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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4487/2021, assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 17/09/2025 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
p.iva ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na) alla via R. Annecchino n. 220 presso lo studio dell'avv. Carmen Corsaro (C.F.
) da cui è rappresentata e difesa congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Luigi De Gennaro giusta C.F._2 procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
p.iva ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (Na) alla Via Roma 164 presso lo studio degli avv.ti Ivano Simone (C.F. ) e Giovanni Luca C.F._3
Gelonese (C.F. dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._4 procura alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 724/2021 del 15/02/2021, pubblicato in pari data, emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. di r.g. 12288/2020 Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparsa conclusionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 724/2021 del 15/02/2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 21.671,59 per la fornitura riportata nella Controparte_1 fattura allegata, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza del requisito oggettivo, ex art. 125 c.p.c., nonché l'assenza di efficacia probatoria delle fatture. Nel merito eccepiva l'inesistenza del credito di cui alla fattura n. 106/2020 emessa da ed oggetto del decreto Controparte_1 ingiuntivo, sostenendo che la stessa sarebbe riferibile a due rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di centine per la realizzazione della galleria Monte
AN nella tratta ZI MI “Cumana di Napoli” sorti tra le parti a seguito di due ordini di acquisto n. 19002.29.2019 del 25 febbraio 2019 e n.
19002.167.2020 del 12 giugno 2020.
La commessa de quo era destinata alla realizzazione di un appalto pubblico, per il quale la era titolare di un contratto di subappalto. Pt_2
In particolare, la fornitura delle centine di cui all'ordine del 25.02.2019 si articolava attraverso una serie di prestazioni erogate nell'arco di un anno e mezzo, durante il quale la emetteva diverse fatture, regolarmente pagate dalla CP_1 Pt_2
Il rapporto contrattuale proseguiva fino al giugno 2020 allorquando l'odierna opposta emetteva la fattura n. 106 del 30/06/2020.
L'opponente eccepiva l'inesatto adempimento da parte della per aver CP_1 consegnato erroneamente materiale in eccedenza rispetto agli ordini e di cui chiedeva il pagamento con la fattura contestata.
La evidenziava che l'eccedenza nella fornitura di materiali era già stata Parte_2 contestata all'odierna opposta in via stragiudiziale, ed era altresì stata richiesta l'emissione di una nota di credito proprio per la fattura n. 106/2020.
Tale eccedenza sarebbe emersa e documentata dal Verbale di constatazione delle forniture intercorse tra le parti, redatto tra la e la con la Parte_2 CP_3 quale aveva un rapporto di subappalto per la realizzazione delle opere pubbliche
. S.P.A. 2 Parte_1 CP_1
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA per la realizzazione della galleria Monte AN nella tratta ZI MI
“Cumana di Napoli”, cantiere al quale sono state destinate le forniture della
Controparte_1
L'opponente evidenziava di aver già saldato le precedenti fatture emesse per la medesima fornitura, pagando anche parte della contestata eccedenza, già in occasione del pagamento della fattura n. 47 del 29 febbraio 2020; pertanto, formulava domanda riconvenzionale per l'importo di €. 9.315,67.
Sempre in via riconvenzionale la chiedeva la restituzione di €. 9.650,93, Parte_2 versati in eccedenza a causa dell'erroneo calcolo del prezzo unitario dell'acciaio.
Invero, secondo il contratto del 25.02.2019 per il calcolo del prezzo la CP_1 avrebbe dovuto fare riferimento al listino Delta al momento della CP_4 fornitura e non al momento della stipula del contratto.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 724/2021 e/o dichiararne la nullità siccome nullo e/o inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa;
2. rigettare la pretesa di perché infondata, ingiusta ed Controparte_1 illegittima in uno ad ogni domanda comunque avanzata in danno di Parte_2
3.accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova che nulla è dovuto in favore di , nonché, previa ogni necessaria declaratoria di CP_1 nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità delle pretese creditizie
e delle domande ex adverso avanzate. ovvero, in via meramente subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, anche
a mezzo compensazione con le somme di cui ai capi d) ed e) del presente atto o con le somme diverse che emergeranno in corso di giudizio anche all'esito di c.t.u. che sin d'ora si richiede;
4. in via riconvenzionale accertare e dichiarare, in ogni caso, con riferimento ai rapporti dedotti, l'errore, l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della nella esecuzione della prestazione e/o nella Controparte_1 applicazione delle clausole contrattuali anche in riferimento alla omessa o inesatta revisione dei prezzi di cui al paragrafo e);
5. in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che vi è un credito di per maggior esborso Parte_2 imputabile alla omessa revisione dei prezzi pari ad € 9.650,93 di cui al capo e) o alla somma diversa che risulterà a mezzo ctu e per l'effetto condannare la
[...] s.pa. alla restituzione di detta somma in favore della con interessi moratori Parte_2
o come per legge oppure, in via meramente gradata, operarne compensazione;
6. in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che vi è un credito per maggior esborso quale corrispettivo della fornitura così come commissionata con
l'ordine del 25.02.2019, già pagato da alla con la fattura Parte_2 Controparte_1 nr 47/2020 per l'ammontare di € 9.315,67 come da paragrafo d) oppure per
l'ammontare diverso che risulterà in corso di giudizio anche a mezzo di ctu che fin
d'ora si richiede e per l'effetto disporne condanna alla restituzione con interessi moratori ed accessori, oppure in via gradata, disporne compensazione con gli eventuali crediti della dipendenti dall'uno o dall'altro contratto Controparte_1 dedotto in fattura nr 106/2020; 7. in ogni caso con condanna della Controparte_1 al pagamento spese e degli onorari di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.09.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava quanto avversamente Controparte_1 dedotto ed evidenziava in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso opposto;
rilevava che la fattura di cui al decreto ingiuntivo è stata depositata unitamente ai documenti di trasporto, mai contestati da controparte, così come mai contestata sarebbe la fornitura della merce ed il relativo peso, oggetto di pesatura in contraddittorio tra le parti, ed in ogni caso il materiale asseritamente eccedente non sarebbe mai stato restituito. Evidenziava che in ogni caso l'opponente non avrebbe adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., II comma.
Altresì sfornita di prova sarebbe la domanda riconvenzionale proposta.
In via subordinata, chiedeva l'accertamento del diritto al pagamento della somma ingiunta in applicazione dell'art. 2041 c.c.. Insisteva, infine, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 17.09.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689;
Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001
n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto,
è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Parte opponente, a fronte della pretesa creditoria dell'opposta e della documentazione depositata in giudizio, ha contestato la quantità di materiale consegnato di cui alla fattura oggetto di decreto ingiuntivo.
La pretesa creditoria è fondata sulla fornitura di merce riportata nella fattura n.
106/2020 dell'importo di euro 21.671,59.
Ebbene, la società creditrice ha idoneamente provato, con la Controparte_1 documentazione in atti (ordini di acquisto, DDT e fatture) e attraverso l'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio l'adempimento delle obbligazioni assunte.
Va ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis,
n. 1, c.p.c. da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel caso in esame, invero, la ha fornito adeguata prova Controparte_1 documentale dell'esistenza di un rapporto contrattuale con la odierna opponente.
Né risulta in alcun modo contestata l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della prestazione di cui, come detto, vi è prova documentale e che Parte_2 giustifica l'emissione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
L'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata grava sulla parte opponente.
Nella specie non vi è dubbio circa l'avvenuta consegna del materiale, tuttavia, parte opponente ne contesta la quantità risultante dalle fatture.
Rispetto a tale doglianza, l'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di provare che il peso del materiale consegnato e successivamente fatturato non corrisponde a quello effettivamente ordinato, risultando eccedente.
Ed infatti, il teste di parte opponente ha dichiarato “è vero che il Testimone_1 materiale consegnato in cantiere dalla consisteva in cumulo CP_1 indifferenziato che comprendeva le centine, le cerniere, gli scarti di lavorazione impiegati quali distanziatori per il trasporto … so perché ero presente che il materiale veniva pesato unitariamente ed in maniera indifferenziata”.
Sul punto il teste precisa che era presente in cantiere dove veniva ricevuta la merce, ma non era presente al momento della pesatura. Infatti, la pesatura non veniva effettuata in cantiere, ma dal fornitore che allegava un documento da cui risultava la pesatura stessa.
Il teste aggiunge “il materiale veniva consegnato imballato e pesato in uno ai materiali di imballo. Chiaramente le centine venivano trasportate in elementi e solo successivamente venivano assemblate. Preciso che nella fase di trasporto il materiale veniva trasportato insieme a scarti di lavorazione che venivano utilizzati per imballarlo. Gli scarti di lavorazione sono costituiti da piastre di acciaio o di ferro anche di notevole spessore che dopo essere serviti per l'imballo non avevano alcun altro utilizzo. Chiaramente questi scarti di lavorazione influivano sul peso totale del materiale trasportato. …. dai rilievi fotografici che mi vengono mostrati posso affermare che si tratta del materiale consegnato in cantiere dalla ditta
. Nelle fotografie noto anche le piastre d'acciaio utilizzate per imballate CP_1 le centine. Quando poi dovevamo trasportare le centine in galleria staccavamo la piastra di modo da poter poi trasportare in galleria la singola centina …. il carico si componeva di centine, delle travi assemblate e saldate ed il tutto era unito con altre saldature e/o cerniere e scarti di lavorazione quali distanziatori per il trasporto. Preciso che i distanziatori altri non sono che le piastre di acciaio dei quali ho chiarito nei punti precedenti…. Omissis… è vero, in data 14.12.2020 veniva effettuata una verifica della fornitura ricevuta con la capogruppo CP_3 come da verbale di pari data prodotto in atti. Preciso di essere stato presente a tale verifica e di aver anche sottoscritto il verbale sopra detto. Preciso che detto verbale indica le quantità consegnate e messe in opera…. la differenza tra la pesatura indicata dal fornitore e quella minore che risulta nel verbale è data dal fatto che il fornitore indica una pesatura per così dire lorda e cioè comprensiva di tutto anche degli elementi di collegamento mentre la pesatura indicata il valore di pesatura indicato nel verbale è ricavato dalla sottrazione della componente di collegamento
(piastre di collegamento) e tale valore è quello che solitamente viene attribuito a tali piastre di collegamento.” (cfr. verbale udienza del 6/4/2023).
Parte opponente offre in comunicazione, tra l'altro, una perizia tecnica di parte redatta dal tecnico di fiducia.
Come è noto, la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio.
Secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).
Ne deriva che “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa
è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
La Suprema Corte di Cassazione, quanto all'efficacia probatoria delle perizie di parte, ha ribadito il principio secondo cui la “perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Sent. 01.02.2023, n. 2980; Cass. ord. 27.12.2018, n. 33503;
Cass. Sent. 22.04.2009, n. 9551).
Si è detto come la perizia giurata, depositata da una parte, non sia dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, avendo valore di semplice indizio;
nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia
è “riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cass. Sez. 2, sent. 19.05.1997, n. 4437; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25.2.2002, n. 2737).
Nella fattispecie, l'ing. ha reso testimonianza all'udienza Testimone_2 del 7.12.2023 confermando quanto sostenuto nella propria relazione, la quale può, pertanto, essendo logicamente argomentata può essere valutata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti.
Inoltre, dal “Verbale di constatazione delle forniture intercorse tra le parti” redatto in data 14.12.2020, in fase di verifiche e certificazioni, tra la capogruppo mandataria concessionaria dell'appalto pubblico, e la Impresa CP_5 CP_3 subappaltatrice S.C.F. dovendo dar luogo al consuntivo, ovvero “alla contabilità finale dei lavori sulla scorta delle verifiche già effettuate in contraddittorio e in corso d'opera, si procede ad una puntuale ricognizione per definire l'esatta Part consistenza delle forniture effettuate da durante l'esecuzione dei lavori in corso. L'analisi ha riguardato le forniture in basso tabulate. Di queste vengono analizzati i dettagli analitici predisposti da sulla base degli elaborati CP_3 progettuali, dei riscontri in corso d'opera e da rilievi della direzione dei lavori.
Tale documentazione viene riassunta di seguito e allegata al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale” emerge una “fornitura di centine kg
221.196,00”.
La tesi di parte opponente trova, altresì, conforto nella espletata CTU.
Dalla documentazione in atti e dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, risulta accertato e quantificato il credito della nei confronti della Controparte_1
Parte_2
Ed infatti, esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed effettuate le necessarie verifiche il CTU ha quantificato gli importi dovuti per la fornitura oggetto di causa per complessivi €. 14.605,00.
Nella propria relazione, in risposta ai quesiti formulati il nominato consulente ha chiarito quanto segue.
Sul quesito n. 1: “Quantifichi l'importo dovuto alla , quale valore CP_1 della fornitura sulla base delle commissioni ricevute e dipendenti dallo sviluppo dei disegni tecnici di riferimento”, il CTU ha risposto “Confrontando le richieste del cantiere (Commissioni tramite email) con le quantità fornite di volta in volta dalla si sono notate delle differenze di quantità comprese tra il 5% Parte_3
Part e 11%. Dette differenze di quantità non sono state contestate dalla . L'unica contestazione è stata espressa in relazione all'ultima fattura. Sulla base dei
Documento di Trasporto, il peso complessivo del materiale consegnato è pari a kg
239.380, a cui corrisponde un importo di 229.804 € considerando un costo unitario di 0,96€/kg.”
Sul quesito n. 2: “Verifichi, in particolare, se la abbia fornito materiale CP_1 ulteriore rispetto a quello contrattualmente convenuto e riportato in progetto, come riscontrabile dal computo metrico del progetto esecutivo, tenendo conto delle deduzioni svolte dalla società relativamente al peso delle cerniere già Pt_2 pagate a pezzo e dei “marciavanti” pagati a metro cubo nonché, in particolare, delle cd. piastre funzionali al fissaggio per il trasporto e al peso delle saldature, cedenti contrattualmente a carico della fornitrice ” il CTU ha risposto che CP_1 “esiste una differenza tra il computo derivante dalle tavole di progetto ed il materiale consegnato pari a: Totale computo da progetto 221.196,07 kg, Totale da
DDT 239.380,00 kg Differenza 18.183,93 kg, Differenza in percentuale 8%”.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
La sul presupposto di aver provveduto al pagamento di un quantitativo di Pt_2 merce eccedente gli ordini effettuati ha altresì eccepito un controcredito derivante dal pagamento della fattura n. 47 del 29 febbraio 2020.
L'opponente precisava che all'esito del pagamento della predetta fattura l'esborso Part complessivo della in ragione della sola causale ORDINE DEL 25.02.2019
CENTINE ammontava ad €. 212.635,80 oltre iva per un totale ivato di €.
259.415,67. Orbene, considerando che il costo della fornitura commissionata ammontava ad €. 205.000,00 mentre il pagamento al saldo della fattura 47/20 ammonta ad €. 212.635,80, vi è una differenza pari ad €. 7.635,80 oltre iva per €.
1.679,87 per un totale di €. 9.315,67
Ne chiedeva pertanto la restituzione.
Ebbene, la ha provato l'avvenuto pagamento della richiamata fattura n. Pt_2
47/20, circostanza peraltro non contestata dalla . CP_1
Ancora in via riconvenzionale, la chiedeva il rimborso di €. 9.650,93 pagato Pt_2 in eccedenza a causa dell'erronea applicazione dei prezzi dell'acciaio effettuato dalla . CP_1
Ha, infatti, dedotto che il pagamento complessivo della fornitura è stato maggiorato della somma di €. 7.910,60, oltre iva per €. 1.740,33, per un totale di €. 9.650,93.
Mentre, secondo quanto previsto dal contratto di fornitura sottoscritto in data
25.02.2019 la avrebbe dovuto applicare il prezzo desumibile dal Controparte_1 listino Delta Sider Web in vigore al momento della fornitura di importo inferiore.
In via subordinata l'opponente formulava un'eccezione di compensazione chiedendo di portare in detrazione da quanto eventualmente riconosciuto in favore della quanto versato in eccedenza sulla scorta della revisione Controparte_1 prezzi.
Sul punto, nella propria relazione il nominato consulente tecnico ha chiarito che:
“A parere dello scrivente è possibile effettuare una media della differenza calcolata dalle parti in causa pari ad € (15.033-8.717) = 11875€. Quindi resta una differenza di prezzo a favore della di euro 11875 + 2730= € 14605”. Il CTU a pag CP_1
28 della relazione che l'importo di euro 2.730,00 è riferito a “Residuo cerniere non contabilizzate”.
Ne consegue la parziale fondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dall'opponente.
Per tutto quanto sin qui detto l'opposizione, seppur parzialmente, va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La revoca del decreto ingiuntivo non osta, tuttavia, ad una pronuncia sulla esistenza e sull'ammontare del credito, essendo pacifico che la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto formulata dal creditore al momento della costituzione,
o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in se in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo (in tal senso, Cassazione n. 9021/2005).
Ed infatti, esaminata la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed effettuate le necessarie verifiche il CTU ha quantificato gli importi dovuti per la fornitura oggetto di causa per complessivi €. 14.605,00.
Pertanto, va condannata al pagamento in favore di parte opposta Parte_2 della somma di €. 14.605,00. Controparte_1
Vanno infine riconosciuti alla società opposta anche i richiesti interessi di mora maturati per il ritardo nei pagamenti, in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo.
La prevalente soccombenza di parte opponente, stante l'accoglimento della pretesa creditoria per una somma pressoché coincidente a quella ingiunta, integra valide ragioni giustificative per la compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione di 1/3 con la condanna a carico di parte opponente dei restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano per tale quota come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente nella misura di 2/3 ed a carico di parte opposta nella misura di 1/3.
P Q M
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 724/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 12288/2020, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 724/2021;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, dell'importo di euro 14.605,00, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento in ragione di 1/3 e condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta che si liquidano per tale quota in euro 3.384,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della nella misura di Parte_2
2/3 e a carico della nella misura di 1/3. Controparte_1
Così deciso in Aversa il giorno 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Luigi Aprea
. 12 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
3 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
4 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
5 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
6 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
7 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
8 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
9 Controparte_2
N.R.G. 4487/2021 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
10 Controparte_2
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11 Controparte_2
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