TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6509/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6509/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciccarelli (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 in Aversa (CE), alla Via San Girolamo n. 10, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gravante (c.f. ), presso il cui studio in C.F._4
Caserta (CE), alla Via Ferrarecce n. 148, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva :
1)Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al sig. ; Controparte_1 pagina 1 di 16 2) Affidare in modo condiviso i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto di visita al padre da regolarsi nei modi e nei termini che il Tribunale riterrà opportuno anche considerando gli allegati piani genitoriali. Stabilire che, per
l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti in modo separato la responsabilità genitoriale;
3) Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli minori, un assegno mensile di mantenimento di € 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, da corrispondersi a favore della madre;
il tutto con spese straordinarie al 50% come da vigente protocollo;
4) Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della moglie, un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento di € 600,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita.
Il procuratore di parte resistente chiedeva:
1. l'Assegno Unico sia percepito esclusivamente da;
2. siano confermati i Controparte_1 provvedimenti adottati con ordinanza del 6 febbraio 2024 relativamente alla collocazione dei figli presso il padre e al pagamento del contributo al mantenimento mensile dei figli;
3. l'affidamento esclusivo dei figli al padre;
4. dichiarare l'addebito della separazione in capo a;
5. Parte_1 inibire a la pubblicazione sui siti internet della società L'Inedito Letterario ovvero Parte_1 su altri siti, di qualsivoglia pubblicazione contenente le immagini dei figli;
6. condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente antistatario Parte_1
Il P.M. ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio - in regime di separazione dei beni - in Sant'Arpino in data 22.06.2007 con CP_1
, dalla cui unione erano nati due figli, (il 03.03.2008) e (il 08.05.2012); che la
[...] Per_1 Per_2 convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del resistente il quale aveva sottoposto la moglie a violenze psico-fisiche (fatti per cui pendeva procedimento penale per maltrattamenti in famiglia) culminate con l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale;
che la ricorrente era priva di occupazione e affetta da gravi patologie croniche con invalidità civile riconosciuta e doveva sostenere un canone di locazione di euro 500,00 mensili, mentre il resistente era titolare di un'avviata cartolibreria con elevate capacità reddituali ed in costanza di matrimonio aveva garantito alla famiglia un tenore di vita alto;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con pagina 2 di 16 addebito al resistente;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé; porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli per euro
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per sé per euro 600,00 mensili.
Si costituiva in data 05.10.2023 il resistente il quale contestava integralmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto formulando a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie deducendo che la crisi coniugale fosse da attribuire esclusivamente alla condotta della che si era allontanata volontariamente dalla casa coniugale portando con sé i Pt_1 figli;
che le accuse di violenza erano infondate e strumentali al giudizio;
che il suo reddito medio mensile era di circa euro 1.931,00 ed era gravato da numerose spese fisse;
che la svolgeva Pt_1 diverse attività lavorative in nero e le sue patologie non le impedivano di lavorare;
chiedeva pertanto dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé; in via subordinata, in caso di collocamento presso la madre, determinare il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli in euro 200,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentare il proprio diritto di visita;
con rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c, all'udienza del 10.11.2023 fissata per la comparizione personale delle parti il Giudice - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione - procedeva al libero interrogatorio dei coniugi. La ricorrente dichiarava di essere disoccupata e gravata da un canone di locazione di euro 500,00 mensili che pagava con l'aiuto dei familiari;
che era affetta da alcune patologie e che il marito, contrario alle cure, le aveva negato il sostegno economico e usato violenza nei suoi confronti, costringendola all'allontanamento. Il resistente dichiarava di percepire un reddito annuo di euro 22.000,00 dalla sua attività di cartoleria e di vivere nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori;
negava ogni violenza e ribadiva che la ricorrente svolgeva diverse attività lavorative in nero;
dichiarava di versare euro 400,00 mensili per i figli e che questi ultimi gli esprimevano la volontà di voler vivere con lui.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice delegato - con ordinanza resa nella medesima data - rendeva i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del un assegno CP_1 mensile di complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00 per i figli ed euro 200,00 per la moglie) oltre al
50% delle spese straordinarie;
con la medesima ordinanza disponeva l'audizione della minore Per_1
pagina 3 di 16 ammetteva parzialmente le prove testimoniali e l'interrogatorio formale della ricorrente e ordinava alla
Procura in sede la trasmissione degli atti penali ostensibili a carico del resistente.
In data 26.01.2024 si costituiva per la ricorrente l'Avv. Francesco Ciccarelli in sostituzione dell'Avv.
AR D'AR.
All'udienza del 06.02.2024 il Giudice procedeva all'ascolto della minore;
all'esito Persona_3 dell'audizione i difensori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e di CTU e in particolare il difensore del resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori con la collocazione dei figli presso il padre.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza del 10.11.2023 disponeva la collocazione prevalente di entrambi i figli presso il padre e regolamentava il diritto di visita della madre;
poneva a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con incarico di relazionare sull'ambiente familiare e sulla capacità genitoriale delle parti (relazioni depositate in data
05.04.2024 e 12.09.2024).
Alle udienze del 09.04.2024 e 13.09.2024 si procedeva all'espletamento delle prove orali ammesse.
In data 18.06.2024 perveniva decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli il quale dichiarava - stante la pendenza del presente giudizio - la propria incompetenza funzionale sul ricorso con cui aveva chiesto al predetto TM la verifica delle competenze genitoriali e la decadenza Parte_1 dalla responsabilità genitoriale di a tutela dei figli minori, disponendo la Controparte_1 trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13.09.2024 il Giudice disponeva che i Servizi Sociali competenti predisponessero un calendario di incontri tra la ed i figli minori in spazio neutro, Pt_1 con supporto psicologico;
suggeriva inoltre alle parti un percorso di mediazione familiare e di rafforzamento delle competenze genitoriali;
incaricava infine i medesimi SS a relazionare sull'andamento dei percorsi (cfr. relazioni depositate del 28.11.2024, 10.01.2025, 14.04.2025 e
24.04.2025).
Con ordinanza del 05.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza cartolare del 04.11.2025, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Depositate note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. pagina 4 di 16 Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere - secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto;
elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui - essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza - ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale, affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che venga prima accertata - in maniera rigorosa - la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., anche cosciente e volontario, e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito - il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta) - ma anche il nesso causale, ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez.
I, 1999, n 7566).
Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza. Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) pagina 5 di 16 dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione. «Non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità» (Cass. n. 13431/2008).
Tanto premesso, nel caso di specie i testi escussi non hanno consentito al Tribunale di accertare una condotta contraria ai doveri del matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi a danno dell'altro, collegata causalmente con la fine del vincolo coniugale.
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente - fondata sulle asserite violenze fisiche perpetrate dal resistente - la teste (sorella della ricorrente), escussa all'udienza del 09.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “Una sera mia sorella mi chiamò in seguito all'ennesimo litigio dicendomi che il marito le aveva dato uno schiaffo e lei non voleva ritornare a casa perché aveva paura. Io non ho assistito ad episodi di violenza ma ho solo visto che il marito le dava dei pizzicotti e la insultava continuamente anche quando erano piccoli perché lei era fidanzata con il da quando aveva 16 anni.” CP_1
Orbene, tale dichiarazione è basata principalmente su circostanze riferite “de relato”, ossia su eventi appresi dalla stessa parte ricorrente e non percepiti direttamente;
essa appare in ogni caso non circostanziata né collocata temporalmente in modo preciso e, in assenza di altri riscontri oggettivi, non
è sufficiente a dimostrare che tali condotte siano state la causa unica ed efficiente della crisi coniugale, specie in un contesto di elevata conflittualità endofamiliare. Né può assumere valenza decisiva, in questa sede, la pendenza del procedimento penale a carico del resistente in quanto in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di altri elementi probatori acquisiti nel presente giudizio civile che confermino la sussistenza e la gravità delle condotte maltrattanti quale causa esclusiva della rottura, non è possibile ritenere provato il nesso eziologico tra i fatti denunciati e la fine del matrimonio.
Parimenti infondata è la domanda di addebito avanzata dal resistente, fondata sull'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie. Sebbene l'allontanamento sia pacifico e non contestato, dall'istruttoria
è emerso che l'uscita di casa della è avvenuta in un contesto di accesa lite, culminata con Pt_1
l'intervento delle forze dell'ordine; dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale - riscontrate da quelle della teste - è emerso che l'allontanamento definitivo Testimone_1 della avvenne a seguito di un gravissimo litigio che vide l'intervento dei cognati e delle forze Pt_1 dell'ordine, le quali consigliarono alla donna di lasciare l'abitazione. Ha riferito infatti la ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2024: “Il 6 maggio 2023 sono stati i CC a consigliarmi di andarmene e prendere le prime cose che potevano servirmi” ed altresì la teste Tes_1 ha riferito nella corso della medesima udienza che: “Io c'ero la sera che sono venuti i CC in
[...]
pagina 6 di 16 quanto il marito era furioso e quindi i CC suggerirono a mia sorella di andare via di casa con i figli e quindi mia sorella è andata a casa di mamma e si è portata via il minimo indispensabile principalmente per i ragazzi. Infatti io so che lei non ha potuto portare via nulla di quanto era suo.”
L'allontanamento dunque - avvenuto su consiglio delle forze dell'ordine per sedare gli animi - si configura come una conseguenza della crisi già in atto e non come la sua causa scatenante, escludendo in radice la violazione dell'obbligo di coabitazione ed anzi dimostrando che, al momento del distacco, la comunione familiare era già irrimediabilmente compromessa. Allo stesso modo, con riguardo alle asserite condotte aggressive relative all'episodio del 17.04.2023 presso l'esercizio commerciale del resistente, sebbene i testi di parte resistente ( escusso all'udienza del 09.04.2024 e Testimone_2
escusso all'udienza del 13.09.2024) abbiano confermato che la in Testimone_3 Pt_1 quell'occasione ebbe una reazione scomposta, anche tale fatto appare come una manifestazione esasperata della crisi già in atto e non come la causa della rottura del vincolo.
Ne consegue il rigetto di entrambe le domande di addebito.
In merito al regime di affido dei figli minori e deve rilevarsi che, secondo la costante Per_1 Per_2 giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd.
“bigenitorialità”, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, pagina 7 di 16 risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Orbene, nel caso di specie, sebbene l'istruttoria - ed in particolare le relazioni dei Servizi Sociali - abbiano fatto emergere un quadro di profonda criticità nella relazione madre-figli, non sono emersi elementi tali da integrare una manifesta inidoneità genitoriale della che sola potrebbe Pt_1 giustificare una deroga al regime legale. Dalle relazioni sul percorso della di sostegno e Pt_1 potenziamento delle capacità genitoriali (cfr. relazioni SS di Aversa del 12.09.2024 e del 27.11.2024) è emerso come ella voglia “essere sostenuta a recuperare un dialogo affettivo-emotivo” e che “allo stato ella sta canalizzando tutte le proprie risorse concentrandosi sulla dimensione lavorativa e di ricostruzione di sé come punto di partenza imprescindibile per ristabilire una relazione nuova coi figli in una modalità che sente più in linea con la sua persona che aveva accantonato ai tempi del matrimonio nella routine che ha sentito stringente e soffocante del suo IO”. La più recente relazione psicologica (cfr. relaz. SS di Aversa del 17.04.2025), nel dare atto del malessere della ricorrente legato al distacco dai figli, ne attesta parimenti la disponibilità “allo scambio ed alla riflessione relativamente al proprio ruolo genitoriale” e che “allo stato ella sta provando a ricostruire un discorso di maggiore stabilità lavorativa a partire dalla frequentazione di un corso OSA regionale che le consenta di lavorare in casa-famiglia in qualità di operatore, provando anche a recuperare gli anni scolastici persi attraverso un corso di che le consenta di conseguire il diploma alberghiero. Senza dubbio questo rappresenta una costruzione che necessita di tempo, ma che si appoggia su una lettura adeguata del piano di realtà, consentendole una ripartenza più appropriata.”, concludendo nel senso che pur se
“allo stato emergono certamente ancora elementi di difficoltà significativi nell'interazione con i minori”, tuttavia “la presenza di una nuova condizione più stabile e serena, nonché il nuovo investimento nella costruzione di sé per garantire la realizzazione di basi sicure, le consentono una maggior fiducia nelle proprie risorse favorendo l'attivazione di buone possibilità in termini di capacità di accudimento e protezione dei minori”.
Va pertanto confermato il regime di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
Per quel che concerne la collocazione prevalente dei figli, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 06.02.2024 e, per l'effetto, disporre la collocazione dei minori presso il padre , in quanto tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria sono Controparte_1 convergenti nel ritenere tale soluzione come quella maggiormente rispondente, allo stato, all'interesse preminente dei minori. pagina 8 di 16 In primo luogo assume rilievo determinante la volontà espressa dalla minore Persona_3
(attualmente di anni 17), ascoltata all'udienza del 06.02.2024, la quale ha manifestato in modo chiaro e consapevole la ferma intenzione – sua e del fratello minore - di vivere con il padre, Per_2 descrivendo una situazione di disagio vissuta presso la madre, lamentando la costante assenza della
- assorbita dai propri impegni associativi – e il carico di responsabilità domestica e di cura Pt_1 verso il fratello minore che ne conseguiva. Nello specifico la minore affermava: “A volte mia madre che lavora per una associazione “no profit” , così mi viene detto, poiché passa molto tempo in questa associazione e per questo non c'è a casa anche nei week end di sua spettanza, io e mio fratello per no stare da soli le chiediamo di andare da papà Se mia madre è d'accordo ce lo consente e ci viene a prendere papà ma se lei non è d'accordo rimaniamo a casa da soli Questo sia il fine settimana ma anche durante la settimana Lei prepara qualcosa da mangiare per mio fratello e poi esce e ritorna tardi verso le ore 21,00. Io preparo il pasto per me da sola Io è come se vivessi da sola Io mi occupo di sistemare la mia cameretta Io quanto a volte torno a casa più tardi verso le ore 18,00 da scuola ( per le attività necessarie per raccogliere crediti ) trovo ancora il letto non fatto ed il bagno come se non fosse stato pulito e quindi io penso che mia madre lo abbia lasciato così per farlo fare a me.” La minore quindi concludeva: “Io e mio fratello preferiamo stare a casa con mio padre e vedere mia madre saltuariamente . […] Mio padre a casa sua avrebbe la possibilità di avere una stanza per noi . Mi sentirei più tranquilla Io parlo anche per mio fratello perché pensiamo che l'unico ad essere rimasto un genitore è mio padre Io voglio bene a mamma ma in realtà alla mia mamma di prima “.
Orbene, questa sofferta - ma netta - presa di posizione della minore ha trovato pieno riscontro nelle successive relazioni dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dei SS di NA di Aversa del 05.04.2024 emerge come anche il minore Per_2 ha dichiarato “di sentirsi più sereno e tranquillo da quando è ritornato col padre”; allo stesso modo la relazione dei SS di NA - del 27.03.2024, riportando il colloquio con il minore CP_2
con la psicologa evidenziava che il ragazzo“con molta difficoltà trascorre i fine settimana Per_2 con la madre, preferirebbe non andare da lei. Dice che stare lì è un “incubo” e il suo malessere emotivo si manifesta con un disagio fisico, dice che lì ha perennemente mal di testa e che fino a poco tempo fa, quando viveva con la madre, la scuola era il suo posto sicuro, il posto in cui poteva sentirsi tranquillo, mentre adesso che sta dal padre non sta meglio, ma “meglissimo””.
Le relazioni successive dei SS di NA (cfr. relaz. del 28.11.2024) hanno ulteriormente confermato il profondo e radicato malessere dei figli che agli operatori ribadivano “di voler interrompere qualsiasi tipo di rapporto con la madre, affermando di stare bene senza di lei” ed pagina 9 di 16 esplicitando “in maniera chiara il loro senso di “abbandono” ritenendo di non sentirsi minimamente compresi, né accolti come figli”.
Infine la relazione successiva del Centro per la Famiglia "Rinascita" dell'11.04.2025 ha riferito che i ragazzi hanno esplicitamente chiesto di non voler partecipare agli incontri con la madre che provocavano in loro sofferenza e disagio emotivo e dunque le figure professionali hanno ritenuto opportuno sospendere temporaneamente gli incontri congiunti e organizzare sessioni individuali con i minori, che hanno confermato la loro difficoltà a relazionarsi con la madre, “mostrando una chiusura netta rispetto alla possibilità di una ripresa del rapporto”.
A fronte di tale disagio manifestato dai minori nel rapporto con la madre, le medesime relazioni hanno invece descritto l'ambiente paterno come idoneo. La relazione dei Servizi Sociali di NA del
05.04.2024) ha definito il “un papà premuroso e molto attento alle esigenze dei minori. CP_1 Per_1
e sono ben seguiti e vivono in un' ambiente sereno e favorevole per il loro sviluppo psico- Per_2 fisico"; così come la relazione del 27.03.2024 ha riferito che il “mostra una CP_2 CP_1 buona cognizione dei compiti e delle funzione del ruolo genitoriale, sia sul piano affettivo emotivo che pratico concreto”.
Per le ragioni sopra esposte va pertanto confermata la collocazione prevalente dei minori presso il padre.
Sul diritto di visita della madre il Collegio deve prendere atto dell'esito negativo degli incontri protetti in spazio neutro disposti con l'ordinanza del 13.09.2024, esito attestato da ultimo dalla relazione dei
Servizi Sociali di NA di Aversa del 14.04.2025 la quale (cfr. allegato aggiornamento del Centro per la Famiglia "Rinascita"), come detto, ha descritto incontri caratterizzati da forte resistenza, grande conflittualità e totale mancanza di comunicazione. In particolare, i minori hanno manifestato un netto rifiuto al riavvicinamento, culminato in un episodio di grave crisi emotiva della minore la quale Per_1
“ha iniziato ad agitarsi, piangere e ha dichiarato esplicitamente di non voler più partecipare agli incontri, riferendo che tali momenti le provocano sofferenza e disagio emotivo”, e analogamente il figlio ha espresso la volontà di non voler proseguire. Per_2
Tale situazione di forte stress ha indotto gli stessi operatori a sospendere gli incontri congiunti da gennaio 2025 per preservare il benessere psicofisico dei ragazzi.
Ritenuto, pertanto, che la prosecuzione degli incontri risulterebbe, allo stato, pregiudizievole per l'equilibrio dei minori, il Tribunale, nel preminente interesse di questi ultimi e al fine di non infliggere loro sofferenze derivanti da un contatto percepito come imposto e doloroso, dispone la sospensione degli incontri tra la madre e i figli. Tale sospensione non deve intendersi come una statuizione definitiva, ma come una presa d'atto dell'impossibilità attuale;
orbene il recupero del rapporto, come pagina 10 di 16 indicato dai SS, non può che passare attraverso un percorso di elaborazione individuale, e pertanto a tal fine si dispone la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, già in atto presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. Si suggerisce, altresì, in conformità con le Cont valutazioni dei SS, un percorso di sostegno psicologico individuale presso l' territorialmente competente per i minori e al fine di aiutarli nell'elaborazione del conflitto, della rabbia Per_1 Per_2
e del disagio manifestato nei confronti della figura materna.
Alla luce delle risultante istruttorie espletate va rigettata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente formulata dalla ricorrente con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Napoli
(il quale ha trasmesso a questo Tribunale ordinanza di incompetenza del 14.06.2024) in quanto tale richiesta – peraltro non specificamente reiterata nel giudizio de quo né coltivata dal PM – risulta nel merito in ogni caso infondata alla luce dell'istruttoria espletata in quanto, come già detto, dalle relazioni dei SS non sono emerse criticità o condotte pregiudizievoli del padre tali da giustificare l'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.
Vanno altresì rigettate le richieste di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulate da entrambe le parti in quanto l'espletamento di ulteriori indagini peritali risulterebbe meramente dilatoria senza aggiungere elementi di valutazione ulteriori o diversi rispetto a quelli, già sufficienti ed esaustivi, forniti dai Servizi
Sociali che hanno seguito il nucleo familiare per un lungo arco temporale. Il Tribunale, infatti, ha già acquisito un quadro completo della dinamica familiare e della condizione psicologica dei minori con le relazioni depositate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, redatte all'esito di un monitoraggio protrattosi per mesi, di colloqui individuali con entrambi i genitori e con i minori, nonché di incontri protetti, che hanno già approfonditamente indagato sia le competenze genitoriali che l'origine del disagio dei figli. In particolare, alla luce delle risultanze dei SS, va disattesa la tesi della ricorrente circa un presunto condizionamento da parte del padre in quanto dalle relazioni emerge, al contrario, un atteggiamento del collaborativo e volto a favorire il rapporto dei figli con la madre (cfr. CP_1 relazioni del 27.03.2024, relazione di aggiornamento del 25.11.2024 nonché relazione dell'11.04.2025).
Il rifiuto dei minori, pertanto, non appare etero-indotto, ma scaturisce - come chiarito dagli operatori - da un vissuto autentico di sofferenza e di delusione motivata dal senso di “abbandono” percepito dai minori.
Venendo alle statuizioni di contenuto economico, va preliminarmente ricostruita la situazione patrimoniale delle parti. Dall'istruttoria è emerso che il resistente è titolare di un'impresa individuale
(cartolibreria “Edicoles di Pugliese Vincenzo”, cfr. visura in atti), gode dell'uso della casa coniugale in comodato gratuito e il suo reddito medio è di circa euro 1.900,00 mensili (come dichiarato in comparsa di costituzione;
cfr. altresì dichiarazioni dei redditi in atti). La ricorrente, invece, ha lasciato l'abitazione pagina 11 di 16 in locazione ed è tornata a vivere presso la famiglia d'origine (cfr. Relazione dei Servizi Sociali di
Aversa prot. n. 0025743 del 24.04.2025); ha documentate e gravi patologie (tra cui fibromialgia, cfr. documentazione medica), per le quali risulta invalida al 35% (v. verbale INPS), che ne riducono la piena capacità lavorativa. Allo stesso tempo, l'istruttoria ha dimostrato che la non è comunque Pt_1 totalmente priva di potenzialità in quanto pur non avendo un'occupazione stabile, svolge lavori saltuari come collaboratrice domestica (v. relazione dei Servizi Sociali di Aversa prot. n. 0046861 del
12.09.2024) e sta frequentando un corso OSA per reinserirsi nel mondo del lavoro (v. Relazione UOMI prot. n. 0101938 del 17.04.2025); sul punto, rileva altresì quanto dichiarato della stessa ricorrente che, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2024, ha affermato: “Ho seguito un corso da fiorista un anno fa e mi sono diplomata”; i testi e escussi alla Testimone_2 Testimone_3 medesima udienza hanno riferito che la ha lavorato in passato come fiorista, barista e wedding Pt_1 planner, sebbene la stessa sostenga di aver invece svolto tali attività a titolo gratuito o volontario.
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con il padre e, dunque, della partecipazione diretta dello stesso al loro mantenimento quotidiano, il Tribunale è chiamato innanzitutto a determinare la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. A tale riguardo, relativamente all'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti dei figli minori, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147,
148 e soprattutto 160 c.c., norma quest'ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
Ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti dei figli minori, ai fini di stabilire il quantum va tenuto conto altresì dell'età dei minori (nel caso di specie di anni 17 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass. ordinanza pagina 12 di 16 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass. sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo rideterminare, a carico della ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00
(euro 150,00 per ciascun figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta al resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L'assegno unico universale per i figli va disposto al 100% a favore del resistente come affermato dalla
Ordinanza della Corte di Cassazione 22.02.2025 n. 4672/25, che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione - che si ritiene di condividere - l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la pagina 13 di 16 precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dall'istruttoria è emerso uno squilibrio economico tra il resistente e la ricorrente, la quale peraltro ha altresì prestato per anni attività lavorativa nell'impresa del marito a titolo gratuito sacrificando in tal modo la costruzione di una propria autonomia professionale e previdenziale in funzione delle esigenze familiari (depone in tal senso la dichiarazione della teste la quale, all'udienza del 09.04.2024, ha confermato Testimone_1 che "mia sorella lavorava senza retribuzione" e che "ha sempre aiutato il marito nella sua attività presso la cartolibreria"; circostanza che trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale, ove ha affermato: "Ho lavorato per 14 anni per la famiglia di dilettandomi con piacere alle attività grafiche che svolgevo come passione e Controparte_1 richiestemi dalla famiglia a titolo gratuito.”).
Dunque il Tribunale – tenuto conto della significativa disparità economica, dell'assenza di redditi stabili della ricorrente (che pure si sta attivando con corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro), della durata del matrimonio e dell'apporto fornito dalla stessa al ménage familiare – ritiene equo confermare la corresponsione a carico di di un assegno per il mantenimento Controparte_1 della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, già fissata in sede provvisoria con l'ordinanza del
10.11.2023, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per quel che concerne la pubblicazione delle immagini dei figli, il Collegio ritiene di dover richiamare la ricorrente al rigoroso rispetto della riservatezza dei minori e ad astenersi da ogni condotta potenzialmente pregiudizievole per gli stessi;
pertanto, ammonisce ai sensi dell'art. Parte_1
473 bis 39 c.p.c., ad astenersi da ogni condotta pregiudizievole nei confronti della prole.
pagina 14 di 16 Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
04.09.1979;
− rigetta le reciproche domande di addebito;
− dispone l'affido condiviso dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_3
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione Testimone_2 prevalente presso il padre;
− dispone la sospensione allo stato degli incontri tra la madre e i figli minori;
− suggerisce la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e Cont l'avvio di un percorso psicologico individuale per i minori presso l territorialmente competente, demandando ai Servizi Sociali gestione e monitoraggio di detti percorsi;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (euro
150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa sottoscritto da questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.19;
− dispone che l'Assegno Unico per i figli minori sia percepito al 100% dal resistente, genitore collocatario;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
− ammonisce ai sensi dell'art. 4073 bis 39 c.p.c., ad astenersi da ogni condotta Parte_1 pregiudizievole nei confronti della prole, con particolare riferimento al divieto di pubblicazione di immagini dei minori in assenza del consenso dell'altro genitore;
− rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente;
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
pagina 15 di 16 − ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Arpino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte I, Anno 2007).
Così deciso in Aversa il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6509/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ciccarelli (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 in Aversa (CE), alla Via San Girolamo n. 10, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Gravante (c.f. ), presso il cui studio in C.F._4
Caserta (CE), alla Via Ferrarecce n. 148, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva :
1)Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al sig. ; Controparte_1 pagina 1 di 16 2) Affidare in modo condiviso i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto di visita al padre da regolarsi nei modi e nei termini che il Tribunale riterrà opportuno anche considerando gli allegati piani genitoriali. Stabilire che, per
l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti in modo separato la responsabilità genitoriale;
3) Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento di Controparte_1 entrambi i figli minori, un assegno mensile di mantenimento di € 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, da corrispondersi a favore della madre;
il tutto con spese straordinarie al 50% come da vigente protocollo;
4) Porre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della moglie, un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento di € 600,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita.
Il procuratore di parte resistente chiedeva:
1. l'Assegno Unico sia percepito esclusivamente da;
2. siano confermati i Controparte_1 provvedimenti adottati con ordinanza del 6 febbraio 2024 relativamente alla collocazione dei figli presso il padre e al pagamento del contributo al mantenimento mensile dei figli;
3. l'affidamento esclusivo dei figli al padre;
4. dichiarare l'addebito della separazione in capo a;
5. Parte_1 inibire a la pubblicazione sui siti internet della società L'Inedito Letterario ovvero Parte_1 su altri siti, di qualsivoglia pubblicazione contenente le immagini dei figli;
6. condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente antistatario Parte_1
Il P.M. ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio - in regime di separazione dei beni - in Sant'Arpino in data 22.06.2007 con CP_1
, dalla cui unione erano nati due figli, (il 03.03.2008) e (il 08.05.2012); che la
[...] Per_1 Per_2 convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del resistente il quale aveva sottoposto la moglie a violenze psico-fisiche (fatti per cui pendeva procedimento penale per maltrattamenti in famiglia) culminate con l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale;
che la ricorrente era priva di occupazione e affetta da gravi patologie croniche con invalidità civile riconosciuta e doveva sostenere un canone di locazione di euro 500,00 mensili, mentre il resistente era titolare di un'avviata cartolibreria con elevate capacità reddituali ed in costanza di matrimonio aveva garantito alla famiglia un tenore di vita alto;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con pagina 2 di 16 addebito al resistente;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé; porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli per euro
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per sé per euro 600,00 mensili.
Si costituiva in data 05.10.2023 il resistente il quale contestava integralmente tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto formulando a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie deducendo che la crisi coniugale fosse da attribuire esclusivamente alla condotta della che si era allontanata volontariamente dalla casa coniugale portando con sé i Pt_1 figli;
che le accuse di violenza erano infondate e strumentali al giudizio;
che il suo reddito medio mensile era di circa euro 1.931,00 ed era gravato da numerose spese fisse;
che la svolgeva Pt_1 diverse attività lavorative in nero e le sue patologie non le impedivano di lavorare;
chiedeva pertanto dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé; in via subordinata, in caso di collocamento presso la madre, determinare il contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli in euro 200,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentare il proprio diritto di visita;
con rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c, all'udienza del 10.11.2023 fissata per la comparizione personale delle parti il Giudice - esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione - procedeva al libero interrogatorio dei coniugi. La ricorrente dichiarava di essere disoccupata e gravata da un canone di locazione di euro 500,00 mensili che pagava con l'aiuto dei familiari;
che era affetta da alcune patologie e che il marito, contrario alle cure, le aveva negato il sostegno economico e usato violenza nei suoi confronti, costringendola all'allontanamento. Il resistente dichiarava di percepire un reddito annuo di euro 22.000,00 dalla sua attività di cartoleria e di vivere nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori;
negava ogni violenza e ribadiva che la ricorrente svolgeva diverse attività lavorative in nero;
dichiarava di versare euro 400,00 mensili per i figli e che questi ultimi gli esprimevano la volontà di voler vivere con lui.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice delegato - con ordinanza resa nella medesima data - rendeva i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso dei minori e con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre;
poneva a carico del un assegno CP_1 mensile di complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00 per i figli ed euro 200,00 per la moglie) oltre al
50% delle spese straordinarie;
con la medesima ordinanza disponeva l'audizione della minore Per_1
pagina 3 di 16 ammetteva parzialmente le prove testimoniali e l'interrogatorio formale della ricorrente e ordinava alla
Procura in sede la trasmissione degli atti penali ostensibili a carico del resistente.
In data 26.01.2024 si costituiva per la ricorrente l'Avv. Francesco Ciccarelli in sostituzione dell'Avv.
AR D'AR.
All'udienza del 06.02.2024 il Giudice procedeva all'ascolto della minore;
all'esito Persona_3 dell'audizione i difensori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e di CTU e in particolare il difensore del resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori con la collocazione dei figli presso il padre.
A scioglimento della riserva assunta il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza del 10.11.2023 disponeva la collocazione prevalente di entrambi i figli presso il padre e regolamentava il diritto di visita della madre;
poneva a carico della ricorrente un contributo al mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva altresì il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con incarico di relazionare sull'ambiente familiare e sulla capacità genitoriale delle parti (relazioni depositate in data
05.04.2024 e 12.09.2024).
Alle udienze del 09.04.2024 e 13.09.2024 si procedeva all'espletamento delle prove orali ammesse.
In data 18.06.2024 perveniva decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli il quale dichiarava - stante la pendenza del presente giudizio - la propria incompetenza funzionale sul ricorso con cui aveva chiesto al predetto TM la verifica delle competenze genitoriali e la decadenza Parte_1 dalla responsabilità genitoriale di a tutela dei figli minori, disponendo la Controparte_1 trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 13.09.2024 il Giudice disponeva che i Servizi Sociali competenti predisponessero un calendario di incontri tra la ed i figli minori in spazio neutro, Pt_1 con supporto psicologico;
suggeriva inoltre alle parti un percorso di mediazione familiare e di rafforzamento delle competenze genitoriali;
incaricava infine i medesimi SS a relazionare sull'andamento dei percorsi (cfr. relazioni depositate del 28.11.2024, 10.01.2025, 14.04.2025 e
24.04.2025).
Con ordinanza del 05.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza cartolare del 04.11.2025, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Depositate note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. pagina 4 di 16 Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere - secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto;
elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui - essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza - ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito, il Tribunale condivide l'ormai consolidato principio secondo il quale, affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che venga prima accertata - in maniera rigorosa - la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il comportamento legittimante l'addebito deve essere, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., anche cosciente e volontario, e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale. Va, dunque fornita, la piena prova non solo dei tre elementi fondanti l'illecito - il fatto (la condotta contraria ai doveri del matrimonio), l'evento (l'irreversibile crisi familiare) e l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà della condotta) - ma anche il nesso causale, ovvero il collegamento teleologico tra il fatto e l'evento. «Ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez.
I, 1999, n 7566).
Pertanto, è irrilevante ai fini dell'addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza. Tale configurazione impone alla parte richiedente l'addebito l'onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) pagina 5 di 16 dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza fino a determinare la separazione. «Non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità» (Cass. n. 13431/2008).
Tanto premesso, nel caso di specie i testi escussi non hanno consentito al Tribunale di accertare una condotta contraria ai doveri del matrimonio, posta in essere da uno dei coniugi a danno dell'altro, collegata causalmente con la fine del vincolo coniugale.
Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente - fondata sulle asserite violenze fisiche perpetrate dal resistente - la teste (sorella della ricorrente), escussa all'udienza del 09.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “Una sera mia sorella mi chiamò in seguito all'ennesimo litigio dicendomi che il marito le aveva dato uno schiaffo e lei non voleva ritornare a casa perché aveva paura. Io non ho assistito ad episodi di violenza ma ho solo visto che il marito le dava dei pizzicotti e la insultava continuamente anche quando erano piccoli perché lei era fidanzata con il da quando aveva 16 anni.” CP_1
Orbene, tale dichiarazione è basata principalmente su circostanze riferite “de relato”, ossia su eventi appresi dalla stessa parte ricorrente e non percepiti direttamente;
essa appare in ogni caso non circostanziata né collocata temporalmente in modo preciso e, in assenza di altri riscontri oggettivi, non
è sufficiente a dimostrare che tali condotte siano state la causa unica ed efficiente della crisi coniugale, specie in un contesto di elevata conflittualità endofamiliare. Né può assumere valenza decisiva, in questa sede, la pendenza del procedimento penale a carico del resistente in quanto in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di altri elementi probatori acquisiti nel presente giudizio civile che confermino la sussistenza e la gravità delle condotte maltrattanti quale causa esclusiva della rottura, non è possibile ritenere provato il nesso eziologico tra i fatti denunciati e la fine del matrimonio.
Parimenti infondata è la domanda di addebito avanzata dal resistente, fondata sull'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie. Sebbene l'allontanamento sia pacifico e non contestato, dall'istruttoria
è emerso che l'uscita di casa della è avvenuta in un contesto di accesa lite, culminata con Pt_1
l'intervento delle forze dell'ordine; dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale - riscontrate da quelle della teste - è emerso che l'allontanamento definitivo Testimone_1 della avvenne a seguito di un gravissimo litigio che vide l'intervento dei cognati e delle forze Pt_1 dell'ordine, le quali consigliarono alla donna di lasciare l'abitazione. Ha riferito infatti la ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2024: “Il 6 maggio 2023 sono stati i CC a consigliarmi di andarmene e prendere le prime cose che potevano servirmi” ed altresì la teste Tes_1 ha riferito nella corso della medesima udienza che: “Io c'ero la sera che sono venuti i CC in
[...]
pagina 6 di 16 quanto il marito era furioso e quindi i CC suggerirono a mia sorella di andare via di casa con i figli e quindi mia sorella è andata a casa di mamma e si è portata via il minimo indispensabile principalmente per i ragazzi. Infatti io so che lei non ha potuto portare via nulla di quanto era suo.”
L'allontanamento dunque - avvenuto su consiglio delle forze dell'ordine per sedare gli animi - si configura come una conseguenza della crisi già in atto e non come la sua causa scatenante, escludendo in radice la violazione dell'obbligo di coabitazione ed anzi dimostrando che, al momento del distacco, la comunione familiare era già irrimediabilmente compromessa. Allo stesso modo, con riguardo alle asserite condotte aggressive relative all'episodio del 17.04.2023 presso l'esercizio commerciale del resistente, sebbene i testi di parte resistente ( escusso all'udienza del 09.04.2024 e Testimone_2
escusso all'udienza del 13.09.2024) abbiano confermato che la in Testimone_3 Pt_1 quell'occasione ebbe una reazione scomposta, anche tale fatto appare come una manifestazione esasperata della crisi già in atto e non come la causa della rottura del vincolo.
Ne consegue il rigetto di entrambe le domande di addebito.
In merito al regime di affido dei figli minori e deve rilevarsi che, secondo la costante Per_1 Per_2 giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd.
“bigenitorialità”, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, pagina 7 di 16 risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass. sez. I sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Orbene, nel caso di specie, sebbene l'istruttoria - ed in particolare le relazioni dei Servizi Sociali - abbiano fatto emergere un quadro di profonda criticità nella relazione madre-figli, non sono emersi elementi tali da integrare una manifesta inidoneità genitoriale della che sola potrebbe Pt_1 giustificare una deroga al regime legale. Dalle relazioni sul percorso della di sostegno e Pt_1 potenziamento delle capacità genitoriali (cfr. relazioni SS di Aversa del 12.09.2024 e del 27.11.2024) è emerso come ella voglia “essere sostenuta a recuperare un dialogo affettivo-emotivo” e che “allo stato ella sta canalizzando tutte le proprie risorse concentrandosi sulla dimensione lavorativa e di ricostruzione di sé come punto di partenza imprescindibile per ristabilire una relazione nuova coi figli in una modalità che sente più in linea con la sua persona che aveva accantonato ai tempi del matrimonio nella routine che ha sentito stringente e soffocante del suo IO”. La più recente relazione psicologica (cfr. relaz. SS di Aversa del 17.04.2025), nel dare atto del malessere della ricorrente legato al distacco dai figli, ne attesta parimenti la disponibilità “allo scambio ed alla riflessione relativamente al proprio ruolo genitoriale” e che “allo stato ella sta provando a ricostruire un discorso di maggiore stabilità lavorativa a partire dalla frequentazione di un corso OSA regionale che le consenta di lavorare in casa-famiglia in qualità di operatore, provando anche a recuperare gli anni scolastici persi attraverso un corso di che le consenta di conseguire il diploma alberghiero. Senza dubbio questo rappresenta una costruzione che necessita di tempo, ma che si appoggia su una lettura adeguata del piano di realtà, consentendole una ripartenza più appropriata.”, concludendo nel senso che pur se
“allo stato emergono certamente ancora elementi di difficoltà significativi nell'interazione con i minori”, tuttavia “la presenza di una nuova condizione più stabile e serena, nonché il nuovo investimento nella costruzione di sé per garantire la realizzazione di basi sicure, le consentono una maggior fiducia nelle proprie risorse favorendo l'attivazione di buone possibilità in termini di capacità di accudimento e protezione dei minori”.
Va pertanto confermato il regime di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
Per quel che concerne la collocazione prevalente dei figli, il Collegio ritiene di dover confermare quanto già disposto con l'ordinanza del 06.02.2024 e, per l'effetto, disporre la collocazione dei minori presso il padre , in quanto tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria sono Controparte_1 convergenti nel ritenere tale soluzione come quella maggiormente rispondente, allo stato, all'interesse preminente dei minori. pagina 8 di 16 In primo luogo assume rilievo determinante la volontà espressa dalla minore Persona_3
(attualmente di anni 17), ascoltata all'udienza del 06.02.2024, la quale ha manifestato in modo chiaro e consapevole la ferma intenzione – sua e del fratello minore - di vivere con il padre, Per_2 descrivendo una situazione di disagio vissuta presso la madre, lamentando la costante assenza della
- assorbita dai propri impegni associativi – e il carico di responsabilità domestica e di cura Pt_1 verso il fratello minore che ne conseguiva. Nello specifico la minore affermava: “A volte mia madre che lavora per una associazione “no profit” , così mi viene detto, poiché passa molto tempo in questa associazione e per questo non c'è a casa anche nei week end di sua spettanza, io e mio fratello per no stare da soli le chiediamo di andare da papà Se mia madre è d'accordo ce lo consente e ci viene a prendere papà ma se lei non è d'accordo rimaniamo a casa da soli Questo sia il fine settimana ma anche durante la settimana Lei prepara qualcosa da mangiare per mio fratello e poi esce e ritorna tardi verso le ore 21,00. Io preparo il pasto per me da sola Io è come se vivessi da sola Io mi occupo di sistemare la mia cameretta Io quanto a volte torno a casa più tardi verso le ore 18,00 da scuola ( per le attività necessarie per raccogliere crediti ) trovo ancora il letto non fatto ed il bagno come se non fosse stato pulito e quindi io penso che mia madre lo abbia lasciato così per farlo fare a me.” La minore quindi concludeva: “Io e mio fratello preferiamo stare a casa con mio padre e vedere mia madre saltuariamente . […] Mio padre a casa sua avrebbe la possibilità di avere una stanza per noi . Mi sentirei più tranquilla Io parlo anche per mio fratello perché pensiamo che l'unico ad essere rimasto un genitore è mio padre Io voglio bene a mamma ma in realtà alla mia mamma di prima “.
Orbene, questa sofferta - ma netta - presa di posizione della minore ha trovato pieno riscontro nelle successive relazioni dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dei SS di NA di Aversa del 05.04.2024 emerge come anche il minore Per_2 ha dichiarato “di sentirsi più sereno e tranquillo da quando è ritornato col padre”; allo stesso modo la relazione dei SS di NA - del 27.03.2024, riportando il colloquio con il minore CP_2
con la psicologa evidenziava che il ragazzo“con molta difficoltà trascorre i fine settimana Per_2 con la madre, preferirebbe non andare da lei. Dice che stare lì è un “incubo” e il suo malessere emotivo si manifesta con un disagio fisico, dice che lì ha perennemente mal di testa e che fino a poco tempo fa, quando viveva con la madre, la scuola era il suo posto sicuro, il posto in cui poteva sentirsi tranquillo, mentre adesso che sta dal padre non sta meglio, ma “meglissimo””.
Le relazioni successive dei SS di NA (cfr. relaz. del 28.11.2024) hanno ulteriormente confermato il profondo e radicato malessere dei figli che agli operatori ribadivano “di voler interrompere qualsiasi tipo di rapporto con la madre, affermando di stare bene senza di lei” ed pagina 9 di 16 esplicitando “in maniera chiara il loro senso di “abbandono” ritenendo di non sentirsi minimamente compresi, né accolti come figli”.
Infine la relazione successiva del Centro per la Famiglia "Rinascita" dell'11.04.2025 ha riferito che i ragazzi hanno esplicitamente chiesto di non voler partecipare agli incontri con la madre che provocavano in loro sofferenza e disagio emotivo e dunque le figure professionali hanno ritenuto opportuno sospendere temporaneamente gli incontri congiunti e organizzare sessioni individuali con i minori, che hanno confermato la loro difficoltà a relazionarsi con la madre, “mostrando una chiusura netta rispetto alla possibilità di una ripresa del rapporto”.
A fronte di tale disagio manifestato dai minori nel rapporto con la madre, le medesime relazioni hanno invece descritto l'ambiente paterno come idoneo. La relazione dei Servizi Sociali di NA del
05.04.2024) ha definito il “un papà premuroso e molto attento alle esigenze dei minori. CP_1 Per_1
e sono ben seguiti e vivono in un' ambiente sereno e favorevole per il loro sviluppo psico- Per_2 fisico"; così come la relazione del 27.03.2024 ha riferito che il “mostra una CP_2 CP_1 buona cognizione dei compiti e delle funzione del ruolo genitoriale, sia sul piano affettivo emotivo che pratico concreto”.
Per le ragioni sopra esposte va pertanto confermata la collocazione prevalente dei minori presso il padre.
Sul diritto di visita della madre il Collegio deve prendere atto dell'esito negativo degli incontri protetti in spazio neutro disposti con l'ordinanza del 13.09.2024, esito attestato da ultimo dalla relazione dei
Servizi Sociali di NA di Aversa del 14.04.2025 la quale (cfr. allegato aggiornamento del Centro per la Famiglia "Rinascita"), come detto, ha descritto incontri caratterizzati da forte resistenza, grande conflittualità e totale mancanza di comunicazione. In particolare, i minori hanno manifestato un netto rifiuto al riavvicinamento, culminato in un episodio di grave crisi emotiva della minore la quale Per_1
“ha iniziato ad agitarsi, piangere e ha dichiarato esplicitamente di non voler più partecipare agli incontri, riferendo che tali momenti le provocano sofferenza e disagio emotivo”, e analogamente il figlio ha espresso la volontà di non voler proseguire. Per_2
Tale situazione di forte stress ha indotto gli stessi operatori a sospendere gli incontri congiunti da gennaio 2025 per preservare il benessere psicofisico dei ragazzi.
Ritenuto, pertanto, che la prosecuzione degli incontri risulterebbe, allo stato, pregiudizievole per l'equilibrio dei minori, il Tribunale, nel preminente interesse di questi ultimi e al fine di non infliggere loro sofferenze derivanti da un contatto percepito come imposto e doloroso, dispone la sospensione degli incontri tra la madre e i figli. Tale sospensione non deve intendersi come una statuizione definitiva, ma come una presa d'atto dell'impossibilità attuale;
orbene il recupero del rapporto, come pagina 10 di 16 indicato dai SS, non può che passare attraverso un percorso di elaborazione individuale, e pertanto a tal fine si dispone la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, già in atto presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. Si suggerisce, altresì, in conformità con le Cont valutazioni dei SS, un percorso di sostegno psicologico individuale presso l' territorialmente competente per i minori e al fine di aiutarli nell'elaborazione del conflitto, della rabbia Per_1 Per_2
e del disagio manifestato nei confronti della figura materna.
Alla luce delle risultante istruttorie espletate va rigettata la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente formulata dalla ricorrente con ricorso al Tribunale per i Minorenni di Napoli
(il quale ha trasmesso a questo Tribunale ordinanza di incompetenza del 14.06.2024) in quanto tale richiesta – peraltro non specificamente reiterata nel giudizio de quo né coltivata dal PM – risulta nel merito in ogni caso infondata alla luce dell'istruttoria espletata in quanto, come già detto, dalle relazioni dei SS non sono emerse criticità o condotte pregiudizievoli del padre tali da giustificare l'adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.
Vanno altresì rigettate le richieste di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulate da entrambe le parti in quanto l'espletamento di ulteriori indagini peritali risulterebbe meramente dilatoria senza aggiungere elementi di valutazione ulteriori o diversi rispetto a quelli, già sufficienti ed esaustivi, forniti dai Servizi
Sociali che hanno seguito il nucleo familiare per un lungo arco temporale. Il Tribunale, infatti, ha già acquisito un quadro completo della dinamica familiare e della condizione psicologica dei minori con le relazioni depositate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, redatte all'esito di un monitoraggio protrattosi per mesi, di colloqui individuali con entrambi i genitori e con i minori, nonché di incontri protetti, che hanno già approfonditamente indagato sia le competenze genitoriali che l'origine del disagio dei figli. In particolare, alla luce delle risultanze dei SS, va disattesa la tesi della ricorrente circa un presunto condizionamento da parte del padre in quanto dalle relazioni emerge, al contrario, un atteggiamento del collaborativo e volto a favorire il rapporto dei figli con la madre (cfr. CP_1 relazioni del 27.03.2024, relazione di aggiornamento del 25.11.2024 nonché relazione dell'11.04.2025).
Il rifiuto dei minori, pertanto, non appare etero-indotto, ma scaturisce - come chiarito dagli operatori - da un vissuto autentico di sofferenza e di delusione motivata dal senso di “abbandono” percepito dai minori.
Venendo alle statuizioni di contenuto economico, va preliminarmente ricostruita la situazione patrimoniale delle parti. Dall'istruttoria è emerso che il resistente è titolare di un'impresa individuale
(cartolibreria “Edicoles di Pugliese Vincenzo”, cfr. visura in atti), gode dell'uso della casa coniugale in comodato gratuito e il suo reddito medio è di circa euro 1.900,00 mensili (come dichiarato in comparsa di costituzione;
cfr. altresì dichiarazioni dei redditi in atti). La ricorrente, invece, ha lasciato l'abitazione pagina 11 di 16 in locazione ed è tornata a vivere presso la famiglia d'origine (cfr. Relazione dei Servizi Sociali di
Aversa prot. n. 0025743 del 24.04.2025); ha documentate e gravi patologie (tra cui fibromialgia, cfr. documentazione medica), per le quali risulta invalida al 35% (v. verbale INPS), che ne riducono la piena capacità lavorativa. Allo stesso tempo, l'istruttoria ha dimostrato che la non è comunque Pt_1 totalmente priva di potenzialità in quanto pur non avendo un'occupazione stabile, svolge lavori saltuari come collaboratrice domestica (v. relazione dei Servizi Sociali di Aversa prot. n. 0046861 del
12.09.2024) e sta frequentando un corso OSA per reinserirsi nel mondo del lavoro (v. Relazione UOMI prot. n. 0101938 del 17.04.2025); sul punto, rileva altresì quanto dichiarato della stessa ricorrente che, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 09.04.2024, ha affermato: “Ho seguito un corso da fiorista un anno fa e mi sono diplomata”; i testi e escussi alla Testimone_2 Testimone_3 medesima udienza hanno riferito che la ha lavorato in passato come fiorista, barista e wedding Pt_1 planner, sebbene la stessa sostenga di aver invece svolto tali attività a titolo gratuito o volontario.
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con il padre e, dunque, della partecipazione diretta dello stesso al loro mantenimento quotidiano, il Tribunale è chiamato innanzitutto a determinare la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli. A tale riguardo, relativamente all'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti dei figli minori, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147,
148 e soprattutto 160 c.c., norma quest'ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
Ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento della ricorrente nei confronti dei figli minori, ai fini di stabilire il quantum va tenuto conto altresì dell'età dei minori (nel caso di specie di anni 17 e 13), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass. ordinanza pagina 12 di 16 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass. sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo rideterminare, a carico della ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00
(euro 150,00 per ciascun figlio). Tale somma dovrà essere corrisposta al resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, per la regolamentazione delle quali si rinvia al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritto e recepito.
L'assegno unico universale per i figli va disposto al 100% a favore del resistente come affermato dalla
Ordinanza della Corte di Cassazione 22.02.2025 n. 4672/25, che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione - che si ritiene di condividere - l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la pagina 13 di 16 precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dall'istruttoria è emerso uno squilibrio economico tra il resistente e la ricorrente, la quale peraltro ha altresì prestato per anni attività lavorativa nell'impresa del marito a titolo gratuito sacrificando in tal modo la costruzione di una propria autonomia professionale e previdenziale in funzione delle esigenze familiari (depone in tal senso la dichiarazione della teste la quale, all'udienza del 09.04.2024, ha confermato Testimone_1 che "mia sorella lavorava senza retribuzione" e che "ha sempre aiutato il marito nella sua attività presso la cartolibreria"; circostanza che trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale, ove ha affermato: "Ho lavorato per 14 anni per la famiglia di dilettandomi con piacere alle attività grafiche che svolgevo come passione e Controparte_1 richiestemi dalla famiglia a titolo gratuito.”).
Dunque il Tribunale – tenuto conto della significativa disparità economica, dell'assenza di redditi stabili della ricorrente (che pure si sta attivando con corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro), della durata del matrimonio e dell'apporto fornito dalla stessa al ménage familiare – ritiene equo confermare la corresponsione a carico di di un assegno per il mantenimento Controparte_1 della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, già fissata in sede provvisoria con l'ordinanza del
10.11.2023, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per quel che concerne la pubblicazione delle immagini dei figli, il Collegio ritiene di dover richiamare la ricorrente al rigoroso rispetto della riservatezza dei minori e ad astenersi da ogni condotta potenzialmente pregiudizievole per gli stessi;
pertanto, ammonisce ai sensi dell'art. Parte_1
473 bis 39 c.p.c., ad astenersi da ogni condotta pregiudizievole nei confronti della prole.
pagina 14 di 16 Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 Controparte_1
04.09.1979;
− rigetta le reciproche domande di addebito;
− dispone l'affido condiviso dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Persona_3
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con collocazione Testimone_2 prevalente presso il padre;
− dispone la sospensione allo stato degli incontri tra la madre e i figli minori;
− suggerisce la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e Cont l'avvio di un percorso psicologico individuale per i minori presso l territorialmente competente, demandando ai Servizi Sociali gestione e monitoraggio di detti percorsi;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (euro
150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa sottoscritto da questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.19;
− dispone che l'Assegno Unico per i figli minori sia percepito al 100% dal resistente, genitore collocatario;
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
− ammonisce ai sensi dell'art. 4073 bis 39 c.p.c., ad astenersi da ogni condotta Parte_1 pregiudizievole nei confronti della prole, con particolare riferimento al divieto di pubblicazione di immagini dei minori in assenza del consenso dell'altro genitore;
− rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente;
− dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
pagina 15 di 16 − ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Arpino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte I, Anno 2007).
Così deciso in Aversa il 25.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 16 di 16