezza delle domande attoree, sottolineando che i buoni fruttiferi sono titoli di legittimazione e le relative condizioni sono desumibili sia dalla letteralità del titolo sia dal decreto ministeriale posto alla base della sua emissione, e che l'asserita omessa consegna del foglio informativo, il cui onere della prova grava sull'attore, non incide sulla validità del negozio.
Con sentenza n. 39/2024, emessa il 24 gennaio 2024 (pubblicata il 06.02.2024) il Giudice di Pace di Chieti accoglieva il ricorso, condannando al pagamento di € Parte_1
2.500,00 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e come previsti da contratto in base all'acquisto del buono fruttifero classificabile A1, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore del ricorrente.
Avverso la decisione del Giudice di Pace, proponeva appello innanzi Parte_1
a questo Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata n. 39/2024, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto da , anche a titolo di spese di Parte_1 lite. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta il sig. chiedeva il rigetto CP_1 dell'impugnazione con condanna alle spese e, in subordine, la compensazione delle spese del giudizio in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 09.07.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione.
L'appello proposto da è fondato. I motivi, strettamente connessi tra Parte_1 loro sotto il profilo logico e giuridico, possono essere esaminati congiuntamente.
L'appellante contesta la decisione resa dal Giudice di Pace, ritenendola incongrua in diversi passaggi ed errata nell'interpretazione della normativa applicabile. In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da il giudicante ha Parte_1 ritenuto che la mancata indicazione esplicita della scadenza nei buoni fruttiferi, unitamente alla mancata consegna del foglio informativo relativo alle caratteristiche dell'investimento, costituisse un elemento di rilievo ai fini della valutazione del caso, tale da indurre il Giudice di
Pace a ritenere che il ricorrente, in assenza di qualsiasi altra fonte informativa, non fosse stato messo nelle condizioni di avere piena contezza della durata del buono e, quindi, di poter esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.
Per tali ragioni, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla resistente, ritenendo che il decorso del relativo termine fosse rimasto sospeso a causa della mancata indicazione della data di scadenza del titolo.
Ciò premesso, ad avviso di questo Tribunale, appare inconfutabile - oltre che documentalmente provato - che il buono fruttifero postale oggetto di contestazione, emesso in data 5 febbraio 2002, recava l'indicazione “a termine”, e, sul retro, la dicitura identificativa della serie “AA3”.
Quanto alla circostanza che la serie del buono fruttifero postale risulta apposta a penna dall'operatore postale, deve osservarsi che tale modalità è conforme alla prassi in uso all'epoca della sottoscrizione. Nel 2002, infatti, i buoni venivano emessi su moduli prestampati generici, privi di indicazioni specifiche quanto alla serie o alla tipologia, e la personalizzazione avveniva manualmente presso lo sportello.
Deve pertanto escludersi che la modalità di compilazione del titolo abbia inciso sulla possibilità per l'intestatario di conoscere, con l'ordinaria diligenza, le caratteristiche essenziali del prodotto sottoscritto, inclusa la scadenza e il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Ciò premesso, può ritenersi pacifico che il buono fruttifero postale appartenesse alla serie
AA3, in collocamento dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002, istituita con D.M. 17 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2001.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto, i buoni della predetta serie risultano rimborsabili, per capitale ed interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
Con riferimento alla prescrizione, invece, l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono in favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, tanto per quanto attiene al capitale quanto agli interessi. Ne consegue che, alla luce della data di emissione del buono fruttifero postale in oggetto, il termine di prescrizione decennale è da ritenersi spirato il 06.02.2019, in assenza di atti interruttivi della prescrizione. Né può ritenersi che l'asserita mancata consegna del foglio informativo possa essere assimilata ad una dolosa omissione di informazioni, idonea a sospendere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.. Invero, l'eventuale omessa consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del foglio informativo analitico non preclude all'intermediario la possibilità di eccepire, all'atto della richiesta di pagamento, l'intervenuta prescrizione. Non assume, pertanto, rilievo la circostanza che l'intermediario non abbia fornito al cliente, all'epoca della sottoscrizione, il foglio informativo analitico né lo abbia avvertito circa il termine di prescrizione. Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che l'Intermediario non avrebbe a suo tempo consegnato il o avvertito il cliente del termine di Parte_2 prescrizione. Questo, infatti, inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge.
In merito alla dedotta violazione del dovere informativo, si osserva che “pur non recando
i buoni in oggetto le indicazioni specifiche relative alla durata e, dunque, alla scadenza, il sottoscrittore ben potesse acquisire dette informazioni, essendo peraltro suo interesse avere contezza delle disposizioni regolanti gli investimenti effettuati” trattandosi di dati pubblicamente accessibili e rilevabili dalla normativa vigente all'epoca dell'emissione (Corte Appello di
L'Aquila, p.p. 23/23).
Risulta evidente come fosse interesse primario del risparmiatore acquisire consapevolezza circa le condizioni economico-giuridiche del prodotto sottoscritto, incluse la durata del rapporto e le modalità di maturazione degli interessi. Tali elementi erano agevolmente desumibili dai decreti ministeriali che disciplinavano l'emissione della serie AA3, vigente alla data di sottoscrizione, i quali prevedevano una durata pari a sette anni dalla data di emissione, con diritto alla liquidazione del montante maturato al termine di tale periodo e prescrizione del relativo diritto decorsi ulteriori dieci anni.
Invero, i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno
2007, n. 13979; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Proprio in forza di tale ricostruzione, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità, ai buoni fruttiferi postali, della disciplina di tutela del consumatore prevista dal Codice del Consumo, la quale si caratterizza, tra l'altro, per la necessità di una separata sottoscrizione delle clausole vessatorie e per l'imposizione, in capo al professionista, di specifici obblighi informativi personalizzati (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Ne consegue che, la disciplina normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali deve essere ricavata dai relativi decreti ministeriali di emissione, i quali dettano le condizioni giuridiche fondamentali che regolano i titoli appartenenti a ciascuna serie. I sottoscrittori sono tenuti a farvi riferimento al fine di conoscere la durata dell'investimento, la data di scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione, a prescindere dall'obbligo di consegna del F.I.A.
Tale adempimento informativo, pur rappresentando un onere posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, non costituisce la fonte esclusiva né essenziale per l'individuazione del momento in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e inizia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori (C. Appello
L'Aquila, sent. n. 648/2025) Analogamente, con l'ordinanza n. 18208 del 4 luglio 2025, la prima sezione della Corte di Cassazione precisa che tali decreti costituiscono fonte normativa essenziale e integrativa del diritto, capaci di modificare le condizioni contrattuali, inclusi i termini di prescrizione.
All'interno degli Ufficio Postale era stata predisposta l'affissione di apposito avviso pubblicato e rinvenibile ai clienti-risparmiatori anche nel sito web dedicato al Risparmio Postale, ove si precisava testualmente: “Ai sensi della Legge Finanziaria del 2006 (L. 266/05), gli importi dovuti ai beneficiari dei Buoni Fruttiferi Postali, emessi dal 14 aprile 2001 in forma cartacea, che non sono stati rimborsati entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza, sono
e delle finanze per indennizzare i CP_2Controparte_3 risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. I beneficiari dei buoni fruttiferi postali, non riscossi entro il termine di prescrizione decennale, restano esclusi dal diritto di rimborso delle somme versate al Fondo. Si invita pertanto la Clientela a controllare la scadenza dei propri Buoni Fruttiferi Postali cartacei
e a prestare attenzione al relativo termine di prescrizione decennale. Nel caso in cui la scadenza non sia riportata sul titolo è possibile verificarla consultando il sito poste.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici Postali, consultare i siti poste.it, cdp.it o telefonare al numero gratuito 800.00.33.22”
Quanto all'onere probatorio relativo alla consegna del foglio informativo analitico deve ritenersi che tale onere incomba su colui che ne deduce l'inadempimento, ai sensi dell'art. 2697
c.c.. Va escluso, infatti, che possa operare un'inversione dell'onere della prova;
la mancata consegna, ancorché fatto negativo, non comporta ex se il trasferimento dell'onere probatorio sull'intermediario.
Ciò detto, si rileva che l'art. 213 del D.P.R. n. 256/1989 prevede un termine di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni fruttiferi pari a cinque anni, estendibile fino a dieci anni secondo l'art. 119 del Testo Unico Bancario, decorrenti dall'estinzione del rapporto. Alla luce della data di emissione e della naturale scadenza del buono fruttifero oggetto di causa, tali termini risultano ampiamente decorsi, legittimando così la mancata disponibilità, in capo a della documentazione comprovante la consegna del foglio Parte_1 informativo analitico, circostanza che nondimeno non può automaticamente determinare la presunzione di omessa consegna.
Preme, inoltre, rilevare che proprio in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso tra la data di sottoscrizione dei buoni e quella in cui il sig. decideva di esercitare il diritto al CP_1 rimborso, lo stesso ben si sarebbe potuto medio tempore recare presso qualsiasi Ufficio postale per richiedere informazioni, sussistendo un interesse diretto e concreto a conoscere le modalità e i tempi di rimborso.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate, deve ritenersi che il mancato ricevimento del foglio illustrativo, non è elemento che può inficiare la validità dei buoni postali o impedire il decorso dei termini prescrizionali, potendo tutt'al più valere al fine di ottenere un eventuale ristoro dei danni patiti in conseguenza della violazione degli obblighi informativi, che nel caso di specie non risulta adeguatamente provata.
Deriva da quanto sopra che l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 39/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere riformata, nel senso sopra indicato.
Quanto alle spese del doppio grado del giudizio, si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate ex art. 92 del c.p.c., tenuto conto dell'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza, la mancanza di uno specifico orientamento della Corte di legittimità e della parziale novità della questione giuridica in oggetto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza Parte_1
n. 39/2024 emessa dal giudice di Pace di Chieti il 24.01.2024, accerta e dichiara
l'avvenuta prescrizione del diritto di rimborso della somma complessiva di € 2.500,00 portata nel buono fruttifero serie AA3, emesso il 05.02.2002 presso la Filiale di San
Giovanni Teatino, intestati a e (deceduta); CP_1 Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)