Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1176/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1176/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Carmelo Mostaccio Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Fabio Controparte_1 P.IVA_2
Martorana
opposto
Conclusioni di parte opponente:
“In virtù ed esecuzione del provvedimento reso dall'On.Le Giudice adito in data
03.02.2025, si formulano le presenti note nell'interesse del Parte_1
precisando le conclusioni e riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto. In particolare, si insiste nella revoca e/o annullamento del Decreto
Ingiuntivo n. 210/2019 (n. 699/ 2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Patti il 13-
14/05.2019, con rigetto integrale delle domande così come formulate in atti da parte opposta con ogni evidenza infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
in subordine, dichiarare la compensazione con il contro credito oggetto della presente opposizione, con conseguente rigetto integrale della domanda monitoria, con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni di parte opposta:
1
Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa.
▪ Dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, perché tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
▪ In mero subordine, dichiarare infondata l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 210/2019 (N.R.G. 699/2019).
▪ In ulteriore subordine, condannare il in persona del Sindaco Parte_1
pro tempore, al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'alluvione del dicembre
2008, nella complessiva somma di € 31.200,00 o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre gli interessi al saggio legale dalla diffida di pagamento (27.02.2007) alla data della domanda (30.04.2019; data di deposito del ricorso monitorio); ed oltre ancora agli interessi maggiorati di mora ex art.
1284 comma 4°cod. civ., con decorrenza dalla domanda monitoria fino al soddisfo.
▪ Vinte le spese del giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il , sito Controparte_1 nel Comune di Oliveri (ME), chiedeva ed otteneva l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti del predetto Comune per l'importo di € 31.200,00 oltre accessori, a titolo di contributo pubblico per la riparazione dei danni derivanti da un evento alluvionale avvenuto nel 2008.
Il Tribunale di Patti emetteva il decreto ingiuntivo n. 210/2019, notificato all'Ente in data 30/05/2019.
Il proponeva opposizione con atto di citazione notificato il Parte_1
10/07/2019, deducendo l'insussistenza del diritto credito azionato.
In particolare, sosteneva la violazione dei criteri della contabilità pubblica, che impongono all'amministrazione la presenza di appositi fondi in cassa per il finanziamento di un progetto. Eccepiva inoltre in compensazione un proprio maggior credito per fornitura idrica, pari ad € 132.582,11, maturato nei confronti dello stesso opposto. CP_1
L'Ente chiedeva pertanto la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Il si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi addotti, domandando la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
2 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata, essendo essa stata proposta oltre il termine di legge di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Invero, è documentalmente provato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta con plico consegnato al Comune in data 30 maggio 2019, sicché il termine ultimo per proporre opposizione risultava essere martedì 9 luglio 2019.
L'opposizione è stata invece notificata con atto consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario soltanto il giorno successivo, mercoledì 10 luglio 2019, ovvero il 41° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Tale circostanza, peraltro, non è stata neppure contestata dall'opponente all'udienza del 04/03/2020. Il Comune, infatti, non nega che la notifica sia stata effettuata il 10 luglio, ma sostiene, erroneamente, di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto il
31/05/2019, con conseguente slittamento in avanti del termine di un giorno, laddove però
l'avviso di ricevimento postale (facente fede fino a querela di falso) indica inequivocabilmente la data del 30 maggio, e non quella del 31.
L'opposizione notificata il 10/07/2019 è dunque irrimediabilmente tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità e definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico di parte opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento – ad eccezione della fase di trattazione, alla quale si ritiene applicabile il valore minimo sulla base dell'attività svolta – e riduzione del 50% per pronuncia in rito ex art. 4 comma 9 del predetto D.M., in € 850,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 452,00 per la fase di trattazione ed € 1.452,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.356,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1176/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_1
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 210/2019;
3 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 3.356,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 17/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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