Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/1/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1336 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, rapp.to e difeso dell'avv. Rosario D'Orazio, presso Parte_1 il quale è elett.te dom.to in Napoli al C.so Ponticelli n.54
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dagli avv. Carlo Grispo, Salvatore Ravenna e Rosaria Lauro, presso i quali elett.te domicilia in Napoli, via Duomo n.348
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/7/20, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n°7165/2019 del 5.11.2019, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della sua domanda, volta alla quantificazione delle retribuzioni dovute sulla base della decisione della Corte di appello di Napoli, aveva condannato la al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 10.233,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante a titolo di retribuzioni per i motivi esposti nel suo atto di gravame, chiedendone la riforma con la condanna della al pagamento della maggiore somma CP_1 rivendicata pari a euro 30.866,76.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del presente gravame considerato il periodo di sospensione dal 9 marzo all'11/5/2020 previsto dalla legge emergenziale (d.l. 18/2020 e 2020/23) in conseguenza dell'epidemia Covid.
Tanto premesso, il gravame proposto è solo in parte fondato ed in tali limiti va accolto.
Nella fattispecie concreta si controverte della corretta quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta all'odierno appellato dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n.5753/2011 (in copia in atti), passata in giudicato, che, nel confermare la domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato proposta dal lavoratore marittimo, condannava la al pagamento delle retribuzioni CP_1 maturate dal ricorrente dall' 1.5.2009 al 2/2/2010, oltre gli accessori di legge.
L'importo della retribuzione globale di fatto da prendere a riferimento per il calcolo del dovuto è stato individuato dal Monte in quello risultante dall'ultima busta paga di aprile 2009 ed è pari a euro 3.722,28.
Il Tribunale, come si legge in sentenza, ha però escluso dal calcolo una serie di voci (straordinario, indennità di navigazione, assegno nucleo familiare, indennità sostitutiva ore mancato riposo, etc. per le ragioni ivi indicate) arrivando a determinare la paga globale di fatto, sulla base delle previsioni del CCNL, nell'importo di euro 1.137,00, considerata la paga conglobata e gli scatti di anzianità.
Di tanto si duole l'impugnante, il quale ha focalizzato le sue censure, in particolare, sulle due voci del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di navigazione, sostenendo che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva allegato e chiesto di provare che lo straordinario era una voce fissa e constante della retribuzione;
stesso discorso valeva per l'indennità giornaliera di navigazione, sempre percepita a bordo, che, quindi, parimenti faceva parte della retribuzione globale.
La censura è fondata. In ordine alla questione controversa tra le parti, che è quella dell'importo della retribuzione globale di fatto cui va parametrata l'indennità risarcitoria spettante, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la stessa deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato e deve ricomprendere ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (cfr Cass. n.19956/2009; Cass. 29105/2019 e Cass. n. 27750/2020, Cassazione civile sez. lav., 30/12/2022, n.38172).
In conformità all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, quindi, nella retribuzione globale di fatto vanno incluse le voci retributive in esame, ossia lo straordinario e l'indennità di navigazione, che rappresentano, come si evince dalle buste paga in atti, indennità fisse e ricorrenti, che il marittimo avrebbe percepito se avesse lavorato.
In mancanza di specifiche censure in ordine alle altre voci escluse dal Tribunale per le ragioni che si leggono in sentenza le stesse non possono essere considerate ai fini del calcolo.
In conclusione, quindi, aggiungendo all'importo base indicato dal Tribunale, pari a euro 1.137,00 i compensi per lavoro straordinario e indennità di navigazione, quali indicati nella busta paga di aprile 2009, la somma spettante per le nove mensilità di riferimento è pari a euro 18.342.00 in luogo di quella minore di cui alla sentenza impugnata.
Non può tenersi conto delle argomentazioni della secondo CP_1 cui, nel calcolo delle retribuzioni, va considerato che, nel periodo dal 1° maggio 2009 al 2 febbraio 2010 (come indicato dalla Corte D'Appello), il ha lavorato per 111 giorni, per i quali è stato Pt_1 regolarmente retribuito, sicchè sarebbero da retribuire solo 161 giorni in cui non ha lavorato, in mancanza di appello incidentale.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la sentenza va parzialmente riformata, dovendosi disporre la condanna della al pagamento della maggiore somma sopra indicata, oltre CP_1 gli accessori di legge, mentre per il resto va confermata.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e delle ragioni della decisione, le spese di lite del presente grado si compensano per metà, mentre per l'altra parte sono a carico della società appellata nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina l'importo oggetto della statuizione di condanna in euro 18.342,00 in luogo del minore importo di euro 10.233,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Compensa per metà le spese del grado, con condanna della al CP_1 pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 1.400,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario D'Orazio.
Napoli 14/1/25
Il consigliere rel est. Il Presidente