Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01317/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
EL IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 748/2023 emessa e pubblicata in data 06 dicembre 2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara all’esito del procedimento portante RG n. 1832/2023, notificata in data 13 gennaio 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria esclusa dall’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale particolare strumento di rimborso, riconosciuto al personale di ruolo, a copertura forfetaria delle spese per la formazione, con riferimento ad ogni anno scolastico in cui han prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (d’ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta (748/2023), il giudice ordinario ha accertato il diritto all’accredito sulla Carta elettronica dell’importo spettante sulla base del titolo azionato e ha conseguentemente condannato il Ministero a provvedere in tal senso.
L’importo liquidato dal Tribunale ammonta a € 500,00.
3. In data 13 gennaio 2024, l’interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l’esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, la ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza, onde ottenere l’attivazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovutele.
La ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e, nel caso di ritardo, la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora .
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev’essere accolto nei sensi di seguito precisati.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di attivare, a favore della ricorrente, la Carta elettronica del docente e di rendere disponibile su tale strumento di pagamento la somma liquidata dal Tribunale Ordinario, come sopra indicata, in conformità a quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo di € 300,00 (trecento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 300,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO