Art. 1. Articolo unico.
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, e' prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI