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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/03/2026, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14704/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 04924 /2026 REG.PROV.COLL. N. 14704/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14704 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Pos. N. -OMISSIS-del3.8.2022 (notificato alla ricorrente in data 7.9.2022) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva, N. 14704/2022 REG.RIC.
nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dall'individuato militare
"Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico- sottocorticale frontale destra” come non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato alla ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS-(Posizione n. -
OMISSIS-) del 5.7.2022 ed il presupposto parere nr.-OMISSIS-(Posizione n. -
OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l'infermità "Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico-sottocorticale frontale destra” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame (notificato il 31 ottobre 2022 e depositato in giudizio il successivo 30 novembre 2022) la ricorrente in epigrafe, dichiarando di agire in proprio e nella veste di esercente la potestà parentale sui figli minori (tutti nella qualità di eredi legittimi dell'individuato militare), ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della leva (di cui al decreto -OMISSIS- del 3 agosto 2022, notificato alla ricorrente in N. 14704/2022 REG.RIC.
data 7 settembre 2022), nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dallo stesso militare (deceduto in data 25 settembre 2021) – in forma di "Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico-sottocorticale frontale destra”– come non dipendente da causa di servizio con conseguente diniego di concessione del richiesto indennizzo, unitamente ai connessi atti, tra cui in particolare il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell'adunanza del 5 luglio 2022 (a conferma del precedente parere espresso dal medesimo Comitato, n. -OMISSIS-).
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, incentrato sulla prospettazione di plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, e reca in conclusione la formulata domanda di annullamento dei gravati atti con condanna al pagamento delle spese di lite.
2. L'intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In vista dell'udienza di merito, la resistente Amministrazione ha prodotto documentazione – includente un rapporto informativo sui fatti di causa – e successiva memoria difensiva contenente l'articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse in ricorso.
4. All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, all'esito della discussione orale la causa
è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni nel prosieguo illustrati.
6. Il proposto motivo di gravame, volto a contestare la compiuta valutazione conducente alla ritenuta non dipendenza dell'anzidetta patologia da causa di servizio,
è fondato nella parte relativa alla prospettata censura di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
7. Al riguardo si intende innanzitutto rilevare come la vicenda controversa sia riconducibile all'ampio contenzioso affrontato dalla Sezione, avente ad oggetto i N. 14704/2022 REG.RIC.
provvedimenti di diniego assunti in relazione alle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e/o di concessione del correlato indennizzo presentate da militari che, rientrati da missioni svolte in determinati Paesi esteri, hanno successivamente sviluppato severe patologie oncologiche croniche o terminali (in tal senso, cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, sez.
I bis, sentenze 13 gennaio 2026, nn. 588 e 589; in termini analoghi, cfr. ex multis sent.
23 dicembre 2025, n. 23628 e sent. 16 settembre 2024, n. 16379).
7.1. In proposito si osserva preliminarmente che, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi sulla natura giuridica del provvedimento in esame e sul correlato perimetro del relativo sindacato in sede giudiziale, “il giudizio espresso dal
Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica”, con la conseguenza che lo stesso “… non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez.
IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2613, in specie punto 7).
7.2. Con riguardo al contenzioso in esame, per quanto attiene in particolare alla dimostrazione del collegamento eziologico tra la patologia insorta e l'attività di servizio, il Collegio intende richiamare – oltre ai precedenti pronunciamenti resi dalla
Sezione in punto di riparto del correlato onere probatorio tra le parti coinvolte e sul piano della consistenza del relativo onere in capo al militare interessato (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 luglio 2024, n. 15372, in specie punto 9) – i principi interpretativi da ultimo declinati dall'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato nel recente pronunciamento reso con la sentenza 7 ottobre 2025, n.
15, nel cui contesto è stata affrontata la specifica questione relativa all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza N. 14704/2022 REG.RIC.
da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio espletato all'estero
(ovvero presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale), concludendo – all'esito di un articolato percorso logico-giuridico, fondato sull'articolo 603 d.lgs. n. 66/2010
(recante “Codice dell'ordinamento militare” – COM) e sulla connessa disciplina regolamentare di attuazione, nonché sulla correlata “tipizzazione di un rischio professionale specifico” desumibile in base ad un'interpretazione finalistica del dettato normativo – nel senso di ritenere sufficiente, data l'attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, la dimostrazione ad opera del militare interessato dell'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, tra quelle tipizzate in via legislativa (tra cui, per quanto di interesse nella presente sede, le missioni internazionali), in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra, gravando sull'Amministrazione l'onere di dimostrare (in senso contrario) una genesi extra-lavorativa specifica della medesima patologia (in tal senso, cfr. Cons.
St., ad. plen., sent. n. 15/2025, cit., punti 14-34; in termini analoghi, cfr. da ultimo
Cons. St., sez. II, sent. 27 novembre 2025, n. 9342).
8. Nell'applicare alla dedotta fattispecie controversa la delineata rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio alla stregua dei criteri interpretativi sopra evidenziati, va osservato innanzitutto che dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge come l'odierno ricorrente abbia assolto sul punto all'onere della prova a suo carico, nei termini delineati – quanto alla relativa consistenza – alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Risulta, infatti, dalle deduzioni articolate in ricorso e dal contenuto della relazione medico-legale depositata in giudizio (cfr. allegato n. 6 unito all'atto di ricorso) la N. 14704/2022 REG.RIC.
puntuale allegazione di elementi concreti atti a dimostrare l'avvenuto espletamento dell'attività di servizio in contesti riconducibili a quelli tipizzati in via legislativa, nella specie coincidenti con la partecipazione a missioni internazionali in teatri operativi contaminati da uranio impoverito o in ambienti comunque nocivi, nonché il successivo sviluppo di una patologia tumorale a carico dello stesso militare, da intendersi espressiva di quel rischio (tipizzato).
Dagli atti del giudizio emerge, in particolare, che il medesimo militare, nel corso di plurime missioni svolte all'estero, ha prestato servizio in territori – nella specie,
Kosovo, Iraq e Afghanistan – per i quali è stata ormai riconosciuta l'esposizione ad un ambiente contaminato dall'uso di munizione contenenti uranio impoverito (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. n. 9342/2025, cit., in specie punto 11).
8.1. Dall'altro lato, va osservato come per converso l'Amministrazione militare non abbia dato evidenza, nel corso dell'espletato procedimento (secondo quanto risulta dal tenore dei relativi atti), di concreti elementi idonei ad integrare la dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia tumorale conducente al decesso dello stesso militare.
Dal contenuto del presupposto parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio – espressamente richiamato nell'ambito del decreto -OMISSIS-
/2022 – emerge, infatti, come la ravvisata esclusione della dipendenza della patologia oncologica da causa di servizio poggi in via esclusiva su un duplice richiamo a talune risultanze di precedenti studi, genericamente evocate, in ordine sia all'incidenza del fenomeno delle neoplasie maligne globalmente considerato relativamente al personale militare, sia al livello di esposizione (all'uranio impoverito) necessario ai fini della configurabilità di un rischio per la salute, senza alcun riferimento puntuale alla specifica situazione dell'interessato; difetta, pertanto, l'allegazione di concreti elementi atti a suffragare la ricorrenza nella specie di fattori causali alternativi individuati, determinanti l'insorgenza della patologia tumorale che ha condotto al N. 14704/2022 REG.RIC.
decesso dello stesso militare (cfr. doc. n. 14 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 11/12/2025, secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente, unitamente al doc. n. 15, rispettivamente corrispondenti agli allegati n. 3 e nn. 1 e 4 uniti all'atto di ricorso).
8.2. Le evidenziate circostanze inducono dunque a ritenere, in applicazione dei richiamati principi interpretativi elaborati in sede giurisprudenziale, come nel caso in esame l'annesso parere oggetto di impugnativa, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e costituente nella specie atto presupposto, e il connesso provvedimento finale risultino affetti da difetto di istruttoria e dalla correlata carenza di motivazione, quali vizi idonei a riflettersi (anche) sul gravato provvedimento finale di diniego.
9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei termini sopra evidenziati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
9.1. In proposito il Collegio intende ribadire, in linea con quanto sul punto affermato nell'ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure di analogo tenore esaminate nell'ambito della stessa materia controversa, come “la potestà tecnico-discrezionale di cui l'Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato”
(in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 27 novembre 2020, n. 7499, in specie punto
5.1, e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 28 giugno 2022, n. 8819, punto 27).
Pertanto, nel dare esecuzione alla presente pronuncia il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l'istanza della parte ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato, e nel compiere tale rinnovata valutazione il Comitato dovrà attenersi ai principi espressi nell'ambito della presente pronuncia, emendando le carenze sopra evidenziate (in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 589/2026, N. 14704/2022 REG.RIC.
cit., in specie punto 4, sent. 24 febbraio 2025, n. 4030, in specie punto 3, e sent. 8 luglio 2024, n. 13679, in specie punto 18).
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del resistente Ministero della Difesa nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di euro
3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre oneri per spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 14704/2022 REG.RIC.
VA NN, Presidente
IA RI, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA RI VA NN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 04924 /2026 REG.PROV.COLL. N. 14704/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14704 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Pos. N. -OMISSIS-del3.8.2022 (notificato alla ricorrente in data 7.9.2022) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva, N. 14704/2022 REG.RIC.
nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dall'individuato militare
"Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico- sottocorticale frontale destra” come non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato alla ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS-(Posizione n. -
OMISSIS-) del 5.7.2022 ed il presupposto parere nr.-OMISSIS-(Posizione n. -
OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l'infermità "Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico-sottocorticale frontale destra” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame (notificato il 31 ottobre 2022 e depositato in giudizio il successivo 30 novembre 2022) la ricorrente in epigrafe, dichiarando di agire in proprio e nella veste di esercente la potestà parentale sui figli minori (tutti nella qualità di eredi legittimi dell'individuato militare), ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della leva (di cui al decreto -OMISSIS- del 3 agosto 2022, notificato alla ricorrente in N. 14704/2022 REG.RIC.
data 7 settembre 2022), nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dallo stesso militare (deceduto in data 25 settembre 2021) – in forma di "Oligodendrioglioma IDH mutant con parziale asportazione chirurgica cortico-sottocorticale frontale destra”– come non dipendente da causa di servizio con conseguente diniego di concessione del richiesto indennizzo, unitamente ai connessi atti, tra cui in particolare il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell'adunanza del 5 luglio 2022 (a conferma del precedente parere espresso dal medesimo Comitato, n. -OMISSIS-).
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di doglianza, incentrato sulla prospettazione di plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, e reca in conclusione la formulata domanda di annullamento dei gravati atti con condanna al pagamento delle spese di lite.
2. L'intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. In vista dell'udienza di merito, la resistente Amministrazione ha prodotto documentazione – includente un rapporto informativo sui fatti di causa – e successiva memoria difensiva contenente l'articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse in ricorso.
4. All'udienza pubblica del 21 gennaio 2026, all'esito della discussione orale la causa
è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni nel prosieguo illustrati.
6. Il proposto motivo di gravame, volto a contestare la compiuta valutazione conducente alla ritenuta non dipendenza dell'anzidetta patologia da causa di servizio,
è fondato nella parte relativa alla prospettata censura di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
7. Al riguardo si intende innanzitutto rilevare come la vicenda controversa sia riconducibile all'ampio contenzioso affrontato dalla Sezione, avente ad oggetto i N. 14704/2022 REG.RIC.
provvedimenti di diniego assunti in relazione alle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e/o di concessione del correlato indennizzo presentate da militari che, rientrati da missioni svolte in determinati Paesi esteri, hanno successivamente sviluppato severe patologie oncologiche croniche o terminali (in tal senso, cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, sez.
I bis, sentenze 13 gennaio 2026, nn. 588 e 589; in termini analoghi, cfr. ex multis sent.
23 dicembre 2025, n. 23628 e sent. 16 settembre 2024, n. 16379).
7.1. In proposito si osserva preliminarmente che, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi sulla natura giuridica del provvedimento in esame e sul correlato perimetro del relativo sindacato in sede giudiziale, “il giudizio espresso dal
Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica”, con la conseguenza che lo stesso “… non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez.
IV, sent. 29 marzo 2021, n. 2613, in specie punto 7).
7.2. Con riguardo al contenzioso in esame, per quanto attiene in particolare alla dimostrazione del collegamento eziologico tra la patologia insorta e l'attività di servizio, il Collegio intende richiamare – oltre ai precedenti pronunciamenti resi dalla
Sezione in punto di riparto del correlato onere probatorio tra le parti coinvolte e sul piano della consistenza del relativo onere in capo al militare interessato (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 29 luglio 2024, n. 15372, in specie punto 9) – i principi interpretativi da ultimo declinati dall'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato nel recente pronunciamento reso con la sentenza 7 ottobre 2025, n.
15, nel cui contesto è stata affrontata la specifica questione relativa all'individuazione della disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza N. 14704/2022 REG.RIC.
da causa di servizio per patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio espletato all'estero
(ovvero presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale), concludendo – all'esito di un articolato percorso logico-giuridico, fondato sull'articolo 603 d.lgs. n. 66/2010
(recante “Codice dell'ordinamento militare” – COM) e sulla connessa disciplina regolamentare di attuazione, nonché sulla correlata “tipizzazione di un rischio professionale specifico” desumibile in base ad un'interpretazione finalistica del dettato normativo – nel senso di ritenere sufficiente, data l'attuale difficoltà di fornire una prova scientifica inoppugnabile del nesso causale, la dimostrazione ad opera del militare interessato dell'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, tra quelle tipizzate in via legislativa (tra cui, per quanto di interesse nella presente sede, le missioni internazionali), in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e altri metalli pesanti, nonché della successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda in linea di principio un'associazione con i fattori di rischio ambientali o lavorativi riscontrati in detti teatri di guerra, gravando sull'Amministrazione l'onere di dimostrare (in senso contrario) una genesi extra-lavorativa specifica della medesima patologia (in tal senso, cfr. Cons.
St., ad. plen., sent. n. 15/2025, cit., punti 14-34; in termini analoghi, cfr. da ultimo
Cons. St., sez. II, sent. 27 novembre 2025, n. 9342).
8. Nell'applicare alla dedotta fattispecie controversa la delineata rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio alla stregua dei criteri interpretativi sopra evidenziati, va osservato innanzitutto che dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in giudizio emerge come l'odierno ricorrente abbia assolto sul punto all'onere della prova a suo carico, nei termini delineati – quanto alla relativa consistenza – alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Risulta, infatti, dalle deduzioni articolate in ricorso e dal contenuto della relazione medico-legale depositata in giudizio (cfr. allegato n. 6 unito all'atto di ricorso) la N. 14704/2022 REG.RIC.
puntuale allegazione di elementi concreti atti a dimostrare l'avvenuto espletamento dell'attività di servizio in contesti riconducibili a quelli tipizzati in via legislativa, nella specie coincidenti con la partecipazione a missioni internazionali in teatri operativi contaminati da uranio impoverito o in ambienti comunque nocivi, nonché il successivo sviluppo di una patologia tumorale a carico dello stesso militare, da intendersi espressiva di quel rischio (tipizzato).
Dagli atti del giudizio emerge, in particolare, che il medesimo militare, nel corso di plurime missioni svolte all'estero, ha prestato servizio in territori – nella specie,
Kosovo, Iraq e Afghanistan – per i quali è stata ormai riconosciuta l'esposizione ad un ambiente contaminato dall'uso di munizione contenenti uranio impoverito (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. n. 9342/2025, cit., in specie punto 11).
8.1. Dall'altro lato, va osservato come per converso l'Amministrazione militare non abbia dato evidenza, nel corso dell'espletato procedimento (secondo quanto risulta dal tenore dei relativi atti), di concreti elementi idonei ad integrare la dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia tumorale conducente al decesso dello stesso militare.
Dal contenuto del presupposto parere n. -OMISSIS- reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio – espressamente richiamato nell'ambito del decreto -OMISSIS-
/2022 – emerge, infatti, come la ravvisata esclusione della dipendenza della patologia oncologica da causa di servizio poggi in via esclusiva su un duplice richiamo a talune risultanze di precedenti studi, genericamente evocate, in ordine sia all'incidenza del fenomeno delle neoplasie maligne globalmente considerato relativamente al personale militare, sia al livello di esposizione (all'uranio impoverito) necessario ai fini della configurabilità di un rischio per la salute, senza alcun riferimento puntuale alla specifica situazione dell'interessato; difetta, pertanto, l'allegazione di concreti elementi atti a suffragare la ricorrenza nella specie di fattori causali alternativi individuati, determinanti l'insorgenza della patologia tumorale che ha condotto al N. 14704/2022 REG.RIC.
decesso dello stesso militare (cfr. doc. n. 14 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 11/12/2025, secondo la numerazione riportata nel foliario di parte ricorrente, unitamente al doc. n. 15, rispettivamente corrispondenti agli allegati n. 3 e nn. 1 e 4 uniti all'atto di ricorso).
8.2. Le evidenziate circostanze inducono dunque a ritenere, in applicazione dei richiamati principi interpretativi elaborati in sede giurisprudenziale, come nel caso in esame l'annesso parere oggetto di impugnativa, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e costituente nella specie atto presupposto, e il connesso provvedimento finale risultino affetti da difetto di istruttoria e dalla correlata carenza di motivazione, quali vizi idonei a riflettersi (anche) sul gravato provvedimento finale di diniego.
9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei termini sopra evidenziati, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
9.1. In proposito il Collegio intende ribadire, in linea con quanto sul punto affermato nell'ambito dei precedenti pronunciamenti resi dalla Sezione su censure di analogo tenore esaminate nell'ambito della stessa materia controversa, come “la potestà tecnico-discrezionale di cui l'Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato”
(in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 27 novembre 2020, n. 7499, in specie punto
5.1, e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 28 giugno 2022, n. 8819, punto 27).
Pertanto, nel dare esecuzione alla presente pronuncia il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l'istanza della parte ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato, e nel compiere tale rinnovata valutazione il Comitato dovrà attenersi ai principi espressi nell'ambito della presente pronuncia, emendando le carenze sopra evidenziate (in termini analoghi, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 589/2026, N. 14704/2022 REG.RIC.
cit., in specie punto 4, sent. 24 febbraio 2025, n. 4030, in specie punto 3, e sent. 8 luglio 2024, n. 13679, in specie punto 18).
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del resistente Ministero della Difesa nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero della Difesa al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di euro
3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre oneri per spese generali nella misura del quindici per cento, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 14704/2022 REG.RIC.
VA NN, Presidente
IA RI, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA RI VA NN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.