Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino SE Lavoro
Nella causa R.G.L. 6040/2024 instaurata tra le parti:
- (CF: ), ass. Avv. Avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
CARLOTTA (ricorrente)
- Controparte_1
(C.F.: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_2
Dott.ssa (convenuto) CP_3
Oggetto: carta del docente – indennità sostitutiva delle ferie
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 9/7/2024, parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_1
(ora ) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in forza di contratti a tempo determinato, con durata sino al
30 giugno di ogni anno (e, nell'a.s. 2018/2019, anche in forza di contratto ex art. 4 co 3 l.
124/1999; nel solo a.s. 2022/2023, anche in forza di contratto ex art. 4 co 1 l. 124/1999, con durata sino al 31 agosto);
1
annui; fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE,
dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati, la condanna del al pagamento di complessivi euro 2.500,00 (euro 500,00 per Controparte_1
ciascuno degli anni sopra indicati) a titolo di contributo alla formazione o, alternativamente, a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorrente ha poi lamentato la mancata liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie (in relazione ai rapporti contrattuali che hanno avuto cessazione al 30 giugno), per gli anni scolastici sopra indicati, ed anche per l'anno 2023/2024 (anno nel quale è stato immesso in ruolo), e ha quindi chiesto la condanna del alla corresponsione di tale indennità, CP_1
quantificata in complessivi euro 10.308,70.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione CP_1
quinquennale per le somme maturate anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del
2 ricorso; nel merito, il ha chiesto il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero costituite dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il riporrebbe nel docente precario”, CP_1
dovuto al fatto che detto miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie, parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, posto che tale indennità ha natura retributiva, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 2948 c.c.; nel merito, ha eccepito che al più il ricorrente potrebbe reclamare la monetizzazione dei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30/6/2024, e non in relazione ad altri periodi di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico, in quanto da ritenersi quali ferie fruite;
ha eccepito la necessità di computare i sabati tra i giorni di ferie fruiti;
ha eccepito il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio relativo al lavoro prestato nei giorni per i quali assume di non aver fruito delle ferie;
ha eccepito che comunque il quantum debeatur indicato in ricorso sarebbe errato, posto che, scomputandosi del tutto dal conteggio l'anno scolastico 2023/2024 (nel quale il ricorrente è divenuto docente di ruolo) e l'anno scolastico 2022/2023 (durante il quale le ferie sono state fruite), e computandosi
3 a ferie i giorni di sospensione delle lezioni che precedono la fine di esse, nonché i giorni fruiti a domanda, il ricorrente avrebbe diritto al più a soli euro 1.220,39.
Parte convenuta ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, o al più il contenimento della pronuncia di condanna in ragione di quanto eccepito.
All'odierna udienza parte ricorrente, in ragione delle eccezioni formulate da parte convenuta,
ha ridotto la domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie come segue: complessivi euro
6.264,06, per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2021/2022; importo che non detrae dal conteggio i giorni di sospensione delle lezioni. Parte convenuta ha dato atto della correttezza contabile di tale nuovo conteggio.
2. La domanda relativa alla c.d. carta del docente è fondata, nei termini che infra si specificano.
Occorre anzitutto precisare che, parte ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha stipulato due diversi contratti, il primo con durata dal 17/10/2018 al 29/10/2018, il secondo con durata dal 30/10/2018 al 30/06/2019 (v. doc. 1 convenuto).
Ciò premesso, occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
4 professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
- l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo
5 indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022; sentenza che ha annullato l'art. 2 del DPCM del 23/9/201, nella parte in cui non contempla i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) tra i destinatari della carta del docente.
6 In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto CP_1
determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà di formazione, e, dunque, alcun sostegno economico. Così, tale sistema confligge con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. (scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti). Secondo la sentenza dell'organo di giustizia amministrativa ““L'interpretazione di tali commi [commi da 121 a 124 dell'art. 1 l.
107/2015] deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente
dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione
tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio
che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si
può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di
ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di
colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1842/2022).
Nell'ambito di una controversia avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente causa (procedimento di cognizione promosso da docente assunto con contratto a
7 termine, che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015), il Tribunale di Vercelli ha sottoposto alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea la questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18/5/2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al
fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” -
in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la
8 quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, evidenziando anche CP_1
che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”;
conclusione che si trae dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio (si vedano le norme di disciplina dello strumento sopra riportate).
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al
fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati
conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e
giurisprudenza ivi citata)”; mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a
contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e
9 lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale,
la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del
lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla questione in trattazione è ulteriormente intervenuta, in data 27/10/2023, la Suprema Corte
di Cassazione (con sentenza n. 29961/2023), riconoscendo il diritto dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999, alla fruizione del beneficio economico. Si riportano diversi passaggi del percorso argomentativo di tale sentenza,
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto il diffuso ragionamento operato dalla S.C. è
dirimente per la soluzione delle questioni qui trattate.
“[…] la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del
legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che
affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo
indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la
didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
10 D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023 […] sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo
il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto
vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma
istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei
docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il
che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio
attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui
esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre
dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle
priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della
programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli
assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in
riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una
scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del
servizio scolastico.
11 […]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed
indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente
destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla
didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione
del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto
da applicare anche ai c.d. “educatori”).
5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno
dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina
dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga
all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della
durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza
di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non
discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli
docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa
dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una
12 scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non
consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di
diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,
si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui
esplicito.
13 Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi
compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è
dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del
docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa
la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato
riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di
ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale
beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato
che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi,
da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui
all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale
ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e
può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
14 il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se
necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da Persona_1
inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e,
ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato
anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è
detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella
parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo
e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta
ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In merito alla natura dell'obbligazione di cui è titolare il docente, ed in merito alle tempistiche ed ai modi con i quali si può reclamare l'adempimento dell'obbligazione stessa da parte del docente supplente, la Suprema Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016
che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente
DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti
rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
15 Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente,
richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti
con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un
sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma
informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti,
ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da
lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del
o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare
la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
[…]
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente
l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è
finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di
finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1
disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non
interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
[…]
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche
tipologie di acquisti e non ad altri.
16 Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una
somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe
vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e
servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche
art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi
causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a
utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da
responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in
concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa
tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento
di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato
anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini
di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare
anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si
assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del
beneficio.
[…]
la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le
supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di
17 essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al
sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle
modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche
l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
[…]
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza
con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico
del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico
successivo.
[…]
se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti
iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia
cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per
fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno
[…]
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va
riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema
attuativo proprio dello specifico bonus in esame […]”.
18 Si deve quindi disapplicare la norma dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti assunti a tempo indeterminato l'erogazione della carta docenti, si applica anche a parte ricorrente la restante parte della norma e si può dichiarare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 per anno scolastico, nelle forme della cd. carta elettronica docente, nonché a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_1
E' stato poi appurato in causa che parte ricorrente risulta essere ancora in servizio, alle dipendenze del convenuto (docente di ruolo dal 2023/2024); parte ricorrente ha CP_1
precisato la propria domanda, richiedendo precisamente l'erogazione della carta elettronica e la messa a disposizione delle somme spettanti per ogni a.s. nelle forme previste da ultimo dal
DPCM 28/11/2016, e la domanda è formulata in relazione ad anni scolastici nei quali vi è stata stipula di contratti ex art. 4 commi 1 o 2 della l. 124/1999, contratti che certamente danno diritto al beneficio, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
Sulle somme per le quali si pronuncia condanna spettano gli interessi, in quanto, secondo le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'obbligazione di cui è titolare il docente ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, seppure con forme e destinazioni vincolate.
Deve infine rilevarsi che, ferma l'astratta spettanza del diritto della parte ricorrente, parte convenuta ha eccepito la maturata prescrizione in ordine agli importi spettanti per periodo anteriore al quinquennio precedente il deposito del ricorso.
Anzitutto, appurato che il diritto ad ottenere l'importo di euro 500,00, nelle forme sopra indicate, viene maturato dal docente per ogni anno scolastico, e quindi con periodicità, deve applicarsi alla fattispecie il termine di estinzione quinquennale;
ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c.,
infatti, si applica tale termine prescrizionale in relazione a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
19 Tali considerazioni sono state svolte anche nella già citata sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023, di cui si riporta un brano:
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria
dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto
a ciò che deve “pagarsi”.
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che,
rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno
scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
«criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4
dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste
tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica
causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri
emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del
rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso
la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi,
Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato
annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà
nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la
domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata
20 sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle
medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe,
in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il
che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al
dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole
rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
[…]
20.1 […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto
può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999,
dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche
ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione
telematica onde fruire del beneficio”.
In ordine al dies a quo della prescrizione, poi, si deve osservare che l'art. 2935 c.c., infatti,
stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con ciò facendo ovviamente riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato.
Nel caso di specie, occorre osservare che:
- il DPCM 23/9/2015, all'art. 8, che ha previsto per l'a.s. 2015/16 l'erogazione dell'importo di euro 500,00 entro il mese di ottobre 2015;
- il DPCM 28/11/2016, all'art. 5, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 la registrazione dei soggetti beneficiari dal 30 novembre 2016 e per gli anni scolastici successivi dal 1°
settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
21 Risulta pertanto che per l'anno scolastico 2018/2019 parte ricorrente avrebbe potuto azionare il diritto all'erogazione del beneficio annuo a partire dal 30/10/2018 (data di decorrenza dell'efficacia del contratto ex art. 4 co 2 l. 124/1999); in tale data deve essere pertanto individuato il termine iniziale di fruizione del diritto e la sua conseguente azionabilità (facendo valere in giudizio la ritenuta disparità di trattamento rispetto al personale docente di ruolo), con conseguente individuazione nella medesima data anche del dies a quo del termine prescrizionale.
Nel caso di specie, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'invio della diffida recapitata via pec a parte convenuta in data 7/2/2023 (doc. 2 ricorrente).
Ne consegue che il diritto all'importo di euro 500,00 per l'a.s. 2018/2019 non si è prescritto,
essendo intervenuta interruzione prima del compiersi del quinquennio.
Il convenuto deve essere pertanto condannato alla corresponsione di euro 500,00, CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28/11/2016, per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
3. Deve essere ora esaminata la domanda di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie.
In merito a tale domanda, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale
(che sarebbe al limite relativa ai soli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, essendo intervenuta notifica del ricorso nel luglio del 2024). Infatti, secondo la Corte di Cassazione: “L'indennità
sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della
quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere
risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va
assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura
retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto
essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza
sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a
contribuzione” (Cass. n. 3021/2020; conforme, Cass. n. 1757/2016). E' sufficiente osservare,
22 quindi, che la domanda è relativa ad annualità la più risalente delle quali è il 2018/2019, senza che vi sia compimento del decennio utile per prescrivere.
Ciò premesso, la domanda in merito alla corresponsione di indennità per ferie non godute (così
come limitata all'odierna udienza), deve essere accolta, nei termini e nei limiti che si preciseranno, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'art. 1 co 54 l. 228/2012 ha statuito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- l'art. 5 co 8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 co 54 l. 228/2012,
prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'
23 disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1
co 56 l. 228/2012);
- si deduce da tale complesso normativo che risulta ad oggi ancora consentita la
“monetizzazione” delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale “supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche”); “monetizzazione” che,
per dizione normativa, riguarderebbe il differenziale tra le ferie maturate e le ferie godute per disposizione officiosa, durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co 55 l. 228/2012
cit.);
- in merito a tale disposizione normativa, la Corte di Cassazione (ord. n. 14268/2022;
sostanzialmente conformi Cass. ord. 1344/2024, Cass. ord. 15415/2024), ha precisato la
“necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr.
95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle
norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6
novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in
causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con
l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso
osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto
di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del
rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto
ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto
24 ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica
del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare
il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da
parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale
che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali
retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di
lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale
diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena
trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo
accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare
all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non
ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di
riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica
nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di
lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al
lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere
richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il
diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non
dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in
caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”; Cass. ord. n. 16715/2024 ha ulteriormente precisato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle
25 ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno
che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato
dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7,
par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
RA SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in
cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il
proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il
docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività
didattiche”; ne consegue che non può darsi corso ad applicazione della normativa sopra indicata nel senso di permettere una decurtazione automatica ed officiosa di giorni di ferie, in assenza di richiesta del dipendente titolare del diritto;
- in relazione alla concreta spettanza dell'indennità per le ferie pertanto non godute, deve evidenziarsi che grava sul datore di lavoro l'onere della prova di avere esercitato la sua capacità
organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (v. ex multis
Cass. ord. n. 29844/2022, appena citata;
Cass. n. 21780/2022); prova che non è stata fornita dal
; CP_1
- da ultimo, deve osservarsi che la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema (v.
Cass. ord. n. 16715/2024 e Cass. ord. n. 28587/2024, conforme alla prima), non portando elementi di novità rispetto alle pronunce sopra citate, ma comunque enunciando il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
26 durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della
perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA SE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia
stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo
determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine
delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”;
ora, se la Suprema Corte, nel menzionare in particolare l'impossibilità di scomputare e detrarre in modo automatico, come parrebbe invece previsto dalla normativa sopra citata, i giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, ha comunque evidenziato nuovamente che tale principio vale per tutte le ipotesi previste dall'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del
2012; ora, se il docente, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, non può ritenersi automaticamente in ferie, in ogni caso, laddove vi sia semplice sospensione delle attività
didattiche, senza previa istanza di fruizione o, alternativamente, di “messa in mora” da parte del Dirigente Scolastico, così perdendo o il diritto al godimento del beneficio o alla sua indennità finanziaria sostitutiva, si deve ritenere che tanto valga in tutte le ipotesi di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale, e non solo a quella, appunto, del periodo finale dell'anno scolastico;
27 - da ultimo, Cass. n. 28587/2024 è intervenuta nuovamente sul tema, confermando l'ordinanza appena sopra citata, ed aggiungendo, in motivazione, che “l'opposta interpretazione sostenuta
dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della
giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza
che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni
superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse
operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la
totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico
costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e
concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il
proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle
ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.),
lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Pur essendo dirimenti le considerazioni espresse dalla Suprema Corte, si deve ancora considerare, quanto all'asserita assenza di prova in merito alle prestazioni lavorative nei giorni che corrisponderebbero a quelli non fruiti a titolo di ferie, che, oltre a doversi evidenziare che la parte convenuta ha formulato tale eccezione senza però contestare, in fatto, che prestazione lavorativa non vi sia stata (cosa che permette già di rigettare l'eccezione), deve anche evidenziarsi che per la giurisprudenza di legittimità sopra citata è sufficiente, per aversi liquidazione dell'indennità, che non vi sia stata domanda di fruizione del lavoratore e che neppure vi sia stata diffida a godere delle ferie maturate;
operando semmai la problematica dell'assenza di prestazione lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni su altro differente piano, ovvero quello di eventuale assenza del diritto alla retribuzione, ma non sul piano
28 dell'imputazione automatica di giorni a ferie fruite (che non risulta consentita, sempre richiamando la giurisprudenza di legittimità di cui sopra).
Ciò posto, in merito al quantum debeatur, deve osservarsi che parte ricorrente ha ridotto la propria domanda agli anni scolastici che vanno dal 2018/2019 al 2021/2022, con ciò essendo superate le eccezioni di parte convenuta in relazione agli ulteriori due anni oggetto del ricorso
(2022/2023 e 2023/2024); e che il conteggio delle spettanze riformulato all'odierna udienza dalla stessa parte ricorrente, in ragione della riduzione della domanda (complessivi euro
6.264,06), è stato ritenuto contabilmente corretto da parte convenuta.
Può quindi emettersi condanna per complessivi euro 6.264,06, per indennità sostitutiva delle ferie maturata negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; oltre ad interessi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo anche conto della natura sostanzialmente seriale della controversia.
Le spese sono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - SE Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- condanna il ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta Controparte_1
elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
29 - condanna il al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie Controparte_1
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, di complessivi euro
6.264,06, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
4.216,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Torino, 12/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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