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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile
Il Collegio, riunito delle persone di dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice rel./est. dott.ssa Tiziana De Fazio Giudice
nel procedimento r.g. n. 22973/2024
- visto il ricorso;
- visto l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008;
- ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- rilevato che il ricorrente proviene da un Paese designato come di origine sicura, con la conseguenza che l'Amministrazione procedente ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale è tenuta a seguire la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs. 25/2008;
- rilevato tuttavia che nel caso di specie è documentale che la PA procedente non ha rispettato la procedura accelerata prescritta ed è la stessa PA ad evidenziarlo nel provvedimento impugnato dando atto che, pertanto, deve seguirsi la procedura ordinaria prevista dall'art. 27, d.lgs. 25/2008, con conseguente applicazione dell'art. 35 bis, comma 2, primo periodo e comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008 e che, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve intendersi automatica;
- ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;
PQM
Dichiara non farsi luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per essere questo sospeso ex lege.
Dispone l'archiviazione del procedimento sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutivo r.g. n. 22973-1/2024.
Dispone:
1. la notifica del ricorso al presso la Commissione Territoriale che ha Controparte_1 adottato l'atto impugnato, la quale:
- potrà depositare una nota difensiva entro 20 giorni dalla notificazione;
- dovrà trasmettere, entro lo stesso termine: copia della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ove disponibile, della videoregistrazione di cui all'art. 14, 1° comma, d.lgs. 25/2008; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del richiedente davanti a sé; copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso
Pagina 1 della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del richiedente;
2. la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;
FISSA udienza davanti alla dott.ssa Monica MASTRANDREA al 9.3.2027 ore 11:00 aula 26 ingresso 8 Tribunale di Torino.
Si comunichi.
Torino, 15.3.2025
Il PRESIDENTE
Roberta Dotta
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