Art. 65.
Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinche' le navi siano costruite in una o piu' serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocita' e delle stesse caratteristiche tecniche.
Il Ministero della marina mercantile ha facolta' di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinche' le navi siano costruite in una o piu' serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocita' e delle stesse caratteristiche tecniche.