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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3254/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Albertini Sandra e Elisabetta Misilmeri
E
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 degli Avv.ti Albertini Sandra e Elisabetta Misilmeri
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 6/8/2024 ricorso Parte_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Casale TI (PI) in data 26/9/2010 alle
1 condizioni indicate nel ricorso, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 13/11/82024 (sent. n.
352/2024 pubblicata il 14.11.2024, divenuta irrevocabile il 15.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
12.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (13.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minore e . Il tutto come da dispositivo. Per_1 Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casale TI (PI) in data
26/9/2010 tra e e trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Casale TI (Pi) nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie C - n.4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli minori, e sono affidati ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
2 all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso.
2) i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il giovedì dalle
18,30 con pernotto e a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica con pernotto.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
3) il SI. corrisponderà alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 600,00, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli da versare entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida Contr del 2017. Allo scopo le parti indicano di seguito i loro indirizzi mail
– – Controparte_1 Email_1 Parte_1
L'assegno unico familiare sarà percepito dalla Email_2
SI.ra a cui pertanto il SI. sin da ora Controparte_1 Parte_1 rinuncia in favore della SI.ra Controparte_1
4) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, viene assegnata alla
SI.ra quale genitore convivente con i figli minori. Le Controparte_1 parti danno atto dell'intenzione della SI.ra di trasferirsi con i figli CP_1 altrove, nei comuni limitrofi, ove trasferirà la propria e la residenza dei figli. Al momento del suo trasferimento procederanno alla divisione degli arredi e resta fermo quanto concordato alla condizione n 4 in merito al contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli.
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti in ragione della documentazione in atti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casale TI (Pi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3254/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Albertini Sandra e Elisabetta Misilmeri
E
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 degli Avv.ti Albertini Sandra e Elisabetta Misilmeri
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 6/8/2024 ricorso Parte_1 CP_1 congiunto per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Casale TI (PI) in data 26/9/2010 alle
1 condizioni indicate nel ricorso, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 13/11/82024 (sent. n.
352/2024 pubblicata il 14.11.2024, divenuta irrevocabile il 15.5.2025) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
12.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (13.11.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli minore e . Il tutto come da dispositivo. Per_1 Per_2
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casale TI (PI) in data
26/9/2010 tra e e trascritto Controparte_1 Parte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Casale TI (Pi) nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2010 Parte 2 Serie C - n.4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) i figli minori, e sono affidati ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
2 all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise autonomamente da ciascun genitore quando i figli saranno presso lo stesso.
2) i figli minori manterranno la loro residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il giovedì dalle
18,30 con pernotto e a settimane alterne dal venerdì alle ore 18,30 sino alla domenica con pernotto.
Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno alternativamente il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre e il primo dell'anno con un genitore e l'epifania con l'altro. La Pasqua, Pasquetta e le altre festività verranno trascorse dai figli alternativamente con ciascun genitore.
Sono fatti salvi diversi accordi tra le parti.
3) il SI. corrisponderà alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 600,00, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli da versare entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, cancelleria, corredo di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) ed abbigliamento per i cambi di stagione (previa concertazione della relativa somma), necessarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno qualificate, concordate e rimborsate secondo le Linee Guida Contr del 2017. Allo scopo le parti indicano di seguito i loro indirizzi mail
– – Controparte_1 Email_1 Parte_1
L'assegno unico familiare sarà percepito dalla Email_2
SI.ra a cui pertanto il SI. sin da ora Controparte_1 Parte_1 rinuncia in favore della SI.ra Controparte_1
4) La casa familiare, con tutto quanto l'arreda e correda, viene assegnata alla
SI.ra quale genitore convivente con i figli minori. Le Controparte_1 parti danno atto dell'intenzione della SI.ra di trasferirsi con i figli CP_1 altrove, nei comuni limitrofi, ove trasferirà la propria e la residenza dei figli. Al momento del suo trasferimento procederanno alla divisione degli arredi e resta fermo quanto concordato alla condizione n 4 in merito al contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli.
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti in ragione della documentazione in atti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Casale TI (Pi) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/6/2025.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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