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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18692 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56751/2023, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BERNARD MIRKO
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. BERNARD MIRKO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 15/02/2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2) Il Figlio delle parti, da tempo maggiorenne, continuerà a vivere Persona_1 presso la casa materna in Roma Viale Marconi N. 310 scala A Int. 10; 3) In considerazione della circostanza che il figlio dei ricorrenti maggiorenne ed attualmente non Persona_1 autosufficiente, continuerà ad abitare nella ex casa familiare con la madre e che quest'ultima provvederà in via diretta al suo mantenimento, il sig. si obbliga a contribuire a detto CP_2 mantenimento versando al figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), tramite bonifico bancario da accreditare sulla carta di credito intestata al figlio medesimo. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) I genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese di studio, universitarie, mediche, sportive, ludiche e comunque straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, purché previamente concordate. Le parti si riportano a questi fini al protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'intestato Tribunale il 17.12.2014;
5) Il motociclo Honda SH 125 tg. EH08407, acquistato in regime di comunione dei beni da entrambe le parti ed intestato al sig. continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva dal figlio CP_2
I Sigg.ri e continueranno a concorrere in misura Persona_1 Controparte_1 CP_2 paritaria nelle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del suddetto motociclo.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per lo scioglimento del matrimonio, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
, in Roma, in data 25.06.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1999, atto n.01227,parte 1,serie
01, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3.12.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56751/2023, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. BERNARD MIRKO
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. BERNARD MIRKO
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 15/02/2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:
“1) Le parti, economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2) Il Figlio delle parti, da tempo maggiorenne, continuerà a vivere Persona_1 presso la casa materna in Roma Viale Marconi N. 310 scala A Int. 10; 3) In considerazione della circostanza che il figlio dei ricorrenti maggiorenne ed attualmente non Persona_1 autosufficiente, continuerà ad abitare nella ex casa familiare con la madre e che quest'ultima provvederà in via diretta al suo mantenimento, il sig. si obbliga a contribuire a detto CP_2 mantenimento versando al figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), tramite bonifico bancario da accreditare sulla carta di credito intestata al figlio medesimo. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
4) I genitori concorreranno inoltre nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese di studio, universitarie, mediche, sportive, ludiche e comunque straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, purché previamente concordate. Le parti si riportano a questi fini al protocollo stipulato tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'intestato Tribunale il 17.12.2014;
5) Il motociclo Honda SH 125 tg. EH08407, acquistato in regime di comunione dei beni da entrambe le parti ed intestato al sig. continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva dal figlio CP_2
I Sigg.ri e continueranno a concorrere in misura Persona_1 Controparte_1 CP_2 paritaria nelle spese di bollo, assicurazione e manutenzione del suddetto motociclo.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per lo scioglimento del matrimonio, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
, in Roma, in data 25.06.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_2
dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1999, atto n.01227,parte 1,serie
01, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3.12.2024
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi