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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1365/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via Beato Angelico n. 35, Mascalucia (CT), C.F._1 presso lo studio dell'avvocato LIUZZO SCORPO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.02.2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in San Giovanni La Punta il 05.06.2000, unione dalla quale sono Controparte_1
nate le figlie a Catania il 18.10.2000, e , a Catania il Persona_1 Controparte_2
18.09.2002, essendo decorso il termine di legge dalla pronuncia di separazione, ha chiesto al Tribunale
di pronunciare la cessazione degli effetti civili senza ulteriori domande.
Alla prima udienza del 25.11.2024, sono comparsi e Parte_1 Controparte_1
, anche se non costituito a mezzo difensore, e il tentativo di conciliazione ha avuto esito
[...]
negativo.
Fissata udienza per la decisione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, come da note scritte depositate in atti, e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al Collegio e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha chiesto di pronunciare il divorzio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo Controparte_1
stato ritualmente citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili,
stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa del 12/03/2020, depositato l'11.04.2020, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. RG
2 n. 12628/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso.
Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di specifiche domande di parte e non essendovi prole minore sulla quale disporre d'ufficio.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1365/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 5 giugno 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di San Giovanni La Punta al n. 1, parte I, anno 2000;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di San Giovanni La Punta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1365/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Via Beato Angelico n. 35, Mascalucia (CT), C.F._1 presso lo studio dell'avvocato LIUZZO SCORPO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 10.02.2024, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in San Giovanni La Punta il 05.06.2000, unione dalla quale sono Controparte_1
nate le figlie a Catania il 18.10.2000, e , a Catania il Persona_1 Controparte_2
18.09.2002, essendo decorso il termine di legge dalla pronuncia di separazione, ha chiesto al Tribunale
di pronunciare la cessazione degli effetti civili senza ulteriori domande.
Alla prima udienza del 25.11.2024, sono comparsi e Parte_1 Controparte_1
, anche se non costituito a mezzo difensore, e il tentativo di conciliazione ha avuto esito
[...]
negativo.
Fissata udienza per la decisione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, come da note scritte depositate in atti, e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al Collegio e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha chiesto di pronunciare il divorzio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur essendo Controparte_1
stato ritualmente citato, non si è costituito nel giudizio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio (e non di cessazione degli effetti civili,
stante che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio civile, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa del 12/03/2020, depositato l'11.04.2020, emesso da questo Tribunale nel procedimento n. RG
2 n. 12628/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso.
Nessun'altra statuizione va adottata in assenza di specifiche domande di parte e non essendovi prole minore sulla quale disporre d'ufficio.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1365/2024 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 5 giugno 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di San Giovanni La Punta al n. 1, parte I, anno 2000;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di San Giovanni La Punta di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 23.04.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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