Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1824 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 1824/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Francesco Olivo, nell'interesse del e dall'avv. Maria Cristina Saja nell'interesse del sig. Parte_1 [...]
, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Parte_2 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 02.05.2022, poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra
(C.F. , con sede in Via Parte_3 P.IVA_1 Parte_3
Francesco Todaro n.63, CAP 98060, in persona del sindaco pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Messina, via Camiciotti n. 71, presso lo studio dell'Avv. Francesco Olivo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Attore OPPONENTE- CONTRO
, (C.F. ), nato il [...] Parte_2 C.F._1
a Barcellona P.G. ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via R. Pettini 58, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Saja, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuto OPPOSTO-
Oggetto del procedimento: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. L'Opponente, con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato in data 12.11.2019, conveniva in giudizio l'Avv. Parte_2
, per l'atto di precetto che il predetto gli aveva notificato in data
[...]
28.10.2019 per il pagamento delle spese legali in qualità di procuratore distrattario nel giudizio RG 1823/2019 conclusosi con sentenza n. 904/2019 del 24.09.2019 ove il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato il alla “refusione della metà delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 misura pari ad euro 258,00 per spese ed euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 155 i.v.a, c.p.a. come per legge da versarsi a favore del procuratore dichiaratori antistatario ex art. 93 c.p.c.”. La predetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 21.10.2019, era notificata al unitamente ad ulteriore atto di precetto, Parte_1 tramite Ufficiale Giudiziario, già in data 24.10.2019. Ciò premesso, il comune di deduceva la violazione di legge per avere Pt_1 parte opposta notificato l'atto di precetto al Comune di in violazione Pt_1 dell'art. 14, comme 2, del D.L. n. 669/961. A sostegno della proposta iniziativa, l'Opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato al Comune di in persona del Sindaco pro tempore in data Pt_1
24/10/2019 su sentenza n. 904/2019 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente;
2) Dichiarare nulla la procedura esecutiva scaturente dal suddetto atto di precetto. 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre agli accessori di legge.” Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10.02.2020, si costituiva in giudizio l'Avv. contestando le domande avanzate Parte_2 dall'Opponente e insistendo per l'integrale rigetto delle domande attoree, e chiedeva di “Ritenere e dichiarare la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 615 cpc, in ogni caso rigettare l'opposizione perché infondata Pag. 2 a 7 R. G. n. 1824 / 2019
in fatto ed in diritto e mancante dei presupposti di legge per la sua proposizione e/o con qualunque adeguata motivazione;
con vittoria di spese e compensi in favore del concludente, oltre i danni equitativamente liquidati ex art. 96 cpc, per aver controparte agito negligentemente e con colpa grave”. Istruito il giudizio su base documentale, il procedimento era rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.05.2022, all'esito della quale era fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 26.06.2023 e così poi rimessa a quella del 4.03.2024. Chiamata la causa alla suddetta udienza, in assenza delle parti, era rinviata ai sensi ed effetti degli artt. 181 e 309 cpc all'udienza del 12.03.2024 e così rimessa al 12.11.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Non comparendo nessuno anche a detta udienza era nuovamente rinviata, per assenza delle parti al 14.11.2024 quindi rimessa a quella del 5.05.2025 per i medesimi adempimenti svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ 000 ∞ ∞ Va premesso che parte opponente nel corpo dell'atto di opposizione faccia riferimento all'atto di precetto notificato il 28.10.2019, pur chiedendo che fosse dichiarato “… nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato al
[...] in persona del Sindaco pro tempore in data 24/10/2019 su sentenza n. Pt_1
904/2019 per le motivazioni di cui in premessa e conseguentemente;
2) Dichiarare nulla la procedura esecutiva scaturente dal suddetto atto di precetto”, ma precisando che la opposizione fosse “Avverso l'atto di precetto notificato dall'Avv. il 28.10.2019, quale procuratore Parte_2 distrattario”. Da tale considerazione la data di notifica dell'atto di precetto opposto indicata nelle conclusioni -24/10/2019 in luogo di quella del 28/10/2019- può ritenersi frutto di un mero errore materiale poiché oggetto di opposizione è il precetto notificato il 28.10.2019 ove l'avv.
[...]
agisce quale difensore distrattario per i compensi liquidati Parte_2 nella sentenza n. 904/2019. Antepone altresì che un primo atto precetto, notificato insieme al titolo - sentenza n. 904/2019, emessa a conclusione del procedimento 857/08 R.G. Pag. 3 a 7 R. G. n. 1824 / 2019
da questo tribunale- fosse stato notificato in data 24/10/2019 -ma la somma precettata riguardava la sorte capitale e accessori riconosciuti in sentenza alla parte vittoriosa- preceduto dalla notifica della sola sentenza avvenuta presso il domicilio eletto il 22.10.20219. Nel merito. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Il a fondamento dell'opposizione, sostiene la violazione di Parte_1 legge per avere parte opposta notificato l'atto di precetto in violazione dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/961. Detta norma prevede che: “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure Controparte_1 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La Corte di Cassazione ha, sul punto, sottolineato che “l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione” (così ex multis Cass. 7360/2009), coerente con quella indicata dall'opponente. Quindi l'art. 14 cit. determina una sospensione legale del diritto del creditore di procedere esecutivamente in danno della pubblica amministrazione, per cui l'opposizione avverso il precetto intimato prima Pag. 4 a 7 R. G. n. 1824 / 2019
della scadenza del termine dilatorio previsto si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata, da sussumere sub specie dell'art. 615, comma 1, c.p.c. Nel caso di specie appare pacifico il mancato rispetto da parte dell'opposto del termine ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, per la notifica del precetto. Ed infatti ritenendo valida, ai fini della esecuzione, la notifica della sentenza avvenuta il 24.10.20219 (non quella di due giorni prima eseguita presso il domicilio eletto e, quindi, valida ai fini del passaggio in giudicato della stessa), contestualmente al primo atto di precetto, appare evidente che il termine dilatorio ex art. 14 D. L. n. 669/1996, non sia stato rispettato. Deve pertanto ritenersi fondata l'opposizione a precetto, qualificabile quale opposizione all'esecuzione cd. preventiva ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., atteso che, alla data della sua notifica non esisteva -per lo meno non vi è notizia- esecuzione in corso. Va dichiarata, pertanto, la nullità del precetto opposto per violazione di legge. Difatti, appare irrilevante la osservazione di parte opposta secondo cui non sussisterebbe illegittimità nella notifica dell'atto di precetto opposto poiché
“la prassi della notifica del precetto alla PA, con l'avviso di pagare entro 120 giorni è solo un modo per portare a conoscenza e sollecitare il pagamento in modo che l'ente possa attivarsi nell'espletamento degli atti di sua competenza”. In realtà, a parte che quanto sopra riportato contrasta non solo con la intestazione del medesimo atto (atto di precetto) ma anche con il dato normativo, ex art. 481 cpc di cessazione dell'efficacia del precetto dopo novanta giorni dalla sua notifica, la illegittimità deriva dal medesimo dato normativo del dl 669/96 che -come già detto- oltre a stabilire che “…Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo…”, stabilisce che “… Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” (Art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, Pag. 5 a 7 R. G. n. 1824 / 2019
modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione). L'opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, cpc) va, pertanto, accolta. Con essa va rigettata la domanda svolta da parte opposta ai fini della condanna del Comune di al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 Pt_1 cpc.. Il pieno accoglimento della opposizione, esclude a priori la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale richiesta. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Le domande di parte opponente risultano fondate e pertanto vanno accolte, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, in applicazione dei parametri minimi del DM 147/2022, tenuto conto oltre che del valore della causa secondo lo scaglione fino ad €. 26.000, anche della assenza di questioni di diritto complesse e il rigetto della domanda ex art. 96 cpc ed escludendo, comunque, la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 1824/2019 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal in persona Parte_1
del sindaco pro tempore e legale rappresentante e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 28.10.2019 dall'avv. ; Parte_2
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore
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del Comune di che determina, secondo quanto motivato in Pt_1
€.1.700,00 oltre spese esenti per €. 264,00, spese generali, Iva e cpa come per legge;
3) Rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art.96 c.p.c. da parte opposta.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 4.06.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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