Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa MA Fenucci, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2556 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro Accardo, Silvia Martino e Margherita Accardo, con i quali
è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n.
18/i
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Massimiliano Minicucci, Dario Cosimo Adornato,
Christian Lo Scalzo e Ilaria Raffanti, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora da molti anni in agricoltura ed è iscritta regolarmente negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, negli anni 2015, 2016 e 2017, ha lavorato per 52 giornate, svolgendo mansioni di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “LI MA TA”, sita in MM (RC), per otto ore al giorno, seguendo le direttive della datrice di lavoro o dei suoi incaricati ed occupandosi della coltivazione dei fondi e dell'allevamento di bovini, ovini e caprini;
- che ha percepito, per tale attività lavorativa, una retribuzione giornaliera pari a circa € 44,00;
- che, con missive del 13/01/2023, l' le ha comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto lavorativo per gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
- che, ai sensi della Legge n. 241/1990, l'eventuale annullamento d'ufficio dei provvedimenti deve intervenire entro un termine non superiore a
18 mesi;
- che, in ogni caso, i provvedimenti comunicati dall' sono privi CP_2
di motivazione;
- che ha effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata negli anni in questione;
- che i ricorsi amministrativi presentati non sono stati decisi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia il Tribunale adito, preso atto, per i motivi che precedono, della nullità, inesistenza o comunque illegittimità dei provvedimenti comunicati dall il CP_1
13/1/23, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a restare iscritta per 52 giornate l'anno negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
MM per gli anni 2015, 2016 e 2017; per l'effetto, condannare l in CP_1
persona del Presidente e legale rappresentante a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta, richiamando un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 3935/2023), depositato in data
21/11/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha esposto:
- che, con missive pervenute nel mese di ottobre del 2023, l' di CP_1
OC le ha comunicato di aver riesaminato e respinto, per carenza dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, sia le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate per gli anni 2015, 2016 e
2017, sia le domande di malattia presentate per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- che l' resistente ha contestato rispettivamente un indebito pari a CP_2
€ 4.815,25 e un indebito pari € 1.580,42, corrispondenti alle indennità erogate;
- che non ha mai ricevuto le prestazioni per le quali l' chiede la CP_1
restituzione;
- che, ai sensi della Legge n. 241/90, l'eventuale annullamento d'ufficio dei provvedimenti deve intervenire entro un termine non superiore a 12 mesi, decorrente dal momento dell'emanazione;
- che il ricorso al Comitato Provinciale non è stato deciso;
- che, pertanto, ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 4
2556/2023), finalizzato ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' con riferimento al presunto CP_1
indebito di complessivi € 6.395,67 a titolo di indennità di DS agricola per gli anni dal 2015 al 2017 e di indennità di malattia per gli anni dal 2016 al 2018 contestato con le missive allegate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del convenuto Controparte_3
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma
[...]
EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio presso l'Agenzia Territoriale di OC,
Via Matteotti, 48.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 2556/2023 ed eccependo la decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, la legittimità del disconoscimento dei rapporti di lavoro, all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 1790/2024), depositato in data
26/06/2024, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato gli avvisi di addebito n.
39420240000825972000, n. 39420240000826073000, n.
39420240000826174000, n. 39420240000826275 000, n.
39420240000826376000, n. 39420240000826477000, n. 3942024
0000826578000, n. 39420240000826679000, n. 39420240000826780000 e n.
39420240000826881000 del 24/05/2024, emessi dall' a titolo di revoca CP_1
indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia relative agli anni dal 2015 al 2018, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito dichiarare inammissibili i provvedimenti impugnati data la 5
pendenza dei giudizi finalizzati ad esaminare il merito della vicenda, o comunque, che nulla deve la ricorrente all' Controparte_3
in relazione al titolo indicato negli avvisi medesimi;
per l'effetto,
[...]
annullarli o comunque dichiararli in tutto o in parte privi di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, la legittimità del disconoscimento dei rapporti di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 18/12/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti sopra richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70 sollevata dall' CP_1
Infatti, i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati alla ricorrente in data 13/01/2023; inoltre, la ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo in data 10/02/2023 e, infine, ha tempestivamente proposto, entro i termini di cui all'art.22, ricorso giurisdizionale, depositato in data 19/07/2023.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su 6
cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto 7
dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni 2015, 2016 e 2017 scaturito da accertamenti ispettivi eseguiti dall' presso l'azienda CP_1
agricola “LI MA TA”, che si è concluso con il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo oggetto di accertamento, che va dal 1/01/2014 al 30/06/2022, come si evince dal verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione dell' CP_1
In sede ispettiva, preliminarmente gli ispettori hanno verificato che la titolare dell'azienda LI MA TA è sottoposta da amministrazione di sostegno e che il figlio è amministratore di sostegno della Controparte_4
madre, come da provvedimento del Tribunale di OC n. 1304/2021; il sig.
, sentito dagli ispettori, ha dichiarato che la madre LI MA Controparte_5
TA, dal 2021, è ricoverata presso una RSA e ha dichiarato di non essersi mai occupato dell'azienda, della quale si occupava il fratello CP_6
deceduto nelle more.
Dalla consultazione della banca dati AGEA, gli ispettori hanno verificato che non tutti i terreni risultano coltivati ad uliveto, ma una parte di essi risulta adibitao a pascolo e, dalla consultazione della documentazione in possesso del servizio veterinario dell'ASP, è risultato che la consistenza dell'allevamento è di circa 30 capi.
Inoltre, dai sopralluoghi sui terreni facilmente raggiungibili, è risultato che una parte era in stato di abbandono mentre una parte minore risultava chiusa da un cancello, al di là del quale si intravedeva un'abitazione e poco più avanti una ventina di piante di ulivo.
Nondimeno, i consulenti hanno cercato di interrogare la signora
[...]
, UO della signora LI la quale, secondo le informazioni raccolte, Per_1
avrebbe occupato per tempi prolungati l'abitazione presente sui terreni;
8
tuttavia, la signora non ha rilasciato dichiarazioni. Per_1
Ancora i lavoratori denunciati per il periodo oggetto di ispezione, tra cui la ricorrente e la lavoratrice (dalla cui posizione sono scaturiti i Persona_2
controlli, in quanto il suo unico rapporto in agricoltura è risultato terminato poco prima che la stessa presentasse domanda per l'indennità di maternità obbligatoria), più volte convocati non si sono presentati (o, come nel caso di
, rintracciata presso la propria abitazione, si sono rifiutati di Persona_3
rendere dichiarazioni).
Gli ispettori hanno concluso che i rapporti di lavoro denunciati erano incompatibili con il reale fabbisogno: tali conclusioni sono suffragate anche dalle dichiarazioni rese dal consulente, che ha riferito che le giornate di lavoro venivano decise a priori al momento dell'assunzione e non erano, quindi, direttamente collegate all'attività lavorativa.
Pertanto, considerando che i fondi dichiarati nella denuncia aziendale sono risultati in stato di abbandono o pertinenze dell'abitazione dove risiede la famiglia della signora UO della titolare (la quale ha rifiutato Persona_1
di fornire informazioni), che il consulente ha procrastinato la consegna della documentazione, risultata incompleta, che non è stata esibita documentazione fiscale, che le registrazioni sui LUL sono contraddittorie e lacunose, che non è stata data dimostrazione dei pagamenti delle retribuzione, che i presunti lavoratori non si sono presentati a rendere dichiarazioni, gli ispettori hanno disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo oggetto di ispezione, tra cui quelli denunciati dall'odierna ricorrente, negli anni
2015, 2016 e 2017.
Orbene, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nei ricorsi introduttivi, ha dichiarato di aver lavorato negli anni 2015 (da settembre a novembre), 2016 (da agosto a ottobre)
e 2017 (da ottobre a dicembre) per 52 giornate l'anno come bracciante alle 9
dipendenze dell'azienda della sig.ra LI MA TA di MM (RC), per otto ore al giorno, seguendo le direttive della datrice di lavoro o di suoi incaricati e occupandosi di lavori di coltivazione di fondi nella disponibilità dell'azienda in agro di MM condotti ad uliveto, seminativo, orto e pascolo, nonché di allevamento del bestiame (circa venti bovini e trenta tra ovini e caprini) di proprietà dell'azienda, ricevendo un compenso di circa €
44,00 al giorno, corrisposto in denaro contante.
A sostengo di quanto dichiarato, ha allegato i contratti di lavoro e le buste paga: invero, anche la documentazione prodotta (contratti buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n.
9290/2000).
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato, ma in qualche modo ha smentito, quanto reclamato nel ricorso.
Infatti, il teste suocera della ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato che: “non ho mai lavorato insieme a mia UO , Parte_1
che pure lavora come bracciante agricola;
la ricorrente lavora attualmente per
l'azienda CO Luigi;
lavorava per l'azienda LI MA TA nel
2015 nel 2016 e nel 2017; dopo il 2017 ha continuato a lavorare come bracciante agricola per l'azienda CO Luigi. La signora lavorava Pt_1
per 52 giornate e lavorava in autunno, iniziando verso settembre ottobre fino a novembre Presso i terreni dell'azienda LI vi erano uliveti;
inoltre venivano coltivati ortaggi e vi erano degli animali, come mucche capre e pecore, che pascolavano sui terreni;
ho visto gli animali sui terreni perché accompagnavo mia UO sui terreni;
infatti mia UO non aveva l'auto all'epoca e la accompagnavo sul posto di lavoro. L'azienda si trovava a MM, in 10
campagna; io lasciavo mia UO davanti al cancello dell'azienda e da lì lei doveva fare un po' di salita per arrivare sui terreni;
i terreni si vedevano dalla strada;
dal cancello vedevo sui terreni la signora LI o il figlio
[...]
che la aiutava;
io accompagnavo mia UO e poi andavo via;
la Per_4
accompagnavo alle 7:00 di mattina perché doveva iniziare a lavorare alle
7:00; inoltre andavo a prendere mia UO quando finiva di lavorare alle
16:00; la accompagnavo e andavo a riprenderla sempre io perché abitiamo vicino e non c'era nessun altro che potesse accompagnarla;
la accompagnavo tutti i giorni dal lunedì al sabato;
quando andavo a riprenderla la aspettavo davanti al cancello;
io dall'esterno vedevo o la signora LI o il figlio vicino al cancello;
infatti insieme a mia UO in quegli anni vi era un'altra dipendente, che è sempre stata la stessa per tutti e tre gli anni;
non ricordo come si chiamava;
quando accompagnavo mia UO la signora LI o il figlio aspettavano le due dipendenti al cancello per dire loro cosa dovevano fare;
io sentivo cosa dicevano di fare a mia UO in quanto a volte mi fermavo dopo averla lasciata per fare due chiacchiere;
ogni mattina sentivo la signora LI
o il figlio affidare compiti diversi a mia UO;
a volte dicevamo che doveva pulire le stalle a volte dicevano che doveva raccogliere le olive o accudire
l'orto, dove venivamo piantati pomodori patate, fave, cipolla tutte cose che si piantavano in autunno;
la ricorrente si occupava sia di piantare gli ortaggi che di raccoglierli;
si occupava di raccogliere le olive e di accudire gli animali;
ho visto mia UO lavorare, l'ho vista raccogliere le olive e mettere le reti;
l'ho vista lavorare sia la mattina quando arrivava perché rimanevo un po' lì sia il pomeriggio quando andavo a prenderla, in quanto io arrivavo un po' prima e la aspettavo al cancello. La signora lavorava insieme ad un'altra Pt_1
ragazza ed erano le uniche dipendenti;
la ricorrente lavorava dalle 7:00 alle
16:00 con una pausa pranzo di un'ora. Mia UO percepiva una retribuzione di € 45 al giorno;
la pagava o la signora LI o il figlio, in contanti;
veniva pagata o ogni sera o una volta a settimana;
io vedevo la signora LI o il 11
figlio che portavano i soldi a mia UO quando usciva, nei pressi del cancello mentre io la aspettavo fuori;
non ricordo se le consegnassero i soldi all'interno di una busta o sfusi;
so a quanto ammontava la retribuzione perché me lo diceva mia UO;
non ricordo se la ricorrente avesse busta paga”.
Pertanto, il teste non ha avuto immediata percezione dell'attività svolta dalla ricorrente, essendosi limitata, secondo quanto riferito, ad accompagnare e ad andare a riprendere la UO sul posto di lavoro, lasciandola all'ingresso
(sebbene la stessa si sia contraddetta, dichiarando che a volte si tratteneva presso il cancello a fare due chiacchiere e sentiva la signora LI o il figlio dare istruzioni alla ricorrente).
Nondimeno, il teste ha riferito che la ricorrente lavorava con un'altra ragazza e che non vi erano altri dipendenti e ha indicato la retribuzione percepita “perché me lo diceva mia UO” riportando, dunque, circostanze de relato actoris che, stante la provenienza dalla persona direttamente interessata, sono inattendibili.
Del resto, il teste non ha riferito elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione, per i periodi dedotti in ricorso, essendosi limitata a riportare circostanze generiche, delle quali non ha avuto immediata percezione, non essendo presente sul posto di lavoro, o riferite dalla ricorrente stessa.
Nondimeno il teste dapprima ha riferito di conoscere Testimone_2
la ricorrente in quanto “veniva a svolgere dei lavori sui terreni della mia famiglia siti in contrada Gioia comune di MM, per quello che ricordo in quanto ero piccolo” dichiarando, peraltro, che “infatti la signora ha Pt_1
lavorato sui terreni della mia famiglia intorno al 2013 2014” mentre la ricorrente assume di aver lavorato negli anni 2015, 2016 e 2017.
Inoltre, in maniera generica, contraddittoria e dubitativa il teste ha riferito che: “I terreni erano gestiti da mio padre con l'aiuto Persona_4
della signora che per quanto ne so lavorava come bracciante agricola;
Pt_1 12
noi abitavamo nei pressi dei terreni, ma io ero piccolo e all'epoca andavo a scuola per cui non ho ricordi nitidi;
io ricordo che veniva una signora ma non sono in grado di descriverla fisicamente, sono sicuro che veniva a lavorare ma non ricordo in quali periodi dell'anno, né per quanti giorni;
presumo che la signora venisse pagata da mio padre o da mia nonna LI MA TA;
io all'epoca andavo a scuola, magari avrò visto la signora sui terreni, ma più che altro ne sentivo parlare a casa quando mio padre diceva “è venuta la signora a lavorare”; magari a casa veniva anche fatto il nome della signora ma io non ricordo;
presumo che la signora sia perché mi è Parte_1
stata nominata oggi dal giudice;
probabilmente prima di oggi, visto che il paese è piccolo avevo già sentito il nome di;
intendo ancora Parte_1
precisare che all'epoca dei fatto io ero piccolo;
di recente ho iniziato a lavorare sui terreni di famiglia in quanto mio padre è venuto a mancare;
gestisco il terreno di famiglia, mi occupo della manuteniamone del terreno ma faccio un altro lavoro. Credo che la signora che lavorava presso i terreni avesse degli orari stabiliti e che percepisse la retribuzione, ma non conosco il numero di giornate in cui ha lavorato né i giorni della settimana in cui lavorava, né quali fossero gli orari di lavoro. Non ho ricordi molto chiari di quel periodo, ma mi pare che a lavorare sui terreni in quel periodo vi fossero due donne, ma non ricordo né in quali periodi né in quali anni, né ricordo se lavorassero contemporaneamente o in periodi diversi”.
Pertanto il teste ha ammesso di non essere in grado di descrivere l'aspetto della ricorrente, di non sapere in quali periodi dell'anno lavorasse e di non conoscerne di fatto neanche il nome (avendo riferito che: “ma più che altro ne sentivo parlare a casa quando mio padre diceva “è venuta la signora a lavorare”; magari a casa veniva anche fatto il nome della signora ma io non ricordo;
presumo che la signora sia perché mi è stata Parte_1
nominata oggi dal giudice”), di non sapere se sussistessero elementi di un rapporto subordinato, quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro 13
predeterminato o la percezione di una retribuzione (avendo riferito che: “Credo che la signora che lavorava presso i terreni avesse degli orari stabiliti e che percepisse la retribuzione, ma non conosco il numero di giornate in cui ha lavorato né i giorni della settimana in cui lavorava, né quali fossero gli orari di lavoro. Non ho ricordi molto chiari di quel periodo, ma mi pare che a lavorare sui terreni in quel periodo vi fossero due donne, ma non ricordo né in quali periodi né in quali anni, né ricordo se lavorassero contemporaneamente
o in periodi diversi”).
Orbene, nessuno dei due testi escussi ha avuto immediata percezione dei fatti reclamati nel ricorso, riportando circostanze apprese “per sentito dire” o appese dalla ricorrente, peraltro vaghe e prive di ogni riferimento all'attività lavorativa svolta, alle mansioni espletate, all'orario di lavoro, al luogo in cui si sarebbe svolta l'attività lavorativa, al datore di lavoro, all'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, mentre la ricorrente nulla ha allegato né provato in ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.
Quanto alle doglianze relative alla legittimità della procedura, il richiamo alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Infatti, oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e, di contro, l'obbligo dell' di imporre CP_1
il rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde 14
automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n. 26230/2019).
Inoltre, appare inconferente l'affermazione, contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui la ricorrente contesta di aver mai ricevuto le somme richieste in restituzione, poiché tale affermazione non equivale ad una contestazione e dunque, non può costituire oggetto di valutazione.
Di contro l' ha allegato l'avvenuto pagamento, producendo delle CP_1
schermate dalle quali, in assenza di prova contraria, si ricava l'avvenuto pagamento delle prestazioni richieste in restituzione in favore della ricorrente e mediante bonifico.
Quanto alla censura relativa all'emissione degli avvisi di addebito in pendenza del procedimento giudiziario relativo all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli, osserva il giudicante che anche ammettendo che l' non potesse emettere gli avvisi di addebito impugnati, CP_1
nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella.
Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece,
l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato (Cassazione - Sez. L - ,
Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Anche recentemente la giurisprudenza della Suprema Corte di 15
Cassazione ha ribadito che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del
07/05/2019; Cass. n. 12102/2017).
Ne discende l'integrale rigetto dei ricorsi.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza
n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di OC, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2556 / 2023, Parte_1 16
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta i ricorsi e ogni domanda conseguente;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge
OC, 22/05/2025
Il giudice
Dott.ssa MA Fenucci