Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 549/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 549/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
01.03.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Lacopo
(indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante)
E
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
Salvo (RC) il 30/12/1966, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Giuseppe Agostino (indirizzo PEC: e Vincenzo Talia Email_2
(indirizzo PEC: ; Email_3
(appellato) preso atto che l'udienza del 25.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 10.12.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 19.03.2025 (parte appellante) e 23.03.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con tempestivo atto di appello domandava all'adito Tribunale di Parte_1
riformare la sentenza n. 344/2023 del 04.04.2023, emessa dal Giudice di pace di
Locri, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da Parte_2
nei confronti del e volta – sull'addotto presupposto per cui in data
[...] Pt_1
31.07.2018, intorno alle ore 11,00, rientrando nella propria agenzia di autoscuola guida sita in Ardore alla via Foscolo, il si accorgeva che il proprio Parte_2
motociclo marca Motoguzzi Imola 350, targato RC 66332, che lo stesso aveva parcheggiato davanti all'autoscuola, era riversato a terra;
che due astanti ( PA
e ) gli riferivano che un soggetto, che veniva indicato
[...] Controparte_1 dagli stessi e riconosciuto dall'odierno appellato come , aveva Parte_1
scaraventato a terra il motociclo a causa di difficoltà di parcheggio della propria autovettura – alla condanna dell'odierno appellante al risarcimento dei danni materiali occorsi al motociclo (riconosciuti dal primo giudice) unitamente al c.d.
“interesse d'affezione” (invece non preso in considerazione nella gravata sentenza).
In particolare, il primo giudice ha ritenuto provato il fatto addotto dall'originaria parte attrice, nello specifico la sua riconducibilità alla condotta dell'odierno appellante, sulla base della deposizione testimoniale di e di PA
, nonché ha quantificato il danno materiale sul veicolo in relazione Controparte_1
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alla fattura in atti di riparazione del motociclo.
A sua volta, nell'atto di appello il ha insistito nell'eccezione preliminare Pt_1 di nullità dell'originario atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma quarto,
C.P.C., nonché, nel merito, ha eccepito, sulla dinamica del fatto, l'inesatta ricostruzione dell'evento per errata valutazione dell'istruttoria testimoniale
(evidenziando quanto segue: la scuola guida di proprietà del dista dal box Parte_2 auto del circa quaranta metri e l'area antistante il box e l'abitazione dello Pt_1
stesso è di proprietà esclusiva di parte appellante, con la conseguenza che “non si comprende il motivo per quale il OR , trovando difficoltà a parcheggiare Pt_1
il proprio veicolo, si sarebbe dovuto spostare di quaranta metri dal suo box, al fine di scaraventare il motoveicolo”; il teste non ha riferito che il motoveicolo PA si trovava davanti all'autoscuola, “ma ad una distanza tale da rendere visibile
l'evento, cioè non davanti l'autoscuola”, quindi i testi e la prospettazione attorea
“descrivono dinamiche diverse, in merito al luogo in cui si sarebbe verificato il presunto danneggiamento del motoveicolo”; a fronte del narrato di entrambi i testi di aver visto una persona scaraventare a terra la moto danneggiata, averla rialzata e di nuovo scaraventarla con forza contro una ringhiera, si evidenzia che il peso di un veicolo Motoguzzi “Imola 350” si aggira sui 185 Kg circa;
nessuno dei testi ha riconosciuto nella persona del l'autore del fatto illecito;
il teste ha Pt_1 PA dichiarato di non ricordare a che distanza ha assisto all'evento di non conoscere la via, nonché ha indicato che la persona fosse “a bordo di una Ford Focus di colore chiaro”, mentre la sola autovettura di proprietà all'epoca del trattasi di una Pt_1
Renault Megane), nonché la carente prova del danno occorso al motociclo, atteso che la fattura dell'anno 2020 non risulta sufficiente a suffragare la richiesta risarcitoria formulata.
Integrato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'appellato Parte_2
il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta a
[...] cui si rinvia, eccepiva in rito l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
C.P.C., nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto.
Una volta acquisto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle
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parti sempre come in epigrafe indicato.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello non risulta meritevole di accoglimento.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 27199/2017) e, ancor più recentemente:
“alla luce di tali principi deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione: -) non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; -
) non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
-) non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 13535/2018).
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, dall'esame dell'atto d'appello emergono con chiarezza le ragioni in fatto e diritto di doglianza ed in che termini si richiede la riforma della sentenza e ciò secondo criteri improntati al principio di prevalenza della sostanza rispetto alla forma.
Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione riproposta da parte appellante di nullità dell'originario atto di citazione, va evidenziato che tale questione non risulta fondata ai sensi degli artt. 163, comma 3 nn. 3) e 4), e 164
C.P.C.. È noto che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante
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l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (così Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
Nel caso di specie, a sua volta, le allegazioni contenute nell'originario atto di citazione (in uno alla documentazione prodotta) hanno invece consentito alla convenuta di identificare e ricostruire i fatti accaduti su cui si fonda la pretesa attorea, ed, in ultimo, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in giudizio mediante le specifiche ed articolate contestazioni addotte dalla stessa convenuta nei propri atti difensivi.
Invero, nell'atto di citazione risultavano chiaramente indicati, con precisione e chiarezza, sia il luogo e la data del fatto sia le modalità, secondo la prospettiva attorea, con cui si è verificato il lamentato danno (causa petendi) sia, ancora, il petitum immediato (la richiesta di condanna al pagamento della somma ivi quantificata per danno materiale sul motociclo) ed il petitum mediato (la prestazione risarcitoria). E' quindi evidente, da un lato, che tutti gli elementi necessari richiesti dalla normativa sono ricompresi nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, dall'altro lato, che il thema decidendum è stato delimitato con sufficiente chiarezza nei suoi termini essenziali.
Ancora in via preliminare, va evidenziato che la produzione documentale effettuata da parte appellante nel presente grado di giudizio non può ritenersi ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 345, comma terzo, C.P.C., come da ultimo modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, va esclusa l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello, ivi compresi i documenti, come appunto nel caso di specie, qualora non trattasi di nuove prove che le parti non abbiano potuto proporre o produrre prima, per causa ad esse non imputabile.
Invero, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'articolo 345, comma 3, del Cpc - quale risulta dalla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni della legge n. 134 del 2012 - applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere
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di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.” (cfr., Cass., sez. III, 09/11/2017, n. 26522).
A sua volta, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenere ammissibile la documentazione prodotta, atteso che parte appellante nulla ha addotto circa l'eventuale impossibilità da parte della stessa di effettuare tale produzione nel corso del giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Si deve premettere che, nel giudizio di primo grado, il convenuto Parte_1
, nella propria comparsa di risposta, non aveva contestato in modo specifico
[...] né l'avvenuto danneggiamento del motoveicolo del incentrando le Parte_2
proprie difese esclusivamente sulla contestazione della riconducibilità di tale fatto alla condotta dell'odierno appellante, né la quantificazione delle spese di riparazione del motociclo nei termini come indicati nella fattura allegata in atti dall'originaria parte attrice, limitandosi a contestare la fondatezza dell'ulteriore voce di danno pretesa dalla parte attrice e consistita nel c.d. “interesse d'affezione” (comunque non presa in considerazione nella gravata sentenza).
Dunque, la prospettazione dell'originario attore, nella parte relativa all'avvenuto danneggiamento del motociclo che aveva comportato la spesa di riparazione come quantificata nella fattura in atti, deve ritenersi pacifica, non necessitante di prova e va così posta a fondamento della presente decisione ex art. 115, comma primo ultima parte, C.P.C., risultando così inammissibile l'eccezione formulata da parte appellante per la prima volta nel presente grado di giudizio circa la carente prova della quantificazione del danno materiale occorso al motociclo.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, C.P.C., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifi ca dimostrazione
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con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass.
19-08-2009, n. 18399; Cass. 05-03-2009 n. 5356; cfr., altresì, Cass. n.
12517/2016: “La non contestazione da parte del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertament i richiesti”; Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 26908 del 26/11/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”; Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 9439 del 23/03/2022: “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedot ti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c..
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione)”).
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Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 C.P.C. impone pertanto di concludere che, solo in caso di specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18-05-2011, n. 10860), ciò in quanto la contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato è sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con conseguente esclusione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati (cfr. Cass. 05-08- 2010, n. 18207; Cass. 15-09-2008, n.
23670; Cass., sez. lav., 08-08-2006, n. 17947; Cass., sez. lav., 03-02-2003, n.
1562).
L'onere di contestazione tempestiva è del resto desumibile da tutto il sistema processuale ed, in particolare, dalla struttura dialettica a catena dello stesso: ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, purché logicamente l'onere di allegazione sia stato adempiuto correttamente con indicazione specifica dei fatti allegati;
al contrario, laddove una parte non abbia assolto in maniera puntuale al proprio onere di allegazione, non sorge neanche a carico dell'altra parte l'onere di contestazione specifica dei fatti allegati e non potrà conseguentemente trovare attuazione il cd. principio di non contestazione (Cass., sez. lav., 13-06-2005, n. 12636). Inoltre, l'onere di specifica contestazione è stato anche espressamente codificato nell'art. 115, comma primo, C.P.C., come modificato con legge n. 69/2009 (cfr. Trib. Nola sez. I,
10/10/2023, n. 2602: “L'onere di specifica contestazione, codificato negli artt.
115,116 e 167 comma 1 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, comporta che tali fatti, se non contestati in modo specifico e circostanziato, devono ritenersi automaticamente accertati ed incontroversi, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio sul fatto non contestato e dovrà ritenerlo pertanto provato
e sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”).
Volgendo ora l'attenzione all'unica questione controversa del presente giudizio, la
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riconducibilità alla condotta dell'odierno appellante del danneggiamento del motociclo, risulta condivisibile la gravata sentenza laddove ha ritenuto compiutamente provata tale circostanza sulla base delle dichiarazioni testimoniale acquisita in primo grado (cfr. il narrato reso dal teste , riportato PA alle pagg.
2-4 della gravata sentenza, nonché il narrato del teste , Controparte_1
meno articolato e particolareggiato, riportato nel verbale di udienza del 16.11.2022), trattandosi di dichiarazioni disinteressate, puntuali e convergenti tra loro, avendo riferito un accadimento conforme nei suoi elementi essenziali e maggiormente significativi rispetto alla prospettazione dell'originaria parte attrice riportata in premessa, per averlo direttamente appreso da entrambi i dichiaranti quali occasionali passanti a piedi sul luogo ed al momento del fatto, nei termini rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
Va a siffatto proposito evidenziato che tali dichiarazioni devono considerarsi del tutto attendibili, in quanto risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, non risultando altresì alcun dato concreto e significativo da cui poter desumere qualsivoglia intento compiacente dei dichiaranti nei confronti dell'odierna parte appellata, oppure malevolo avverso l'odierno appellante, con la conseguenza che i narrati in esame costituisce così piena prova circa gli accadimenti riferiti. In particolari, da tali contributi conoscitivi – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea, quale dato di per sé indicativo di intrinseca attendibilità – emerge la puntuale e convergente descrizione dell'elemento più saliente, significativo ed essenziale del fatto riferito, relativo alla condotta di danneggiamento del motociclo in parcheggio di proprietà del posta in Parte_2
essere da non appena giunto sul posto a bordo di una autovettura ed Parte_1
arrestatosi su una rampa di ingresso ad un garage a poca distanza del veicolo parcheggiato sul marciapiede.
In particolare, per come evidenziato dal primo giudice in termini del tutto condivisibili in quanto coerenti rispetto ai narrati in esame, poco dopo l'accadimento, il giunto sul posto, preso atto del racconto a lui fatto dal e dal Parte_2 PA
aveva bussato all'abitazione del , adiacente al garage ove lo stesso CP_1 Pt_1
aveva ricoverato la propria autovettura, al fine di avere spiegazioni e l'odierno appellante, sceso per conferire con il negando di aver compiuto il Parte_2
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danneggiamento (circostanza non contestata in modo specifico dal ), è stato Pt_1 riconosciuto in quel frangente dagli stessi e proprio come colui PA CP_1
che, poco prima, aveva dapprima buttato a terra il motociclo e, poi, trascinato lo stesso per scaraventarlo contro una ringhiera. In tal modo, risulta evidente che, in realtà, entrambi i testi avevano riconosciuto nella persona del l'autore del Pt_1
fatto illecito.
Inoltre, l'anzidetta condotta (buttare a terra il motociclo parcheggiato sul cavalletto, trascinarlo per un paio di metri e spingerlo infine con forza addosso ad una ringhiera) di per sé non risulta incompatibile rispetto al notevole peso del veicolo a due ruote.
Va ancora evidenziato che nell'occasione il ben poteva trovarsi alla Pt_1
guida di una autovettura, quella indicata dal teste , non di sua proprietà (lo PA
stesso, nato a [...] ma residente in [...], a Lecco, evidentemente si trovava il giorno 31 luglio per le vacanze estive nella località calabrese di Ardore, ove non necessariamente si era portato con il proprio veicolo), non emergendo quindi anche sul punto alcun dato che possa univocamente smentire i contributi testimoniali in esame.
Si deve infine rilevare che dal compendio probatorio in atti, tenuto conto in particolare che il teste ha precisato che il motociclo parcheggiato non PA ostruiva l'ingresso nel garage del veicolo condotto dal , non è dato desumere Pt_1
l'effettivo e specifico motivo per cui quest'ultimo avesse danneggiato il motociclo del posto nelle vicinanze di tale ingresso. In ogni caso, siffatta lacuna Parte_2
conoscitiva non rende per ciò solo illogici e, quindi, inverosimili i narrati testimoniali in esame, stante la loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché l'assenza di idonei ed univoci elementi di smentita, nei termini come finora argomentati, che li rendono di per sé pienamente adeguati quale convergente prova diretta del fatto secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”.
Le spese di lite relative al presente giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
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versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 549/2023 avverso la sentenza n. 344/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 04.04.2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di Parte_1
gravame, in favore di parte appellata, che liquida in € 362,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA se dovute per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 26 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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