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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 535 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Vanna VIGOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove gli stessi preferiscono.
2.Entrambi sono economicamente autosufficienti. Nessun assegno verrà
1 reciprocamente corrisposto a titolo di mantenimento.
3. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute in toto da Parte_1
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di non avere altri rapporti di natura patrimoniale, essendo tra di loro già stata definita ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
5.I coniugi reiterano la richiesta, ai sensi degli art. 127 ter c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in LO (VI) in data 8/02/1981.
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza f.f. nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2004 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese legali della presente procedura saranno sostenute in toto da Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in LO (VI) l'8/02/1981 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LO (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 1981;
c) spese della presente procedura integralmente a carico di CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 535 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Vanna VIGOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove gli stessi preferiscono.
2.Entrambi sono economicamente autosufficienti. Nessun assegno verrà
1 reciprocamente corrisposto a titolo di mantenimento.
3. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute in toto da Parte_1
4. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti danno atto di non avere altri rapporti di natura patrimoniale, essendo tra di loro già stata definita ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
5.I coniugi reiterano la richiesta, ai sensi degli art. 127 ter c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in LO (VI) in data 8/02/1981.
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza f.f. nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 14/10/2004 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese legali della presente procedura saranno sostenute in toto da Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in LO (VI) l'8/02/1981 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LO (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 1981;
c) spese della presente procedura integralmente a carico di CP_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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