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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di BRINDISI- Sezione Civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 05.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 811/ 2021 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caporotundo del Foro di Lecce presso il cui Studio in Arnesano (LE) via Indennitate 16 è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf. e p.iva ), in persona del suo l.r. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cotrone del Foro di Bari presso il cui Studio in Bari via Sparano 141 è elettivamente domiciliata, convenuta
***
Ogg: Mutuo
***
Conclusioni
Per parte attrice:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
- per l'effetto, condannare ridetermina il piano di ammortamento del contratto di finanziamento stabilendo il diritto dell'attore ad ottenere la compensazione delle maggiori somme corrisposte con le rate a scadere;
- in via subordinata, voglia il Giudice ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente accertata anche
a seguito della CTU contabile, che in via prudenziale come da risultanze della CTP che si versa in atti si indica nella misura di € 24.165,65 - condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta
- in via preliminare: accertare il litisconsorzio necessario nei confronti del sig.
e, per l'effetto, ai sensi di cui all'art. 102 c.p.c. ordinare Parte_3
l'integrazione del contraddittorio nei relativi confronti con onere a cura di parte attrice
- nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge e di tariffa
Nella udienza di discussione, le Difese presenti si riportano a tutti gli atti e verbali di causa, chiedendone l'accoglimento.
***
Svolgimento del processo
Veniva introdotta domanda avente ad oggetto la nullità ed illiceità del contratto di mutuo ex art. 38 ss. Tub. sottoscritto in data 05/06/2006 per Notar di Persona_1
Brindisi rep. n. 15148 racc. n.
3.631 per la somma di euro 67.000,00, con previsto piano di rientro in n. 240 rate mensili a partire dal 06/06/2006 al tasso di interesse fisso pari al
4,95%.
Sulla base di relazione stragiudiziale, si deduceva la difformità delle condizioni applicate rispetto a quelle pattuite, la indebita applicazione di interessi composti ed il superamento del tasso usura d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto
(7,71%), tenuto in conto che nella determinazione del Taeg vadano ricompresi gli interessi corrispettivi, in cui rientra la capitalizzazione trimestrale, e tutte le spese comunque collegate all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse.
Si costituiva la convenuta che eccepiva in via preliminare l'esigenza di integrazione del contraddittorio in quanto il suddetto contratto sottoscritto sia dall'attore quale mutuatario e terzo datore di ipoteca, sia da. Aula Giuseppe.
Nel merito, esponeva l'avvenuto regolare pagamento delle rate sino al 1/3/2021 (rata scadente il 27/02/2021), salvo lo slittamento delle scadenze per via della sospensione per rinegoziazione richiesta dai mutuatari per mesi 6 a cominciare dal mese di maggio
2020, nonché la conformità ai valori soglia degli interessi pattuiti, ivi inclusi quelli di mora, anche considerate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese
Pagina 2 connesse (fatte salve quelle per imposte e tasse), venendo indicato nel contratto e documento di sintesi il Taeg/Isc nella misura del 5,16% per come effettivamente applicato, andando anche esclusa la nullità delle pattuizioni ex art. 117 Tub a fronte di una eventuale divergenza tra l'Isc dichiarato e quello effettivo.
Segnalava, altresì, l'insussistenza di specifiche contestazioni circa la metodologia di calcolo delle rate residue.
Comparse le parti ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc,, veniva ammessa ctu contabile con ordinanza del 19.11.2021.
Esperito l'adempimento, veniva successivamente integrato con ordinanza del
26.09.2022 in relazione agli ulteriori quesiti formulati da parte attrice con nota del 12.07
2022 : “
1. alla luce della mancata indicazione del criterio da adottare per lo sviluppo del piano di ammortamento già riscontrata dal ctu, voglia il ctu ricalcolare il piano di ammortamento utilizzando il tasso sostitutivo bot;
2.dica il ctu se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.; 3. in caso affermativo distingua il ctu, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
4. verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
5. qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il ctu a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 Tub, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza”).
Con decreto del 04.05.2023 la causa veniva assegnata ad altro Giudicante ed, infine, allo scrivente con nuovo decreto del 07.05.2024 emesso dal Presidente della Sezione.
Pagina 3 Fissato il prosieguo al 20.12.2024, veniva formulata a verbale proposta conciliativa;
in esito al rifiuto di parte convenuta, seguiva la udienza di fase decisoria.
In fatto e diritto
Il petitum ha ad oggetto il vaglio di usurarietà con richiesta di restituzione delle somme versate.
Risulta dall'analisi documentale, confermata dal vaglio peritale, che:
- il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti e dal notaio rogante, riporti negli allegati B) e C) il piano di ammortamento e documento di sintesi, anche indicando le condizioni economiche, come di seguito:
frequenza rimborso mensile, data inizio ammortamento 05.6.2006 al 27.6.2026 con rate mensili in scadenza dal 27.7.2006 al 27.7.2026, di cui la prima comprensiva anche degli interessi di preammortamento maturati sull'intero capitale erogato e relativi al periodo decorrente dalla stipula al 27.6.2006.- zero spese di istruttoria- spese di perizia: euro 180,00- imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo del finanziamento e trattenuta al momento dell'erogazione- assicurazione incendio con appendice di vincolo a favore della banca: premio unico anticipato, calcolato moltiplicando l'importo del mutuo per il tasso dello
0,001%; durata del mutuo espressa in mesi- commissione di incasso rata: gratuita- interessi di mora: 2% espresso in forma di maggiorazione del Tan- estinzione anticipata: 1% del capitale estinto;
riduzione anticipata: 1% del capitale restituito anticipatamente (con un minimo restituito anticipatamente di euro 10.000,00)- tipologia di muto: mutuo a tasso fisso;
paramento di riferimento IRS 20 anni- spread applicato da poste italiane: 1%; Tan (tasso annuale nominale massimo): 4,951%- Taeg. (tasso annuo effettivo globale) o
Isc (indicatore sintetico di costo): 5,128% su capitale originale di euro 67.000,00 per un netto erogato di euro 66.491,70- anticipazioni: euro 160,80- imposta sostitutiva: euro 167,50.
- il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora siano determinati in misura fissa e che la modalità di ammortamento francese, a rata costante, sia caricato su
Pagina 4 ogni rata con la conseguenza che rimanga insensibile il Tan con recepimento del
Taeg la cui formula utilizzata è allineata alle Istruzioni Banca d'Italia.
Il calcolo rileva un Taeg effettivo del 5,129% (rispetto al tasso soglia vigente al momento del contratto pari al 7,71%), sostanzialmente coincidente con quello riportato nel contratto del 5,128%, andando imputata ad arrotondamenti matematici la leggera discrepanza sul terzo decimale;
- il tasso di mora al momento della pattuizione (e per tutta la durata del rapporto) sia fisso e pari al 4,951% + spread 2% per una percentuale finale del 6,951% non superando il tasso soglia del 7,71%;
- il piano di ammortamento sviluppato dalla banca preveda il pagamento dell'interesse caricato su ogni rata di importo costante a tasso fisso con quote capitali crescenti e quote interesse decrescenti “per cui il piano di rimborso del capitale prevede la capitalizzazione composta periodica… in rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi, ..il tasso e la rata di ammortamento sono fissi, ..nella rata è compresa una porzione (crescente) di capitale e una (decrescente) di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua” (pagg. 6,7,8, ctu integrativa).
Tale modalità risulta osservata in entrambi i piani di ammortamento (quello rideterminato e quello esposto nel contratto di mutuo) “essenzialmente sovrapponibili” con applicazione di interessi a regime composto, pur non esplicitati espressamente in contratto (v. ctu integrativa pagg. 19,20 e seguenti in cui il ctu sviluppa anche il richiesto calcolo a tasso sostitutivo Bot in regime di capitalizzazione semplice osservando che in quest'ultimo, a parità di capitale erogato, il costo complessivo dell'operazione sia minore).
Tanto premesso, si osserva che la inclusione o meno degli interessi di mora nel computo del Teg (Tasso Effettivo Globale, quale costo effettivo del finanziamento sostenuto dal cliente) applicato al rapporto negoziale ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia (costo-limite del finanziamento oltre il quale si configura l'usura), sia stata
Pagina 5 oggetto di ampio e contrapposto dibattito dottrinale e giurisprudenziale composto dalla pronuncia della Suprema Corte Sezioni Unite n. 19597 del 2020.
Quest'ultima, enuclea i criteri guida :
- applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro;
- applicazione dei decreti ministeriali anche laddove manchi la indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del Tegm. Essi contengono la rilevazione del tasso medio statistico praticato dagli operatori professionali e si palesano idonei a svelare una clausola usuraria che coinvolga gli interessi moratori, derivando la formula: T.e.g.m. +maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto>;
- sussistenza dell'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, anche in corso di rapporto, sulla base del tasso-soglia al momento dell'accordo;
- valutazione di usurarietà in rapporto all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento;
- applicazione dell'art. 1815 co. 2 cc con la conseguenza della non debenza degli interessi moratori pattuiti, invece dovuti entro il limite dei corrispettivi lecitamente convenuti ex art. 1224 co. 1 cc.
La rilevanza della mora nella verifica del rispetto delle soglie di usura, non viene intesa come sommatoria dei tassi ma nel senso che l'interesse di mora debba rientrare nella verifica delle soglie di usura quale costo connesso all'erogazione del credito.
Con riguardo a tale ultima questione, il Taeg si determina sul presupposto, normativamente sancito dall'art.19.3 della direttiva 2008/48/CE, che il rapporto si svolga regolarmente, presupposto che non lascia spazio ad ipotesi di inadempimento.
Se per gli interessi corrispettivi i decreti ministeriali fissano trimestralmente il tasso- soglia dal 1996, va rilevato che per gli interessi moratori la Banca d'Italia ha iniziato a
Pagina 6 rilevare la misura media dell'incremento, applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi, solo dal dm 25.3.2003 (così da determinare, attraverso dati fattuali di tipo statistico medio, la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”).
Ciò, del resto, conferma la piena validità e razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione, al fine di rispettare l'esigenza logica propria di ogni procedimento comparativo, che richiede un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori.
La circostanza che il tasso di mora sia espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, tende, infatti, secondo la giurisprudenza, ad ingenerare errori interpretativi in quanto non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
I due tassi si succedono, non si sommano;
sicchè, a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di mora.
Qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., occorrerà tenere in conto questo tasso medio di mora nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Corretto, dunque, si appalesa il calcolo del ctu sulla base dei principi suesposti, andando altresì precisato che anche “laddove, conformemente al quesito peritale, si volesse calcolare il Taeg di mora occorre sommare lo spread contrattualmente previsto per la mora (2%) non al Tan ma al Taeg per interessi corrispettivi come sopra ricalcolato
(5,129%) al fine di tener conto dell'incidenza percentuale annua dei costi, degli oneri e delle spese connesse all'erogazione del credito (ivi incluso l'effetto della periodicità mensile delle rate sul tasso effettivo)” si giungerebbe comunque ad un costo percentuale
Taeg interesse di mora del 7,129% , dunque inferiore al tasso soglia del 7,71 % (pag. 21 relazione ctu del 20.06.2022).
Pagina 7 In definitiva, le emergenze di prova sanciscono la tipologia di ammortamento alla francese a rata fissa con interesse composto, l'esistenza di chiaro piano concordato e predeterminato a monte, l'onerosità complessiva conforme ai parametri contrattuali, a loro volta rispettosi delle soglie di legge con riguardo sia all'interesse corrispettivo che moratorio, con la conseguenza che vada scartata la asserita nullità/ illegittimità del contratto, anche parziale, con rideterminazione a tasso bot.
La questione concerne i contestati profili di illegittimità dei contratti di mutuo con rimborso “alla francese” in cui non risulti specificato il regime finanziario impiegato dall'istituto di credito per determinare la rata dovuta dal mutuatario.
L'ammortamento alla francese, detto anche "a rate costanti", è metodo di rientro di un finanziamento in cui il debito viene rimborsato in rate uguali, composte da una quota interessi che diminuisce e una quota capitale che aumenta nel corso del tempo, pertanto consentendo al mutuatario la cognizione giuridica ed economica del contratto e, in particolare, l'importo mensile di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale.
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024 n. 15130 risolve snodi cruciali sulla validità o nullità dell'ammortamento alla francese nel contratto di mutuo a tasso fisso.
Statuisce la Corte che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi compresa le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comporti l'indeterminatezza dell'oggetto purché il contratto rechi le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse predeterminato.
Esclude, ancora, la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza in assenza di specifica indicazione del regime applicato, laddove comunque le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Sicchè, ove il piano riporti la indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (Tan) ed effettivo (Taeg), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di
Pagina 8 interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Per le motivazioni argomentate, la domanda risulta infondata.
Tenuto conto che le questioni proposte siano state oggetto di vaglio giurisprudenziale dalla proposizione della domanda con più recente assestamento della posizione di legittimità assunta, gli onorari e spese legali vengono compensati tra le parti.
Le competenze di ctu, liquidate con decreto in atti del 03.02.2023 per euro 1.858,00 oltre accessori, vengono ugualmente compensate e poste in solido nella misura del 50% ciascuna poiché la ctu atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, per conseguenza, comune delle parti.
Esse rientrano tra i costi suscettibili di regolamento ex artt. 91, 92 cpc sia in caso di una parte totalmente vittoriosa, sia in caso di rigetto delle domande presentate dall'uno o l'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale alla pretesa presentata da uno solo di essi, atteso che la compensazione non implichi condanna bensì soltanto esclusione dal rimborso (si cfr. Cass. Civ. ord. n. 16074/ 2023).
P.Q.M
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda avanzata da;
Parte_4
compensa le spese e competenze legali tra le parti;
pone in via definitiva le spese di ctu in solido tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 07.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 9
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 05.05.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 811/ 2021 R.G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Caporotundo del Foro di Lecce presso il cui Studio in Arnesano (LE) via Indennitate 16 è elettivamente domiciliato,
attore contro
(cf. e p.iva ), in persona del suo l.r. Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cotrone del Foro di Bari presso il cui Studio in Bari via Sparano 141 è elettivamente domiciliata, convenuta
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Ogg: Mutuo
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Conclusioni
Per parte attrice:
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
- per l'effetto, condannare ridetermina il piano di ammortamento del contratto di finanziamento stabilendo il diritto dell'attore ad ottenere la compensazione delle maggiori somme corrisposte con le rate a scadere;
- in via subordinata, voglia il Giudice ridurre la pretesa economica in quella somma che risulterà dovuta e la cui debenza sia effettivamente accertata anche
a seguito della CTU contabile, che in via prudenziale come da risultanze della CTP che si versa in atti si indica nella misura di € 24.165,65 - condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta
- in via preliminare: accertare il litisconsorzio necessario nei confronti del sig.
e, per l'effetto, ai sensi di cui all'art. 102 c.p.c. ordinare Parte_3
l'integrazione del contraddittorio nei relativi confronti con onere a cura di parte attrice
- nel merito: rigettare la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge e di tariffa
Nella udienza di discussione, le Difese presenti si riportano a tutti gli atti e verbali di causa, chiedendone l'accoglimento.
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Svolgimento del processo
Veniva introdotta domanda avente ad oggetto la nullità ed illiceità del contratto di mutuo ex art. 38 ss. Tub. sottoscritto in data 05/06/2006 per Notar di Persona_1
Brindisi rep. n. 15148 racc. n.
3.631 per la somma di euro 67.000,00, con previsto piano di rientro in n. 240 rate mensili a partire dal 06/06/2006 al tasso di interesse fisso pari al
4,95%.
Sulla base di relazione stragiudiziale, si deduceva la difformità delle condizioni applicate rispetto a quelle pattuite, la indebita applicazione di interessi composti ed il superamento del tasso usura d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto
(7,71%), tenuto in conto che nella determinazione del Taeg vadano ricompresi gli interessi corrispettivi, in cui rientra la capitalizzazione trimestrale, e tutte le spese comunque collegate all'erogazione del credito, ad eccezione di imposte e tasse.
Si costituiva la convenuta che eccepiva in via preliminare l'esigenza di integrazione del contraddittorio in quanto il suddetto contratto sottoscritto sia dall'attore quale mutuatario e terzo datore di ipoteca, sia da. Aula Giuseppe.
Nel merito, esponeva l'avvenuto regolare pagamento delle rate sino al 1/3/2021 (rata scadente il 27/02/2021), salvo lo slittamento delle scadenze per via della sospensione per rinegoziazione richiesta dai mutuatari per mesi 6 a cominciare dal mese di maggio
2020, nonché la conformità ai valori soglia degli interessi pattuiti, ivi inclusi quelli di mora, anche considerate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese
Pagina 2 connesse (fatte salve quelle per imposte e tasse), venendo indicato nel contratto e documento di sintesi il Taeg/Isc nella misura del 5,16% per come effettivamente applicato, andando anche esclusa la nullità delle pattuizioni ex art. 117 Tub a fronte di una eventuale divergenza tra l'Isc dichiarato e quello effettivo.
Segnalava, altresì, l'insussistenza di specifiche contestazioni circa la metodologia di calcolo delle rate residue.
Comparse le parti ed assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc,, veniva ammessa ctu contabile con ordinanza del 19.11.2021.
Esperito l'adempimento, veniva successivamente integrato con ordinanza del
26.09.2022 in relazione agli ulteriori quesiti formulati da parte attrice con nota del 12.07
2022 : “
1. alla luce della mancata indicazione del criterio da adottare per lo sviluppo del piano di ammortamento già riscontrata dal ctu, voglia il ctu ricalcolare il piano di ammortamento utilizzando il tasso sostitutivo bot;
2.dica il ctu se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.; 3. in caso affermativo distingua il ctu, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
4. verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
5. qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il ctu a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 Tub, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza”).
Con decreto del 04.05.2023 la causa veniva assegnata ad altro Giudicante ed, infine, allo scrivente con nuovo decreto del 07.05.2024 emesso dal Presidente della Sezione.
Pagina 3 Fissato il prosieguo al 20.12.2024, veniva formulata a verbale proposta conciliativa;
in esito al rifiuto di parte convenuta, seguiva la udienza di fase decisoria.
In fatto e diritto
Il petitum ha ad oggetto il vaglio di usurarietà con richiesta di restituzione delle somme versate.
Risulta dall'analisi documentale, confermata dal vaglio peritale, che:
- il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti e dal notaio rogante, riporti negli allegati B) e C) il piano di ammortamento e documento di sintesi, anche indicando le condizioni economiche, come di seguito:
frequenza rimborso mensile, data inizio ammortamento 05.6.2006 al 27.6.2026 con rate mensili in scadenza dal 27.7.2006 al 27.7.2026, di cui la prima comprensiva anche degli interessi di preammortamento maturati sull'intero capitale erogato e relativi al periodo decorrente dalla stipula al 27.6.2006.- zero spese di istruttoria- spese di perizia: euro 180,00- imposta sostitutiva: 0,25% dell'importo del finanziamento e trattenuta al momento dell'erogazione- assicurazione incendio con appendice di vincolo a favore della banca: premio unico anticipato, calcolato moltiplicando l'importo del mutuo per il tasso dello
0,001%; durata del mutuo espressa in mesi- commissione di incasso rata: gratuita- interessi di mora: 2% espresso in forma di maggiorazione del Tan- estinzione anticipata: 1% del capitale estinto;
riduzione anticipata: 1% del capitale restituito anticipatamente (con un minimo restituito anticipatamente di euro 10.000,00)- tipologia di muto: mutuo a tasso fisso;
paramento di riferimento IRS 20 anni- spread applicato da poste italiane: 1%; Tan (tasso annuale nominale massimo): 4,951%- Taeg. (tasso annuo effettivo globale) o
Isc (indicatore sintetico di costo): 5,128% su capitale originale di euro 67.000,00 per un netto erogato di euro 66.491,70- anticipazioni: euro 160,80- imposta sostitutiva: euro 167,50.
- il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora siano determinati in misura fissa e che la modalità di ammortamento francese, a rata costante, sia caricato su
Pagina 4 ogni rata con la conseguenza che rimanga insensibile il Tan con recepimento del
Taeg la cui formula utilizzata è allineata alle Istruzioni Banca d'Italia.
Il calcolo rileva un Taeg effettivo del 5,129% (rispetto al tasso soglia vigente al momento del contratto pari al 7,71%), sostanzialmente coincidente con quello riportato nel contratto del 5,128%, andando imputata ad arrotondamenti matematici la leggera discrepanza sul terzo decimale;
- il tasso di mora al momento della pattuizione (e per tutta la durata del rapporto) sia fisso e pari al 4,951% + spread 2% per una percentuale finale del 6,951% non superando il tasso soglia del 7,71%;
- il piano di ammortamento sviluppato dalla banca preveda il pagamento dell'interesse caricato su ogni rata di importo costante a tasso fisso con quote capitali crescenti e quote interesse decrescenti “per cui il piano di rimborso del capitale prevede la capitalizzazione composta periodica… in rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi, ..il tasso e la rata di ammortamento sono fissi, ..nella rata è compresa una porzione (crescente) di capitale e una (decrescente) di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua” (pagg. 6,7,8, ctu integrativa).
Tale modalità risulta osservata in entrambi i piani di ammortamento (quello rideterminato e quello esposto nel contratto di mutuo) “essenzialmente sovrapponibili” con applicazione di interessi a regime composto, pur non esplicitati espressamente in contratto (v. ctu integrativa pagg. 19,20 e seguenti in cui il ctu sviluppa anche il richiesto calcolo a tasso sostitutivo Bot in regime di capitalizzazione semplice osservando che in quest'ultimo, a parità di capitale erogato, il costo complessivo dell'operazione sia minore).
Tanto premesso, si osserva che la inclusione o meno degli interessi di mora nel computo del Teg (Tasso Effettivo Globale, quale costo effettivo del finanziamento sostenuto dal cliente) applicato al rapporto negoziale ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia (costo-limite del finanziamento oltre il quale si configura l'usura), sia stata
Pagina 5 oggetto di ampio e contrapposto dibattito dottrinale e giurisprudenziale composto dalla pronuncia della Suprema Corte Sezioni Unite n. 19597 del 2020.
Quest'ultima, enuclea i criteri guida :
- applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro;
- applicazione dei decreti ministeriali anche laddove manchi la indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del Tegm. Essi contengono la rilevazione del tasso medio statistico praticato dagli operatori professionali e si palesano idonei a svelare una clausola usuraria che coinvolga gli interessi moratori, derivando la formula: T.e.g.m. +maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto>;
- sussistenza dell'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, anche in corso di rapporto, sulla base del tasso-soglia al momento dell'accordo;
- valutazione di usurarietà in rapporto all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento;
- applicazione dell'art. 1815 co. 2 cc con la conseguenza della non debenza degli interessi moratori pattuiti, invece dovuti entro il limite dei corrispettivi lecitamente convenuti ex art. 1224 co. 1 cc.
La rilevanza della mora nella verifica del rispetto delle soglie di usura, non viene intesa come sommatoria dei tassi ma nel senso che l'interesse di mora debba rientrare nella verifica delle soglie di usura quale costo connesso all'erogazione del credito.
Con riguardo a tale ultima questione, il Taeg si determina sul presupposto, normativamente sancito dall'art.19.3 della direttiva 2008/48/CE, che il rapporto si svolga regolarmente, presupposto che non lascia spazio ad ipotesi di inadempimento.
Se per gli interessi corrispettivi i decreti ministeriali fissano trimestralmente il tasso- soglia dal 1996, va rilevato che per gli interessi moratori la Banca d'Italia ha iniziato a
Pagina 6 rilevare la misura media dell'incremento, applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi, solo dal dm 25.3.2003 (così da determinare, attraverso dati fattuali di tipo statistico medio, la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”).
Ciò, del resto, conferma la piena validità e razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione, al fine di rispettare l'esigenza logica propria di ogni procedimento comparativo, che richiede un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori.
La circostanza che il tasso di mora sia espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, tende, infatti, secondo la giurisprudenza, ad ingenerare errori interpretativi in quanto non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
I due tassi si succedono, non si sommano;
sicchè, a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di mora.
Qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., occorrerà tenere in conto questo tasso medio di mora nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Corretto, dunque, si appalesa il calcolo del ctu sulla base dei principi suesposti, andando altresì precisato che anche “laddove, conformemente al quesito peritale, si volesse calcolare il Taeg di mora occorre sommare lo spread contrattualmente previsto per la mora (2%) non al Tan ma al Taeg per interessi corrispettivi come sopra ricalcolato
(5,129%) al fine di tener conto dell'incidenza percentuale annua dei costi, degli oneri e delle spese connesse all'erogazione del credito (ivi incluso l'effetto della periodicità mensile delle rate sul tasso effettivo)” si giungerebbe comunque ad un costo percentuale
Taeg interesse di mora del 7,129% , dunque inferiore al tasso soglia del 7,71 % (pag. 21 relazione ctu del 20.06.2022).
Pagina 7 In definitiva, le emergenze di prova sanciscono la tipologia di ammortamento alla francese a rata fissa con interesse composto, l'esistenza di chiaro piano concordato e predeterminato a monte, l'onerosità complessiva conforme ai parametri contrattuali, a loro volta rispettosi delle soglie di legge con riguardo sia all'interesse corrispettivo che moratorio, con la conseguenza che vada scartata la asserita nullità/ illegittimità del contratto, anche parziale, con rideterminazione a tasso bot.
La questione concerne i contestati profili di illegittimità dei contratti di mutuo con rimborso “alla francese” in cui non risulti specificato il regime finanziario impiegato dall'istituto di credito per determinare la rata dovuta dal mutuatario.
L'ammortamento alla francese, detto anche "a rate costanti", è metodo di rientro di un finanziamento in cui il debito viene rimborsato in rate uguali, composte da una quota interessi che diminuisce e una quota capitale che aumenta nel corso del tempo, pertanto consentendo al mutuatario la cognizione giuridica ed economica del contratto e, in particolare, l'importo mensile di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale.
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024 n. 15130 risolve snodi cruciali sulla validità o nullità dell'ammortamento alla francese nel contratto di mutuo a tasso fisso.
Statuisce la Corte che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi compresa le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comporti l'indeterminatezza dell'oggetto purché il contratto rechi le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse predeterminato.
Esclude, ancora, la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza in assenza di specifica indicazione del regime applicato, laddove comunque le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Sicchè, ove il piano riporti la indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (Tan) ed effettivo (Taeg), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di
Pagina 8 interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Per le motivazioni argomentate, la domanda risulta infondata.
Tenuto conto che le questioni proposte siano state oggetto di vaglio giurisprudenziale dalla proposizione della domanda con più recente assestamento della posizione di legittimità assunta, gli onorari e spese legali vengono compensati tra le parti.
Le competenze di ctu, liquidate con decreto in atti del 03.02.2023 per euro 1.858,00 oltre accessori, vengono ugualmente compensate e poste in solido nella misura del 50% ciascuna poiché la ctu atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, per conseguenza, comune delle parti.
Esse rientrano tra i costi suscettibili di regolamento ex artt. 91, 92 cpc sia in caso di una parte totalmente vittoriosa, sia in caso di rigetto delle domande presentate dall'uno o l'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale alla pretesa presentata da uno solo di essi, atteso che la compensazione non implichi condanna bensì soltanto esclusione dal rimborso (si cfr. Cass. Civ. ord. n. 16074/ 2023).
P.Q.M
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda avanzata da;
Parte_4
compensa le spese e competenze legali tra le parti;
pone in via definitiva le spese di ctu in solido tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 07.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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