Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 4 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 23/09/2021, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00295/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio “Il Veneto in Un Bicchiere” e Società Agricola Vignalta S.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Born To Be Wine, Cantina Delibori Walter S.r.l., Spumanti Dal Din S.r.l., La Vigna S.a.s. di Riva Gianmaria & C., Sacchetto S.r.l., Societá Agricola Lemanzane S.S., Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 17 del 05.02.2021;
- dell'Allegato A al predetto DDR n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 36 del 12 marzo 2021;
- in parte qua, dell'Allegato A al predetto DDR n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- della Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10-bis.”;
- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;
- di ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati
nonché per l'accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto, e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10 settembre 2021:
per l’annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensione dell'efficacia e, comunque, previa emanazione delle idonee misure cautelari, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.:
- del decreto n. 75 del direttore della direzione agroalimentare della Regione Veneto, adottato in data 18 giugno 2021, avente ad oggetto la “Integrazione decreto Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 5 marzo 2021. Motivazione di esclusione azienda da progetto di promozione dei paesi terzi in ottemperanza dell'ordinanza n. 182 del 29.04.2021 TAR del Veneto”, trasmesso ai ricorrenti a mezzo pec in data 21 giugno 2021;
- in parte qua, del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 17 del 05.02.2021;
- in parte qua, dell'Allegato A al predetto DDR n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- in parte qua, del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 36 del 12 marzo 2021;
- in parte qua, dell'Allegato A al predetto DDR n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;
- in parte qua, della Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10-bis.”;
- in parte qua, del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;
- di ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;
nonché accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la causa necessiti dell’approfondimento proprio della fase di merito;
Ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di disporre, in accoglimento dell’istanza cautelare, l’accantonamento, nelle more dell’udienza di merito, delle somme in contestazione, considerato anche che il Tribunale di Padova ha confermato la sospensione dell’ordinanza ingiunzione con cui è stata applicata alla ricorrente, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione della esclusione per tre anni dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Ritenuto di fissare l’udienza di merito alla data del 23 febbraio 2022;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO