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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 629/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa RI TO - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigiliere
Dott. ND IP – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 629/2024 R.G.A.C. vertente
TRA on sede legale in Seminara (RC) via Architetto Ferrarese n. Parte_1
9 (Partita Iva in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2 avvocati Maria Teresa Ditto (cod. fisc. PEC C.F._1
telefax: per le comunicazioni), Email_1 P.IVA_2 del Foro di Palmi con studio in Seminara (RC), via Stradone, N° 7, e dall' avv.
Francesco OT (cod. fisc. ) con studio in Cinisello C.F._2
Balsamo (MI), Via Gabriele D'Annunzio, N. 10 (p.e.c.: – fax. Email_2
ad ogni effetto di legge e per comunicazioni) ed elettivamente domiciliato P.IVA_3 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Ditto in Seminara (RC), via Stradone, N° 7
- reclamante -
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 24/24 a carico di con Parte_1 sede legale in Seminara, via Architetto Ferrarese n. 9 (P. IVA , dichiarata P.IVA_1 con sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Palmi in data il 19-25/11/24, in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3
AL CONDO' (C.F. ) e presso costei elettivamente C.F._3 domiciliato, in Gioia Tauro, via A. Diaz, N° 25, tel. 0966/55954- pec:
Email_3
- reclamata -
Oggetto: Reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
26/2024, emessa il 19 novembre 2024 e notificata il 26 novembre 2024 - Istanza di sospensione ex art. 52 CCI
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con ricorso dell'8.12.2024, la società di seguito Parte_1 Parte_1 proponeva reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
26/2024, emessa il 19 novembre 2024 e notificata il 26 novembre 2024, con contestuale istanza di sospensione ex art. 52 CCI;
con decreto del 16.12.2024, veniva fissata, per la discussione dell'istanza di sospensione, l'udienza camerale straordinaria del 16.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Assegnando a parte, istante, termine fino al 27 dicembre 2024, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a tutte le parti e al P.M.; la liquidazione giudiziale si costituiva con comparsa di Costituzione ed entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 16 gennaio 2025; il P.G. si esprimeva per il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dalla reclamante;
con ordinanza deposita il 13.5.2025, questa Corte disponeva, ai sensi dell'all'art. 52
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la sospensione temporanea della liquidazione dell'attivo e della formazione dello stato passivo a carico della
[...]
con conferma e prosecuzione della gestione provvisoria dell'attività Parte_1
pag. 2/4 d'impresa, come già disposta dal Tribunale;
delegava il Comando Guardia di Finanza competente per territorio a compiere gli accertamenti di cui in parte motiva, nel termine di giorni 90 e con facoltà di subdelega ove necessaria e rimetteva le parti all'udienza camerale collegiale del giorno 22 settembre 2025, per la trattazione precisazione delle conclusioni;
in data 19.9.2025, depositava atto di rinuncia agli atti”, sottoscritto anche Parte_1 dal suo rappresentante legale, sig. , col quale, testualmente, << Parte_2 [...]
, a norma dell'art. 306 cpc dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle Parte_1 domande proposte nei Confronti dell'amministrazione Giudiziale nel procedimento come in epigrafe, a spese legali integralmente compensate>>; in data 9.10.2025, La liquidazione giudiziale in persona del curatore Dottor Parte_4
a ciò autorizzato con allegato provvedimento del giudice delegato datato 7
[...] ottobre 2025, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti depositata da Parte_1 rimettendosi alle valutazioni della Corte d'appello con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio.
Premesso quanto sopra, giova rilevare che, nel caso che occupa, la < domande>> formulata come in atti da si sostanzia in una rinuncia al Parte_1 reclamo dalla stessa proposto avverso la sentenza di cui in oggetto, a prescindere dall'accettazione di controparte, peraltro nel caso di specie intervenuta successivamente all'udienza del 22.9.2025; nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (in questi termini, Cass. civ. Sez. VI, 06/03/2018, n. 5250); in ragione di quanto premesso, il presente giudizio di reclamo va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di parte reclamante alla refusione delle spese del giudizio in favore della reclamata, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, nella misura minima prevista dai relativi parametri e quindi in complessivi €
4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge. pag. 3/4 Trattandosi di dichiarazione di estinzione del giudizio, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- condanna parte reclamante alla refusione, in favore della parte reclamata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi 4.996,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
ND IP RI TO
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 629/2024 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa RI TO - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigiliere
Dott. ND IP – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 629/2024 R.G.A.C. vertente
TRA on sede legale in Seminara (RC) via Architetto Ferrarese n. Parte_1
9 (Partita Iva in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2 avvocati Maria Teresa Ditto (cod. fisc. PEC C.F._1
telefax: per le comunicazioni), Email_1 P.IVA_2 del Foro di Palmi con studio in Seminara (RC), via Stradone, N° 7, e dall' avv.
Francesco OT (cod. fisc. ) con studio in Cinisello C.F._2
Balsamo (MI), Via Gabriele D'Annunzio, N. 10 (p.e.c.: – fax. Email_2
ad ogni effetto di legge e per comunicazioni) ed elettivamente domiciliato P.IVA_3 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Ditto in Seminara (RC), via Stradone, N° 7
- reclamante -
CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 24/24 a carico di con Parte_1 sede legale in Seminara, via Architetto Ferrarese n. 9 (P. IVA , dichiarata P.IVA_1 con sentenza n. 26/2024 emessa dal Tribunale di Palmi in data il 19-25/11/24, in persona del Curatore Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3
AL CONDO' (C.F. ) e presso costei elettivamente C.F._3 domiciliato, in Gioia Tauro, via A. Diaz, N° 25, tel. 0966/55954- pec:
Email_3
- reclamata -
Oggetto: Reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
26/2024, emessa il 19 novembre 2024 e notificata il 26 novembre 2024 - Istanza di sospensione ex art. 52 CCI
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con ricorso dell'8.12.2024, la società di seguito Parte_1 Parte_1 proponeva reclamo ex art. 51 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.
12.01.2019, n. 14) avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile, n.
26/2024, emessa il 19 novembre 2024 e notificata il 26 novembre 2024, con contestuale istanza di sospensione ex art. 52 CCI;
con decreto del 16.12.2024, veniva fissata, per la discussione dell'istanza di sospensione, l'udienza camerale straordinaria del 16.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Assegnando a parte, istante, termine fino al 27 dicembre 2024, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a tutte le parti e al P.M.; la liquidazione giudiziale si costituiva con comparsa di Costituzione ed entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 16 gennaio 2025; il P.G. si esprimeva per il rigetto dell'istanza di sospensione formulata dalla reclamante;
con ordinanza deposita il 13.5.2025, questa Corte disponeva, ai sensi dell'all'art. 52
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la sospensione temporanea della liquidazione dell'attivo e della formazione dello stato passivo a carico della
[...]
con conferma e prosecuzione della gestione provvisoria dell'attività Parte_1
pag. 2/4 d'impresa, come già disposta dal Tribunale;
delegava il Comando Guardia di Finanza competente per territorio a compiere gli accertamenti di cui in parte motiva, nel termine di giorni 90 e con facoltà di subdelega ove necessaria e rimetteva le parti all'udienza camerale collegiale del giorno 22 settembre 2025, per la trattazione precisazione delle conclusioni;
in data 19.9.2025, depositava atto di rinuncia agli atti”, sottoscritto anche Parte_1 dal suo rappresentante legale, sig. , col quale, testualmente, << Parte_2 [...]
, a norma dell'art. 306 cpc dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alle Parte_1 domande proposte nei Confronti dell'amministrazione Giudiziale nel procedimento come in epigrafe, a spese legali integralmente compensate>>; in data 9.10.2025, La liquidazione giudiziale in persona del curatore Dottor Parte_4
a ciò autorizzato con allegato provvedimento del giudice delegato datato 7
[...] ottobre 2025, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti depositata da Parte_1 rimettendosi alle valutazioni della Corte d'appello con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio.
Premesso quanto sopra, giova rilevare che, nel caso che occupa, la < domande>> formulata come in atti da si sostanzia in una rinuncia al Parte_1 reclamo dalla stessa proposto avverso la sentenza di cui in oggetto, a prescindere dall'accettazione di controparte, peraltro nel caso di specie intervenuta successivamente all'udienza del 22.9.2025; nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (in questi termini, Cass. civ. Sez. VI, 06/03/2018, n. 5250); in ragione di quanto premesso, il presente giudizio di reclamo va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con condanna di parte reclamante alla refusione delle spese del giudizio in favore della reclamata, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014, nella misura minima prevista dai relativi parametri e quindi in complessivi €
4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge. pag. 3/4 Trattandosi di dichiarazione di estinzione del giudizio, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- condanna parte reclamante alla refusione, in favore della parte reclamata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi 4.996,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
ND IP RI TO
pag. 4/4