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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 2569/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TAURINO Parte_1
LOREDANA
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 parte terza chiamata
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione ed in assenza di regolare contratto di lavoro di assistenza a persona non autosufficiente, madre della resistente, da gennaio 2012 sino al 25.02.2015, osservando i seguenti orari: da gennaio 2012 a maggio 2013, da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle ore 09.00, dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.00; da giugno 2013 a febbraio 2015, da lunedì a sabato, dalle ore
08.00 alle ore 09.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00/14.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, alle dipendenze della parte resistente, svolgendo le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri, riconducibili al livello C super del CCNL del settore lavoro domestico;
deducendo di essere stata assoggettata all'organizzazione, al controllo ed alle direttive impartite dalla parte resistente e di aver percepito una retribuzione mensile di € 700,00 da gennaio 2012 a maggio 2013 e di
€ 400,00 da giugno 2013 a febbraio 2015; affermandosi creditrice della complessiva somma di € 18.991,69 a titolo di differenze retributive, Tfr, indennità per ferie e permessi, come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto e per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.662,81 dettagliatamente calcolata o di altra minore o maggiore di giustizia e per la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva l' per rappresentare la maturata estinzione per CP_2 prescrizione dei contributi pretesi e per domandare, di conseguenza, il rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva avanzata.
Pag. 2 di 9 La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali, inibito l'interrogatorio formale della parte resistente per mancata comparizione all'udienza fissata proprio per l'assunzione dell'interpello.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti pretesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro1.
Non solo, è onere del lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non
Pag. 3 di 9 correttamente corrisposti provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “.
Pag. 4 di 9 Orbene, alla luce della condotta processuale assunta dalla parte resistente ed in forza delle risultanze istruttorie, deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente sia della natura subordinata del rapporto lavorativo che della sua concreta modalità esecutiva.
Innanzitutto, occorre dare rilievo ai sensi dell'art. 232 c.p.c. alla mancata comparizione della parte resistente all'udienza del
25.01.2021 per rendere l'interrogatorio formale deferito dalla parte ricorrente.
Valutata assieme alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, la condotta della parte resistente di mancata presentazione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale porta a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio4.
A bene vedere, infatti, dalle testimonianze raccolte emergono indizi seri, precisi e concordanti per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso.
Il teste responsabile del Caf di Testimone_1 Per_1
Casamassima, ha riferito che le parti si erano recate davanti a lui per avere informazioni sui costi della regolarizzazione del rapporto lavorativo, di fatto, mai avvenuta.
Il teste inoltre, ha riferito di aver accompagnato più Testimone_2 volte la ricorrente presso l'abitazione della madre della resistente ed una volta nel 2013 presso l'Ospedale Miulli dove era ricoverata
Pag. 5 di 9 l'anziana madre della parte resistente e di aver visto che la ricorrente disponeva delle chiavi dell'abitazione ed apriva autonomamente.
Detto teste, inoltre, ha confermato quasi tutte le circostanze articolate in ricorso a fondamento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
Risulta corretto, inoltre, anche l'inquadramento preteso nel livello C super CCNL colf e badanti in vigore all'epoca dei fatti.
La parte ricorrente, infatti, ha allegato in ricorso di svolgere le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri.
Ebbene, all'art. 10 del CCNL cit. per il livello C super rivendicato è così disposto:
<Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.>>.
Dalla declaratoria del livello in esame emerge chiaramente che la mansione prevalente sia quella di assistenza a persona non autosufficiente e che le mansioni accessorie siano quelle connesse ad esigenze del vitto e della pulizia di casa.
Ebbene, può dirsi ampiamente provato in questo giudizio che la parte ricorrente abbia svolto innanzitutto mansioni di assistenza a persona non autosufficiente oltre ad aver svolto anche le mansioni accessorie
Pag. 6 di 9 di preparazione dei pasti, pulizia della casa, fare la spesa e pagare le bollette.
Tanto conforta ampiamente la richiesta di inquadramento del rapporto intercorso tra le parti nel rivendicato livello C super CCNL colf e badanti vigente all'epoca dei fatti.
Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
A bene vedere, infatti, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal CTU dalle somme richieste dalla parte ricorrente, ritenute maggiormente attendibili le minori somme ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, e considerato che in ricorso la domanda giudiziale è stata estesa anche alle diverse somme che sarebbero risultate in corso di causa, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.296,99 a titolo di emolumenti retributivi omessi, Tfr, indennità di mancato preavviso, maturati e non corrisposti, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto di quanto rappresentato dall' nella memoria CP_2 costitutiva, deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' della contribuzione dovuta nell'interesse della CP_2 parte ricorrente per il rapporto lavorativo in esame nei limiti della prescrizione.
Pag. 7 di 9 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dell'erario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti vi è stato un rapporto lavorativo subordinato da gennaio 2012 al 25.02.2015 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.296,99 a titolo di emolumenti retributivi omessi, Tfr, indennità di mancato preavviso, maturati e non corrisposti, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt.
429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' della CP_2 contribuzione dovuta nell'interesse della parte ricorrente per il rapporto lavorativo in esame nei limiti della prescrizione;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
Pag. 8 di 9 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,09/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da ultimo cfr. anche Cass. 08.02.2010, n. 2728 così massimata: “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.”. 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”. 4 Cfr. Cass. n. 25935/2022 così massimata: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 del Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 2569/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to TAURINO Parte_1
LOREDANA
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 parte terza chiamata
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato e di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione ed in assenza di regolare contratto di lavoro di assistenza a persona non autosufficiente, madre della resistente, da gennaio 2012 sino al 25.02.2015, osservando i seguenti orari: da gennaio 2012 a maggio 2013, da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle ore 09.00, dalle ore 11.30 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.00; da giugno 2013 a febbraio 2015, da lunedì a sabato, dalle ore
08.00 alle ore 09.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00/14.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, alle dipendenze della parte resistente, svolgendo le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri, riconducibili al livello C super del CCNL del settore lavoro domestico;
deducendo di essere stata assoggettata all'organizzazione, al controllo ed alle direttive impartite dalla parte resistente e di aver percepito una retribuzione mensile di € 700,00 da gennaio 2012 a maggio 2013 e di
€ 400,00 da giugno 2013 a febbraio 2015; affermandosi creditrice della complessiva somma di € 18.991,69 a titolo di differenze retributive, Tfr, indennità per ferie e permessi, come da conteggi prodotti, agiva in giudizio per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto e per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.662,81 dettagliatamente calcolata o di altra minore o maggiore di giustizia e per la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva l' per rappresentare la maturata estinzione per CP_2 prescrizione dei contributi pretesi e per domandare, di conseguenza, il rigetto della domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva avanzata.
Pag. 2 di 9 La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali, inibito l'interrogatorio formale della parte resistente per mancata comparizione all'udienza fissata proprio per l'assunzione dell'interpello.
Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei crediti pretesi.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Preliminarmente, ai fini del decidere, occorre ribadire che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro1.
Non solo, è onere del lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non
Pag. 3 di 9 correttamente corrisposti provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore2.
Ed ancora, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione eccedente l'ordinario orario lavorativo convenuto3. 2 Cfr. Cass. 05.05.2001, n. 6332 così massimata: ”In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.). “.
Pag. 4 di 9 Orbene, alla luce della condotta processuale assunta dalla parte resistente ed in forza delle risultanze istruttorie, deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente sia della natura subordinata del rapporto lavorativo che della sua concreta modalità esecutiva.
Innanzitutto, occorre dare rilievo ai sensi dell'art. 232 c.p.c. alla mancata comparizione della parte resistente all'udienza del
25.01.2021 per rendere l'interrogatorio formale deferito dalla parte ricorrente.
Valutata assieme alle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, la condotta della parte resistente di mancata presentazione all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale porta a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio4.
A bene vedere, infatti, dalle testimonianze raccolte emergono indizi seri, precisi e concordanti per l'accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso.
Il teste responsabile del Caf di Testimone_1 Per_1
Casamassima, ha riferito che le parti si erano recate davanti a lui per avere informazioni sui costi della regolarizzazione del rapporto lavorativo, di fatto, mai avvenuta.
Il teste inoltre, ha riferito di aver accompagnato più Testimone_2 volte la ricorrente presso l'abitazione della madre della resistente ed una volta nel 2013 presso l'Ospedale Miulli dove era ricoverata
Pag. 5 di 9 l'anziana madre della parte resistente e di aver visto che la ricorrente disponeva delle chiavi dell'abitazione ed apriva autonomamente.
Detto teste, inoltre, ha confermato quasi tutte le circostanze articolate in ricorso a fondamento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.
Tali emergenze processuali corroborano, confortandoli, gli assunti di parte ricorrente.
Risulta corretto, inoltre, anche l'inquadramento preteso nel livello C super CCNL colf e badanti in vigore all'epoca dei fatti.
La parte ricorrente, infatti, ha allegato in ricorso di svolgere le seguenti mansioni: igiene personale, somministrazione farmaci, preparazione pasti e pulizia casa, fare la spesa, pagare le bollette e fare assistenza durante i ricoveri ospedalieri.
Ebbene, all'art. 10 del CCNL cit. per il livello C super rivendicato è così disposto:
<Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.>>.
Dalla declaratoria del livello in esame emerge chiaramente che la mansione prevalente sia quella di assistenza a persona non autosufficiente e che le mansioni accessorie siano quelle connesse ad esigenze del vitto e della pulizia di casa.
Ebbene, può dirsi ampiamente provato in questo giudizio che la parte ricorrente abbia svolto innanzitutto mansioni di assistenza a persona non autosufficiente oltre ad aver svolto anche le mansioni accessorie
Pag. 6 di 9 di preparazione dei pasti, pulizia della casa, fare la spesa e pagare le bollette.
Tanto conforta ampiamente la richiesta di inquadramento del rapporto intercorso tra le parti nel rivendicato livello C super CCNL colf e badanti vigente all'epoca dei fatti.
Ne consegue l'accoglimento delle domande azionate dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
A bene vedere, infatti, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per la particolare attività di lavoro subordinato prestata nell'interesse della parte resistente secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal CTU dalle somme richieste dalla parte ricorrente, ritenute maggiormente attendibili le minori somme ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, e considerato che in ricorso la domanda giudiziale è stata estesa anche alle diverse somme che sarebbero risultate in corso di causa, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.296,99 a titolo di emolumenti retributivi omessi, Tfr, indennità di mancato preavviso, maturati e non corrisposti, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto di quanto rappresentato dall' nella memoria CP_2 costitutiva, deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' della contribuzione dovuta nell'interesse della CP_2 parte ricorrente per il rapporto lavorativo in esame nei limiti della prescrizione.
Pag. 7 di 9 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente tenuto conto dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dell'erario.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che tra le parti vi è stato un rapporto lavorativo subordinato da gennaio 2012 al 25.02.2015 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 12.296,99 a titolo di emolumenti retributivi omessi, Tfr, indennità di mancato preavviso, maturati e non corrisposti, oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt.
429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' della CP_2 contribuzione dovuta nell'interesse della parte ricorrente per il rapporto lavorativo in esame nei limiti della prescrizione;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
Pag. 8 di 9 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,09/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da ultimo cfr. anche Cass. 08.02.2010, n. 2728 così massimata: “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.”. 3 In tal senso per tutte cfr. anche Cass. 12.09.2014, n. 19299 così massimata: “Una di liquidazione forfettaria del lavoro straordinario è ammissibile laddove per le modalità di svolgimento del lavoro (nella specie, attività di giornalista) risulti difficile contenere la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario e d'altra parte, vi sia una difficoltà per la parte datoriale, di controllare gli effettivi tempi di lavoro rispettati dal dipendente;
nella descritta prospettiva, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello corrispondente alla prestabilita forfetizzazione, ha diritto per
l'eccedenza, a che gli sia riconosciuto il compenso maggiorato per il lavoro straordinario. Tuttavia, in tal caso, l'onere probatorio relativo all'osservanza di un orario eccedente rispetto a quello rientrante nel forfait, incombe sul lavoratore il quale è tenuto a provare rigorosamente la relativa prestazione ed in termini sufficientemente realistici, i suoi termini quantitativi.”. 4 Cfr. Cass. n. 25935/2022 così massimata: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 del Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.”.