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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2024, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28.02.2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in Parte_1 C.F._1 indirizzo telematico, presso l'avv. Pallavicini Giorgio (c.f. ), che C.F._2
la rappresenta e difende per procura in atti- APPELLANTE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato, anche in CP_1 C.F._3 indirizzo telematico, presso l'avv. Verdone Eliana (c.f. , e l'avv. C.F._4
Gaudino Concetta ( , che lo rappresentano e difendono per C.F._5
procura in atti- APPELLATO-
OGGETTO: appello di nei confronti di contro la sentenza Parte_1 CP_1
n. 523/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino, in data 15/19 aprile 2022- finita locazione-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, intima a CP_1 Parte_2
per finita locazione alla prima scadenza fissata in contratto al 02.10.2020, in
[...]
relazione alla locazione dell'immobile in Ponza, via Salita Croce s.n.c., contratto sottoscritto il 30.09.2014, per la durata di anni “quattro”, dal 01.10.2014 al 02.10.2018.
A sostegno della domanda di cessazione di efficacia del contratto alla prima r.g. n. 1 scadenza contrattuale, il locatore deduce l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione del padre, come da lettera di disdetta del 07.03.2018.
Con comparsa depositata in data 22.10.2020, si costituisce in giudizio Parte_1
e resiste alla domanda, deducendo:
- la inammissibilità del procedimento di convalida della licenza per finita locazione, vertendosi in ipotesi di recesso alla prima scadenza;
- la inammissibilità del recesso, tardivo rispetto alla scadenza contrattuale del
02.10.2020 (6+6) e, comunque, per insussistenza del motivo addotto, essendo, il recesso, finalizzato unicamente ad ottenere la disponibilità dell'immobile, per concederlo in locazione a condizioni più favorevoli di quelle concordate, dalla opponente con la locatrice deceduta, la madre del Buono;
La conduttrice ammette di aver ricevuto nota del locatore in data 07.03.2018, ma allega che l'unica disdetta per la prima scadenza contrattuale è quella ricevuta il
25.02.2020, riferita alla scadenza del 01.10.2020.
All'esito dell'udienza e nonostante la opposta inammissibilità del rito, il giudice emette ordinanza di rilascio ai sensi dell'articolo 665 c.p.c.; dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e invita le parti a presentare domanda di mediazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
Con le memorie integrative autorizzate, il locatore insiste nella domanda di risoluzione del contratto e la conduttrice, previa istanza ex art. 418 c.p.c., propone domanda di pagamento del controvalore delle opere di addizioni e migliorie eseguite nel corso degli anni, sostenendo la domanda con una consulenza che stima il valore di tali opere in euro
87.300,00.
La sentenza impugnata, respinte le istanze istruttorie delle parti, definisce, come di seguito, la controversia:
“(…): a) Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio di merito e per l'effetto, conferma anche in questa sede l'ordinanza non impugnabile di rilascio pronunciata in data 11.11.2020 nel giudizio avente r.g. 3065/2020; c) condanna la resistente intimata al pagamento delle spese (…)”.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- La ordinanza non impugnabile di rilascio emessa in data 11.11.2020, ritualmente comunicata in pari data, dichiara il contratto di locazione cessato alla data del r.g. n. 2 02.10.2020; ordina il rilascio dell'immobile nonché, ai sensi dell'articolo
667c.p.c., dispone il mutamento del rito e invita le parti a presentare domanda di mediazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
- L'intimata si oppone alla intimata licenza per finita locazione e propone, contestualmente, domanda riconvenzionale.
- Pur essendo stata introdotta, dall'intimante, la mediazione obbligatoria, a seguito del disposto mutamento del rito, l'intimata non è comparsa personalmente all'incontro fissato dal mediatore.
- L'obbligo di preventiva mediazione può ritenersi osservato solo in ipotesi di presenza personale della parte o di un suo delegato, diverso dal difensore, non nel caso in cui dinanzi al mediatore è comparso esclusivamente il difensore, posto che lo scopo della mediazione è quello di riattivare la comunicazione tra soggetti in conflitto e di metterli in condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata.
- A ciò consegue la improcedibilità della domanda.
- Alla improcedibilità della domanda non segue il venir meno del provvedimento provvisorio assunto ai sensi dell'articolo 665 c.p.c., che diventa definitivo, in quanto non seguito da una pronuncia di merito che possa confermarlo o revocarlo.
- Spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
Con l'atto di appello rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“(…) 1) invia preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio del 11.11. 2020; 2) nel merito, accogliere le conclusioni formulate dalla sig.ra con la memoria integrativa del5.5.2021 e pertanto: Parte_1
(i) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento ex art. Pt_1
2043 c.c. e/o 2041 c.c. di una somma pari al valore delle opere di manutenzione, migliorie e addizioni realizzate all'interno dell'immobile, comprese le spese di manodopera e oneri accessori, per
l'importo di euro 87.300, ovvero la diversa somma da quantificarsi in corso di causa, ovvero in subordine di una somma pari al maggior valore acquisito dall'immobile in conseguenza degli interventi eseguiti dalla sig.ra anch'esso da quantificare in corso di causa, con Pt_1
condanna del sig. al relativo pagamento, oltre interessi CP_1
r.g. n. 3 ex art. 1284, comma 4 , c.c. E rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
(ii) nell'ipotesi in cui si ritenesse la validità dell'ordinanza di rilascio ex art.
665 c.p.c. Anche in presenza di una sentenza in rito, rigettare siccome inammissibili e infondate tutte le domande proposte dal sig. CP_1
con conseguente revoca dell'ordinanza di rilascio:
[...]
3) in ogni caso revocare l'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. 11.1 del1.2020;
4) invia istruttoria a mettere le istanze istruttorie articolate dalla sig.ra con la memoria integrativa del 10.05.2021 e non ammesse. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario, iva e c.p.a. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellato rassegna le seguenti conclusioni:
“(…) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 e condannare l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio e della fase cautelare, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Nella denegata ipotesi declaratoria di ammissibilità del proposto appello, rigettare comunque il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni come meglio sopra specificate con conferma della sentenza di primo grado (…) e dell'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. (…) e, per l'effetto, condannare l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio di appello e della fase inibitoria, oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari (…)”.
Questi, i motivi di appello proposti.
1. “Primo motivo- erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui conferma l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.- violazione dell'art. 665 e del (sic!)”
2. “Secondo motivo- erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della sig.ra Fiori”.
Vi si censura la accertata inammissibilità della domanda riconvenzionale per mancata partecipazione personale, della alla procedura di mediazione Pt_1 introdotta dal A tal fine l'appellante sostiene di aver introdotto autonoma CP_1
r.g. n. 4 procedura di mediazione, definitasi negativamente per la mancata partecipazione del CP_1
3. “Terzo motivo- in subordine- erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione proposta dal sig. e sulle relative eccezioni proposte dalla sig.ra CP_1
. Vi si sostiene che avendo il introdotto domanda di mediazione, la Pt_1 CP_1
controversia avrebbe dovuto essere definita nel merito, con conseguente rigetto della domanda di rilascio dell'immobile proposta dal in accoglimento CP_1
delle difese della appellante.
4. “Riproposizione ex art. 346 c.p.c. Delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado”. Vi si ripropone la questione di inammissibilità del procedimento speciale di convalida della licenza (o sfratto) per finita locazione, vertendosi in ipotesi di disdetta alla prima scadenza, da trattarsi con il rito locatizio.
5. “Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio”.
6. “Istanza ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado”.
Eccezione dell'appellato per la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Va disattesa: nell'atto di appello risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di censura e i motivi dell'impugnazione.
I motivi di appello sono ammissibili in quanto espongono i punti sottoposti a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che non è necessario esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali ed è possibile di cogliere natura, portata e senso della critica: A tal fine non è necessario, infatti, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
Thema decidendum
L'appellante, con le note di trattazione scritta autorizzate in sostituzione dell'udienza del
28.02.2024, rappresenta di non avere più interesse a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l'ordinanza di rilascio emessa a seguito della intimazione, avendo rilasciato, dal 13.03.2023, l'immobile in oggetto.
A ciò consegue che il primo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, aventi ad oggetto proprio la domanda di rilascio dell'immobile, sia con riferimento al procedimento adottato dal sia con riferimento al merito della domanda di CP_1
r.g. n. 5 rilascio, devono ritenersi rinunciati.
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare, quanto alla censura sub 4), che la differenza tra la disciplina ordinaria della convalida della licenza per finita locazione (art. 657 e ss. cod. proc. civ.)
e quella speciale (art. 30 della legge n. 392 del 1978) della convalida della licenza data in base a disdetta motivata nei casi previsti dagli artt. 29 della citata legge n. 392 del
1978 e 3 della legge n. 431 del 1998, non risiede tanto nella diversa forma dell'atto introduttivo del rispettivo procedimento, ma, piuttosto, nella diversa rilevanza della mancata comparizione del convenuto, che soltanto nella disciplina ordinaria consente la convalida della licenza (art. 663 cod. proc. civ.), mentre in quella speciale ha lo stesso valore della comparizione seguita da contestazione, aprendo quindi all'esame del merito della domanda, previo mutamento del rito (Cass. n. 986 del 16/01/2009).
Nel concreto, il giudizio, a seguito della ordinanza di rilascio pronunciata in data
11.11.2020, è proseguito a cognizione piena.
A ciò consegue che non rileva la questione in ordine al rito con il quale è stata introdotta la domanda di rilascio, dato che a seguito del disposto mutamento del rito la domanda è stata oggetto di cognizione ordinaria.
In ogni caso, ripetesi, la domanda del locatore di risoluzione del contratto, che la sentenza impugnata, con la ordinanza di convalida confermata in sentenza accoglie, a seguito del rilascio spontaneo dell'immobile allegato dalla stessa con le note di Pt_1
trattazione sostitutive della udienza del 28.02.2024 e della rinuncia alle relative domande, non è più oggetto dell'odierno decidere, che verte solo sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
Motivo sub 2)
Sulla domanda riconvenzionale della dichiarata inammissibile dal primo giudice e Pt_1 riproposta in questa sede dall'appellante previe censure all'accertamento della inammissibilità per mancata comparizione personale della parte al procedimento di mediazione introdotto dal CP_1
La mediazione è condizione di procedibilità solo delle domande principali (non delle riconvenzionali, di intervenuti ecc.) Cass. SU 7.2.2024 n. 345.
La domanda è infondata.
Il contratto vieta alla conduttrice, di apportare modifiche, innovazioni, migliorie e addizioni in assenza di consenso scritto del locatore.
Il consenso scritto non è provato e neppure allegato e tale considerazione è assorbente.
r.g. n. 6 Giova, tuttavia, precisare, che la intende superare il difetto di tale forma di Pt_1 consenso con l'espletamento dell'interrogatorio formale del e di prova per testi, CP_1
ma la istanza istruttoria in questa sede è inammissibile, in ciò respingendo il motivo di appello sub 6).
La istanza istruttoria, infatti, genericamente formulata mediante il rinvio alla articolazione di prova, non riprodotta in questa sede, alla memoria integrativa depositata, nel corso del giudizio di primo grado, il 10.05.2021, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni:
- La deve ritenersi aver rinunciato alla istanza non avendola riprodotta con le Pt_1
note sostitutive autorizzate per la udienza in cui la causa è stata discussa e decisa dinanzi al primo giudice. Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito, infatti, devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione. Tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo ma di tale presunzione non ne sussistono i presupposti (cfr. Cass. n. 10767 del 04/04/2022)
- La articolazione della richiesta in questa sede, ripetesi, è generica in quanto, priva della capitolazione e dei nominativi dei testi, con la conseguenza che non è dato apprezzarne la ammissibilità. Infatti, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado
(Cass. n. 16420 del 09/06/2023).
Dunque, il consenso non è stato dato in forma scritta e neppure è provato che sia stato dato verbalmente, con la conseguenza che rileva la espressa previsione dell'art. 12 del contratto per il quale le opere “(…) quand'anche realizzate e non rimovibili, resteranno acquisite alla proprietà senza corrispondere alcunché” e la domanda riconvenzionale non è fondata.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo r.g. n. 7 (valore della causa: fino ad euro 260.000,00; compensi minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate;
esclusa la fase istruttoria che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di contro la sentenza n. 523/2022 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Cassino, in data 15/19 aprile 2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a le spese di lite che liquida, Parte_1 CP_1
in euro 4.997,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Eliana Verdone e dell'avv. Concetta Gaudino, difensori dichiaratisi antistatari.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28/02/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8