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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3077 dell'anno 2019 vertente
TRA
(Codice fiscale: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo via Leopardi n. 23, presso lo studio dell'avv.
Claudio Trovato, che lo rappresenta e difende giusta Deliberazione
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n. 68 del 19.09.2019 ed in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
1 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in via G. Seminara n. 46, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Francesco Caratozzolo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 750/2019 R.G.N.
2010/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data
02.08.2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In via preliminare e pregiudiziale
- Accertare e ritenere, per le ragioni esposte, che il dott. ha CP_1
ingiustificatamente esperito la procedura monitoria in carenza dei
necessari presupposti di legge e, per l'effetto, revocare l'ingiunzione
opposta, con ogni conseguente statuizione;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che il dott. Controparte_1
non ha posto l'Ente in condizione di liquidare e pagare gli importi dovuti
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quale componente del Collegio dei revisori dell'Ente per i periodi
01.07.2018 - 31.12.2018 (euro 4.894,56) e gennaio-febbraio 2019 (euro
1.555,53), con ogni conseguente statuizione in ordine alla condanna alle
spese;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che il dott Controparte_1
non ha diritto al pagamento dei rimborsi spese di viaggio quantificati nelle
ricevute n. 01.2019 e 02.2019 pari ad euro 2.236,24 quanto alla ricevuta n.
01/2019 ed euro 670,00, quanto alla ricevuta n. 02.2019;
- Revocare comunque, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo di
pagamento;
In subordine
Preliminarmente, ricorrendone gravi motivi sopra illustrati, rigettare, ove
eventualmente ex adverso richiesta nelle more del presente procedimento, la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto accertare e
dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità e/o comunque l'invalidità e/o
l'inopponibilità al delle pretese creditorie Parte_1
spiegate in ricorso dal ricorrente dott. . Controparte_1
In via subordinata, per mero tuziorismo difensivo
3 Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Nella non temuta ipotesi in cui fosse riconosciuta la parziale fondatezza
parziale del credito spiegato della ricorrente, revocare l'ingiunzione opposta
e condannare il alle minori somme che l'On. Parte_1
Tribunale riterrà giudizialmente provate e dovute in corso di causa.
Si fa riserva di articolare mezzi istruttori, produrre altri documenti e
mutare le conclusioni, anche in relazione all'atteggiamento processuale
della controparte.
Con vittoria di spese e compensi.”
Parte opposta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- Preliminarmente, per le ragioni di cui in parte narrativa, concederà ai
sensi dell'articolo 648 primo comma cpc, l'esecuzione provvisoria parziale
del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate,
pari a complessivi euro 6450,09 dovuto a titolo di compensi professionali
maturati per il periodo 01.07.2018-31.12.2018 gennaio-Febbraio 2019,
adottando le statuizioni inerenti e consequenziali:
- nel merito, ritenere dichiarare inammissibili, improponibili, improcedibili,
infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente esposte tutte le
domande formulate dal con l'atto di citazione Parte_1
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in opposizione a decreto ingiuntivo, e con qualsivoglia statuizione
rigettarle;
- conseguentemente a ciò confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto, adottando le ulteriori consequenziali statuizioni;
- con il favore delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
750/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese del 05.08.2019 nel procedimento R.G.N. 2010/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del signor , dell'importo di €. CP_1
9.356,33 relativamente alle somme dovute, di cui alle ricevute n.
01/19 per € 4.894,56 a titolo di saldo compenso lordo ed € 2.236,24
quali spese di viaggio sostenute e n. 02/2019 dell'importo di €
2.225,53, di cui € 1.555,53 quale corrispettivo lordo per il periodo gennaio-febbraio 2019, relativamente all'attività di componente dell'Organo di revisione del Comune di ex art 234 Parte_1
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Parte opponente non contestava l'azionato credito limitatamente al compenso professionale e rilevava l'inammissibilità della pretesa relativa alle spese di viaggio, attesa sia la mancanza di giustificazione documentale degli importi richiesti a titolo di rimborso che l'importo eccessivo e sproporzionato rispetto alle precedenti fatturazioni.
Precisava, quindi, di avere richiesto al professionista chiarimenti in merito all'attività asseritamente svolta nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativamente all'utilizzo dell'autovettura indicata nelle ricevute fiscali per le date per cui veniva chiesto il rimborso, con la precisazione delle motivazioni per le quali si era resa necessaria la sua presenza presso il Comune di
Parte_1
Il ricevuti i chiesti chiarimenti con Pec del 20.02.2019, Pt_1
rilevava alcune anomalie e attivava un controllo a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione sostitutiva, al contempo richiedendo al Collegio dei Revisori i verbali relativi alle sedute indicate dal professionista.
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Rilevando la carenza nei trasmessi verbali della corretta indicazione dei luoghi e orari delle riunioni nonché dell'attestazione delle presenze e, quindi, la non spettanza del chiesto rimborso ai sensi della normativa vigente, il negava il Parte_1
chiesto pagamento, cui seguiva l'instaurazione del giudizio monitorio.
Si costituiva in giudizio il signor richiedendo Controparte_1
preliminarmente la concessione dell'esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto per l'importo non contestato di €.
6.450,09 a titolo di compensi professionali maturati, giustificando l'elevato numero delle addotte presenze alle riunioni - e quindi delle relative trasferte – alcune confluite in unico verbale, in considerazione della complessità delle questioni trattate e documenti esaminati, confermando che gli incontri del Collegio si svolgevano anche presso la sede del Presidente del Collegio, come da quest'ultimo rappresentato con nota del 04.03.2019.
Con ordinanza riservata del 07.05.2020 il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto
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limitatamente all'importo di €. 6.450,09 ed assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183 comma sesto c.p.c.-.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e all'udienza del 27.10.2022 veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte opponente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita: in particolare, l'opponente
(attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale
(cfr. Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Ciò in quanto “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con
attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle
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ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al
regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
“Pertanto, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma
sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di
legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. 206
13/11).
Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti
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impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Preliminarmente, si osserva che con ordinanza riservata del
07.05.2020 il decidente concedeva l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €.
6.450,09 a titolo di compensi professionali maturati per il periodo
01.07.2018-31.12.2018 e Gennaio-Febbraio 2019, importo che dal tenore letterale dell'atto di citazione proposto dal
[...]
non era contestato. Parte_1
Ne consegue che va dichiarato che la somma di € 6.450,09 per compensi professionali maturati per il periodo 01.07.2018-31.12.2018
e Gennaio-Febbraio 2019 è dovuta dal Parte_1
al signor oltre gli interessi legali dalle scadenze Controparte_1
all'effettivo pagamento ed oltre le spese liquidate in sede monitoria.
Per l'effetto il deve essere condannato Parte_1
al pagamento in favore del signor della somma di € Controparte_1
6.450,09 a titolo di compensi professionali maturati per il periodo
01.07.2018-31.12.2018 e Gennaio-Febbraio 2019, oltre gli interessi
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legali dalle scadenze all'effettivo pagamento ed oltre le spese liquidate nel procedimento di ingiunzione.
Ciò posto, deve procedersi all'esame della ricorrenza o meno dei requisiti legittimanti il rimborso richiesto dall'opposto CP_1
per le spese di viaggio sostenute per la tratta Palermo –
[...]
e viceversa, nonché per la partecipazione alle Parte_1
riunioni del Collegio dei Revisori del quale era componente, il cui onere probatorio grava (e gravava) su parte opposta.
Preliminarmente, occorre richiamare l'art. 9 (Collegio dei Revisori
dei conti), di cui allo Statuto del il quale Parte_1
prevede, al comma 8 che “I revisori dei conti assicurano consulenza al
Consiglio Comunale, alle commissioni consiliari permanenti ed al consiglio
di amministrazione delle istituzioni e quando richiesti partecipano alle
relative sedute e possono fare relazioni.”.
La disposizione in commento si concilia con l'art. 3 del Decreto
Interministeriale del 20.05.2005 (in Gazzetta Ufficiale del 04.05.2005
n. 128) che, preliminarmente richiamato l'art. 241 c. I del TUEL
approvato con D.Lgs. 267/2000, stabilisce “Art. 3. 1. Ai componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria
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residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle
spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di
contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.
Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario
in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente.”.
Dalla formulazione letterale delle riportate norme appare evidente che il rimborso delle spese di viaggio ai componenti residenti al di fuori del Comune, ove ha sede l'ente, sia subordinato, oltre che alla dimostrazione dell'effettività dell'esborso sostenuto, alle circostanze che la presenza del componente sia “necessaria o richiesta” e
“presso la sede dell'ente” per lo svolgimento delle proprie funzioni,
come del resto anche precisato nella deliberazione del Consiglio
Comunale del 06.03.2019 n. 17 di nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2019-2021 agli atti del giudizio.
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Dall'esame dei verbali delle riunioni, sebbene risulti la presenza del signor nelle corrispondenti date indicate nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, non è dato evincere – né è stato provato dall'opposto – che detta presenza fosse necessaria (ad esempio in considerazione dell'ordine del giorno) o richiesta dall'organo a mezzo convocazione ufficiale o comunque documentabile.
Ed invero, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
20.02.2019 prot. 8317/2019, resa a seguito dei rilievi mossi dal
Comune di il signor ha asserito “Tutte le Parte_1 CP_1
suddette date sono state oggetto di attività o di supporto al Consiglio
Comunale e/o alla Giunta, con convocazione ufficiale da parte degli uffici
preposti o risultante dai verbali redatti dall'Organo”, senza tuttavia produrre le convocazioni ufficiali legittimanti la sua presenza alle riunioni ed il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute per tali partecipazioni.
L'altra dichiarazione sostitutiva del 04.03.2019 non riporta alcuna precisazione o riferimento ad alcuna convocazione ufficiale ricevuta.
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La presenza del revisore dei conti attestata dal solo verbale non equivale a manifestazione di volontà dell'organo di avvalersi della presenza del componente presso la sede: può infatti desumersi dall'art. 9 dello Statuto del che la Parte_1
partecipazione fisica non costituisce la regola ma l'eccezione e si realizza su richiesta dell'organo, “i revisori dei conti
assicurano…omissis… quando richiesti partecipano alle relative sedute e
possono fare relazioni”.
La convocazione del componente residente in altro Comune rispetto a quello sede dell'organo assurge a prova della necessità della richiesta partecipazione e costituisce condizione necessaria per l'ammissibilità del rimborso, legittimante la successiva spesa che l'Ente locale sarà tenuto a rimborsare.
La questione in merito alla ricorrenza del requisito della necessità
della presenza - e correlativo onere probatorio – risulta, altresì,
desumibile anche dalla previsione, di cui al menzionato art. 3 del decreto Interministeriale del 20.05.2005 con riferimento al rimborso ai componenti dell'organo di revisione, delle spese effettivamente sostenute (quindi documentate) per il vitto e l'alloggio “ove ciò si
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renda necessario in ragione dell'incarico svolto”, nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.
La superiore prova che la partecipazione dell'odierno opposto fosse necessaria assume ancor più rilievo a seguito delle contestazioni avanzate dal Parte_1
Le prove testimoniali non sono riuscite a sopperire alla carenza probatoria in merito all'imprescindibile requisito della necessità
della presenza, in quanto i testi escussi hanno solo dichiarato e confermato la circostanza che le riunioni, per quanto di fatto tenutesi, erano state svolte in sede differente rispetto a quella istituzionale, così il teste ha dichiarato “dette Testimone_1
riunioni si tenevano prevalentemente presso lo studio del dr.
[...]
sito in via Bevuto n. 49”…..l'analisi di tutta Per_1 Parte_1
documentazione veniva fatta presso lo studio del Dr. ..talvolta Per_2
l'organo si riuniva presso il Comune di allorquando erano Parte_1
tenute le sedute consiliari e le verifiche di cassa”
Anche l'altro teste ha confermato le superiori Testimone_2
circostanze, dichiarando che “…..a seguito di opportune verifiche era
emerso che le riunioni del Collegio Sindacale non si svolgevano presso i
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locali del Comune e avvenivano non solo nei giorni lavorativi bensì anche
di sabato e di domenica”.
Alla luce delle evidenze documentali e testimoniali il signor non ha fornito la prova che la sua presenza alle sedute CP_1
era indispensabile e non meramente facoltativa. Dal mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'opposto ne discende che non è dovuta la somma di € 2.906,24 per rimborso spese di viaggio.
Per l'effetto, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto n. 750/2019, R.G.N. 2010/2019 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 02.08.2019 deve essere revocato, non essendo dovuta la somma di € 2.906,24 per rimborso spese di viaggio, condannando il di al Pt_1 Parte_1
pagamento in favore del signor della sola somma Controparte_1
di € 6.450,09 a titolo di compensi professionali maturati per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2018 e Gennaio-Febbraio 2019, oltre gli interessi legali dalle scadenze all'effettivo pagamento ed oltre alle spese liquidate nel procedimento di ingiunzione.
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In considerazione dell'esito della lite ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione disattesa
- accoglie parzialmente l'opposizione del Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 750/2019 reso
[...]
nel procedimento R.G.N. 2010/2019, emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in data 02.08.2019;
- dichiara il diritto del signor al pagamento del Controparte_1
complessivo importo di €.6.450,09 a titolo di compensi professionali per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2018 e per il periodo Gennaio-
Febbraio 2019, oltre gli interessi legali dalle scadenze all'effettivo pagamento ed oltre alle spese liquidate nel procedimento di ingiunzione;
- per l'effetto condanna il al pagamento Parte_1
in favore del signor del complessivo importo di €. Controparte_1
6.450,09 dovuta a titolo di compensi professionali per i periodi indicati, oltre gli interessi legali dalle scadenze all'effettivo
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pagamento ed oltre alle spese liquidate nel procedimento di ingiunzione;
- rigetta la domanda di pagamento per la somma € 2.906,24 per rimborso spese di viaggio perché non dovuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 3 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
del 21/2/2011 n. 44.
18 Tribunale di Termini Imerese sez. civile