Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 212/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RAMAIOLI PAOLO GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, via
XX settembre, n. 12
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. SANGALLI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Pavia piazza Della Vittoria n. 10
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in VI, in data 06/05/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
VI alla Parte I , n. 3, dell'anno 2018;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in Per_1
armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
Moro n. 3;
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
5) I genitori si impegnano ad organizzare la frequentazione della figlia con il padre mensilmente, in base ai turni di lavoro dei genitori e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della bambina;
6) La figlia trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore 15 giorni non Per_1
consecutivi durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a comunicarsi il periodo di ferie entro il 10 giugno di ogni anno. Per quanto concerne le Festività Natalizie, la figlia trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore i giorni di Natale e Per_1
Santo Stefano. Mentre gli altri giorni compresi nelle vacanze Natalizie, la figlia trascorrerà, alternativamente ed equamente, con ciascun genitore gli altri Per_1
giorni compresi nelle vacanze invernali. La prima scelta competerà alla madre;
Analogamente la figlia trascorrerà, alternativamente, con ciascun genitore i giorni di
Pasqua e Pasquetta. La medesima, inoltre, sempre alternativamente ed equamente trascorrerà con ciascun genitore tutti gli altri giorni compresi nelle festività Pasquali.
La prima scelta spetterà al padre;
7) La casa coniugale sita in Comune di Vidigulfo, via IV Novembre n. 134/b, rimane nell'utilizzo del sig. , il quale continuerà a pagare integralmente il canone di Parte_2
affitto.
8) i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
10) il sig. verserà mensilmente alla figlia la somma di € 250,00 Parte_2
(euro duecentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento, oltre al 50% dei buoni- pasto per la figlia. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle
Pag. 2 di 4 variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 5° giorno di ogni mese da versarsi presso il conto concorrente intestato alla madre;
11) il sig. ha provveduto, altresì, a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2
l'importo di € 200.00 (duecento/00) quale rimborso forfettario per le arretrate Pt_1
mensilità di Aprile e Maggio 2023;
11) entrambe le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto economico e che le spese legali saranno compensate;
12) riguardo alle spese extra-mantenimento, determinate nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Pavia del 09/11/2016, salvo quanto specificatamente previsto per i buoni-pasto;
13) l'autovettura Dacia Sandero Stepway targata FT156VK, intestata al sig.
[...]
rimarrà di sua proprietà esclusiva;
Parte_2
14) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 06/05/2018, in Parte_2
VI (iscritto nel Registro degli atti di matrimonio alla Parte I, n. 3, dell'anno 2018)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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