Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 133/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza emessa fuori udienza in data 11.3.2025
TRA
(c.f. ), sito in Gorizia, alla Via Parte_1 P.IVA_1
Silvio Pellico n. 12, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fabio Zamparutti e dall'avv.
Valentina Magrin ed elett.te dom.to presso il loro studio, sito in Ronchi dei
Legionari, alla Via Redipuglia n. 33;
- RICORRENTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede per accettazione tacita dell'eredità e condanna al pagamento di spese condominiali.
Conclusioni: Il difensore del ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2024, il , sito in Gorizia, Parte_1
alla via Silvio Pellico n. 12, in persona dell'amministratore p.t. - premesso che nel condominio è ricompreso l'immobile tavolarmente individuato alla P.T.
2800 di Gorizia, C.T. 1°, unità condominiale con 124/1000 p.i. del c.t. 1 in PT
2728 (art. 1117c.c.) ed alla PT 3795, C.T. 1°, di Gorizia, unità condominiale con 125/1000 p.i. del c.t. 1 in PT 2728 (art. 1117c.c.), di iscritta proprietà a nome di nata a [...], il [...] e deceduta a Moraro in Persona_1
data 1.10.2018, senza lasciare ascendenti né discendenti - ha agito in giudizio per l'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da da parte di succeduto per rappresentazione Persona_1 Controparte_1
della propria madre , sorella premorta di , nonché CP_2 Persona_1
per la condanna del resistente al pagamento degli oneri condominiali, pari ad
€ 2.963,12, salvo differente quantificazione, oltre interessi di legge dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo effettivo, con condanna del resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura rimessa all'apprezzamento del Giudice.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, Controparte_1
pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 21.05.2024.
Tanto premesso, risulta documentalmente provato che sia Controparte_1
chiamato, per successione legittima, all'eredità di per Persona_1
rappresentazione di sorella di e madre di CP_2 Persona_1 [...]
CP_1
Nel merito, all'esito dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi provata l'accettazione tacita dell'eredità relitta da da parte di Persona_1 [...]
avendo quest'ultimo compiuto atti che implicitamente manifestano CP_1
tale intenzione e che il medesimo non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede.
In particolare, il testimone ha confermato la partecipazione Testimone_1 di all'assemblea del 31.1.2022 del Controparte_1 Parte_2
in Gorizia, esprimendo il voto per l'ente
[...] Per_1
- 2 -
Risulta, inoltre, provato, sulla base della documentazione in atti, il pagamento, da parte del resistente, degli oneri condominiali relativi al 2019 e sino al mese di giugno 2020, maturati successivamente al decesso di Persona_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto dichiararsi che ha accettato tacitamente l'eredità di ed è, Controparte_1 Persona_1
pertanto, erede della stessa.
Il resistente va, inoltre, condannato al pagamento, in favore del Parte_1
ricorrente, del residuo importo di € 1.963,12, ossia € 2.963,12 per oneri condominiali non pagati, risultanti dai bilanci consuntivo 2023, preventivo
2024 e relativo piano di riparto, approvati dall'assemblea in data 25.05.23, detratto l'importo di € 1.000,00, versato dal resistente, a mezzo bonifico bancario, in data 9.5.2024, in favore del ricorrente, cui vanno Parte_1
aggiunti gli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo.
Va, invece, rigettata la domanda di condanna del resistente ex art. 96 c.p.c., il quale non trova applicazione in caso di contumacia, atteso che tanto l'ipotesi di cui al c. 1 quanto quella di cui al c. 3 dell'art. 96 c.p.c. presuppongono che la parte si sia costituita in giudizio. Per la medesima ragione, si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna del resistente al versamento di una somma di denaro ai sensi del c. 4 bis o 5 dell'art. 8 D.lgs. 28/2010, stante l'espresso riferimento alla “parte costituita”.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate per ¼, ponendo i restanti ¾ a carico del resistente, ivi compreso il procedimento di mediazione, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022 (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta dal difensore e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- 3 -
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che nato a [...] il Controparte_1
16.01.1946 è erede di nata a [...] il Persona_1
26.08.2019 e deceduta a Moraro l'1.10.2018, per intervenuta accettazione tacita dell'eredità;
b) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
ricorrente, al pagamento dell'importo di € 1.963,12 per oneri condominiali, oltre interessi, al tasso legale, dal dì del dovuto al saldo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
d) compensa le spese di lite nei limiti di ¼ e condanna Controparte_1
al pagamento dei restanti ¾, in favore del ricorrente, Parte_1
liquidati in € 175,55 per esborsi ed € 1.638,00 per compensi, oltre
IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15 %.
Così deciso in Gorizia, il 28.5.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Sara
Menossi, magistrato ordinario in tirocinio.
- 4 -