Art. 3.
L'ammortamento delle somme somministrate decorrera' dal 1 aprile 1949 e sara' effettuato mediante il pagamento di trenta annualita' costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80%.
Le annualita' di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno.
L'ammortamento delle somme somministrate decorrera' dal 1 aprile 1949 e sara' effettuato mediante il pagamento di trenta annualita' costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80%.
Le annualita' di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno.