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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 990/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Filippo Dipalma;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Parte ricorrente ha ricevuto dall' la notifica di due avvisi CP_1 di addebito, con cui l accertava il parziale mancato pagamento CP_1 dei contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 12/2021:
1) avviso di addebito n. 314.2023.0003034189.000, del 24.11.2023, notificato il 15.01.2024, avente ad oggetto contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 06/2022, limitatamente ai trimestri I – II – III (doc. 4);
2) avviso di addebito n. 314.2024.0005267990.000, del 23.11.2024, notificato il 10.12.2024, avente ad oggetto contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 12/2021, limitatamente al trimestre IV.
ha impugnato i due avvisi di addebito dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari:
1) avviso di addebito n. 314.2023.0003034189.000, relativo ai trimestri I – II – III è stato impugnato con ricorso R.G.
2549/2024 (doc. 3);
2. avviso di addebito n. 314.2024.0005267990.000, relativo al trimestre IV, è oggetto del presente giudizio.
Le ragioni della pretesa di pagamento dei due avvisi di addebito sono le medesime e si riferiscono ai medesimi periodi di imposta (dal
01/20216 al 12/2021): l'unica differenza è costituita dai trimestri di riferimento.
Anche le ragioni di opposizione sono le medesime.
Il giudizio R.G. 2549/2024 si è definito con sentenza n.
4167.2025 del 07.11.2025. Non vi è motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in detta decisione, che si fanno proprie in questa sede.
Preliminarmente, l'opposizione deve giudicarsi infondata nella parte relativa alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi riferibili agli anni 2016 e 2017.
Sul punto, infatti, tenendo conto delle date di scadenza di ciascun pagamento (come termine iniziale di decorrenza della prescrizione) e della normativa emergenziale che ha previsto una sospensione di 311 giorni (art. 37 D.L. 18/2020 ed art. 11 D.L.
183/2020), va osservato come, alla data di notificazione dell'avviso di addebito, il quinquennio di legge non era già integralmente trascorso.
In particolare, può attribuirsi efficacia interruttiva al diniego di autotutela inoltrato, in data 2.8.2022, al difensore dell'odierna opponente.
A questo proposito, giova ricordare che, in tema di prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità,
“quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
Relativamente, poi, al requisito soggettivo la giurisprudenza ha precisato che finanche l'atto inviato al rappresentante apparente produce effetti interruttivi, qualora il debitore abbia tenuto un comportamento colposo idoneo ad ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento di una valida rappresentanza (Cass. civ., Sez. III,
28/08/2003, n. 12617).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una verifica del cassetto previdenziale - dalla quale erano emersi contributi previdenziali non pagati - l'Avv. Dipalma, “in nome e per conto” di , Parte_1 chiedeva che fosse annullata la pretesa contributiva relativa agli anni 2016-2022; la Direzione Provinciale di Bari rispondeva che l'odierna opponente aveva fruito di agevolazioni contributive non spettanti, articolandone le motivazioni.
Dunque, confermando le risultanze del cassetto previdenziale,
l manifestava la persistente volontà di ottenere il CP_1 soddisfacimento dei crediti contributivi, conseguentemente ponendo in essere un idoneo atto interruttivo dei termini prescrizionali.
Passando al merito delle pretese relative agli anni 2018-2022, deve darsi atto che ha aderito al regime fiscale Parte_1 forfettario, in base al quale il reddito imponibile viene calcolato attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e per il quale è prevista un'imposta sostitutiva del 15% che sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali), con esenzione dall'IVA. Tale regime fiscale si applica laddove i ricavi conseguenti rientrino entro i limiti ex lege previsti.
Infatti, per gli anni 2018-2022, l'odierna istante ha regolarmente compilato l'apposito quadro LM - sez. II della dichiarazione fiscale relativo al regime forfettario;
l'opponente ha quindi corrisposto i contributi all secondo il regime CP_1 contributivo agevolato, con l'applicazione della riduzione del 35%.
Ciò posto, va innanzitutto rimarcato che, in ordine alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'accesso al regime fiscale forfettario, non vi sono mai state contestazioni da parte dell . CP_1
Come pure non è controverso che sempre in Parte_1 relazione al predetto periodo oggetto di opposizione, è stata una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione contributiva degli artigiani e dei commercianti e non ha ecceduto nei limiti di redditualità pari a € 85.000,00 annui previsti dalla legge (requisiti oggettivi).
Fatta tale premessa, l'aver aderito al regime dei minimi per gli anni 2016-2017 non può costituire causa ostativa all'adesione, per i successivi anni, al regime forfettario, essendo l'opponente stata in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non essendo incorsa in alcuna causa di esclusione.
La stessa Agenzia del resto, ha stabilito che CP_2 coloro che fossero già in attività e che avessero, in anni precedenti, aderito a regimi fiscali differenti potessero comunque accedere al regime forfettario, soprattutto ove non vi fossero stati più i requisiti per mantenere in vita il regime pregresso, quale quello dei minimi (abrogato dalla stessa L. 190/2014), con conseguente irrilevanza del vincolo triennale evocato dall . CP_1
In effetti, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la legge di stabilità del 2015 (comma 88) ha consentito a coloro che applicavano il regime fiscale dei minimi sino al 31 dicembre
2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo al fine del completamento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo al quinquennio o, come nel caso oggetto di causa, di accedere al nuovo (naturale) regime forfettario, proprio come avvenuto nella dichiarazione dei redditi dell'odierna opponente, dal 2018 in poi, compilando il riquadro LM sez. II, senza che alcun rilievo risulta neppure essere stato sollevato dall . Controparte_3
Ad ulteriore conferma della correttezza delle deduzioni difensive dell'opponente, va tenuto presente quanto riportato nel Messaggio CP_1
3334 del 26.9.2023, ossia che “l'applicazione del regime previdenziale agevolato è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge” e che, di conseguenza, “ai fini della verifica della legittimità della fruizione delle agevolazioni in oggetto, è necessario prevedere il controllo dei dati fiscali dei contribuenti che hanno dichiarato di voler beneficiare della agevolazione stessa attraverso la compilazione del quadro LM, sezione II – regime forfettario, del
Modello Redditi PF relativo all'anno di imposta di riferimento”.
In altri termini, è lo stesso Messaggio invocato nella CP_1 memoria difensiva a confermare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione contributiva (evidentemente richiesta in via telematica, come anche dimostrato dal rilievo che l quando CP_1 interpellato in sede amministrativa sulla propria maggiore pretesa, ha giustificato le proprie determinazioni solo sulla scorta della compilazione della sez. I del quadro LM nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2016 e 2017, sul presupposto dell'avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva domanda di fruizione dell'agevolazione contributiva).
Dunque, l'odierna opponente ha legittimamente proceduto all'accesso al regime fiscale forfettario ed anche all'adesione al regime contributivo agevolato così come previsto dall'art. 76, comma
1, L. 190/2014, che dispone che “i soggetti aderenti al regime forfettario possano applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84” (il comma 77 prevede che “il reddito forfettario ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponile ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta al 35%...”).
In definitiva, la regolare compilazione, per gli anni 2018-2022, della sezione relativa al regime forfettario e quindi, la maturazione del diritto al versamento ridotto dei contributi, escludono, per tali anni, la fondatezza della maggior pretesa contributiva azionata dall . CP_1
Quanto, poi, alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 82, L.
190/2014 (“Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”), ribadito che – per gli anni dal 2018 al 2022 – sussistevano tutte le condizioni e non si sono registrate le fattispecie ostative del regime forfettario, v'è ulteriormente da rimarcare come, nella presente fattispecie, neppure v'è stato il passaggio al regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, poiché – all'opposto – partendo dal regime contributivo ordinario (correlato al regime dei minimi, risalente al 2016-2017, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. a), L. 190/2014 la ricorrente è transitata al regime contributivo agevolato. Resta allora da esaminare la parte dell'opposizione con la quale l'odierna ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni applicate, essendo esse state commisurate alla fattispecie dell'evasione, in luogo della ipotesi di omissione contributiva.
Sul punto, esclusa la rilevanza della questione con riferimento ai contributi fissi dovuti per l'anno 2022 (in relazione ai quali, infatti, l ha applicato il regime dell'art. 116, comma 8, lett. CP_1
a, L. 388/2000), le doglianze attoree non possono essere condivise.
Tenendo presente che, all'esito delle considerazioni precedentemente svolte, il tema riguarda esclusivamente le pretese contributive risalenti agli anni 2016 e 2017, va rimarcato come, con riferimento ai predetti periodi, l'odierna opponente abbia inteso avvalersi del regime contributivo agevolato, nonostante, tramite compilazione del quadro LM sez. I, la stessa si fosse avvalsa del regime fiscale dei minimi e, quindi, di una situazione incompatibile al trattamento previdenziale di maggior favore.
In tale quadro fattuale è perciò pienamente configurata la fattispecie evasiva soprattutto a fronte dell'ormai consolidato principio – richiamato anche dalla Corte di appello di Bari (sent. n.
115/2025) che, a sua volta, ha fatto riferimento a quanto espresso dalla Corte di cassazione (Sez. lav., 30/09/2019, n. 24364) - secondo il quale, affinché ricorra “l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione”.
Infatti, “la fattispecie, meno grave, dell'omissione si configura
< effettuati, mancando solo il pagamento>>, mentre, si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali”.
In particolare, per quanto maggiormente interessa nella presente controversia, “il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo” (Cass. civ., Sez. lav., 07/10/2022, n. 29272).
In definitiva, l'opposizione ad avviso di addebito dev'essere parzialmente accolta.
Atteso l'accoglimento parziale, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara non dovute all tutte le somme richieste CP_1 nell'avviso di addebito per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; - condanna al pagamento delle somme Parte_1 richieste nell'avviso di addebito per gli anni 2016, 2017 e
2022 (per queste ultime, nella sola parte risultante dall'applicazione della riduzione del 35% dei contributi dovuti);
2) Spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 990/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Filippo Dipalma;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
Parte ricorrente ha ricevuto dall' la notifica di due avvisi CP_1 di addebito, con cui l accertava il parziale mancato pagamento CP_1 dei contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 12/2021:
1) avviso di addebito n. 314.2023.0003034189.000, del 24.11.2023, notificato il 15.01.2024, avente ad oggetto contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 06/2022, limitatamente ai trimestri I – II – III (doc. 4);
2) avviso di addebito n. 314.2024.0005267990.000, del 23.11.2024, notificato il 10.12.2024, avente ad oggetto contributi per la gestione commercianti per il periodo dal 01/20216 al 12/2021, limitatamente al trimestre IV.
ha impugnato i due avvisi di addebito dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bari:
1) avviso di addebito n. 314.2023.0003034189.000, relativo ai trimestri I – II – III è stato impugnato con ricorso R.G.
2549/2024 (doc. 3);
2. avviso di addebito n. 314.2024.0005267990.000, relativo al trimestre IV, è oggetto del presente giudizio.
Le ragioni della pretesa di pagamento dei due avvisi di addebito sono le medesime e si riferiscono ai medesimi periodi di imposta (dal
01/20216 al 12/2021): l'unica differenza è costituita dai trimestri di riferimento.
Anche le ragioni di opposizione sono le medesime.
Il giudizio R.G. 2549/2024 si è definito con sentenza n.
4167.2025 del 07.11.2025. Non vi è motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in detta decisione, che si fanno proprie in questa sede.
Preliminarmente, l'opposizione deve giudicarsi infondata nella parte relativa alla eccepita prescrizione dei crediti contributivi riferibili agli anni 2016 e 2017.
Sul punto, infatti, tenendo conto delle date di scadenza di ciascun pagamento (come termine iniziale di decorrenza della prescrizione) e della normativa emergenziale che ha previsto una sospensione di 311 giorni (art. 37 D.L. 18/2020 ed art. 11 D.L.
183/2020), va osservato come, alla data di notificazione dell'avviso di addebito, il quinquennio di legge non era già integralmente trascorso.
In particolare, può attribuirsi efficacia interruttiva al diniego di autotutela inoltrato, in data 2.8.2022, al difensore dell'odierna opponente.
A questo proposito, giova ricordare che, in tema di prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità,
“quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. lav., 28/11/2016, n. 24116).
Relativamente, poi, al requisito soggettivo la giurisprudenza ha precisato che finanche l'atto inviato al rappresentante apparente produce effetti interruttivi, qualora il debitore abbia tenuto un comportamento colposo idoneo ad ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento di una valida rappresentanza (Cass. civ., Sez. III,
28/08/2003, n. 12617).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una verifica del cassetto previdenziale - dalla quale erano emersi contributi previdenziali non pagati - l'Avv. Dipalma, “in nome e per conto” di , Parte_1 chiedeva che fosse annullata la pretesa contributiva relativa agli anni 2016-2022; la Direzione Provinciale di Bari rispondeva che l'odierna opponente aveva fruito di agevolazioni contributive non spettanti, articolandone le motivazioni.
Dunque, confermando le risultanze del cassetto previdenziale,
l manifestava la persistente volontà di ottenere il CP_1 soddisfacimento dei crediti contributivi, conseguentemente ponendo in essere un idoneo atto interruttivo dei termini prescrizionali.
Passando al merito delle pretese relative agli anni 2018-2022, deve darsi atto che ha aderito al regime fiscale Parte_1 forfettario, in base al quale il reddito imponibile viene calcolato attraverso l'applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti e per il quale è prevista un'imposta sostitutiva del 15% che sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali), con esenzione dall'IVA. Tale regime fiscale si applica laddove i ricavi conseguenti rientrino entro i limiti ex lege previsti.
Infatti, per gli anni 2018-2022, l'odierna istante ha regolarmente compilato l'apposito quadro LM - sez. II della dichiarazione fiscale relativo al regime forfettario;
l'opponente ha quindi corrisposto i contributi all secondo il regime CP_1 contributivo agevolato, con l'applicazione della riduzione del 35%.
Ciò posto, va innanzitutto rimarcato che, in ordine alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'accesso al regime fiscale forfettario, non vi sono mai state contestazioni da parte dell . CP_1
Come pure non è controverso che sempre in Parte_1 relazione al predetto periodo oggetto di opposizione, è stata una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione contributiva degli artigiani e dei commercianti e non ha ecceduto nei limiti di redditualità pari a € 85.000,00 annui previsti dalla legge (requisiti oggettivi).
Fatta tale premessa, l'aver aderito al regime dei minimi per gli anni 2016-2017 non può costituire causa ostativa all'adesione, per i successivi anni, al regime forfettario, essendo l'opponente stata in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non essendo incorsa in alcuna causa di esclusione.
La stessa Agenzia del resto, ha stabilito che CP_2 coloro che fossero già in attività e che avessero, in anni precedenti, aderito a regimi fiscali differenti potessero comunque accedere al regime forfettario, soprattutto ove non vi fossero stati più i requisiti per mantenere in vita il regime pregresso, quale quello dei minimi (abrogato dalla stessa L. 190/2014), con conseguente irrilevanza del vincolo triennale evocato dall . CP_1
In effetti, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, la legge di stabilità del 2015 (comma 88) ha consentito a coloro che applicavano il regime fiscale dei minimi sino al 31 dicembre
2014 di continuare ad applicarlo per tutto il periodo residuo al fine del completamento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo al quinquennio o, come nel caso oggetto di causa, di accedere al nuovo (naturale) regime forfettario, proprio come avvenuto nella dichiarazione dei redditi dell'odierna opponente, dal 2018 in poi, compilando il riquadro LM sez. II, senza che alcun rilievo risulta neppure essere stato sollevato dall . Controparte_3
Ad ulteriore conferma della correttezza delle deduzioni difensive dell'opponente, va tenuto presente quanto riportato nel Messaggio CP_1
3334 del 26.9.2023, ossia che “l'applicazione del regime previdenziale agevolato è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge” e che, di conseguenza, “ai fini della verifica della legittimità della fruizione delle agevolazioni in oggetto, è necessario prevedere il controllo dei dati fiscali dei contribuenti che hanno dichiarato di voler beneficiare della agevolazione stessa attraverso la compilazione del quadro LM, sezione II – regime forfettario, del
Modello Redditi PF relativo all'anno di imposta di riferimento”.
In altri termini, è lo stesso Messaggio invocato nella CP_1 memoria difensiva a confermare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione contributiva (evidentemente richiesta in via telematica, come anche dimostrato dal rilievo che l quando CP_1 interpellato in sede amministrativa sulla propria maggiore pretesa, ha giustificato le proprie determinazioni solo sulla scorta della compilazione della sez. I del quadro LM nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2016 e 2017, sul presupposto dell'avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva domanda di fruizione dell'agevolazione contributiva).
Dunque, l'odierna opponente ha legittimamente proceduto all'accesso al regime fiscale forfettario ed anche all'adesione al regime contributivo agevolato così come previsto dall'art. 76, comma
1, L. 190/2014, che dispone che “i soggetti aderenti al regime forfettario possano applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84” (il comma 77 prevede che “il reddito forfettario ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponile ai sensi dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta al 35%...”).
In definitiva, la regolare compilazione, per gli anni 2018-2022, della sezione relativa al regime forfettario e quindi, la maturazione del diritto al versamento ridotto dei contributi, escludono, per tali anni, la fondatezza della maggior pretesa contributiva azionata dall . CP_1
Quanto, poi, alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 82, L.
190/2014 (“Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”), ribadito che – per gli anni dal 2018 al 2022 – sussistevano tutte le condizioni e non si sono registrate le fattispecie ostative del regime forfettario, v'è ulteriormente da rimarcare come, nella presente fattispecie, neppure v'è stato il passaggio al regime ordinario di determinazione e versamento dei contributi dovuti, poiché – all'opposto – partendo dal regime contributivo ordinario (correlato al regime dei minimi, risalente al 2016-2017, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. a), L. 190/2014 la ricorrente è transitata al regime contributivo agevolato. Resta allora da esaminare la parte dell'opposizione con la quale l'odierna ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle sanzioni applicate, essendo esse state commisurate alla fattispecie dell'evasione, in luogo della ipotesi di omissione contributiva.
Sul punto, esclusa la rilevanza della questione con riferimento ai contributi fissi dovuti per l'anno 2022 (in relazione ai quali, infatti, l ha applicato il regime dell'art. 116, comma 8, lett. CP_1
a, L. 388/2000), le doglianze attoree non possono essere condivise.
Tenendo presente che, all'esito delle considerazioni precedentemente svolte, il tema riguarda esclusivamente le pretese contributive risalenti agli anni 2016 e 2017, va rimarcato come, con riferimento ai predetti periodi, l'odierna opponente abbia inteso avvalersi del regime contributivo agevolato, nonostante, tramite compilazione del quadro LM sez. I, la stessa si fosse avvalsa del regime fiscale dei minimi e, quindi, di una situazione incompatibile al trattamento previdenziale di maggior favore.
In tale quadro fattuale è perciò pienamente configurata la fattispecie evasiva soprattutto a fronte dell'ormai consolidato principio – richiamato anche dalla Corte di appello di Bari (sent. n.
115/2025) che, a sua volta, ha fatto riferimento a quanto espresso dalla Corte di cassazione (Sez. lav., 30/09/2019, n. 24364) - secondo il quale, affinché ricorra “l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione”.
Infatti, “la fattispecie, meno grave, dell'omissione si configura
< effettuati, mancando solo il pagamento>>, mentre, si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali”.
In particolare, per quanto maggiormente interessa nella presente controversia, “il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo” (Cass. civ., Sez. lav., 07/10/2022, n. 29272).
In definitiva, l'opposizione ad avviso di addebito dev'essere parzialmente accolta.
Atteso l'accoglimento parziale, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara non dovute all tutte le somme richieste CP_1 nell'avviso di addebito per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021; - condanna al pagamento delle somme Parte_1 richieste nell'avviso di addebito per gli anni 2016, 2017 e
2022 (per queste ultime, nella sola parte risultante dall'applicazione della riduzione del 35% dei contributi dovuti);
2) Spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile