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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2469/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2469/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a ciò P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio repertorio nr Persona_1
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da;
Controparte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe
Mazzotta, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 sito in Reggio Calabria, alla Via Crisafi nr. 34; PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE contro
, C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
14/03/1976 e residente in [...];
CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
nonché contro
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., dott. Controparte_3 CP_4
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pignetti (c.f. ) e dall'avv. C.F._3
Giuseppe ON (c.f. ), in virtù di procura rilasciata allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione, tutti elett.te dom.ti in alla Piazza Municipio. CP_3
CONVENUTO APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1011/2022 emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n.
1011/2022, rigettare la domanda introduttiva spinta dalla sig.ra Controparte_2
e:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 1);
- nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600042216000, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
PER COMUNE DI AVERSA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
Accogliere l'atto di appello.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.08.2020, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l e il Parte_1 CP_3
impugnando l'estratto di ruolo nr. 2567/2014 dal quale aveva appreso l'esistenza
[...] della cartella esattoriale n. 07120140051439192001 dell'importo complessivo di € 4.413,81, asseritamente notificata in data in data 14/05/2014 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, per infrazioni al codice della strada, risalenti all'anno 2011. A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale;
la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza della notifica della predetta cartella esattoriale, il relativo termine di prescrizione. Eccepiva, altresì,
l'inapplicabilità, al caso in esame, del termine di prescrizione decennale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario. 1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'esecuzione; la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il mancato decorso del termine prescrizionale e l'infondatezza delle avverse eccezioni. Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Restava contumace il nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
1.3 Con sentenza n. 1011/2022, emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta ammissibile la domanda, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito vantato dall' Annullava, quindi, la cartella di pagamento n. 07120140051439192001, CP_5 condannando l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_6 di citazione notificato in data 9/5/2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la regolare notifica della cartella di pagamento;
(ii) inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'esecuzione. (iii) erroneità della sentenza nella parte in cui condanna alla spese di giudizio l' . Controparte_6
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, rigettando la stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. In data 15/05/2023, si costituiva in giudizio il eccependo: Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione avverso l'estratto di ruolo esattoriale e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite.
4. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_2
5. All'udienza del 31.10.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di CP_2
rinviava la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
[...]
6. All'udienza del 25.11.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
7. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1011/2022 emessa dal Giudice di Pace CP_5 di Gragnano in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022 è fondato per le ragioni che seguono.
8. Con riguardo al motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, occorre preliminarmente effettuare una corretta qualificazione dell'azione avanzata in primo grado dall'odierna appellata che andava e va più correttamente Controparte_2 qualificata in termini di accertamento negativo del credito, essendo stata avanzata nell'anno
2020 avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale la cui notifica – contestata dall'opponente – risale al lontano 14/05/2014.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall sul punto. CP_5
8.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività della citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Già prima della suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica della cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo della domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente.
A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza, comunque acquisita, da parte del contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni
Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto del cittadino ad impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
A riprova, tuttavia, dell'importanza della sussistenza dell'interesse ad agire a sostegno dell'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione.
8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto,
è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto dell'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e normativi (attinenti all'autonoma opponibilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione tra le partti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 1011/2022 emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data
16.11.2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da
[...]
; Controparte_2
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/11/2025.
Il Giudice
TA RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2469/2023 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a ciò P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio repertorio nr Persona_1
177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da;
Controparte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe
Mazzotta, (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 sito in Reggio Calabria, alla Via Crisafi nr. 34; PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE contro
, C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
14/03/1976 e residente in [...];
CONVENUTA-APPELLATA CONTUMACE
nonché contro
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., dott. Controparte_3 CP_4
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pignetti (c.f. ) e dall'avv. C.F._3
Giuseppe ON (c.f. ), in virtù di procura rilasciata allegata alla C.F._4 comparsa di costituzione, tutti elett.te dom.ti in alla Piazza Municipio. CP_3
CONVENUTO APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 1011/2022 emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, G.I. designando, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, in riforma della sentenza appellata n.
1011/2022, rigettare la domanda introduttiva spinta dalla sig.ra Controparte_2
e:
- in via preliminare, accertare e dichiarare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, comma 4-bis, per i motivi di cui al punto 1);
- nel merito, previo accertamento e dichiarazione della rituale notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600042216000, riformare il capo della sentenza con cui viene statuito circa l'intervenuta prescrizione della pretesa e, per l'effetto, l'esigibilità dei crediti.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
PER COMUNE DI AVERSA:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
Accogliere l'atto di appello.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione del 29.08.2020, conveniva in giudizio, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l e il Parte_1 CP_3
impugnando l'estratto di ruolo nr. 2567/2014 dal quale aveva appreso l'esistenza
[...] della cartella esattoriale n. 07120140051439192001 dell'importo complessivo di € 4.413,81, asseritamente notificata in data in data 14/05/2014 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, per infrazioni al codice della strada, risalenti all'anno 2011. A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo esattoriale;
la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza della notifica della predetta cartella esattoriale, il relativo termine di prescrizione. Eccepiva, altresì,
l'inapplicabilità, al caso in esame, del termine di prescrizione decennale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi prescritta la pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario. 1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; la regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'esecuzione; la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il mancato decorso del termine prescrizionale e l'infondatezza delle avverse eccezioni. Chiedeva quindi, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della domanda e, nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.2 Restava contumace il nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
1.3 Con sentenza n. 1011/2022, emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022, il Giudice di Pace di Gragnano, ritenuta ammissibile la domanda, qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito vantato dall' Annullava, quindi, la cartella di pagamento n. 07120140051439192001, CP_5 condannando l' al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_6 di citazione notificato in data 9/5/2023, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi: (i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la regolare notifica della cartella di pagamento;
(ii) inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'esecuzione. (iii) erroneità della sentenza nella parte in cui condanna alla spese di giudizio l' . Controparte_6
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata dichiarando, in via preliminare,
l'inammissibilità o improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, rigettando la stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. In data 15/05/2023, si costituiva in giudizio il eccependo: Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione avverso l'estratto di ruolo esattoriale e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite.
4. Restava contumace , nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_2
5. All'udienza del 31.10.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di CP_2
rinviava la causa per la discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
[...]
6. All'udienza del 25.11.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
7. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1011/2022 emessa dal Giudice di Pace CP_5 di Gragnano in data 27.10.2021 e pubblicata in data 16.11.2022 è fondato per le ragioni che seguono.
8. Con riguardo al motivo d'impugnazione attinente al difetto di interesse ad agire, occorre preliminarmente effettuare una corretta qualificazione dell'azione avanzata in primo grado dall'odierna appellata che andava e va più correttamente Controparte_2 qualificata in termini di accertamento negativo del credito, essendo stata avanzata nell'anno
2020 avverso un estratto di ruolo relativo ad una cartella esattoriale la cui notifica – contestata dall'opponente – risale al lontano 14/05/2014.
In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse ad gire quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall sul punto. CP_5
8.1 In materia, come noto, vi è stata la novella legislativa di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 (introdotta con DL 21.10.2021 n. 146) - e l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno definito l'ambito di operatività della citata novella - con la quale è stato disposto, in via generale, che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Già prima della suddetta novella, tuttavia, la maggioritaria giurisprudenza di legittimità, valorizzando la condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c., tendeva a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ed ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale, “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venivano dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti che successivi alla notifica della cartella esattoriali, la giurisprudenza riteneva insussistente un concreto ed attuale interesse ad agire in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore. A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato il rilievo della domanda con la quale il contribuente poteva sollecitare direttamente l'Amministrazione ad eliminare il credito in autotutela, mediante la cd. richiesta di sgravio, come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente.
A conclusioni differenti si perveniva invece laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti esser mai stata notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza, comunque acquisita, da parte del contribuente. Ciò in quanto, come affermato a partire dalle Sezioni
Unite n. 19704/2015, doveva riconoscersi il diritto del cittadino ad impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata di tale norma imponeva, infatti, di ritenere pienamente ammissibile l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato (cartella esattoriale) unitamente al successivo atto conosciuto dal contribuente (ruolo esattoriale), non potendosi compromettere o negare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
A riprova, tuttavia, dell'importanza della sussistenza dell'interesse ad agire a sostegno dell'opposizione, si riteneva, anche in tal caso, che la predetta “generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora tale richiesta non fosse la conseguenza di un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente in esecuzione.
8.2 Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore il quale, con il citato l'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione.
Sull'ambito di operatività di tale ultima disposizione, sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la citata sentenza n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
8.3 Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale così brevemente ricostruito, appare evidente che, nel caso oggetto del presente giudizio – nel quale, per quanto già sopra detto,
è stato opposto un estratto di ruolo sul presupposto dell'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato, un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
Ne consegue che l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e normativi (attinenti all'autonoma opponibilità dell'estratto di ruolo esattoriale), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018),
l'integrale compensazione tra le partti delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 1011/2022 emessa in data 27.10.2021 e pubblicata in data
16.11.2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata in primo grado da
[...]
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2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello. Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 25/11/2025.
Il Giudice
TA RU