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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel
3) d.ssa RI Giuseppa Scolaro
Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478/2024 R. G., posta in decisione all'udienza del
25 novembre 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina Via Grillo n. 61 (studio Avv. Antonino Rizzo) presso il recapito professionale dell'avv. Santina Maiorana, Cod. Fisc. (- fax 090/9796518 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce anche ai sensi dell'art. 83 cpc;
Appellante
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c dall'avv.
TO GA (C.F.: ), presso il cui studio in Messina, alla Via Aurelio C.F._4
Saffi n. 32 - fax 090.2920441è elettivamente domiciliata , e presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata: ha eletto domicilio digitale;
Email_2
Appellata
e
e con l'intervento del Procuratore Generale –Sede Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data
22.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 57/2024 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
1)Accogliere nel merito e nel rito il presente appello e conseguentemente annullare e/o riformare parzialmente l'impugnata sentenza solo ed esclusivamente nei termini prospettati nel presente atto di appello. 2)Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza disporre, con effetto dalla data del deposito del ricorso di cui al primo grado del giudizio, a modifica delle condizioni economiche della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 400,00 e/o in quell'altra maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere giusta ed equa.
3)Disporre, la modifica relativa al pagamento delle spese non mutuabili relative alla figlia che, previamente concordate andranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 3)In via istruttoria ove la Ecc.ma Corte dovesse ritenerne la necessità insiste nelle richieste istruttorie di cui al I grado del giudizio.
4)Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA sul dovuto, di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata:
Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso proposto per tutte le ragioni infra meglio dedotte, da intendersi qui trascritte integralmente, e per l'effetto rigettarlo confermando
l'impugnata sentenza n. 1033 emessa dal Tribunale di Messina, I sezione Civile in composizione
Collegiale, in data 22.4.2024 nella parte in cui ha previsto che il contributo del per il Parte_1 mantenimento di debba essere fissato in € 800,00 mensili (da corrispondere entro e non oltre Per_1 il giorno 5 di ogni mese dichiarando la somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici ISTAT del prezzo al consumo) e nella parte in cui ha disposto che il pagamento delle spese mediche non mutuabili siano ad esclusivo carico del;
2. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ordinare al Parte_1 Parte_1 di integrare, come per legge, la documentazione allegata al ricorso per modifiche delle condizioni di divorzio, essendo stata ivi spiegata domanda relativa alla minore, producendo, dunque: a) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
b) estratti conto di tutti i rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. - Inoltre, ove ritenuto utile e conducente ai fini della decisione della presente controversia, che venga disposta dall'On.le Tribunale adito, l'esibizione degli estratti dei c/c cointestati ai sigg.ri Parte_1
e relativi agli ultimi dieci anni e/o che vengano disposti idonei
[...] Parte_2 accertamenti per il tramite della Polizia Tributaria sulle sostanze e sui redditi del . Parte_1
- Si chiede, inoltre, ove ritenuto utile e conducente ai fini della decisione relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento per che Codesto On.le Tribunale voglia disporre d'ufficio Per_1
l'acquisizione dei fascicoli 1006/2018 e NRG: 1295/2020 e della relativa documentazione ivi prodotta. - Con espressa riserva di articolare prova per testi per come dedotta in premessa al fine di dimostrare le abitudini di vita della , di richiedere l'ascolto della minore, di produrre CP_1 documenti nel concedendo termine di legge anche alla luce delle avversarie difese e/o controdeduzioni ed, eventualmente, in caso di eccezioni ex adverso sollevate, di meglio precisare le difese oggi spiegate.
3. con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale rende la dichiarazione di rito con espressa richiesta di valutare ai fini della liquidazione, la complessiva condotta processuale del per come descritta in premessa”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in data 4.01.2024
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina Siracusano Parte_1 CP_1 esponendo:
- che in data 12.06.2010 aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta , da cui CP_1 in data 16.05.2012 era nata la figlia Per_1
-che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del 02.03.2015;
-che, successivamente, su domanda congiunta, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 277/2017 pubblicata il 31.01.2017, aveva pronunciato il divorzio;
- che, in forza delle condizioni di divorzio, egli era tenuto a versare alla la somma di € CP_1
700,00 per il suo mantenimento e la somma di € 800,00 per il mantenimento della figlia oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, mentre le spese mediche non mutuabili erano tutte a suo carico;
- che le condizioni di divorzio prevedevano, inoltre, che la dovesse dare comunicazione CP_1 nel caso in cui avesse guadagnato più di € 500,00 e che l'importo equivalente a tale eccedenza dovesse essere detratto dalla somma dovuta alla stessa a titolo di mantenimento
- che a far data dal 22.11.2022 la prestava servizio presso il Ministero della Giustizia con CP_1 la qualifica di “operatore data entry” con uno stipendio mensile netto di circa € 1.500,00-1.800,00;
-che, pertanto, a far data dal mese di gennaio 2023 non aveva più corrisposto l'assegno di mantenimento;
- che, in conseguenza della mutata condizione economico-patrimoniale della , anche CP_1
l'importo fissato per il mantenimento della figlia doveva essere modificato e le spese non mutuabili dovevano essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, di dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della Signora a far data Controparte_1 dall'assunzione in servizio di rideterminare in misura non superiore a € 400,00 il contributo di mantenimento in favore della figlia minore, nonché di porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese non mutuabili, preventivamente concordate, relative alla figlia. si costituiva, aderendo alla domanda del ricorrente quanto alla revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Si opponeva, invece, all'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ed, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione dell'importo delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia nonché la corresponsione della rivalutazione sugli assegni erogati in suo favore e della figlia a far data dal 2015 in quanto il non aveva effettuato Parte_1
l'adeguamento agli Indici Istat.
Con sentenza n. 1033/2024 R.G., emessa in data 22.04.2024 e depositata in pari data, il Tribunale così statuiva
“ dichiara cessato l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile con decorrenza dal mese di gennaio 2023; rigetta la domanda avanzata dal di riduzione dell'assegno stabilito a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e quella di modifica dei criteri di riparto delle spese straordinarie Per_1 nell'interesse della figlia;
dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dalle parti;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.”
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, il proponeva appello, impugnando Parte_1 esclusivamente i capi relativi al rigetto della domanda di riduzione dell'assegno stabilito a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di modifica dei criteri di riparto delle spese straordinarie non mutuabili.
Instaurato il contraddittorio, s con comparsa depositata in data 9.10.2024 si costituiva in giudizio la
, eccependo l'infondatezza dell'appello e resistendo a ciascun motivo di gravame. CP_1
Disposta con decreto del Presidente di Sezione in atti trattazione scritta della causa, ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza dell'11.11.2024 rinviava la causa per la decisione all'udienza del 12.05.2025 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni, la Corte, con ordinanza in data 26-28.11.2025, assumeva la causa in decisione, senza concessione di termini ulteriori, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ai fini di un ordinato iter motivazionale, vale premettere che, per quanto in questa sede di specifico rilievo, con la sentenza impugnata il primo giudice ha rigettato le domande del volte ad Parte_1 ottenere, per un verso, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per Per_1 altro verso la pari ripartizione delle spese straordinarie non mutuabili sostenute nell'interesse della stessa , ritenendo che “il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore”.
Ha, in proposito, richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “le maggiori potenzialità economiche eventualmente conseguite da uno dei genitori non comportano una proporzionale diminuzione del contr concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita”.
Ha, conclusivamente, escluso che all'indubbio miglioramento delle condizioni economiche della dovesse conseguire il trasferimento a carico della medesima di “una parte del carico CP_1 economico in precedenza gravante sul ”. Parte_1
Ha, infine, ritenuto che la condizione economica del , indubbiamente migliore di quella Parte_1
, giustificasse pienamente che per le spese mediche non mutuabili gravassero per intero CP_1 sul ricorrente , considerato che tutte le altre spese straordinarie risultavano, invece, ripartire su entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Di tali statuizione si duole il , specificamente contestandole con due diversi motivi di Parte_1 gravame.
§
2.-Preliminare all'esame di merito è, però, la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla , sul rilievo della mancata indicazione delle violazioni di legge CP_1
o degli errores in procedendo o in iudicando commessi dal primo decidente.
L'eccezione è evidentemente infondata, contenendo l'atto di impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle ragioni per le quali la decisione è ritenuta erronea, traducendosi, quindi, in una motivata critica della decisione impugnata.
Il rigetto dell'eccezione consente di passare alla disamina dei due motivi di doglianza.
§
4.-Con il primo motivo di gravame, concernente il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento relativo alla figlia l'appellante, premesso che il ragionamento del primo Per_1 decidente era basato su argomentazioni prive di riscontro ( quali la destinazione di parte dei maggiori guadagni della al soddisfacimento delle esigenze della minore;
il pregiudizio derivante CP_1 alla stessa da una riduzione dell'assegno paterno), eccepisce la violazione del principio di proporzionalità , per avere il Tribunale omesso di considerare il reddito della , che, CP_1 successivamente alla definizione del giudizio di divorzio, era stata assunta dal Ministero della
Giustizia.
Pur dando atto dell'aumento delle esigenze della minore in misura proporzionale all'età della stessa e riconoscendo che – come affermato in sentenza - l'incremento del reddito di uno dei genitori non determina automaticamente la riduzione del contributo posto a carico dell'altro, assume che l'incremento reddituale conseguito dalla consente di ridurre l'importo dell'assegno, senza CP_1 pregiudizio per i bisogni della figlia.
Sostiene, anzi , che il mantenimento dell'attuale contribuzione sarebbe eccessivo rispetto alle esigenze della minore dodicenne, del cui accrescimento non vi è alcuna prova.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, il censura il rigetto della domanda volta ad ottenere Parte_1 la ripartizione nella misura del 50% delle spese mediche non mutuabili.
Nel richiamare per relationem le medesime argomentazioni poste a fondamento della prima doglianza, eccepisce il difetto di motivazione.
Il Tribunale, infatti, si era limitato sbrigativamente ad affermare che, il godimento di una condizione economica migliore rispetto a quella della era sufficiente a giustificare che esso padre CP_1 dovesse farsi carico interamente di tale categoria di spese straordinarie, dimenticando che anche riguardo a queste andava applicato il criterio di proporzionalità.
§
4.-I motivi di appello sono stati punto per punto contestati dalla , che, nell'escludere la CP_1 dedotta violazione del principio di proporzionalità, segnala la straordinaria consistenza patrimoniale del , frutto di fortunata vincita milionaria risalente al 2010, grazie alla quale il predetto ha Parte_1 acquistato un immobile al prezzo di € 300.000; investito in titoli ed azioni per oltre € 1.000.000,00; estinto un mutuo del fratello, versando in favore dello stesso e della cognata, nel corso dell'anno
2010, circa € 1.000.000,00; aperto un c/c intestato ad altro fratello, nel quale ha trasferito la somma di € 1.700.000,00
Rileva che la propria consistenza patrimoniale e reddituale è inferiore a quella del , Parte_1 percependo mensilmente l'importo di € 1.500,00 ed essendo proprietaria dell'immobile, a suo tempo adibito a casa familiare, ove abita con la minore.
Inoltre, a comprova delle esigenze della predetta allega certificazione medica specialistica (dentistica e oculistica), documentazione relativa a spese sostenute per far fronte alle attività sportive praticate dalla minore, alle attività extrascolastiche e ricreative, all'istruzione .
Quanto alle spese straordinarie, premette che controparte non ha mai adempiuto agli obblighi assunti in sede di omologa della separazione, prima, e di divorzio, poi, omettendo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie né, tantomeno, alle spese mediche non mutuabili (visite specialistiche), da sempre poste a suo esclusivo carico .
Evidenzia che l'invocata applicazione del criterio di proporzionalità si risolverebbe in un danno per l'appellante, attesa la diversa consistenza delle rispettive risorse patrimoniali e reddituali.
§
5.-Così riassunte le rispettive argomentazioni delle parti, ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame, che, per la loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente, siano infondati.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (ex ultimis Cass. civ.n. 4145/23; Cass. civ. n.
19299/2020; Cass. civ. 48111/2018)
L'applicazione di siffatto principio comporta che il concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ( Cass. civ. n. 25723/2016; Cass. civ.n. 35710/2021)
E', poi, evidente che le attuali esigenze dei figli non possano non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore, posto che l'indifferenza per gli effettivi redditi di un genitore non realizzerebbe modo equo il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare
(Cass. civ. n. 4811/2018)
In altri termini, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, di talchè, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, il parametro di riferimento è costituito, oltre che dalle dette esigenze, dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui deve essere rapportato il contributo di mantenimento.
Deve, ancora, rammentarsi che, poichè la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore ( Cass. civ. n. 3926/2018; Cass. civ. 1607/2007).
Ebbene, tali principi sono stati correttamente applicati dal primo decidente, che, tenuto conto della capacità economica del e delle accresciute esigenze della minore ha rigettato la Parte_1 Per_1 domanda di riduzione dell'importo versato per il mantenimento della minore, sul rilievo che il miglioramento della condizione economica della non giustificasse il trasferimento a CP_1 carico della stessa di una parte del carico economico in precedenza gravante sull'ex coniuge.
Tale valutazione è del tutto condivisibile.
Ritiene la Corte che sia rimasta incontestata la rilevante capacità economica del , che la Parte_1 controparte ha definito “milionario” in conseguenza della rilevante vincita.
Deve, allora, ritenersi che la quantificazione del contributo di mantenimento nella misura di € 800,00 sia non solo, all'evidenza, rispettosa del criterio di proporzionalità, di cui l'appellante lamenta la esistente tra i genitori, ma del tutto congrua rispetto alle esigenze della minore.
In proposito, deve evidenziarsi che la percepisce redditi pari € 23.211,00 ( v. CUD 2023) CP_1 ed è gravata dalle rate di un mutuo ipotecario (v. doc.sub. 2) , laddove il non solo percepisce Parte_1 emolumenti maggiori (€ 40.960,00 – v. mod.730 23) e – secondo le incontestate allegazioni di controparte- ha acquistato un appartamento per il prezzo di € 300.000) , ma, può, altresì, contare sull'incremento delle sue risorse, derivante dalla vincita milionaria.
A riprova della corretta applicazione del criterio di proporzionalità, va, inoltre, evidenziato che la determinazione del contributo paterno nella misura attuale è frutto di una scelta condivisa da entrambi i genitori già in sede di separazione ( anno 2014) e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
( anno 2016).
Deve, infine, tenersi in considerazione, onde assicurare rispetto al principio di proporzionalità, la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti dalla , quale genitore collocatario, CP_1
e dei conseguenti maggiori impegni, che si traducono in energia distolta alla capacità di lavoro e guadagno.
La Corte di Cassazione ha, in proposito, reiteratamente affermato che tali compiti costituiscono modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (ex ultimis Cass. civ. n.
2941/2025).
Assai generico è, poi, il profilo di doglianza che fa leva sulle esigenze della minore, che non risulta fondato su alcuna concreta circostanza, atta ad evidenziare l'eccessività del contributo in rapporto all'età della giovane Per_1
Deve, in proposito, rammentarsi che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. civ.16739/2020) .
Muovendo da tale consolidato principio e tenuto conto del dato pacifico costituito dall'accrescimento delle esigenze dei minori in proporzione alla crescita , su cui concorda lo stesso appellante, la contestata statuizione non merita alcuna censura.
Tanto più ove si consideri che – come già detto- l' importo dell'assegno per il mantenimento della figlia (nata nel 2012) è stato fissato nell'attuale consistenza già in sede di separazione Per_1 consensuale (2014) e confermato nell'accordo di divorzio del 09.12.2016, recepito nella sentenza n.
277/2017 pubblicata il 31.01.2017, quando ancora la bambina era in età prescolare.
La pretesa del di ottenerne oggi la riduzione in considerazione dell'eccessività rispetto CP_1 alle esigenze di una ragazzina di 13 anni , che ha certamente maggiori bisogni di un minore in età prescolare , specie con riferimento all' attività di socializzazione ed allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, è, evidentemente, priva di fondamento.
Avuto riguardo al tenore di vita di cui la minore ha medio tempore goduto, grazie all'apporto dei genitori, come correttamente affermato dal primo giudice, “ Si deve concludere, pertanto, che i maggiori guadagni della , tali, comunque da non mutare radicalmente la capacità CP_1 economica complessiva delle parti, consentono oggi ad entrambi i genitori di destinare maggiori risorse per il mantenimento della figlia e di rispondere in modo più adeguato e completo alle sue aumentate esigenze, mentre una riduzione dell' assegno gravante sul finirebbe con il Parte_1 pregiudicare la minore lasciando verosimilmente insoddisfatti, almeno in parte, i suoi attuali bisogni”
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello, concernente la mancata ripartizione delle spese mediche non mutuabili, avuto riguardo alla indubbiamente migliore capacità economica e patrimoniale del , che lo rendono assolutamente capace di sostenere per intero solo dette Parte_1 spese, posto che tutte le altre sono ripartire anella misura dell 50 % ciascuno, benché, appunto, il reddito della sia indubbiamente inferiore.. CP_1
§
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione di valore ex art. 13 c.p.c. da determinarsi in base al valore della controversia , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 478/2024 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza1033/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data Parte_1
22.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 57/2024 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per quella introduttiva ed € 1.911,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel
3) d.ssa RI Giuseppa Scolaro
Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 478/2024 R. G., posta in decisione all'udienza del
25 novembre 2025
vertente tra
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina Via Grillo n. 61 (studio Avv. Antonino Rizzo) presso il recapito professionale dell'avv. Santina Maiorana, Cod. Fisc. (- fax 090/9796518 – pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce anche ai sensi dell'art. 83 cpc;
Appellante
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c dall'avv.
TO GA (C.F.: ), presso il cui studio in Messina, alla Via Aurelio C.F._4
Saffi n. 32 - fax 090.2920441è elettivamente domiciliata , e presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata: ha eletto domicilio digitale;
Email_2
Appellata
e
e con l'intervento del Procuratore Generale –Sede Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1033/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data
22.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 57/2024 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l' appellante:
1)Accogliere nel merito e nel rito il presente appello e conseguentemente annullare e/o riformare parzialmente l'impugnata sentenza solo ed esclusivamente nei termini prospettati nel presente atto di appello. 2)Conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza disporre, con effetto dalla data del deposito del ricorso di cui al primo grado del giudizio, a modifica delle condizioni economiche della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 400,00 e/o in quell'altra maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere giusta ed equa.
3)Disporre, la modifica relativa al pagamento delle spese non mutuabili relative alla figlia che, previamente concordate andranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 3)In via istruttoria ove la Ecc.ma Corte dovesse ritenerne la necessità insiste nelle richieste istruttorie di cui al I grado del giudizio.
4)Condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA sul dovuto, di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata:
Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato l'appello ex adverso proposto per tutte le ragioni infra meglio dedotte, da intendersi qui trascritte integralmente, e per l'effetto rigettarlo confermando
l'impugnata sentenza n. 1033 emessa dal Tribunale di Messina, I sezione Civile in composizione
Collegiale, in data 22.4.2024 nella parte in cui ha previsto che il contributo del per il Parte_1 mantenimento di debba essere fissato in € 800,00 mensili (da corrispondere entro e non oltre Per_1 il giorno 5 di ogni mese dichiarando la somma rivalutabile, come per legge, secondo gli indici ISTAT del prezzo al consumo) e nella parte in cui ha disposto che il pagamento delle spese mediche non mutuabili siano ad esclusivo carico del;
2. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ordinare al Parte_1 Parte_1 di integrare, come per legge, la documentazione allegata al ricorso per modifiche delle condizioni di divorzio, essendo stata ivi spiegata domanda relativa alla minore, producendo, dunque: a) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
b) estratti conto di tutti i rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. - Inoltre, ove ritenuto utile e conducente ai fini della decisione della presente controversia, che venga disposta dall'On.le Tribunale adito, l'esibizione degli estratti dei c/c cointestati ai sigg.ri Parte_1
e relativi agli ultimi dieci anni e/o che vengano disposti idonei
[...] Parte_2 accertamenti per il tramite della Polizia Tributaria sulle sostanze e sui redditi del . Parte_1
- Si chiede, inoltre, ove ritenuto utile e conducente ai fini della decisione relativa alla riduzione dell'assegno di mantenimento per che Codesto On.le Tribunale voglia disporre d'ufficio Per_1
l'acquisizione dei fascicoli 1006/2018 e NRG: 1295/2020 e della relativa documentazione ivi prodotta. - Con espressa riserva di articolare prova per testi per come dedotta in premessa al fine di dimostrare le abitudini di vita della , di richiedere l'ascolto della minore, di produrre CP_1 documenti nel concedendo termine di legge anche alla luce delle avversarie difese e/o controdeduzioni ed, eventualmente, in caso di eccezioni ex adverso sollevate, di meglio precisare le difese oggi spiegate.
3. con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale rende la dichiarazione di rito con espressa richiesta di valutare ai fini della liquidazione, la complessiva condotta processuale del per come descritta in premessa”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in data 4.01.2024
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina Siracusano Parte_1 CP_1 esponendo:
- che in data 12.06.2010 aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta , da cui CP_1 in data 16.05.2012 era nata la figlia Per_1
-che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del 02.03.2015;
-che, successivamente, su domanda congiunta, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 277/2017 pubblicata il 31.01.2017, aveva pronunciato il divorzio;
- che, in forza delle condizioni di divorzio, egli era tenuto a versare alla la somma di € CP_1
700,00 per il suo mantenimento e la somma di € 800,00 per il mantenimento della figlia oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, mentre le spese mediche non mutuabili erano tutte a suo carico;
- che le condizioni di divorzio prevedevano, inoltre, che la dovesse dare comunicazione CP_1 nel caso in cui avesse guadagnato più di € 500,00 e che l'importo equivalente a tale eccedenza dovesse essere detratto dalla somma dovuta alla stessa a titolo di mantenimento
- che a far data dal 22.11.2022 la prestava servizio presso il Ministero della Giustizia con CP_1 la qualifica di “operatore data entry” con uno stipendio mensile netto di circa € 1.500,00-1.800,00;
-che, pertanto, a far data dal mese di gennaio 2023 non aveva più corrisposto l'assegno di mantenimento;
- che, in conseguenza della mutata condizione economico-patrimoniale della , anche CP_1
l'importo fissato per il mantenimento della figlia doveva essere modificato e le spese non mutuabili dovevano essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Chiedeva, pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, di dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della Signora a far data Controparte_1 dall'assunzione in servizio di rideterminare in misura non superiore a € 400,00 il contributo di mantenimento in favore della figlia minore, nonché di porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese non mutuabili, preventivamente concordate, relative alla figlia. si costituiva, aderendo alla domanda del ricorrente quanto alla revoca Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Si opponeva, invece, all'accoglimento della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ed, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione dell'importo delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia nonché la corresponsione della rivalutazione sugli assegni erogati in suo favore e della figlia a far data dal 2015 in quanto il non aveva effettuato Parte_1
l'adeguamento agli Indici Istat.
Con sentenza n. 1033/2024 R.G., emessa in data 22.04.2024 e depositata in pari data, il Tribunale così statuiva
“ dichiara cessato l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile con decorrenza dal mese di gennaio 2023; rigetta la domanda avanzata dal di riduzione dell'assegno stabilito a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia e quella di modifica dei criteri di riparto delle spese straordinarie Per_1 nell'interesse della figlia;
dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dalle parti;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.”
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, il proponeva appello, impugnando Parte_1 esclusivamente i capi relativi al rigetto della domanda di riduzione dell'assegno stabilito a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di modifica dei criteri di riparto delle spese straordinarie non mutuabili.
Instaurato il contraddittorio, s con comparsa depositata in data 9.10.2024 si costituiva in giudizio la
, eccependo l'infondatezza dell'appello e resistendo a ciascun motivo di gravame. CP_1
Disposta con decreto del Presidente di Sezione in atti trattazione scritta della causa, ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza dell'11.11.2024 rinviava la causa per la decisione all'udienza del 12.05.2025 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni, la Corte, con ordinanza in data 26-28.11.2025, assumeva la causa in decisione, senza concessione di termini ulteriori, attesa la natura camerale del rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ai fini di un ordinato iter motivazionale, vale premettere che, per quanto in questa sede di specifico rilievo, con la sentenza impugnata il primo giudice ha rigettato le domande del volte ad Parte_1 ottenere, per un verso, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia per Per_1 altro verso la pari ripartizione delle spese straordinarie non mutuabili sostenute nell'interesse della stessa , ritenendo che “il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore”.
Ha, in proposito, richiamato il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui “le maggiori potenzialità economiche eventualmente conseguite da uno dei genitori non comportano una proporzionale diminuzione del contr concorrono a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita”.
Ha, conclusivamente, escluso che all'indubbio miglioramento delle condizioni economiche della dovesse conseguire il trasferimento a carico della medesima di “una parte del carico CP_1 economico in precedenza gravante sul ”. Parte_1
Ha, infine, ritenuto che la condizione economica del , indubbiamente migliore di quella Parte_1
, giustificasse pienamente che per le spese mediche non mutuabili gravassero per intero CP_1 sul ricorrente , considerato che tutte le altre spese straordinarie risultavano, invece, ripartire su entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Di tali statuizione si duole il , specificamente contestandole con due diversi motivi di Parte_1 gravame.
§
2.-Preliminare all'esame di merito è, però, la valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla , sul rilievo della mancata indicazione delle violazioni di legge CP_1
o degli errores in procedendo o in iudicando commessi dal primo decidente.
L'eccezione è evidentemente infondata, contenendo l'atto di impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle ragioni per le quali la decisione è ritenuta erronea, traducendosi, quindi, in una motivata critica della decisione impugnata.
Il rigetto dell'eccezione consente di passare alla disamina dei due motivi di doglianza.
§
4.-Con il primo motivo di gravame, concernente il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento relativo alla figlia l'appellante, premesso che il ragionamento del primo Per_1 decidente era basato su argomentazioni prive di riscontro ( quali la destinazione di parte dei maggiori guadagni della al soddisfacimento delle esigenze della minore;
il pregiudizio derivante CP_1 alla stessa da una riduzione dell'assegno paterno), eccepisce la violazione del principio di proporzionalità , per avere il Tribunale omesso di considerare il reddito della , che, CP_1 successivamente alla definizione del giudizio di divorzio, era stata assunta dal Ministero della
Giustizia.
Pur dando atto dell'aumento delle esigenze della minore in misura proporzionale all'età della stessa e riconoscendo che – come affermato in sentenza - l'incremento del reddito di uno dei genitori non determina automaticamente la riduzione del contributo posto a carico dell'altro, assume che l'incremento reddituale conseguito dalla consente di ridurre l'importo dell'assegno, senza CP_1 pregiudizio per i bisogni della figlia.
Sostiene, anzi , che il mantenimento dell'attuale contribuzione sarebbe eccessivo rispetto alle esigenze della minore dodicenne, del cui accrescimento non vi è alcuna prova.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, il censura il rigetto della domanda volta ad ottenere Parte_1 la ripartizione nella misura del 50% delle spese mediche non mutuabili.
Nel richiamare per relationem le medesime argomentazioni poste a fondamento della prima doglianza, eccepisce il difetto di motivazione.
Il Tribunale, infatti, si era limitato sbrigativamente ad affermare che, il godimento di una condizione economica migliore rispetto a quella della era sufficiente a giustificare che esso padre CP_1 dovesse farsi carico interamente di tale categoria di spese straordinarie, dimenticando che anche riguardo a queste andava applicato il criterio di proporzionalità.
§
4.-I motivi di appello sono stati punto per punto contestati dalla , che, nell'escludere la CP_1 dedotta violazione del principio di proporzionalità, segnala la straordinaria consistenza patrimoniale del , frutto di fortunata vincita milionaria risalente al 2010, grazie alla quale il predetto ha Parte_1 acquistato un immobile al prezzo di € 300.000; investito in titoli ed azioni per oltre € 1.000.000,00; estinto un mutuo del fratello, versando in favore dello stesso e della cognata, nel corso dell'anno
2010, circa € 1.000.000,00; aperto un c/c intestato ad altro fratello, nel quale ha trasferito la somma di € 1.700.000,00
Rileva che la propria consistenza patrimoniale e reddituale è inferiore a quella del , Parte_1 percependo mensilmente l'importo di € 1.500,00 ed essendo proprietaria dell'immobile, a suo tempo adibito a casa familiare, ove abita con la minore.
Inoltre, a comprova delle esigenze della predetta allega certificazione medica specialistica (dentistica e oculistica), documentazione relativa a spese sostenute per far fronte alle attività sportive praticate dalla minore, alle attività extrascolastiche e ricreative, all'istruzione .
Quanto alle spese straordinarie, premette che controparte non ha mai adempiuto agli obblighi assunti in sede di omologa della separazione, prima, e di divorzio, poi, omettendo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie né, tantomeno, alle spese mediche non mutuabili (visite specialistiche), da sempre poste a suo esclusivo carico .
Evidenzia che l'invocata applicazione del criterio di proporzionalità si risolverebbe in un danno per l'appellante, attesa la diversa consistenza delle rispettive risorse patrimoniali e reddituali.
§
5.-Così riassunte le rispettive argomentazioni delle parti, ritiene la Corte che entrambi i motivi di gravame, che, per la loro connessione, possono esaminarsi congiuntamente, siano infondati.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (ex ultimis Cass. civ.n. 4145/23; Cass. civ. n.
19299/2020; Cass. civ. 48111/2018)
L'applicazione di siffatto principio comporta che il concorso dei genitori, separati, divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti ( Cass. civ. n. 25723/2016; Cass. civ.n. 35710/2021)
E', poi, evidente che le attuali esigenze dei figli non possano non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore, posto che l'indifferenza per gli effettivi redditi di un genitore non realizzerebbe modo equo il bilanciamento delle esigenze dell'intero nucleo familiare
(Cass. civ. n. 4811/2018)
In altri termini, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, di talchè, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, il parametro di riferimento è costituito, oltre che dalle dette esigenze, dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui deve essere rapportato il contributo di mantenimento.
Deve, ancora, rammentarsi che, poichè la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore ( Cass. civ. n. 3926/2018; Cass. civ. 1607/2007).
Ebbene, tali principi sono stati correttamente applicati dal primo decidente, che, tenuto conto della capacità economica del e delle accresciute esigenze della minore ha rigettato la Parte_1 Per_1 domanda di riduzione dell'importo versato per il mantenimento della minore, sul rilievo che il miglioramento della condizione economica della non giustificasse il trasferimento a CP_1 carico della stessa di una parte del carico economico in precedenza gravante sull'ex coniuge.
Tale valutazione è del tutto condivisibile.
Ritiene la Corte che sia rimasta incontestata la rilevante capacità economica del , che la Parte_1 controparte ha definito “milionario” in conseguenza della rilevante vincita.
Deve, allora, ritenersi che la quantificazione del contributo di mantenimento nella misura di € 800,00 sia non solo, all'evidenza, rispettosa del criterio di proporzionalità, di cui l'appellante lamenta la esistente tra i genitori, ma del tutto congrua rispetto alle esigenze della minore.
In proposito, deve evidenziarsi che la percepisce redditi pari € 23.211,00 ( v. CUD 2023) CP_1 ed è gravata dalle rate di un mutuo ipotecario (v. doc.sub. 2) , laddove il non solo percepisce Parte_1 emolumenti maggiori (€ 40.960,00 – v. mod.730 23) e – secondo le incontestate allegazioni di controparte- ha acquistato un appartamento per il prezzo di € 300.000) , ma, può, altresì, contare sull'incremento delle sue risorse, derivante dalla vincita milionaria.
A riprova della corretta applicazione del criterio di proporzionalità, va, inoltre, evidenziato che la determinazione del contributo paterno nella misura attuale è frutto di una scelta condivisa da entrambi i genitori già in sede di separazione ( anno 2014) e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
( anno 2016).
Deve, infine, tenersi in considerazione, onde assicurare rispetto al principio di proporzionalità, la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti dalla , quale genitore collocatario, CP_1
e dei conseguenti maggiori impegni, che si traducono in energia distolta alla capacità di lavoro e guadagno.
La Corte di Cassazione ha, in proposito, reiteratamente affermato che tali compiti costituiscono modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari (ex ultimis Cass. civ. n.
2941/2025).
Assai generico è, poi, il profilo di doglianza che fa leva sulle esigenze della minore, che non risulta fondato su alcuna concreta circostanza, atta ad evidenziare l'eccessività del contributo in rapporto all'età della giovane Per_1
Deve, in proposito, rammentarsi che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. civ.16739/2020) .
Muovendo da tale consolidato principio e tenuto conto del dato pacifico costituito dall'accrescimento delle esigenze dei minori in proporzione alla crescita , su cui concorda lo stesso appellante, la contestata statuizione non merita alcuna censura.
Tanto più ove si consideri che – come già detto- l' importo dell'assegno per il mantenimento della figlia (nata nel 2012) è stato fissato nell'attuale consistenza già in sede di separazione Per_1 consensuale (2014) e confermato nell'accordo di divorzio del 09.12.2016, recepito nella sentenza n.
277/2017 pubblicata il 31.01.2017, quando ancora la bambina era in età prescolare.
La pretesa del di ottenerne oggi la riduzione in considerazione dell'eccessività rispetto CP_1 alle esigenze di una ragazzina di 13 anni , che ha certamente maggiori bisogni di un minore in età prescolare , specie con riferimento all' attività di socializzazione ed allo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, è, evidentemente, priva di fondamento.
Avuto riguardo al tenore di vita di cui la minore ha medio tempore goduto, grazie all'apporto dei genitori, come correttamente affermato dal primo giudice, “ Si deve concludere, pertanto, che i maggiori guadagni della , tali, comunque da non mutare radicalmente la capacità CP_1 economica complessiva delle parti, consentono oggi ad entrambi i genitori di destinare maggiori risorse per il mantenimento della figlia e di rispondere in modo più adeguato e completo alle sue aumentate esigenze, mentre una riduzione dell' assegno gravante sul finirebbe con il Parte_1 pregiudicare la minore lasciando verosimilmente insoddisfatti, almeno in parte, i suoi attuali bisogni”
Parimenti infondato è anche il secondo motivo di appello, concernente la mancata ripartizione delle spese mediche non mutuabili, avuto riguardo alla indubbiamente migliore capacità economica e patrimoniale del , che lo rendono assolutamente capace di sostenere per intero solo dette Parte_1 spese, posto che tutte le altre sono ripartire anella misura dell 50 % ciascuno, benché, appunto, il reddito della sia indubbiamente inferiore.. CP_1
§
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione di valore ex art. 13 c.p.c. da determinarsi in base al valore della controversia , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato da ultimo con D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis secondo l'art. 6 del citato
D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Atteso il rigetto dell'appello va dato, altresì, atto della ricorrenza il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 478/2024 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza1033/2024 R.G., emessa dal Tribunale di Messina in data Parte_1
22.04.2024 e depositata in pari data, nella causa iscritta al n. 57/2024 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo grado Parte_1 che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per quella introduttiva ed € 1.911,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini