Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1958, n. 139
Articolo 2
Versione
16 marzo 1958
Art. 1.
Con effetto dal 1 giugno 1957 le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504 , sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 16 marzo 1958