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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3020/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ROSARIO BOCCIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO BAZZANI
RICORRENTE contro
(C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO COMAGGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accertato il diritto del sig. di ottenere il rimborso per le deduzioni di cui in Parte_1
premessa; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_1
liquidazione del danno subito dal sig. a seguito del furto eseguito da ignoti in data Pt_1
28.01.2015 per un valore, dichiarato dalla polizza di € 100.000,00 (centomila) o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Giudicante;
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
La parte resistente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale adito per i motivi tutti dedotti nel presente atto e di cui alle condizioni di polizza.
Dichiarare la prescrizione del diritto azionato.
Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per la sua indeterminatezza nella esposizione dei fatti, delle prove e degli articoli delle condizioni di polizza sulle quali il ricorrente fonda le proprie domande.
Nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata.
In via subordinata: sempre nel merito e salvo gravame, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, accertare l'entità dell'asserito danno e limitare l'eventuale indennizzo dello stesso a quanto effettivamente provato e dovuto, previo accertamento della condotta colposa del ricorrente ex art. 1227 c.c.
In ogni caso, accertare l'efficacia o meno del contratto assicurativo e se i fatti per cui è causa rientrino nelle condizioni di polizza e, conseguentemente, limitare la domanda svolta dall'attore
e l'eventuale indennizzo a quanto effettivamente provato e dovuto, fatti salvi i limiti inerenti al contratto, nessuno escluso, detratto l'importo di franchigia, compreso il massimale in applicazione delle condizioni di polizza tutte, nessuna esclusa.
In ogni caso, con vittoria di spese onorari oltre al rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 24.5.2021 , titolare della Parte_1
polizza 17.12.2014 n. 000390-12.3026, conviene in giudizio Controparte_1
chiedendone la condanna all'indennizzo dei danni conseguenti al furto nella sua abitazione
[...]
del 28.1.2015, furto di cui il Tribunale di Modena ha escluso la simulazione (art. 367 c.p.) assolvendo per non aver commesso il reato con sentenza 6.6.2019-21.8.2019. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la resistente eccepisce:
2 di 6 a. la carenza di giurisdizione e/o competenza ex artt. 21, 25-26 delle condizioni contrattuali;
b. la prescrizione del credito, tardivamente interrotta dalla messa in mora del 20.2.2018, consegnata il 5.3.2018;
c. il massimale.
Infine, contesta il furto e la refurtiva.
Disposto il passaggio al rito ordinario con ordinanza 14.1.2022, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione preliminare va disattesa, poiché gli artt. 25-26 delle condizioni contrattuali consentono alle parti di affidare la stima del danno ad un collegio di periti senza precludere l'azione giudiziaria (art. 25: «L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia ciascuna di esse ha facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti»; art. 26: «se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti»).
2.
Il furto sarebbe avvenuto il 28.1.2015. La denuncia all'assicuratore non è successiva al
4.2.2015, data in cui la resistente affida al perito fiduciario l'accertamento del danno (cfr. doc. 3 res., p. 1), conclusosi il 19.2.2015. La prima richiesta di pagamento (doc. 4 ric.), invece, è consegnata il 5.3.2018.
deduce in un primo momento l'applicabilità dell'art. 29473 c.c. sostenendo Parte_1
che l'esordio della prescrizione corrisponderebbe alla data di irrevocabilità della sentenza penale con cui è stato assolto, ma il rilievo va disatteso sotto un duplice profilo, poiché l'illecito penale che ha in thesi causato il danno è il furto del 28.1.2015, non la simulazione di reato del
29.1.2015. Inoltre, oggetto della domanda non è il credito risarcitorio nei confronti del ladro o del diverso responsabile del furto, coobbligato o non (art. 2947 c.c.), ma il credito indennitario nei confronti dell'assicuratrice (art. 2952 c.c.). Del pari, non rileva la previsione della perizia contrattuale (artt. 25-26), che sospenderebbe la prescrizione (art. 29524 c.c.) solo se fosse obbligatoria (cfr. CC VI-3 15.5.2020 n. 8973; in tema di clausola arbitrale CC III 13.3.2024 n.
6702, secondo cui un accertamento demandato ad arbitri dei profili fattuali dell'evento dannoso sospende la prescrizione fino alla sua conclusione, se il sinistro è stato ritualmente denunciato e se l'assicuratore non ha esplicitamente negato l'indennizzo).
3 di 6 È fondato, invece, il richiamo all'art. 30 delle condizioni contrattuali («se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di
Assicurazioni»), che prevede un pactum de non petendo compatibile con l'art. 2936 c.c. («È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione»), poiché incidente solo sull'azionabilità del diritto (cfr. CC III 12.4.2006 n. 8606; CC III 10.10.2008 n. 25014, secondo cui in tema di assicurazione contro gli infortuni, ove il pagamento dell'indennizzo al beneficiario implichi l'accertamento di fatti già all'esame del giudice penale, le parti possono procrastinare consensualmente l'esigibilità del credito assicurativo sino alla definizione del processo penale, con l'effetto di impedire interinalmente il corso della prescrizione).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione preliminare della resistente, messa in mora con la richiesta del 5.3.2018 (doc. 4 ric.) e, dopo la sentenza di assoluzione del 6.6.2019-21.8.2019 (doc.
4 ric.), con la consegna della domanda di mediazione presentata l'11.11.2020 (doc. 5 ric.) e, infine, con la notifica del ricorso in data 24.5.2021.
3.
Nel merito la domanda va disattesa, non essendo provati né l'avveramento del rischio, ossia il furto, né il danno che ne sarebbe derivato.
3.1.
A prescindere dall'opponibilità del giudicato penale (art. 6521 c.p.p.), l'assoluzione di dal delitto di simulazione di reato (art. 367 c.p.) esclude che la parte abbia Parte_1
inscenato il furto, ma non accerta che sia stato commesso.
Analogamente, la querela del 29.1.2015 (doc. 2 ric.) è un atto di parte e i fatti ivi indicati richiedono il filtro di un'istruttoria processuale, essendo le infruttuose indagini della polizia giudiziaria insufficienti a far presumere la veridicità di eventi mai accertati (cfr. CC I 7.9.1992 n.
10262; conf. CC III 10.2.2003 n. 1935, secondo cui l'impossibilità di individuare il responsabile di una rapina in sede penale non fa presumere la sottrazione della merce trasportata con minaccia e violenza qualificabile come caso fortuito).
Esclusa l'efficacia sintomatica dei superiori elementi, le plurime incongruenze sulla dinamica del furto eccepite della resistente e mai specificamente confutate dalla controparte, onerata della prova degli elementi costitutivi del suo asserito credito (ex multis CC III 9.11.2023 n. 31251), li privano persino di rilevanza indiziaria, essendo emerso che:
4 di 6 a. la manomissione di una cassaforte a muro con serratura a combinazione del modello in questione richiede un'azione su suoi centri di manipolazione (due meccanici e uno elettrico);
b. la placca digitale, pur se spostata, era integra e il danneggiamento delle sue componenti elettroniche implica necessariamente l'avvenuta apertura della cassaforte, ma questa non presentava segni di effrazione esterna (cfr. doc. 3, 10-11 res.: rapporti dello studio tecnico peritale Ges.Per. s.r.l.).
Pur trascurando, quindi, gli ulteriori profili sottolineati dall'assicuratrice, quali la denuncia di furto in epoca susseguente e prossima alla conclusione del contratto e il limitato valore degli arredi e corredi dell'abitazione, i dubbi sulla dinamica del sinistro ne inficiano l'accertamento.
Infine, ipotizzato il contrario, la carenza di prova della refurtiva preclude definitivamente l'accoglimento della domanda.
3.2.
La querela del 29.1.2015 (doc. 2 ric.) identifica l'asserita refurtiva in diciotto orologi di pregio, quattro gioelli in oro e denaro contante.
non indica né quando né dove avrebbe comprato i gioelli e gli orologi e non Parte_1
chiede di provarlo per testi. Dei primi, inoltre, omette persino di indicare un valore estimativo.
Non sono in atti né le copie dei certificati di autenticità degli orologi, i cui originali farebbero parte della refurtiva, né diversi documenti da cui evincere la loro disponibilità in capo all'assicurato, quali avrebbero potuto essere le ricevute di pagamento del corrispettivo delle compravendite, le ricevute di revisione periodica o fotografie che li ritraessero con sufficiente nitore, come gli originali delle riproduzioni degli orologi che assume di aver Parte_1
consegnato all'agente in sede di sottoscrizione del contratto e le cui copie, dimesse in atti dalla resistente (doc. 9 res.), sono del tutto inservibili, poiché sgranate e sfocate.
Infine, per «collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte in aumento» la parte ha accettato un massimale di soli € 1.000,00 (doc. 1 ric. e doc. 1 res., p. 3) e questa scelta, considerata la contiguità temporale che lega il perfezionamento del contratto al sinistro, rende del tutto inverosimile la prospettazione per cui custodiva nella cassaforte i beni indicati Parte_1
nella querela.
In definitiva, la radicale carenza di prova dei beni in thesi sottratti preclude l'accertamento non solo dell'an ma persino del quantum di un eventuale indennizzo, con conseguente rigetto della domanda.
4.
5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
1- rigetta la domanda;
2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie
[...]
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3020/2021 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ROSARIO BOCCIA e l'avv. Parte_1 C.F._1
FABIO BAZZANI
RICORRENTE contro
(C.F. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARCO COMAGGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Accertato il diritto del sig. di ottenere il rimborso per le deduzioni di cui in Parte_1
premessa; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_1
liquidazione del danno subito dal sig. a seguito del furto eseguito da ignoti in data Pt_1
28.01.2015 per un valore, dichiarato dalla polizza di € 100.000,00 (centomila) o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dal Giudicante;
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
La parte resistente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale adito per i motivi tutti dedotti nel presente atto e di cui alle condizioni di polizza.
Dichiarare la prescrizione del diritto azionato.
Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per la sua indeterminatezza nella esposizione dei fatti, delle prove e degli articoli delle condizioni di polizza sulle quali il ricorrente fonda le proprie domande.
Nel merito: respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata.
In via subordinata: sempre nel merito e salvo gravame, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, accertare l'entità dell'asserito danno e limitare l'eventuale indennizzo dello stesso a quanto effettivamente provato e dovuto, previo accertamento della condotta colposa del ricorrente ex art. 1227 c.c.
In ogni caso, accertare l'efficacia o meno del contratto assicurativo e se i fatti per cui è causa rientrino nelle condizioni di polizza e, conseguentemente, limitare la domanda svolta dall'attore
e l'eventuale indennizzo a quanto effettivamente provato e dovuto, fatti salvi i limiti inerenti al contratto, nessuno escluso, detratto l'importo di franchigia, compreso il massimale in applicazione delle condizioni di polizza tutte, nessuna esclusa.
In ogni caso, con vittoria di spese onorari oltre al rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 24.5.2021 , titolare della Parte_1
polizza 17.12.2014 n. 000390-12.3026, conviene in giudizio Controparte_1
chiedendone la condanna all'indennizzo dei danni conseguenti al furto nella sua abitazione
[...]
del 28.1.2015, furto di cui il Tribunale di Modena ha escluso la simulazione (art. 367 c.p.) assolvendo per non aver commesso il reato con sentenza 6.6.2019-21.8.2019. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la resistente eccepisce:
2 di 6 a. la carenza di giurisdizione e/o competenza ex artt. 21, 25-26 delle condizioni contrattuali;
b. la prescrizione del credito, tardivamente interrotta dalla messa in mora del 20.2.2018, consegnata il 5.3.2018;
c. il massimale.
Infine, contesta il furto e la refurtiva.
Disposto il passaggio al rito ordinario con ordinanza 14.1.2022, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è discussa e posta in decisione all'udienza del 18.3.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione preliminare va disattesa, poiché gli artt. 25-26 delle condizioni contrattuali consentono alle parti di affidare la stima del danno ad un collegio di periti senza precludere l'azione giudiziaria (art. 25: «L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia ciascuna di esse ha facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti»; art. 26: «se una delle parti lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti»).
2.
Il furto sarebbe avvenuto il 28.1.2015. La denuncia all'assicuratore non è successiva al
4.2.2015, data in cui la resistente affida al perito fiduciario l'accertamento del danno (cfr. doc. 3 res., p. 1), conclusosi il 19.2.2015. La prima richiesta di pagamento (doc. 4 ric.), invece, è consegnata il 5.3.2018.
deduce in un primo momento l'applicabilità dell'art. 29473 c.c. sostenendo Parte_1
che l'esordio della prescrizione corrisponderebbe alla data di irrevocabilità della sentenza penale con cui è stato assolto, ma il rilievo va disatteso sotto un duplice profilo, poiché l'illecito penale che ha in thesi causato il danno è il furto del 28.1.2015, non la simulazione di reato del
29.1.2015. Inoltre, oggetto della domanda non è il credito risarcitorio nei confronti del ladro o del diverso responsabile del furto, coobbligato o non (art. 2947 c.c.), ma il credito indennitario nei confronti dell'assicuratrice (art. 2952 c.c.). Del pari, non rileva la previsione della perizia contrattuale (artt. 25-26), che sospenderebbe la prescrizione (art. 29524 c.c.) solo se fosse obbligatoria (cfr. CC VI-3 15.5.2020 n. 8973; in tema di clausola arbitrale CC III 13.3.2024 n.
6702, secondo cui un accertamento demandato ad arbitri dei profili fattuali dell'evento dannoso sospende la prescrizione fino alla sua conclusione, se il sinistro è stato ritualmente denunciato e se l'assicuratore non ha esplicitamente negato l'indennizzo).
3 di 6 È fondato, invece, il richiamo all'art. 30 delle condizioni contrattuali («se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza prevista dalle condizioni generali di
Assicurazioni»), che prevede un pactum de non petendo compatibile con l'art. 2936 c.c. («È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione»), poiché incidente solo sull'azionabilità del diritto (cfr. CC III 12.4.2006 n. 8606; CC III 10.10.2008 n. 25014, secondo cui in tema di assicurazione contro gli infortuni, ove il pagamento dell'indennizzo al beneficiario implichi l'accertamento di fatti già all'esame del giudice penale, le parti possono procrastinare consensualmente l'esigibilità del credito assicurativo sino alla definizione del processo penale, con l'effetto di impedire interinalmente il corso della prescrizione).
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione preliminare della resistente, messa in mora con la richiesta del 5.3.2018 (doc. 4 ric.) e, dopo la sentenza di assoluzione del 6.6.2019-21.8.2019 (doc.
4 ric.), con la consegna della domanda di mediazione presentata l'11.11.2020 (doc. 5 ric.) e, infine, con la notifica del ricorso in data 24.5.2021.
3.
Nel merito la domanda va disattesa, non essendo provati né l'avveramento del rischio, ossia il furto, né il danno che ne sarebbe derivato.
3.1.
A prescindere dall'opponibilità del giudicato penale (art. 6521 c.p.p.), l'assoluzione di dal delitto di simulazione di reato (art. 367 c.p.) esclude che la parte abbia Parte_1
inscenato il furto, ma non accerta che sia stato commesso.
Analogamente, la querela del 29.1.2015 (doc. 2 ric.) è un atto di parte e i fatti ivi indicati richiedono il filtro di un'istruttoria processuale, essendo le infruttuose indagini della polizia giudiziaria insufficienti a far presumere la veridicità di eventi mai accertati (cfr. CC I 7.9.1992 n.
10262; conf. CC III 10.2.2003 n. 1935, secondo cui l'impossibilità di individuare il responsabile di una rapina in sede penale non fa presumere la sottrazione della merce trasportata con minaccia e violenza qualificabile come caso fortuito).
Esclusa l'efficacia sintomatica dei superiori elementi, le plurime incongruenze sulla dinamica del furto eccepite della resistente e mai specificamente confutate dalla controparte, onerata della prova degli elementi costitutivi del suo asserito credito (ex multis CC III 9.11.2023 n. 31251), li privano persino di rilevanza indiziaria, essendo emerso che:
4 di 6 a. la manomissione di una cassaforte a muro con serratura a combinazione del modello in questione richiede un'azione su suoi centri di manipolazione (due meccanici e uno elettrico);
b. la placca digitale, pur se spostata, era integra e il danneggiamento delle sue componenti elettroniche implica necessariamente l'avvenuta apertura della cassaforte, ma questa non presentava segni di effrazione esterna (cfr. doc. 3, 10-11 res.: rapporti dello studio tecnico peritale Ges.Per. s.r.l.).
Pur trascurando, quindi, gli ulteriori profili sottolineati dall'assicuratrice, quali la denuncia di furto in epoca susseguente e prossima alla conclusione del contratto e il limitato valore degli arredi e corredi dell'abitazione, i dubbi sulla dinamica del sinistro ne inficiano l'accertamento.
Infine, ipotizzato il contrario, la carenza di prova della refurtiva preclude definitivamente l'accoglimento della domanda.
3.2.
La querela del 29.1.2015 (doc. 2 ric.) identifica l'asserita refurtiva in diciotto orologi di pregio, quattro gioelli in oro e denaro contante.
non indica né quando né dove avrebbe comprato i gioelli e gli orologi e non Parte_1
chiede di provarlo per testi. Dei primi, inoltre, omette persino di indicare un valore estimativo.
Non sono in atti né le copie dei certificati di autenticità degli orologi, i cui originali farebbero parte della refurtiva, né diversi documenti da cui evincere la loro disponibilità in capo all'assicurato, quali avrebbero potuto essere le ricevute di pagamento del corrispettivo delle compravendite, le ricevute di revisione periodica o fotografie che li ritraessero con sufficiente nitore, come gli originali delle riproduzioni degli orologi che assume di aver Parte_1
consegnato all'agente in sede di sottoscrizione del contratto e le cui copie, dimesse in atti dalla resistente (doc. 9 res.), sono del tutto inservibili, poiché sgranate e sfocate.
Infine, per «collezioni, gioielli e preziosi, valori in cassaforte in aumento» la parte ha accettato un massimale di soli € 1.000,00 (doc. 1 ric. e doc. 1 res., p. 3) e questa scelta, considerata la contiguità temporale che lega il perfezionamento del contratto al sinistro, rende del tutto inverosimile la prospettazione per cui custodiva nella cassaforte i beni indicati Parte_1
nella querela.
In definitiva, la radicale carenza di prova dei beni in thesi sottratti preclude l'accertamento non solo dell'an ma persino del quantum di un eventuale indennizzo, con conseguente rigetto della domanda.
4.
5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_1
confronti di Controparte_1
1- rigetta la domanda;
2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie
[...]
(quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 4 aprile 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6