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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15286/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15286/2020 promossa da:
già (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARNALDI ANDREA
DAVIDE
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARUSO SANTA ELISABETTA
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento diritto credito
All'udienza del 5.12.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 12 La società in epigrafe, allegava di essere divenuta titolare, in virtù di contratti di cessione pro soluto,
dei seguenti diritto di credito: 1. € 64525,86 per sorte capitale, portati dalle fatture cedute da NE
Energia spa;
2. € 12.141,24 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 4. € 8.720,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle
218 fatture costituendi la sorte capitale;
5. € 4128,37 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta di cui al punto 1; 6. Interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note di debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione ex art. 1283 cc,
anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs n. 231/02; 7. € 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2
D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi delle CP_1
note di debito.
Precisava che le fatture per sorte capitale erano state emesse da NE Energia spa, a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica erogate in favore del ed erano state cedute ad essa CP_1
attrice mediante contratto di cessione di crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificato al convenuto e di aver diritto anche al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e delle altre somme elencate in precedenza.
pagina 2 di 12 Chiedeva, pertanto, condannarsi il al pagamento in proprio favore degli importi Controparte_1
di cui in narrativa ed in subordine, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, importo ex art. 6
comma 2 D.Lgs 231/02, importo dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di debito ed importo dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs 192/12; in via ulteriormente subordinata, per il caso di contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali del a CP_1
fondamento delle domande di pagamento, chiedeva accertarsi il proprio diritto e condannare il CP_1
al pagamento in proprio favore di ogni diversa somma dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.,
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il Comune di eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva CP_1
dell'attrice, evidenziando che la cessione delle fatture oggetto di domanda non era stata formalizzata nei modi previsti dalla legge (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata) né risultava ritualmente notificata, né era stata accettata;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che non era stato possibile liquidare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata da NE per mancanza di impegno di spesa e richiamando la normativa inerente i debiti fuori bilancio, ovvero i debiti contratti senza la preventiva e programmata copertura finanziaria, rispetto ai quali il fornitore e/o suo cessionario era tenuto ad azionare il credito nei confronti dei soggetti responsabili della mancata copertura finanziaria della spesa;
eccepiva la prescrizione biennale del diritto di credito, nonché
l'infondatezza della domanda inerente gli interessi di mora, richiamando le norme generali sulla contabilità pubblica circa il luogo di pagamento (uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla pagina 3 di 12 base di regolari mandati quietanzati dal creditore) ed evidenziando l'assenza di atti di costituzione in mora;
eccepiva l'infondatezza della domanda inerente gli interessi anatocistici, trattandosi di posta vietata ex art. 1283 cc e DM 3.8.2016 oltre che l'assenza di pattuizione scritta;
eccepiva l'infondatezza della richiesta di pagamento di € 8720,00 trattandosi di posta non applicabile al cessionario e per assenza di prova dei costi sostenuti;
eccepiva infine l'infondatezza della domanda ex art. 2041 cc per genericità ed assenza di prova del proprio impoverimento e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 , con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Valga anzitutto osservare che soltanto parte attrice ha depositato le memorie ex art. 183 VI comma n. 1,
2 e 3 cpc;
entrambe le parti hanno depositato le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter cpc e le comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc.
Procedendo dunque all'esame delle domande si osserva.
La domanda sottesa alla odierna controversia, è stata già oggetto di pronunzie da parte di questo
Tribunale, i cui precedenti per quanto d'interesse, ben possono essere richiamati ex art. 118 disp att cpc
( cfr Trib. Catania, V sezione civile dott. F. Cardile).
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia: l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini,
pagina 4 di 12 non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo;
nel caso che occupa, peraltro, l'Ente convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e l'inopponibilità nei propri confronti della cessione.
L'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è
soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D.
2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli
atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture
ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non
potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto
“in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
pagina 5 di 12 L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo
complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione"
della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o
fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della
cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire
con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le
risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione
del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso
non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la
fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per
procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti
indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti
residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di
appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti
completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è
necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1,
Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti pagina 6 di 12 ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Nel caso che occupa, - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici),
a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP
- viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006,
ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del
24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del
2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L.
2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di pagina 7 di 12 cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23
dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle
cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso che occupa, risulta documentalmente che la cessione sia avvenuta con contratto scritto autenticato da Notaio regolarmente notificato al Comune di ( cfr allegati alla memoria ex CP_1
art. 183 VI comma n. 1 cpc); nulla è stato poi allegato o chiesto di provare dall'Ente circa il fatto che il credito sia stato ceduto mentre il contratto era ancora in corso;
in ragione di tutto osservato, va ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice e l'opponibilità della cessione all'Ente locale convenuto.
Le domande attoree, tuttavia, non possono trovare accoglimento poiché non vi è prova della esistenza
Cont di un contratto scritto tra il Comune di e NE Energia, il cui credito – rappresentato dalle CP_1
fatture in atti – è stato ceduto all'odierna attrice, né risulta o è stato allegato che trattasi di rapporto costituito ex lege in virtù del regime di salvaguardia di cui al DL n. 73/2007 convertito in Legge n.
125/2007, che non prevede la sottoscrizione di un contratto. Tale carenza documentale, incide senz'altro sulla prospettazione attorea, né può essere superata dalla presenza delle fatture ( in cui pure risulta richiamato un codice contrattuale), poiché non consente alcuna verifica circa l'effettività
pagina 8 di 12 dell'impegno di spesa dell'Amministrazione e, in definitiva circa le caratteristiche delle rispettive obbligazioni.
In assenza totale di prova della esistenza di contratto scritto ovvero di altra documentazione attestante il relativo impegno di spesa, è inammissibile l'azione ex art. 2041 cc proposta nei confronti dell'Ente
locale; sul punto può essere richiamato quanto affermato da Cass. Civ. ordinanza n. 27814/2024 “ .. se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per quest'ultimo ex art. CP_1
2041 c.c., ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale. Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario,
fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione ed CP_1
iscrizione contabile (Cass., Sez. 1, 1 febbraio 2005, n. 1985). Da tali affermazioni si è quindi conseguenzialmente ritenuto che l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042
c.c.), non competeva in favore di chi poteva recuperare la subita diminuzione patrimoniale con l'azione prevista dall'art.23, c.3 del D.L.n.66/1989 dato che il corrispettivo della prestazione medesima è
reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (Cass. 24
settembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20
agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928; Cass., 2 gennaio 2014 n.1391). Principi
parimenti ribaditi da Cass. n.10640/2007. 9. Se, invece, v'è impegno di spesa da parte del che CP_1
poi non ha concluso il contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei confronti del ex art. CP_1
pagina 9 di 12 Pronunziando in fattispecie analoga di fornitura di energia elettrica, la Corte di Legittimità ha peraltro affermato : “ La previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e,
dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali,
qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato,
non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854). 3.2.
Ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura pagina 10 di 12 relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass.,
sez. 3, 31/05/2005, n. 11597). Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1,
09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs.
n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente,
ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
3.3. A
tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie,
non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale,
ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez.
1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)” ( cfr
Cass. Civ. sent. n. 17197/2024).
Concludendo, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto pagina 11 di 12 dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della causa rispetto allo scaglione considerato, del carattere seriale della controversia e della natura documentale dell'istruttoria,
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la società attrice in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del processo in favore del liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi oltre Controparte_1
Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2041 c.c.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15286/2020 promossa da:
già (C.F. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARNALDI ANDREA
DAVIDE
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARUSO SANTA ELISABETTA
CONVENUTO
OGGETTO: accertamento diritto credito
All'udienza del 5.12.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 12 La società in epigrafe, allegava di essere divenuta titolare, in virtù di contratti di cessione pro soluto,
dei seguenti diritto di credito: 1. € 64525,86 per sorte capitale, portati dalle fatture cedute da NE
Energia spa;
2. € 12.141,24 per interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale determinati ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 4. € 8.720,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle
218 fatture costituendi la sorte capitale;
5. € 4128,37 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1
insoluta di cui al punto 1; 6. Interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note di debito, scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione ex art. 1283 cc,
anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs n. 231/02; 7. € 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2
D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi delle CP_1
note di debito.
Precisava che le fatture per sorte capitale erano state emesse da NE Energia spa, a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica erogate in favore del ed erano state cedute ad essa CP_1
attrice mediante contratto di cessione di crediti redatto in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificato al convenuto e di aver diritto anche al pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e delle altre somme elencate in precedenza.
pagina 2 di 12 Chiedeva, pertanto, condannarsi il al pagamento in proprio favore degli importi Controparte_1
di cui in narrativa ed in subordine, accertarsi il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, importo ex art. 6
comma 2 D.Lgs 231/02, importo dovuto a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note di debito ed importo dovuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/02 come novellato dal D.Lgs 192/12; in via ulteriormente subordinata, per il caso di contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali del a CP_1
fondamento delle domande di pagamento, chiedeva accertarsi il proprio diritto e condannare il CP_1
al pagamento in proprio favore di ogni diversa somma dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.,
con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il Comune di eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva CP_1
dell'attrice, evidenziando che la cessione delle fatture oggetto di domanda non era stata formalizzata nei modi previsti dalla legge (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata) né risultava ritualmente notificata, né era stata accettata;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che non era stato possibile liquidare il corrispettivo dell'energia elettrica erogata da NE per mancanza di impegno di spesa e richiamando la normativa inerente i debiti fuori bilancio, ovvero i debiti contratti senza la preventiva e programmata copertura finanziaria, rispetto ai quali il fornitore e/o suo cessionario era tenuto ad azionare il credito nei confronti dei soggetti responsabili della mancata copertura finanziaria della spesa;
eccepiva la prescrizione biennale del diritto di credito, nonché
l'infondatezza della domanda inerente gli interessi di mora, richiamando le norme generali sulla contabilità pubblica circa il luogo di pagamento (uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla pagina 3 di 12 base di regolari mandati quietanzati dal creditore) ed evidenziando l'assenza di atti di costituzione in mora;
eccepiva l'infondatezza della domanda inerente gli interessi anatocistici, trattandosi di posta vietata ex art. 1283 cc e DM 3.8.2016 oltre che l'assenza di pattuizione scritta;
eccepiva l'infondatezza della richiesta di pagamento di € 8720,00 trattandosi di posta non applicabile al cessionario e per assenza di prova dei costi sostenuti;
eccepiva infine l'infondatezza della domanda ex art. 2041 cc per genericità ed assenza di prova del proprio impoverimento e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 , con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Valga anzitutto osservare che soltanto parte attrice ha depositato le memorie ex art. 183 VI comma n. 1,
2 e 3 cpc;
entrambe le parti hanno depositato le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter cpc e le comparse conclusionali e di replica ex art. 190 cpc.
Procedendo dunque all'esame delle domande si osserva.
La domanda sottesa alla odierna controversia, è stata già oggetto di pronunzie da parte di questo
Tribunale, i cui precedenti per quanto d'interesse, ben possono essere richiamati ex art. 118 disp att cpc
( cfr Trib. Catania, V sezione civile dott. F. Cardile).
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia: l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini,
pagina 4 di 12 non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo;
nel caso che occupa, peraltro, l'Ente convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e l'inopponibilità nei propri confronti della cessione.
L'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è
soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D.
2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli
atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie gli atti di cessione derivano da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture
ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non
potrà … convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto
“in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
pagina 5 di 12 L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo
complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione"
della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o
fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della
cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire
con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le
risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione
del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso
non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la
fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per
procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti
indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti
residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di
appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti
completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è
necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1,
Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti pagina 6 di 12 ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Nel caso che occupa, - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici),
a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP
- viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006,
ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del
24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del
2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L.
2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di pagina 7 di 12 cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23
dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle
cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Nel caso che occupa, risulta documentalmente che la cessione sia avvenuta con contratto scritto autenticato da Notaio regolarmente notificato al Comune di ( cfr allegati alla memoria ex CP_1
art. 183 VI comma n. 1 cpc); nulla è stato poi allegato o chiesto di provare dall'Ente circa il fatto che il credito sia stato ceduto mentre il contratto era ancora in corso;
in ragione di tutto osservato, va ritenuta la legittimazione attiva dell'attrice e l'opponibilità della cessione all'Ente locale convenuto.
Le domande attoree, tuttavia, non possono trovare accoglimento poiché non vi è prova della esistenza
Cont di un contratto scritto tra il Comune di e NE Energia, il cui credito – rappresentato dalle CP_1
fatture in atti – è stato ceduto all'odierna attrice, né risulta o è stato allegato che trattasi di rapporto costituito ex lege in virtù del regime di salvaguardia di cui al DL n. 73/2007 convertito in Legge n.
125/2007, che non prevede la sottoscrizione di un contratto. Tale carenza documentale, incide senz'altro sulla prospettazione attorea, né può essere superata dalla presenza delle fatture ( in cui pure risulta richiamato un codice contrattuale), poiché non consente alcuna verifica circa l'effettività
pagina 8 di 12 dell'impegno di spesa dell'Amministrazione e, in definitiva circa le caratteristiche delle rispettive obbligazioni.
In assenza totale di prova della esistenza di contratto scritto ovvero di altra documentazione attestante il relativo impegno di spesa, è inammissibile l'azione ex art. 2041 cc proposta nei confronti dell'Ente
locale; sul punto può essere richiamato quanto affermato da Cass. Civ. ordinanza n. 27814/2024 “ .. se non si rinviene alcun impegno di spesa per il non v'è responsabilità per quest'ultimo ex art. CP_1
2041 c.c., ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario comunale. Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario,
fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione ed CP_1
iscrizione contabile (Cass., Sez. 1, 1 febbraio 2005, n. 1985). Da tali affermazioni si è quindi conseguenzialmente ritenuto che l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042
c.c.), non competeva in favore di chi poteva recuperare la subita diminuzione patrimoniale con l'azione prevista dall'art.23, c.3 del D.L.n.66/1989 dato che il corrispettivo della prestazione medesima è
reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (Cass. 24
settembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20
agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928; Cass., 2 gennaio 2014 n.1391). Principi
parimenti ribaditi da Cass. n.10640/2007. 9. Se, invece, v'è impegno di spesa da parte del che CP_1
poi non ha concluso il contratto in forma scritta, l'azione va indirizzata nei confronti del ex art. CP_1
pagina 9 di 12 Pronunziando in fattispecie analoga di fornitura di energia elettrica, la Corte di Legittimità ha peraltro affermato : “ La previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e,
dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali,
qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato,
non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854). 3.2.
Ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura pagina 10 di 12 relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass.,
sez. 3, 31/05/2005, n. 11597). Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1,
09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs.
n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente,
ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
3.3. A
tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie,
non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale,
ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez.
1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640)” ( cfr
Cass. Civ. sent. n. 17197/2024).
Concludendo, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo a quanto previsto pagina 11 di 12 dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, tenuto conto dell'effettivo valore della causa rispetto allo scaglione considerato, del carattere seriale della controversia e della natura documentale dell'istruttoria,
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la società attrice in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese del processo in favore del liquidate in complessivi € 7052,00 per compensi oltre Controparte_1
Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
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2041 c.c.”.