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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3000/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024 da
con l'Avv. OGNISSANTI MATTEO Parte_1
e
MICHELE OS, con l'Avv. OGNISSANTI MATTEO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IA (FG) in data 14/09/2007 (atto n. 78, p. I, anno 2007);
□ separati con sentenza n. 1671/2023 del Tribunale di OG (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (nt. il 26.04.2003) e (nt. il 13.08.2019). Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 6.11.2024
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in IA (FG) in data 14/09/2007 tra e MICHELE OS e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 78, p. I, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in OG il 28/11/2024 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024 da
con l'Avv. OGNISSANTI MATTEO Parte_1
e
MICHELE OS, con l'Avv. OGNISSANTI MATTEO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IA (FG) in data 14/09/2007 (atto n. 78, p. I, anno 2007);
□ separati con sentenza n. 1671/2023 del Tribunale di OG (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (nt. il 26.04.2003) e (nt. il 13.08.2019). Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 6.11.2024
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in IA (FG) in data 14/09/2007 tra e MICHELE OS e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 matrimonio del predetto Comune (atto n. 78, p. I, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in OG il 28/11/2024 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO