TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 879/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Ripetizione di indebito relativo a somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2019, la signora , ha Parte_1
impugnato la lettera raccomandata datata 30/01/2019, inviata dall' , con la quale CP_1
richiedeva della restituzione delle somme indebitamente percepite, erogate a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009 l' riteneva indebite tali erogazioni a CP_2
seguito di verbale ispettivo del 9 settembre 2010.
2. A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, sostenendo che, anche applicando il termine decennale, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata nel momento della erogazione. Ne consegue che il diritto alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione risulterebbe estinto per prescrizione.
1 3. Si costituiva l' eccependo che il termine di prescrizione decorre dal momento CP_1 dell'accertamento dell'indebito, avvenuto con il verbale ispettivo del 9 settembre 2010.
Inoltre, sosteneva che la lettera raccomandata del gennaio 2019 aveva validamente interrotto il decorso della prescrizione, rendendo tempestiva l'azione di ripetizione dell'indebito.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
5. La ripetizione dell'indebito è disciplinata dall'articolo 2033 del Codice Civile, il quale stabilisce che colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto è obbligato a restituirlo, atteso che tale pagamento si configura come un arricchimento senza giusta causa. Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto al termine di prescrizione ordinario, stabilito dall'articolo 2946 del Codice Civile, che prevede una prescrizione decennale. (
Sent Corte di Cassazione, del 1° agosto 2023).
Decorrenza della prescrizione
6. Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, ( Cass. Civ., Sez. Lav., n.
3365/2017; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16265/2019) il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il soggetto che ha effettuato l'erogazione indebita ha avuto conoscenza certa dell'indebito ( Sent n. 29411 del 2020). Nel caso di specie, tale data è il 9 settembre 2010, giorno in cui l'indebito è stato formalmente accertato attraverso il verbale ispettivo.
7. Pertanto, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute si estingue decorsi dieci anni dalla data in cui il creditore ha avuto conoscenza del fatto che ha dato origine al diritto di restituzione.
Interruzione della prescrizione
8. Le lettere raccomandate inviata il 30 gennaio 2019 costituisce atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto manifestano la volontà del creditore di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite. Con ciascuna di queste comunicazioni, il termine di prescrizione decennale è stato interrotto e ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data di ciascuna interruzione.
Prescrizione delle somme erogate
9. Considerando che la prescrizione decorre dal 9 settembre 2010 e che è stata interrotta con la lettera raccomandata del gennaio 2019, il nuovo termine di prescrizione decennale
2 scade 30 gennaio 2029. Pertanto, alla data odierna, la somma erogata per l'anno 2009 non risulta prescritta, poiché l'azione di ripetizione è stata avviata entro i termini di prescrizione.
10. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il diritto alla ripetizione dell'indebito per le somme erogate nell'anno 2009 non sia prescritto, poiché la richiesta di ripetizione dell'indebito è stata effettuata entro i termini di prescrizione, tenendo conto delle interruzioni intervenute con la lettera raccomandata del gennaio 2019.
11. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [importo], oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 06/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 879/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Ripetizione di indebito relativo a somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 9.5.2019, la signora , ha Parte_1
impugnato la lettera raccomandata datata 30/01/2019, inviata dall' , con la quale CP_1
richiedeva della restituzione delle somme indebitamente percepite, erogate a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2009 l' riteneva indebite tali erogazioni a CP_2
seguito di verbale ispettivo del 9 settembre 2010.
2. A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione, sostenendo che, anche applicando il termine decennale, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuata nel momento della erogazione. Ne consegue che il diritto alla ripetizione delle somme oggetto di contestazione risulterebbe estinto per prescrizione.
1 3. Si costituiva l' eccependo che il termine di prescrizione decorre dal momento CP_1 dell'accertamento dell'indebito, avvenuto con il verbale ispettivo del 9 settembre 2010.
Inoltre, sosteneva che la lettera raccomandata del gennaio 2019 aveva validamente interrotto il decorso della prescrizione, rendendo tempestiva l'azione di ripetizione dell'indebito.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
5. La ripetizione dell'indebito è disciplinata dall'articolo 2033 del Codice Civile, il quale stabilisce che colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto è obbligato a restituirlo, atteso che tale pagamento si configura come un arricchimento senza giusta causa. Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto al termine di prescrizione ordinario, stabilito dall'articolo 2946 del Codice Civile, che prevede una prescrizione decennale. (
Sent Corte di Cassazione, del 1° agosto 2023).
Decorrenza della prescrizione
6. Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, ( Cass. Civ., Sez. Lav., n.
3365/2017; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16265/2019) il termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il soggetto che ha effettuato l'erogazione indebita ha avuto conoscenza certa dell'indebito ( Sent n. 29411 del 2020). Nel caso di specie, tale data è il 9 settembre 2010, giorno in cui l'indebito è stato formalmente accertato attraverso il verbale ispettivo.
7. Pertanto, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute si estingue decorsi dieci anni dalla data in cui il creditore ha avuto conoscenza del fatto che ha dato origine al diritto di restituzione.
Interruzione della prescrizione
8. Le lettere raccomandate inviata il 30 gennaio 2019 costituisce atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto manifestano la volontà del creditore di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite. Con ciascuna di queste comunicazioni, il termine di prescrizione decennale è stato interrotto e ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data di ciascuna interruzione.
Prescrizione delle somme erogate
9. Considerando che la prescrizione decorre dal 9 settembre 2010 e che è stata interrotta con la lettera raccomandata del gennaio 2019, il nuovo termine di prescrizione decennale
2 scade 30 gennaio 2029. Pertanto, alla data odierna, la somma erogata per l'anno 2009 non risulta prescritta, poiché l'azione di ripetizione è stata avviata entro i termini di prescrizione.
10. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il diritto alla ripetizione dell'indebito per le somme erogate nell'anno 2009 non sia prescritto, poiché la richiesta di ripetizione dell'indebito è stata effettuata entro i termini di prescrizione, tenendo conto delle interruzioni intervenute con la lettera raccomandata del gennaio 2019.
11. In ragione della natura della controversia e della vetustà della stessa si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [importo], oltre accessori di legge.
3. Compensa le spese del giudizio
Così deciso, 06/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3