Art. 19.
Il Comitato e' composto:
a) dal direttore generale, che lo presiede;
b) ((del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo))
c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede;
d) dal direttore Capo di ragioneria
e) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di
amministrazione;
f) dal sostituito avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;
g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato e' composto:
a) dal direttore generale, che lo presiede;
b) ((del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo))
c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede;
d) dal direttore Capo di ragioneria
e) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di
amministrazione;
f) dal sostituito avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;
g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione.