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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2513/'25 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Di Parte_1
Fenza, presso il cui studio in Napoli, alla via S. Ignazio di Loyola n. 250, elett.te domicilia
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. P. Merolla, presso il cui studio in Napoli alla Via P. Jacopo De Gennaro n. 72, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto dalla società resistente il 3.3.2021, con mansioni di conducente di automezzi;
di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 45 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro era cessato il 31.1.2022. Lamentando di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta, rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 03.032021 (data di assunzione) a 31.01.2022 (data di cessazione del rapporto di lavoro);
2. in ragione delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto dell'istante al definitivo inquadramento quale conducente di automezzi, livello 3, CCNL Metalmeccanici PMI;
3. per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in narrativa, il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 11.946,52. di cui all'allegato prospetto sindacale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art 429 c.p.c.; 4. dichiarare, come per legge la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, condannando il resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Eccepiva l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto compensi per lavoro straordinario, in ragione di carenze allegative circa l'orario di lavoro prestato nonché di quella di superiore inquadramento nel III livello CCNL. Deduceva di aver provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate e del t.f.r.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente aziona domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive che assume maturate con riferimento ad un rapporto di lavoro dedotto come intercorso con la controparte per il periodo dal 3.3.2021 al 31.1.2022.
Pacifiche risultano tra le parti decorrenza e durata del rapporto di lavoro.
Il ricorrente aziona richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze sul trattamento tabellare individuato con riferimento al III livello del CCNL applicabile al rapporto. Va osservato che il lavoratore è stato assunto con inquadramento nel II livello e non può ritenersi ritualmente proposta domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Invero è noto che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536)
Residua la richiesta di condanna al pagamento di una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art 36 Cost, formulata dalla parte.
Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai requisiti indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità, che rappresentano l'oggetto dell'accertamento giudiziale. Al lavoratore spetta soltanto l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002).
Il compito del giudice non subisce alterazione, rispetto al principio dispositivo della domanda, neanche quando il lavoratore - che deduca l'insufficienza del salario percepito, descriva il lavoro svolto e produca in giudizio le buste paga - si limiti ad indicare come termine di raffronto quello tra paga oraria percepita e retribuzione protetta a livello costituzionale, atteso che tale indicazione non modifica la natura della domanda svolta in giudizio, né l'interesse di cui si chiede protezione, l'identificazione dei quali non richiede "formule sacramentali". Vale il principio secondo cui "il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi" (tra le tante Cass. n. 3012/2010).
Pertanto l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n. 20216/2021, Cass. n. 19467/2007; Cass. n. 16866/2008Cass. n. 3586/1985, Cass. n. 4326/1983, Cass. n. 1428/1981, Cass. n. 1926/1979). La sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (v. Cass. n. 19467/2007, Cass. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985).
Per ciò che riguarda, in particolare, l'opera compiuta in materia dalla giurisprudenza è noto che secondo un'elaborazione che dura oramai da oltre settanta anni (Cass. n. 1184/1951; Cass. n. 461/1952; Cass. n. 663/1958, Cass. n. 308/1962) la Suprema Corte ha affermato che il giudice chiamato ad adeguare - in base all'art. 2099 c.c., comma 2, - il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, un'efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
In primo luogo va respinta la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato. Invero, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr n 16150/18). Nella specie, in difetto di analitica allegazione e prova dell'ordinario di lavoro giornaliero svolto, deve concludersi per il rigetto di tale capo di domanda.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, posta l'inammissibilità della richiesta di superiore inquadramento, è pacifico tra le parti lo svolgimento di mansioni di conducente di automezzi, riconducibile alla declaratoria della II categoria, nella quale rientrano i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico ed alla quale è ricondotto il profilo di conduttore mezzi di trasporto. Tanto premesso, considerata la retribuzione di riferimento (euro 1.468,71 fino al maggio 2021, euro 1.488,89 da giugno 2021 a gennaio 2022) e le somme corrisposte in costanza di rapporto, quali risultanti dai bonifici bancari di cui alla produzione di parte ricorrente nell'importo netto riferito a quelli lordi riportati dalle buste paga versate in atti della società (cfr documentazione prodotta dalla resistente), non residuano somme in favore del lavoratore.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il t.f.r., va osservato che non risultano imputazioni a detto titolo dei pagamenti documentati agli atti. Pertanto, in parziale accoglimento del relativo capo di domanda, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore della complessiva somma di euro 1.312,24 (opportunamente ricalcolata con riferimento al trattamento tabellare previsto per il livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente), oltre interessi sul credito via via rivalutato dal 31.1.2022 al soddisfo.
L'esito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore della complessiva somma di euro 1.312,24, oltre interessi sul credito via via rivalutato dal 31.1.2022 al soddisfo.;
b) compensa le spese;
Napoli, 20.9.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2513/'25 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Di Parte_1
Fenza, presso il cui studio in Napoli, alla via S. Ignazio di Loyola n. 250, elett.te domicilia
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., in virtù di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. P. Merolla, presso il cui studio in Napoli alla Via P. Jacopo De Gennaro n. 72, elett.te domicilia
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato assunto dalla società resistente il 3.3.2021, con mansioni di conducente di automezzi;
di aver prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 45 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro era cessato il 31.1.2022. Lamentando di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella dovuta, rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 03.032021 (data di assunzione) a 31.01.2022 (data di cessazione del rapporto di lavoro);
2. in ragione delle mansioni effettivamente svolte, dichiarare il diritto dell'istante al definitivo inquadramento quale conducente di automezzi, livello 3, CCNL Metalmeccanici PMI;
3. per l'effetto, condannare, in forza dei titoli e delle causali in narrativa, il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 11.946,52. di cui all'allegato prospetto sindacale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art 429 c.p.c.; 4. dichiarare, come per legge la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, condannando il resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente. Eccepiva l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto compensi per lavoro straordinario, in ragione di carenze allegative circa l'orario di lavoro prestato nonché di quella di superiore inquadramento nel III livello CCNL. Deduceva di aver provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate e del t.f.r.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Parte ricorrente aziona domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive che assume maturate con riferimento ad un rapporto di lavoro dedotto come intercorso con la controparte per il periodo dal 3.3.2021 al 31.1.2022.
Pacifiche risultano tra le parti decorrenza e durata del rapporto di lavoro.
Il ricorrente aziona richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze sul trattamento tabellare individuato con riferimento al III livello del CCNL applicabile al rapporto. Va osservato che il lavoratore è stato assunto con inquadramento nel II livello e non può ritenersi ritualmente proposta domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Invero è noto che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente" (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536)
Residua la richiesta di condanna al pagamento di una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art 36 Cost, formulata dalla parte.
Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai requisiti indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità, che rappresentano l'oggetto dell'accertamento giudiziale. Al lavoratore spetta soltanto l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002).
Il compito del giudice non subisce alterazione, rispetto al principio dispositivo della domanda, neanche quando il lavoratore - che deduca l'insufficienza del salario percepito, descriva il lavoro svolto e produca in giudizio le buste paga - si limiti ad indicare come termine di raffronto quello tra paga oraria percepita e retribuzione protetta a livello costituzionale, atteso che tale indicazione non modifica la natura della domanda svolta in giudizio, né l'interesse di cui si chiede protezione, l'identificazione dei quali non richiede "formule sacramentali". Vale il principio secondo cui "il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi" (tra le tante Cass. n. 3012/2010).
Pertanto l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n. 20216/2021, Cass. n. 19467/2007; Cass. n. 16866/2008Cass. n. 3586/1985, Cass. n. 4326/1983, Cass. n. 1428/1981, Cass. n. 1926/1979). La sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., e con adeguata motivazione in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva (v. Cass. n. 19467/2007, Cass. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985).
Per ciò che riguarda, in particolare, l'opera compiuta in materia dalla giurisprudenza è noto che secondo un'elaborazione che dura oramai da oltre settanta anni (Cass. n. 1184/1951; Cass. n. 461/1952; Cass. n. 663/1958, Cass. n. 308/1962) la Suprema Corte ha affermato che il giudice chiamato ad adeguare - in base all'art. 2099 c.c., comma 2, - il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento - come parametri esterni per la determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale, un'efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.
In primo luogo va respinta la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato. Invero, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (cfr n 16150/18). Nella specie, in difetto di analitica allegazione e prova dell'ordinario di lavoro giornaliero svolto, deve concludersi per il rigetto di tale capo di domanda.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive, posta l'inammissibilità della richiesta di superiore inquadramento, è pacifico tra le parti lo svolgimento di mansioni di conducente di automezzi, riconducibile alla declaratoria della II categoria, nella quale rientrano i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico ed alla quale è ricondotto il profilo di conduttore mezzi di trasporto. Tanto premesso, considerata la retribuzione di riferimento (euro 1.468,71 fino al maggio 2021, euro 1.488,89 da giugno 2021 a gennaio 2022) e le somme corrisposte in costanza di rapporto, quali risultanti dai bonifici bancari di cui alla produzione di parte ricorrente nell'importo netto riferito a quelli lordi riportati dalle buste paga versate in atti della società (cfr documentazione prodotta dalla resistente), non residuano somme in favore del lavoratore.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il t.f.r., va osservato che non risultano imputazioni a detto titolo dei pagamenti documentati agli atti. Pertanto, in parziale accoglimento del relativo capo di domanda, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore della complessiva somma di euro 1.312,24 (opportunamente ricalcolata con riferimento al trattamento tabellare previsto per il livello di inquadramento riconosciuto al ricorrente), oltre interessi sul credito via via rivalutato dal 31.1.2022 al soddisfo.
L'esito della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore della complessiva somma di euro 1.312,24, oltre interessi sul credito via via rivalutato dal 31.1.2022 al soddisfo.;
b) compensa le spese;
Napoli, 20.9.2025
Il Giudice del lavoro