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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3871/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 depositato in data 25 marzo 2025 da:
avvocato Livio del foro di Bologna (C.F. ) Pt_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato
[...]
avvocati con sede in Bologna, Via Controparte_1
Goito n. 3 (C.F. ) P.IVA_1
a mezzo del medesimo avvocato Livio Matassa il quale pertanto agisce come difensore di se stesso nei confronti di: residente in [...] (C.F. Controparte_2 [...]
), contumace C.F._2
in punto a: pagamento del compenso di spettanza del Difensore (causa civile).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude, occorrendo anche in via istruttoria, come da atto introduttivo.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
A)
L'avvocato Livio MATASSA -in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato associazione professionale fra avvocati- Controparte_1 in data 25 marzo 2025 depositava ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 avanti al Tribunale intestato, mediante il quale:
-richiamava l'attività professionale svolta in favore di consistita nell'assistenza Controparte_2 difensiva prestata con riferimento al procedimento cautelare n. 7029/2024 R.G. instaurato avanti al
Tribunale intestato Sezione Imprese, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo formulata da vari creditori sociali nei confronti dello (amministratore unico di ), a CP_2 CP_3 fronte di preannunciata domanda di merito ex art. 2394 c.c.;
-descriveva l'attività svolta con estrema urgenza a seguito di decreto emesso inaudita altera parte per un importo complessivo di euro 164.500,00 (redazione della memoria di costituzione depositata il 3 luglio 2024; partecipazione all'udienza del 4 luglio 2024; conseguimento di provvedimento di revoca del decreto emesso inaudita altera parte, con estinzione del procedimento);
-evidenziava di avere chiesto il pagamento delle proprie spettanze allo , senza esito;
CP_2
-deduceva di avere diritto al pagamento di euro 5.224,00 calcolati ai sensi del D.M. 147/2022 (Tabella
10; scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisoria e così euro
2.251 + 1.202 + 1.771), da aumentarsi ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 per l'urgenza, ai sensi dell'art. 4 co.
1 D.M. 55/2014 per l'importanza dell'attività prestata e per il favorevole risultato conseguito ed ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 a fronte della pluralità delle controparti aventi posizioni ben differenziate, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
-di avere svolto la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Tribunale di Bologna, premessa ogni più opportuna declaratoria e pronuncia, liquidare il compenso spettante al ricorrente avv. Livio Matassa per l'attività di assistenza e difesa giudiziale di cui in narrativa, oltre al rimborso spese forfettarie;
per l'effetto, voglia condannare il convenuto
a pagare la corrispondente somma di denaro, oltre a CPA ed IVA come per legge, Controparte_2 in favore del ricorrente avv. Livio Matassa e per esso in favore dello
[...]
, oltre agli interessi di mora dalla decisione al saldo effettivo;
con Controparte_1 vittoria di spese”. pagina 2 di 9 Con decreto emesso in data 1° aprile 2025 la scrivente Giudicante, premesso che ai giudizi ex art. 14 d. lgs. 150/2011 instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applica il rito semplificato monocratico ex art. 281 decies c.p.c., fissava udienza in presenza in data 14 ottobre 2025 con termini per la notifica e per la costituzione del resistente.
Parte ricorrente in data 16 aprile 2025 depositava esito della notifica del ricorso-decreto (eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario e perfezionatasi in data 9 aprile 2025 a mani del destinatario ). CP_2
All'udienza del 14 ottobre 2025:
-l'avvocato concludeva come in epigrafe;
Pt_1
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, non costituitosi a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
Ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011 (vigente sino al 28 febbraio 2023), disciplinante le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato:
-le controversie previste dall'articolo 28 della legge 794/42 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile – “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, deve … proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”) sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dall'articolo
14;
-è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
-il Tribunale decide in composizione collegiale;
-l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
La presente causa, instaurata con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023, per effetto della riforma Cartabia è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal pagina 3 di 9 rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c., da intraprendere parimenti con ricorso e da decidere non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari”
(art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
Il presente giudizio rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 14 in quanto l'avvocato ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del compenso maturato con Pt_1 riferimento ad attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento civile instaurato avanti all'intestato Tribunale.
Atteso che ai sensi dell'articolo 28 l. 794/42 (richiamato dall'articolo 14 d. lgs. citato) la richiesta di liquidazione può essere proposta “dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura”, si deve constatare che nel caso in esame la domanda è ammissibile, essendo stata proposta dopo che quel procedimento all'udienza del 4 luglio 2024 era stato definito con declaratoria di sopravvenuta carenza di legittimazione dei ricorrenti, con revoca del decreto di sequestro ed estinzione del procedimento
(doc. 7 ric.).
2.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'avvocato è fondata e va accolta, con le Pt_1 precisazioni che si diranno.
2.a.
Innanzitutto, va rilevato che l'avvocato ricorrente ha fornito la prova documentale del conferimento dell'incarico da parte dello , e del suo espletamento. CP_2
Si vedano le seguenti produzioni:
-ricorso ex art. 671 c.p.c. datato 16 maggio 2024, proposto ante causam dai creditori sociali della società nei confronti di quale amministratore di tale società avanti CP_3 Controparte_2 alla Sezione Imprese del Tribunale intestato (docc. 1 e da 9 a 11 ric.);
-decreto di fissazione dell'udienza cautelare e di autorizzazione del sequestro inaudita altera parte sino alla concorrenza di euro 164.500,00 (procedimento n. 7029/2024 R.G., Giudice dott. Marco D'Orazi: doc. 2 ric.);
pagina 4 di 9 -verbale dell'udienza del 25 giugno 2024, in occasione della quale veniva effettuato un rinvio al 4 luglio 2024 al fine di consentire ai ricorrenti di verificare il buon fine della notifica del ricorso-decreto allo (doc. 3 ric.); CP_2
-istanza di visibilità depositata in data 1° luglio 2024 dall'avvocato nell'interesse dello Pt_1
, accolta (doc. 4 ric.); CP_2
-memoria di costituzione in data 3 luglio 2024, depositata dall'avvocato su incarico dello Pt_1
, in vista dell'udienza del 4 luglio 2024 (docc.
5-6 ric.); si veda in particolare la procura CP_2 alle liti rilasciata dallo (doc. 6 citato); CP_2
-verbale dell'udienza del 4 luglio 2024, alla quale partecipava l'avvocato quale difensore Pt_1 dello (doc. 7 ric.); in tale contesto, attesa l'apertura della liquidazione giudiziale n. CP_2
61/2024 a carico della società l'avvocato chiedeva (come da memoria di CP_3 Pt_1 costituzione) che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di legittimazione dei ricorrenti, con revoca del decreto e compensazione delle spese di lite;
il Giudice adito provvedeva in conformità, estinguendo per l'effetto il procedimento.
2.b.
Nel difetto di preventivo accettato dal cliente, occorre procedere alla quantificazione del compenso in base alle tariffe forensi.
Atteso che le prestazioni professionali cessavano in occasione dell'udienza del 4 luglio 2024 prima illustrata, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia
n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022 le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-il procedimento, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerato “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie va fatta applicazione dello scaglione indeterminato alto (da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 della Tabella 10 – Procedimenti cautelari), dovendosi tenere conto della materia del contendere (monte crediti vantato dai creditori) e del valore stabilizzatosi nell'importo indicato nel pagina 5 di 9 decreto autorizzativo del sequestro;
le fasi da prendere in considerazione sono quelle richieste cioè le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 5.224,00
(valori medi delle 3 fasi e così euro 2.251 + 1.202 + 1.771).
Quanto agli aumenti richiesti dal ricorrente:
* aumento richiesto ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 sia per l'urgenza sia per l'importanza dell'attività prestata sia per il favorevole risultato conseguito: tutti gli invocati aumenti vanno considerati unitariamente, perché così fa l'articolo invocato;
orbene, l'urgenza sussisteva: l'istanza di visibilità veniva presentata dall'avvocato in data Pt_1
1° luglio 2024, e la costituzione avveniva due giorni dopo, cioè in data 3 luglio 2024, con strettissimo margine rispetto all'udienza fissata in data 4 luglio 2024;
è indubbio anche il favorevole risultato conseguito, consistito nella revoca del sequestro che era stato autorizzato inaudita altera parte; ergo, visto che l'aumento per dette ragioni può essere effettuato fino al 50%, nel caso di specie è possibile pervenire a un aumento da euro 5.224,00 sino a euro 6.800,00;
* aumento richiesto ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 a fronte della pluralità delle controparti aventi posizioni ben differenziate: tale aumento va escluso;
infatti, a ben vedere unico è stato l'argomento dirimente/assorbente da spendere e speso in sede di costituzione (a prescindere dal numero dei creditori ricorrenti), cioè la circostanza che il Tribunale di
Bologna nelle more dell'udienza e precisamente con sentenza in data 16 giugno 2024 avesse dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n. 61/2024 a carico della società , con conseguente CP_3 sopravvenuta carenza di legittimazione ad causam dei creditori ricorrenti;
anche rispetto al sequestro autorizzato, unico era l'argomento da spendere e speso nella memoria di costituzione (a prescindere dal numero dei creditori ricorrenti), cioè la prospettata assenza di violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio da parte dello . CP_2
Spettano quindi al ricorrente complessivi euro 6.800,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
pagina 6 di 9 Pertanto, il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
6.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
2.c.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità mediante la sentenza n. 24973/2022 ha chiarito che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Vedasi anche Cass. ordinanza 8611/2022).
Nel caso in esame, visto che il ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi di mora (soltanto)
a far tempo dalla decisione, si provvede in conformità.
Vanno quindi riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le prove orali (per testi e interrogatorio formale) capitolate dal ricorrente nell'atto introduttivo, insistite per scrupolo in sede di precisazione delle conclusioni.
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente.
pagina 7 di 9 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00
(Tabella 2 per i giudizi avanti al Tribunale e Tabella 25-bis per la procedura di negoziazione assistita documentata sub 8);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
e anche quella di attivazione della procedura di negoziazione assistita;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 3.607,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 919 + 777; valori minimi per fasi di trattazione e decisoria e così euro 840 +
850,50; valore minimo per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita e così euro
220,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 559,09 (euro 545,00 per contributo unificato e marca + euro 14,09 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• visti gli articoli 28 l. 794/42 e 14 d. lgs. 150/2011, liquida a titolo di compenso professionale a favore dell'avvocato Livio MATASSA -in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato associazione Controparte_1 professionale fra avvocati- l'importo di euro 6.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
per l'effetto condanna il resistente CP_2 al pagamento di detti importi in favore del predetto avvocato nelle qualità ut supra,
[...] oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avvocato Livio Controparte_2
MATASSA -nelle qualità ut supra- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
3.607,00 per compenso di avvocato ed euro 559,09 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione civile, in persona del Giudice dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 depositato in data 25 marzo 2025 da:
avvocato Livio del foro di Bologna (C.F. ) Pt_1 CodiceFiscale_1 in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato
[...]
avvocati con sede in Bologna, Via Controparte_1
Goito n. 3 (C.F. ) P.IVA_1
a mezzo del medesimo avvocato Livio Matassa il quale pertanto agisce come difensore di se stesso nei confronti di: residente in [...] (C.F. Controparte_2 [...]
), contumace C.F._2
in punto a: pagamento del compenso di spettanza del Difensore (causa civile).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude, occorrendo anche in via istruttoria, come da atto introduttivo.
pagina 1 di 9 FATTO E DIRITTO
A)
L'avvocato Livio MATASSA -in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato associazione professionale fra avvocati- Controparte_1 in data 25 marzo 2025 depositava ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011 avanti al Tribunale intestato, mediante il quale:
-richiamava l'attività professionale svolta in favore di consistita nell'assistenza Controparte_2 difensiva prestata con riferimento al procedimento cautelare n. 7029/2024 R.G. instaurato avanti al
Tribunale intestato Sezione Imprese, avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo formulata da vari creditori sociali nei confronti dello (amministratore unico di ), a CP_2 CP_3 fronte di preannunciata domanda di merito ex art. 2394 c.c.;
-descriveva l'attività svolta con estrema urgenza a seguito di decreto emesso inaudita altera parte per un importo complessivo di euro 164.500,00 (redazione della memoria di costituzione depositata il 3 luglio 2024; partecipazione all'udienza del 4 luglio 2024; conseguimento di provvedimento di revoca del decreto emesso inaudita altera parte, con estinzione del procedimento);
-evidenziava di avere chiesto il pagamento delle proprie spettanze allo , senza esito;
CP_2
-deduceva di avere diritto al pagamento di euro 5.224,00 calcolati ai sensi del D.M. 147/2022 (Tabella
10; scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisoria e così euro
2.251 + 1.202 + 1.771), da aumentarsi ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 per l'urgenza, ai sensi dell'art. 4 co.
1 D.M. 55/2014 per l'importanza dell'attività prestata e per il favorevole risultato conseguito ed ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 a fronte della pluralità delle controparti aventi posizioni ben differenziate, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;
-di avere svolto la procedura di negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia il Tribunale di Bologna, premessa ogni più opportuna declaratoria e pronuncia, liquidare il compenso spettante al ricorrente avv. Livio Matassa per l'attività di assistenza e difesa giudiziale di cui in narrativa, oltre al rimborso spese forfettarie;
per l'effetto, voglia condannare il convenuto
a pagare la corrispondente somma di denaro, oltre a CPA ed IVA come per legge, Controparte_2 in favore del ricorrente avv. Livio Matassa e per esso in favore dello
[...]
, oltre agli interessi di mora dalla decisione al saldo effettivo;
con Controparte_1 vittoria di spese”. pagina 2 di 9 Con decreto emesso in data 1° aprile 2025 la scrivente Giudicante, premesso che ai giudizi ex art. 14 d. lgs. 150/2011 instaurati dopo il 28 febbraio 2023 si applica il rito semplificato monocratico ex art. 281 decies c.p.c., fissava udienza in presenza in data 14 ottobre 2025 con termini per la notifica e per la costituzione del resistente.
Parte ricorrente in data 16 aprile 2025 depositava esito della notifica del ricorso-decreto (eseguita a mezzo Ufficiale Giudiziario e perfezionatasi in data 9 aprile 2025 a mani del destinatario ). CP_2
All'udienza del 14 ottobre 2025:
-l'avvocato concludeva come in epigrafe;
Pt_1
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, non costituitosi a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
Ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 150/2011 (vigente sino al 28 febbraio 2023), disciplinante le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato:
-le controversie previste dall'articolo 28 della legge 794/42 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile – “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, deve … proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”) sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dall'articolo
14;
-è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera;
-il Tribunale decide in composizione collegiale;
-l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
La presente causa, instaurata con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023, per effetto della riforma Cartabia è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal pagina 3 di 9 rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c., da intraprendere parimenti con ricorso e da decidere non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari”
(art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
Il presente giudizio rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 14 in quanto l'avvocato ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del compenso maturato con Pt_1 riferimento ad attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento civile instaurato avanti all'intestato Tribunale.
Atteso che ai sensi dell'articolo 28 l. 794/42 (richiamato dall'articolo 14 d. lgs. citato) la richiesta di liquidazione può essere proposta “dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura”, si deve constatare che nel caso in esame la domanda è ammissibile, essendo stata proposta dopo che quel procedimento all'udienza del 4 luglio 2024 era stato definito con declaratoria di sopravvenuta carenza di legittimazione dei ricorrenti, con revoca del decreto di sequestro ed estinzione del procedimento
(doc. 7 ric.).
2.
Tanto premesso, la domanda proposta dall'avvocato è fondata e va accolta, con le Pt_1 precisazioni che si diranno.
2.a.
Innanzitutto, va rilevato che l'avvocato ricorrente ha fornito la prova documentale del conferimento dell'incarico da parte dello , e del suo espletamento. CP_2
Si vedano le seguenti produzioni:
-ricorso ex art. 671 c.p.c. datato 16 maggio 2024, proposto ante causam dai creditori sociali della società nei confronti di quale amministratore di tale società avanti CP_3 Controparte_2 alla Sezione Imprese del Tribunale intestato (docc. 1 e da 9 a 11 ric.);
-decreto di fissazione dell'udienza cautelare e di autorizzazione del sequestro inaudita altera parte sino alla concorrenza di euro 164.500,00 (procedimento n. 7029/2024 R.G., Giudice dott. Marco D'Orazi: doc. 2 ric.);
pagina 4 di 9 -verbale dell'udienza del 25 giugno 2024, in occasione della quale veniva effettuato un rinvio al 4 luglio 2024 al fine di consentire ai ricorrenti di verificare il buon fine della notifica del ricorso-decreto allo (doc. 3 ric.); CP_2
-istanza di visibilità depositata in data 1° luglio 2024 dall'avvocato nell'interesse dello Pt_1
, accolta (doc. 4 ric.); CP_2
-memoria di costituzione in data 3 luglio 2024, depositata dall'avvocato su incarico dello Pt_1
, in vista dell'udienza del 4 luglio 2024 (docc.
5-6 ric.); si veda in particolare la procura CP_2 alle liti rilasciata dallo (doc. 6 citato); CP_2
-verbale dell'udienza del 4 luglio 2024, alla quale partecipava l'avvocato quale difensore Pt_1 dello (doc. 7 ric.); in tale contesto, attesa l'apertura della liquidazione giudiziale n. CP_2
61/2024 a carico della società l'avvocato chiedeva (come da memoria di CP_3 Pt_1 costituzione) che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di legittimazione dei ricorrenti, con revoca del decreto e compensazione delle spese di lite;
il Giudice adito provvedeva in conformità, estinguendo per l'effetto il procedimento.
2.b.
Nel difetto di preventivo accettato dal cliente, occorre procedere alla quantificazione del compenso in base alle tariffe forensi.
Atteso che le prestazioni professionali cessavano in occasione dell'udienza del 4 luglio 2024 prima illustrata, la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia
n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022 le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-il procedimento, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 va considerato “… di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”;
-nel caso di specie va fatta applicazione dello scaglione indeterminato alto (da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 della Tabella 10 – Procedimenti cautelari), dovendosi tenere conto della materia del contendere (monte crediti vantato dai creditori) e del valore stabilizzatosi nell'importo indicato nel pagina 5 di 9 decreto autorizzativo del sequestro;
le fasi da prendere in considerazione sono quelle richieste cioè le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 5.224,00
(valori medi delle 3 fasi e così euro 2.251 + 1.202 + 1.771).
Quanto agli aumenti richiesti dal ricorrente:
* aumento richiesto ex art. 4 co. 1 D.M. 55/2014 sia per l'urgenza sia per l'importanza dell'attività prestata sia per il favorevole risultato conseguito: tutti gli invocati aumenti vanno considerati unitariamente, perché così fa l'articolo invocato;
orbene, l'urgenza sussisteva: l'istanza di visibilità veniva presentata dall'avvocato in data Pt_1
1° luglio 2024, e la costituzione avveniva due giorni dopo, cioè in data 3 luglio 2024, con strettissimo margine rispetto all'udienza fissata in data 4 luglio 2024;
è indubbio anche il favorevole risultato conseguito, consistito nella revoca del sequestro che era stato autorizzato inaudita altera parte; ergo, visto che l'aumento per dette ragioni può essere effettuato fino al 50%, nel caso di specie è possibile pervenire a un aumento da euro 5.224,00 sino a euro 6.800,00;
* aumento richiesto ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 a fronte della pluralità delle controparti aventi posizioni ben differenziate: tale aumento va escluso;
infatti, a ben vedere unico è stato l'argomento dirimente/assorbente da spendere e speso in sede di costituzione (a prescindere dal numero dei creditori ricorrenti), cioè la circostanza che il Tribunale di
Bologna nelle more dell'udienza e precisamente con sentenza in data 16 giugno 2024 avesse dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale n. 61/2024 a carico della società , con conseguente CP_3 sopravvenuta carenza di legittimazione ad causam dei creditori ricorrenti;
anche rispetto al sequestro autorizzato, unico era l'argomento da spendere e speso nella memoria di costituzione (a prescindere dal numero dei creditori ricorrenti), cioè la prospettata assenza di violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio da parte dello . CP_2
Spettano quindi al ricorrente complessivi euro 6.800,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, CPA e IVA come per legge.
pagina 6 di 9 Pertanto, il resistente va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
6.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
2.c.
Quanto agli interessi, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità mediante la sentenza n. 24973/2022 ha chiarito che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Vedasi anche Cass. ordinanza 8611/2022).
Nel caso in esame, visto che il ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi di mora (soltanto)
a far tempo dalla decisione, si provvede in conformità.
Vanno quindi riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le prove orali (per testi e interrogatorio formale) capitolate dal ricorrente nell'atto introduttivo, insistite per scrupolo in sede di precisazione delle conclusioni.
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente.
pagina 7 di 9 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022.
In particolare:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00
(Tabella 2 per i giudizi avanti al Tribunale e Tabella 25-bis per la procedura di negoziazione assistita documentata sub 8);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
e anche quella di attivazione della procedura di negoziazione assistita;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 3.607,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 919 + 777; valori minimi per fasi di trattazione e decisoria e così euro 840 +
850,50; valore minimo per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita e così euro
220,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato, IVA e CPA come per legge.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 559,09 (euro 545,00 per contributo unificato e marca + euro 14,09 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• visti gli articoli 28 l. 794/42 e 14 d. lgs. 150/2011, liquida a titolo di compenso professionale a favore dell'avvocato Livio MATASSA -in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante dello studio legale associato associazione Controparte_1 professionale fra avvocati- l'importo di euro 6.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
per l'effetto condanna il resistente CP_2 al pagamento di detti importi in favore del predetto avvocato nelle qualità ut supra,
[...] oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
• Condanna il resistente al pagamento in favore dell'avvocato Livio Controparte_2
MATASSA -nelle qualità ut supra- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
3.607,00 per compenso di avvocato ed euro 559,09 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario
15%, CPA 4% e IVA come per legge. pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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