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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 51373/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma, Via Vespasiano n. 48, presso lo studio degli Avv.ti Giuliano Frolloni e Agnese
Balducci Marco che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORE
E
e quest'ultimo quale erede di Controparte_1 Controparte_2
Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e precisamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46 e censita nel NCEU di Roma al foglio 791, p.lla 174, sub. 501, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del
pagina 1 di 4 suddetto bene immobile in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il sig. e la sig.ra Controparte_1 [...]
in qualità di eredi della sig.ra di veder accertato e dichiarato Per_1 Persona_2
l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46 e censita nel NCEU di Roma al foglio 791,
p.lla 174, sub. 501.
Ha esposto:
- di essere proprietario di un appartamento sito nell'edificio condominiale di Via
Ettore Rolli n. 46, Roma (atto di acquisto del 23.03.1983 a rogito del Notaio Per_3
Rep. N. 110966/18822);
[...]
- che fin dall'anno 1987 possiede uti dominus, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto la cantina posta al piano seminterrato del medesimo stabile;
- che a partire dall'anno 1993 ne corrisponde regolarmente gli oneri condominiali;
- che da ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la predetta cantina risulta ancora intestata alla sig.ra deceduta in Persona_2
Pomezia in data 11.3.1974 a cui sono subentrati, per successione ereditaria, i figli ed odierni convenuti;
- che l'attore ha promosso il prodromico procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione previa regolare convocazione dei Controparte_3 convenuti a mezzo raccomandata A/R il quale si è concluso negativamente per mancata partecipazione dei convenuti che, dunque, non hanno mostrato alcun interesse;
- che, pertanto, l'attore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di
[...]
quale erede di (deceduta in Pomezia in data 8.10.2008) CP_2 Persona_1 come appreso a seguito di notifica della dante causa, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la loro contumacia all'udienza del 28.6.2023. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e produzione documentale e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi all'odierno giudicante, subentrato nelle more, con ordinanza resa in data 29 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. pagina 2 di 4 ******************
La domanda di usucapione avanzata dall'attore, dai documenti allegati e dalla prova testimoniale espletata, può ritenersi fondata e va accolta.
Sussistono infatti tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cc, da parte dell'attore, della proprietà del bene immobile oggetto di causa.
In particolare, le prove testimoniali e i documenti acquisiti agli atti del processo dimostrano, in modo idoneo ed univoco, il pacifico ed ininterrotto possesso uti domini da oltre venti anni del locale cantina situato al piano seminterrato di Via Ettore Rolli n.
46 nello stesso stabile condominiale dove l'attore è proprietario di un appartamento.
L'istruttoria orale ha fornito significativa conferma dell'affermato possesso esclusivo e ultraventennale del detto bene immobile da parte dell'attore. I testi escussi, mostrando una chiara e sicura conoscenza dei luoghi, hanno tutti concordemente riferito che l'attore
è stato l'unico, negli anni, ad occuparsi del bene in questione, provvedendo con regolarità alla manutenzione ordinaria e straordinaria di suddetto locale;
hanno confermato che l'attore ha provveduto all'installazione di una porta munita di serratura e che lo stesso risulta essere l'unico soggetto in possesso della chiave di apertura. In particolare, la teste dopo aver indicato esattamente la collocazione della Testimone_1 cantina e dichiarato di abitare nello stesso palazzo di Via Ettore Rolli n. 46, Roma fin dal 1983, ha riferito che “La cantina che ho indicato appartenere al sig. è Parte_1 stata da questi occupata fin dal 1984 circa. Prendo visione delle fotografie in atti e riconosco la porta in legno e riconosco anche i vari barattoli e casse in quanto il sig.
teneva la porta quasi sempre aperta”. Tali circostanze hanno trovato Parte_1 conferma anche dalle dichiarazioni del teste , anch'egli abitante nel Testimone_2 medesimo edificio fin dal 1983, il quale ha riferito che “So che il sig. ha Parte_1 acquistato la cantina nell'anno 1984 poco dopo il nostro arrivo presso il Condominio. Io stesso, circa tre/quattro anni fa, ho aiutato il sig. a portare materiale Parte_1 dentro la cantina con cui ha costruito una scaffalatura” .Dalle suddette prove testimoniali emerge, in sostanza, che l'attore, già titolare di un'abitazione situata nello stesso stabile, ha posseduto la cantina esercitatovi attività corrispondenti al contenuto tipico del diritto dominicale con animus rem sibi habendi.
Tanto premesso, dalla complessiva istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova del pieno possesso del terreno per cui è causa, vale a dire che questo è stato esercitato corpore et animo, in maniera inequivoca e pubblica, poiché visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti - ciò che comporta l'esclusione della clandestinità dell'esercizio (cfr. Cass., 23.07.2013, n. 17881) - e si è protratto, in maniera ininterrotta, per un periodo superiore ai venti anni, dovendosi quindi ritenere pagina 3 di 4 realizzata la fattispecie acquisitiva della piena proprietà di detti bene immobile a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della causa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46
e censita nel NCEU di Roma al foglio 791, p.lla 174, sub. 501;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 51373/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma, Via Vespasiano n. 48, presso lo studio degli Avv.ti Giuliano Frolloni e Agnese
Balducci Marco che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORE
E
e quest'ultimo quale erede di Controparte_1 Controparte_2
Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e precisamente:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46 e censita nel NCEU di Roma al foglio 791, p.lla 174, sub. 501, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del
pagina 1 di 4 suddetto bene immobile in favore del medesimo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, il sig. e la sig.ra Controparte_1 [...]
in qualità di eredi della sig.ra di veder accertato e dichiarato Per_1 Persona_2
l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46 e censita nel NCEU di Roma al foglio 791,
p.lla 174, sub. 501.
Ha esposto:
- di essere proprietario di un appartamento sito nell'edificio condominiale di Via
Ettore Rolli n. 46, Roma (atto di acquisto del 23.03.1983 a rogito del Notaio Per_3
Rep. N. 110966/18822);
[...]
- che fin dall'anno 1987 possiede uti dominus, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto la cantina posta al piano seminterrato del medesimo stabile;
- che a partire dall'anno 1993 ne corrisponde regolarmente gli oneri condominiali;
- che da ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la predetta cantina risulta ancora intestata alla sig.ra deceduta in Persona_2
Pomezia in data 11.3.1974 a cui sono subentrati, per successione ereditaria, i figli ed odierni convenuti;
- che l'attore ha promosso il prodromico procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione previa regolare convocazione dei Controparte_3 convenuti a mezzo raccomandata A/R il quale si è concluso negativamente per mancata partecipazione dei convenuti che, dunque, non hanno mostrato alcun interesse;
- che, pertanto, l'attore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Disposta la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti di
[...]
quale erede di (deceduta in Pomezia in data 8.10.2008) CP_2 Persona_1 come appreso a seguito di notifica della dante causa, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la loro contumacia all'udienza del 28.6.2023. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e produzione documentale e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi all'odierno giudicante, subentrato nelle more, con ordinanza resa in data 29 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. pagina 2 di 4 ******************
La domanda di usucapione avanzata dall'attore, dai documenti allegati e dalla prova testimoniale espletata, può ritenersi fondata e va accolta.
Sussistono infatti tutti i requisiti previsti per l'acquisto a titolo originale ex art. 1158 cc, da parte dell'attore, della proprietà del bene immobile oggetto di causa.
In particolare, le prove testimoniali e i documenti acquisiti agli atti del processo dimostrano, in modo idoneo ed univoco, il pacifico ed ininterrotto possesso uti domini da oltre venti anni del locale cantina situato al piano seminterrato di Via Ettore Rolli n.
46 nello stesso stabile condominiale dove l'attore è proprietario di un appartamento.
L'istruttoria orale ha fornito significativa conferma dell'affermato possesso esclusivo e ultraventennale del detto bene immobile da parte dell'attore. I testi escussi, mostrando una chiara e sicura conoscenza dei luoghi, hanno tutti concordemente riferito che l'attore
è stato l'unico, negli anni, ad occuparsi del bene in questione, provvedendo con regolarità alla manutenzione ordinaria e straordinaria di suddetto locale;
hanno confermato che l'attore ha provveduto all'installazione di una porta munita di serratura e che lo stesso risulta essere l'unico soggetto in possesso della chiave di apertura. In particolare, la teste dopo aver indicato esattamente la collocazione della Testimone_1 cantina e dichiarato di abitare nello stesso palazzo di Via Ettore Rolli n. 46, Roma fin dal 1983, ha riferito che “La cantina che ho indicato appartenere al sig. è Parte_1 stata da questi occupata fin dal 1984 circa. Prendo visione delle fotografie in atti e riconosco la porta in legno e riconosco anche i vari barattoli e casse in quanto il sig.
teneva la porta quasi sempre aperta”. Tali circostanze hanno trovato Parte_1 conferma anche dalle dichiarazioni del teste , anch'egli abitante nel Testimone_2 medesimo edificio fin dal 1983, il quale ha riferito che “So che il sig. ha Parte_1 acquistato la cantina nell'anno 1984 poco dopo il nostro arrivo presso il Condominio. Io stesso, circa tre/quattro anni fa, ho aiutato il sig. a portare materiale Parte_1 dentro la cantina con cui ha costruito una scaffalatura” .Dalle suddette prove testimoniali emerge, in sostanza, che l'attore, già titolare di un'abitazione situata nello stesso stabile, ha posseduto la cantina esercitatovi attività corrispondenti al contenuto tipico del diritto dominicale con animus rem sibi habendi.
Tanto premesso, dalla complessiva istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova del pieno possesso del terreno per cui è causa, vale a dire che questo è stato esercitato corpore et animo, in maniera inequivoca e pubblica, poiché visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti - ciò che comporta l'esclusione della clandestinità dell'esercizio (cfr. Cass., 23.07.2013, n. 17881) - e si è protratto, in maniera ininterrotta, per un periodo superiore ai venti anni, dovendosi quindi ritenere pagina 3 di 4 realizzata la fattispecie acquisitiva della piena proprietà di detti bene immobile a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della causa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara proprietario Parte_1 per intervenuta usucapione della cantina ubicata in Roma alla Via Ettore Rolli n. 46
e censita nel NCEU di Roma al foglio 791, p.lla 174, sub. 501;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione del presente provvedimento.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 4 di 4