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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1339/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'11/07/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 12/07/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. FERRANTINI TIZIANA hanno Controparte_1
concluso come da nota depositata in data 26/03/2025 per l'avv. BASSOLI CARLO e l'avv. FALCONE LUCIANO hanno Controparte_2
concluso come da nota depositata in data 01/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:44 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1339/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1339/2019 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona dell'Amministratore Delegato legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
CAMINITI GIORGIA e dall'avv. FERRANTINI TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina (LT), Viale P.L. Nervi s.n.c. c/o Centro Comm. Latinafiori Torre 10
Mimose, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._1
BASSOLI CARLO e FALCONE LUCIANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Priverno n. 18, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 908/2018 datata
12/09/2018 e pubblicata in pari data, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 3963/2017;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, convenendo in Controparte_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor , ha proposto appello Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina come in epigrafe indicata, a mezzo della quale era stata rigettata la propria domanda di declaratoria di inadempimento contrattuale per fatture insolute, per un importo pari ad euro 1.970,19, relative alla fornitura del Servizio Idrico Integrato, sull'utenza intestata al convenuto sita in Aprilia (LT), Via Giuseppe Di Vittorio n. 33, con tipologia d'uso non domestico.
La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del rapporto contrattuale tra gestore e utente quale fonte della pretesa creditoria, per assenza della stipulazione del contratto di fornitura e, infine, nella parte in cui in cui quest'ultimo non aveva ritenuto configurabile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa dichiarazione espressa dell'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse nel corpo dell'atto, tra la sig.ra
e la soc. accogliere la domanda di riforma della sentenza n. Controparte_2 Controparte_1
908/2018 del 12.09.2018 emessa dal Giudice di Pace di Latina Dott. Manganiello e, per l'effetto condannare lo stesso all'immediato al pagamento di € 1.970,19, o, in subordine, Controparte_2
alla maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di giudizio, oltre accessori e spese
e oltre gli interessi legali dalla data di fattura al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il signor , tempestivamente costituitosi nel presente giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/06/2019, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: a)- in via preliminare: rigettare l'appello in accoglimento della duplice eccezione di prescrizione e di carenza di legittimazione, in quanto nulla
è dovuto per le fatture contestate poiché in parte prescritte e in parte per la intervenuta carenza di legittimazione del convenuto-appellato perché ricadenti in periodi temporali in cui si era ormai verificata la cessazione dell'attività alla quale le fatture si riferivano;
b)- nel merito: rigettare
l'appello proposto da e confermare la sentenza impugnata, ovvero anche in CP_1
accoglimento delle altre eccezioni avanzate in primo grado e sopra riportate, da parte appellata, previa disapplicazione, occorrendo, dei provvedimenti amministrativi da ritenere, incidenter tantum, illegittimi, dichiarare nullo, ovvero privo di efficacia e, per l'effetto e comunque, rigettare tutte le domande di parte appellata, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado e qui da intendersi ripetute e trascritte;
b)- solo in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto, provato e dedotto in atti, secondo gli schemi di calcolo della tariffa qui prodotti. c)- In via subordinata istruttoria, voglia l'adito Giudice, salvo ogni diritto e senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere i mezzi istruttori richiesti in primo grado e qui da intendersi ripetuti e trascritti;
d)- in ogni caso, con vittoria dei compensi del doppio grado del giudizio in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
In via preliminare, destituita di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna parte appellata con riferimento a parte del credito azionato, in quanto ricadente in periodi temporali in cui si era ormai verificata la cessazione dell'attività (aprile 2012) alla quale le fatture si riferivano.
A tale proposito, del tutto irrilevante la documentazione posta a supporto di tale eccezione e, segnatamente, il certificato storico di residenza e la comunicazione di cessazione dell'attività all'Agenzia delle Entrate (vd. doc. fasc. primo grado), posto che l'appellato avrebbe, invero, dovuto comunicare alla società appellante la disdetta della propria fornitura idrica, il che non è avvenuto.
Ne consegue, dunque, la piena legittimazione passiva dell'odierno appellato.
Risulta, invece, fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4), c.c., tempestivamente sollevata dal patrocinio di parte appellata, in ordine al credito derivante dalle seguenti fatture: n. 35803 del
3/06/2006, n. 270816 del 12/05/2006, n. 505270 del 07/08/2006, n. 743381 del 3/11/2006, n. 74787 del 02/02/2007, n. 317300 del 04/05/2007 e n. 809975 del 2/11/2007.
A tale riguardo, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida stragiudiziale, inviata a mezzo di raccomandata a/r n. 14595290139-2, ricevuta dal convenuto in data 10/06/2013 (vd. all. 5, fasc. I grado, ). CP_3
Ne consegue, pertanto, che il credito derivante dalle fatture sopra indicate debba ritenersi prescritto.
Quanto alle altre fatture oggetto di causa, il termine prescrizionale quinquennale, invece, risulta efficacemente interrotto dalle lettere di diffida inviate a mezzo del difensore della società appellante, tramite raccomandate a/r, del 3/06/2013 e del 28/06/2016 (all. 5, fascicolo di primo grado
). CP_1
Nel merito, va premesso che la gestione del servizio idrico è passata dalla gestione diretta da parte dei singoli Comuni a quella unitaria d'ambito attraverso la nascita del c.d. servizio idrico integrato con L. 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli), attuata a livello locale dalla L.R. Lazio 22 gennaio 1996
n.
6. Tale normativa, all'art. 4, ha previsto la possibilità per Province e Comuni di costituire tra loro consorzi oppure stipulare convenzioni all'interno dei rispettivi A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione del servizio idrico integrato.
in virtù della Convenzione di Gestione sottoscritta in data 02/08/2002 con l' Controparte_1 [...]
, gestisce nel territorio Controparte_4 dell'ATO4 il servizio idrico integrato, conformemente a quanto disposto dalla L. 36/1994 (Legge
Galli), i cui principi sono stati trasfusi nel D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente). Il territorio dell'ATO4 è stato delimitato con L. R. Lazio 6/1996.
Il trasferimento “materiale” delle gestioni è stato via via effettuato dai Comuni o dai gestori consortili precedenti ad mediante sottoscrizione del cd. verbale di consegna, nel quale veniva CP_1
formalizzato il passaggio di consegne delle opere e degli impianti funzionali alla gestione del servizio, nonché le banche dati degli utenti preesistenti. In particolar modo, il trasferiva la Controparte_5
gestione con verbale di consegna del 01/07/2004 (all. 1, fascicolo I grado, ). CP_1
Tanto premesso, sono da ritenersi del tutto infondate e prive di pregio le argomentazioni difensive svolte dal patrocinio dell'odierna parte appellata nel giudizio di prime cure circa la presunta invalidità ed inefficacia della Convenzione di Gestione per il e, quindi, la non operatività Controparte_5
per gli utenti ivi residenti.
Ed invero, come anche già statuito da questo Tribunale, l'affidamento del servizio idrico integrato ad una società mista, quale è, appunto, la società appellante, “dà luogo ad una vicenda traslativa che, sul piano civilistico, è assimilabile alla cessione di azienda con conseguente operatività dell'art.
2558 c.c. .. Pertanto, in considerazione dell'automatismo della successione del gestore nei contratti di utenza in essere, non si ritiene configurabile in capo a quest'ultimo un obbligo di rinegoziazione in forma scritta” (Trib. Latina, sez. I, 18/08/2022, n. 1625).
Ne discende, pertanto, il pieno diritto di a pretendere e ad ottenere il pagamento delle CP_1
fatture insolute per cui è causa.
In esecuzione degli obblighi ivi contenuti agli artt. 18bis e 19 della Convenzione, il Controparte_5
provvedeva alla consegna degli impianti dal medesimo precedentemente gestiti nella materiale disponibilità di con il consequenziale passaggio alla stessa dei diritti ed obblighi Controparte_1
derivanti dalla convenzione in relazione ai servizi affidatile.
Tali previsioni risultano coerenti con la disposizione di cui all'art. 153 del D.lgs. 152/2006, la quale stabilisce che “le attività e le passività relative al servizio idrico integrato (...) sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi”, determinando con ciò un vero e proprio fenomeno di successione ope legis del soggetto gestore del servizio idrico integrato, nella specie rispetto ai diritti ed obblighi gravanti sull'originario titolare del servizio, nella Controparte_1
specie il . Controparte_5
Pertanto, quanto sopra ha determinato il subentro di nei contratti stipulati illo Controparte_1
tempore, allora vigenti tra i soggetti privati ed il con conseguente obbligo per Controparte_5
l'ente gestore di continuare a garantire il servizio nei confronti dei soggetti già allacciati alla linea, e relativo diritto all'applicazione della tariffa e alla riscossione delle somme dovute a tale titolo. Così inquadrato il fenomeno del trasferimento dei contratti di somministrazione tra il CP_5
e il gestore , ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la
[...] CP_1
statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione promossa dall'odierna parte appellata per aver ravvisato l'“assenza della prova della stipulazione del contratto”.
Orbene, in primo luogo, non è superfluo rammentare il conforme indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. I, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; Sez. U., Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
Secondo l'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, invero, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 09/08/2018, n. 20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o medianteesecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
È dunque fondato e meritevole di accoglimento il primo motivo di censura formulato dal patrocinio dell'appellante, sicché il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da , aspetto che può ritenersi ampiamente provato, nella disamina CP_1
del quadro probatorio complessivamente offerto.
Ritenuto, dunque, assolto l'onere probatorio rispetto all'esistenza del rapporto contrattuale, l'entità del credito di nei confronti dell'utente può legittimamente desumersi dalle fatture da CP_1
questa emessa sulla base dei consumi rilevati dal contatore e delle tariffe applicate (vd. all. 3, fatture, fascicolo di primo grado ), credito risultante anche dall'estratto conto per cliente (all. 4, CP_1
fascicolo di primo grado di ). CP_1 Ed infatti, il creditore che agisca ex art. 1218 c.c. deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001).
Occorre, inoltre, evidenziare che, nel contratto di somministrazione, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e al generale principio della vicinanza della prova, le fatture sono considerate idonee, in linea di massima, a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi della loro specifica e puntuale contestazione da parte dell'utente, nel qual caso l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione di cui si pretende il pagamento, deve essere assolto da parte della società di somministrazione, dimostrando con qualunque mezzo la correttezza del dato trascritto nella fattura o la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli reali accertabili mediante le rilevazioni tecniche dell'apposito apparecchio misuratore (cfr. Cass., 2/12/2002, n. 17041; Cass., 28/5/2004, n. 10313).
A riguardo, quanto alla contestazione mossa dall'odierno appellato in ordine all'erroneità dei consumi fatturati, occorre rilevare quanto segue.
Come anche chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, in caso analoghi a quello che qui occorre (cfr. Trib. Latina, sent. n. 859/2016), “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez.
III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n.
1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (convenuto in primo grado), non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad asserire, nella comparsa di costituzione e risposta, che: “Dalle fatture azionate non è dato sapere, né riscontrare, con esattezza l'effettivo consumo da parte dell'utente e quanta acqua l'opponente stesso abbia realmente consumato nell'anno 2004, quanta nel 2005, quanta nel 2006 e quanta nel 2007, ovvero nei successivi anni. Difettando tali elementi, si contestano i consumi indicati e le somme richieste nelle citate fatture, altresì per l'assoluta arbitrarietà nella determinazione del consumo nei periodi indicati, rimanendo a carico del gestore di accertare e provare la corrispondenza dei dati di consumo indicati in fattura al consumo reale. Si contesta l'ammontare dei consumi indicati in fattura e comunque richiesti: non rispondono al vero né i dati relativi alle letture iniziali, né quelli delle letture finali delle singole fatture, così che risultano errati i consumi indicati nelle singole fatture, come il consumo complessivo. Del resto, non vi è prova che l'utente abbia fatto quel presunto impiego del bene, né della misura complessiva dello stesso. Allo stesso modo non vi è prova del consumo relativo ai singoli periodi riportati nelle bollette, avendo l'utente ben potuto usare l'acqua in modo maggiore nel 2004 e minore nel 2005, 2006 e 2007
(come nei successivi anni), ma trovandosi a pagare quello consumato nell'anno precedente con le tariffe più alte dell'anno successivo ( es. consumo del 2004 con tariffa 2005 ) e così per ogni periodo fatturato in base a lettura effettuata soltanto dopo lungo tempo e spesso riferita a diversi anni solari.
Difettando tali elementi, si contestano i consumi indicati e le somme richieste nelle citate fatture, altresì per assoluta arbitrarietà nella determinazione del consumo nei periodi indicati” (pag. 9): trattasi, invero, di mere e generiche asserzioni, inidonee a liberare la predetta dall'onere di provare le circostanze poste alla base della pretesa negazione del debito nei confronti del gestore.
L'odierno appellato, nel giudizio di primo grado, si era limitato ad eccepire un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura, senza, tuttavia, sollevare alcuna doglianza in ordine ad un asserito mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n. 6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio (copia fatture ed estratto conto, solleciti di pagamento/diffide, verbale di intervento per morosità, foto-letture) e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure, posto che, come sopra visto, l'utente non ha mai contestato il funzionamento del contatore, ma si è limitato ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
A tale riguardo, la censura mossa dall'originario convenuto ed odierna parte appellata esula dalla giurisdizione dell'A.G.O., presupponendo l'adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa e, dunque, devoluti all' nel caso che qui occorre, trattasi di tariffe CP_6 pubblicate sul B.U.R. Lazio per gli anni dal 2004 sino all'attualità (vd. documentazione all. fasc. I° grado, convenuto).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'atto di appello va accolto per quanto di ragione e parzialmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di cui in epigrafe, previa rideterminazione del credito in euro 1.469,69, espunte le somme prescritte dall'originaria posta ingiunta (= € 1.970,19 - € 500,5), al cui pagamento l'odierno appellato sarà tenuto in favore dell'appellante, somma da maggiorarsi di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., il parziale accoglimento dell'appello promosso, l'esito complessivo dei due giudizi, gli oscillamenti giurisprudenziali in materia, fanno ritenere sussistenti i presupposti per operare un'integrale compensazione delle spese di lite di ambo i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'appellante e in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 908/2018 datata 12/09/2018 e depositata in pari data, in seno al procedimento R.G.A.C. n. 3963/2017, condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante della somma così rideterminata pari ad euro 1.469,69, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) compensa integralmente le spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini